Articolo 12 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 maggio 1963
Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1955-56 (articolo 8)... L. 25.946.012.937

Somme rimaste (da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 10) L. 23.165.497.030

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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 49.111.509.967



Entrata in vigore il 2 maggio 1963