Art. 6. (Delega al Governo) 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , e' prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Nota all' art. 6 :
- L' art. 3 della legge n. 747/1994 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994) delega il Governo ad emanare norme per adeguare la legislazione interna in materia di proprieta' industriale alle prescrizioni dell'accorso relativo agli aspetti di diritto di proprieta' intellettuale concernente il commercio (Accordo TRIPS) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioe' l'11 aprile 1995.
Nota all' art. 6 :
- L' art. 3 della legge n. 747/1994 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994) delega il Governo ad emanare norme per adeguare la legislazione interna in materia di proprieta' industriale alle prescrizioni dell'accorso relativo agli aspetti di diritto di proprieta' intellettuale concernente il commercio (Accordo TRIPS) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioe' l'11 aprile 1995.