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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.1514 /2023
Tra
( avv.MENNILLO LUCA ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO, ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione soggettiva, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di Parte_1 iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto titolare di attività commerciale presso la CHARISMA ROME S.R.L e il conseguente avviso di addebito numero 39720220032314816000, con cui l'istituto ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 19.038,49, comprensivo di sanzioni, per gli anni dal 2015 al 2021. A fondamento dell'opposizione ha affermato di essere iscritta alla “Gestione separata” avendo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la predetta società per la quale svolge unicamente l'attività di amministratore senza alcuna effettiva partecipazione personale all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, né organizzativa, né direttiva. Ha eccepito inoltre la prescrizione e lamentato l'illegittimità delle sanzioni, stante la mancanza di dolo.
L' si è costituito chiedendo in via preliminare la dichiarazione di CP_1 inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sostenendo che la comunicazione di iscrizione non costituisce un atto autonomamente impugnabile in quanto non incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente. Nel merito ha affermato che l'iscrizione alla Gestione
Commercianti si basa sul fatto che la risulta socio unico e Pt_1 amministratore della CHARISMA ROME S.R.L e che l'attività svolta presso quest'ultima risulta prevalente rispetto ad altre attività avendo ella piena responsabilità della gestione, partecipando con abitualità e prevalenza all'organizzazione aziendale e impartendo ordini ai dipendenti.
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni e autorizzato il deposito di note conclusive, la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza.
L'eccezione carenza di interesse ad agire è infondata, trattandosi di controversia concernente l'accertamento negativo dell' obbligo contributivo.
Nel merito i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Va premesso che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte stessa ( da ultimo :Sentenza n. del 10/08/2023 ) : “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone
l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della CP_1 partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della
, dall'analisi della documentazione prodotta e dichiarazioni CP_2 testimoniali è emerso che la società CHARISMA ROME srl si occupava di servizi di accoglienza museale per eventi e mostre a Villa Medici, oltre a fornire un servizio di sorveglianza presso l'École Française ( cfr dep.
. Inoltre offriva servizi di catering in occasione di eventi( dep Tes_1 . Come concordemente riferito dai testi, i dipendenti svolgevano Pt_2 attività di custodia delle opere d'arte e di presidio delle sale durante gli eventi. I testimoni hanno riferito che la ricorrente si occupava direttamente della gestione operativa del personale, provvedendo alla raccolta delle schede di presenza necessarie per la predisposizione dei turni e per il calcolo delle spettanze retributive. ( cfr teste "La ricorrente, Tes_1 quando abitava a Roma, era più presente nel senso che veniva una volta al mese a ritirare le nostre schede di presenza per fare il conteggio dei turni per il pagamento."). Le testimonianze confermano che era lei a stabilire e comunicare i turni di lavoro ai dipendenti, utilizzando strumenti di comunicazione quali WhatsApp e a gestire la fruizione di ferie e permessi ( cfr teste "Era la ricorrente a stabilire i nostri turni di lavoro e Tes_1 comunicarceli via WhatsApp." ; teste "Era lei che mi pagava e Pt_2 stabiliva i miei turni di lavoro"ed ancora : “Io facevo riferimento alla ricorrente in caso di richieste di ferie e permessi. Chiedevo a lei
l'autorizzazione”; teste "Io la consideravo una responsabile e mi Tes_2 interfacciavo con lei per le questioni relative ai servizi e ai turni. Era lei che mi comunicava quali servizi dovevo svolgere, i turni e soprattutto se
c'erano state delle variazioni"). Inoltre, i lavoratori hanno dichiarato che eventuali esclusioni dai turni o assegnazioni di nuove mansioni dipendevano direttamente dalle decisioni della confermando Pt_1 quindi un ruolo di direzione e controllo continuativo ( dep. "Posso Tes_1 dire che a un certo momento la ricorrente decise di non far lavorare per un periodo me e e ci disse che eravamo collocati in ferie anche Parte_3 se poi non siamo stati pagati in quel periodo. [...] La ricorrente decise di adibire quel servizio ad altre due ragazze…Non potevamo protestare perché altrimenti la ci 'puniva', ad esempio togliendoci da qualche Pt_1 turno… Ricordo che in un'occasione fu allestita una mostra esterna nei giardini Villa Medici in orario serale quando faceva molto freddo e poiché alcuni lavoratori rifiutarono perché faceva troppo freddo ed era troppo umido la ricorrente non li adibì neanche al servizio di custodia interno e li richiamò soltanto dopo molto tempo."). A ciò si aggiunge il rapporto diretto tra e i clienti della società, in particolare l'Accademia, con Pt_1 la quale si interfacciava per la gestione del servizio e la trasmissione delle direttive ai lavoratori (teste "Noi seguivamo le richieste Tes_1 dell'Accademia cosa che avviene tutt'ora. Spesso le richieste ci venivano fatte direttamente dall'Accademia" ; teste "Era l'Accademia che ci Pt_2 impartiva istruzioni dettagliate e la ricorrente faceva da tramite quindi ce le comunicava."). Risulta altresì provato che la si recava Pt_1 personalmente presso la sede operativa della società, almeno una volta al mese, per verificare l'andamento del servizio e per concordare con il cliente le attività da svolgere, dimostrando, così, un concreto coinvolgimento nella gestione della società (teste "La la Tes_1 Pt_1 vedevo almeno una volta al mese in Accademia come già detto". Anche il teste ha dichiarato: "Io svolgevo un orario part-time settimanale e Tes_2 quindi mi capitava di vedere la ricorrente mediamente una volta al mese a
Villa Medici. La veniva sia per controllare il servizio che Pt_1 svolgevamo sia per concordare con l'utente, cioè Villa Medici, i servizi da svolgere. Ogni tanto lei passava e ci dava disposizioni riguardanti il servizio") .Dal punto di vista amministrativo, i testimoni hanno dichiarato che la ricorrente provvedeva alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con i dipendenti, alla raccolta della documentazione necessaria e, soprattutto, alla corresponsione delle retribuzioni, sia mediante pagamento in contanti sia tramite bonifici. (Teste "Per quanto mi riguarda fu la Tes_1 Pt_1
a farmi vedere e firmare il contratto di lavoro e a chiedermi i documenti"; teste "Ricordo che ho firmato il mio contratto in quella sede e che Tes_2 era presente anche la ricorrente che mi sottopose il contratto" ; teste
"Nei due anni in cui ho lavorato ero in nero e venivo pagato in Pt_2 contanti dalla ricorrente all'Accademia. Lei veniva una volta al mese a portare i soldi"). Il requisito dell'abitualità risulta comprovato dalla continuità con cui la ha svolto tali mansioni nel corso del tempo. Pt_1
Infatti, le testimonianze indicano che ha mantenuto un ruolo stabile e costante nella gestione della società anche dopo il suo trasferimento a
Salerno, avendo continuato a occuparsi della programmazione dei turni e della gestione amministrativa da remoto ( teste "Alla fine della Tes_1 pandemia, quando i musei sono stati riaperti, lei si era trasferita nella sua città di origine nella provincia di Salerno e l'abbiamo vista pochissimo…La ricorrente ci contattava poco sul gruppo WhatsApp, ma faceva spesso riferimento a me per qualunque comunicazione agli altri dipendenti. Ci sentivamo a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno").Per quanto riguarda il requisito della prevalenza, il quadro probatorio evidenzia che le attività svolte da per la società non erano occasionali o saltuarie, Pt_1 ma rappresentavano il fulcro del suo impegno professionale, in quanto coinvolgevano diversi aspetti della gestione aziendale, dalla programmazione del lavoro al coordinamento con il cliente, fino alla gestione amministrativa del personale ( dep "La ricorrente ci dava Tes_1 direttive tramite il gruppo WhatsApp oppure tramite la signora " Parte_4 anch'ella dipendente della società . Analogamente il teste "Non sono Tes_2 in grado di dire chi stabilisse i turni, ma posso dire che mi venivano comunicati dalla e qualche volta da qualche suo incaricato."). La Pt_1 riduzione della presenza fisica presso la sede operativa della società dopo la pandemia non ha inciso, quindi, sul suo ruolo sostanziale, poiché ha continuato a esercitare funzioni gestionali e direttive tramite strumenti di comunicazione a distanza. Pertanto, sulla base delle circostanze accertate, risulta provato che la ha svolto attività lavorativa in favore della Pt_1 società CHARISMA ROME srl con carattere di abitualità e prevalenza, assumendo un ruolo determinante nella gestione aziendale, nella programmazione del lavoro e nel rapporto con il cliente e che non si è limitata a svolgere il ruolo di amministratore, ma ha assunto un coinvolgimento diretto nella gestione pratica della società, dall'organizzazione del personale (stabilendo i turni di lavoro e raccogliendo le schede di presenza , occupandosi della sottoscrizione dei contratti di lavoro e della corresponsione delle retribuzioni) alla gestione dei rapporti con i clienti ( con cui si interfacciava direttamente per definire i servizi da svolgere trasmettendo, poi, le direttive ai dipendenti).
L'insieme di queste attività dimostra una partecipazione continuativa e operativa nella gestione dell'azienda, che supera il mero esercizio delle funzioni proprie di un amministratore, delineando invece un rapporto di lavoro caratterizzato da abitualità e prevalenza. Alla luce di tali risultanze deve ritenersi legittima l'iscrizione alla gestione CO . La pretesa contributiva deve pertanto ritenersi fondata.
Per quanto riguarda, l'eccezione della prescrizione si osserva che il provvedimento di iscrizione è stato notificato per compiuta giacenza in data 23/07/2021 a seguito dell'avviso lasciato dall'agente postale il
18/06/2021 (cfr allegato3 ). A tale data, pertanto, la prescrizione non CP_1 era ancora maturata considerando il periodo di sospensione nel periodo emergenziale :129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (DL 18/2020, art. 37, comma 2) e 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (DL 183/2020, art. 11).
Quanto alle doglianze concernenti le sanzioni è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la sanzione costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato. ( Sentenza n. 24358 del 01/10/2008 e, da ultimo, Ordinanza n.
12533 del 10/05/2019).
Le domande vanno, pertanto, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta i ricorsi riuniti
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 3500 oltre oneri di legge.
Il Giudice