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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 692/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita da note di trattazione scritte, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Catricalà ( ) C.F._2
Appellante
E
, (CF: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico
( ), CodiceFiscale_3
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, fissata l'udienza di comparizione delle parti per la discussione della causa, con termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte appellata, in accoglimento delle conclusioni e dei motivi di appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 402/2025 del Tribunale di Catanzaro, da pronunciarsi prima
1 dell'udienza di comparizione, inaudita altera parte, in totale riforma della sentenza medesima ed in accoglimento della domanda originariamente spiegata,
Voglia
IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 402/2025 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 6.03.2025 e notificata il 26.03.2025, per i gravi motivi esposti nell'istanza di sospensione;
NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Catanzaro ed in accoglimento del presente appello:
- in via principale, dichiarare ammissibile l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata
n. 402/2025 per tutte le motivazioni indicate in narrativa e in particolare per: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c; 3)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006; 4) Erronea interpretazione dell'art.
192 D.Lgs. 152/2006 in relazione all'art. 3 L. 689/1981; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc;
- in via principale e gradata dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, annullando
l'ordinanza ingiunzione n. 46 del 26/07/2022 dell' ; Controparte_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in via subordinata, nella scongiurata ipotesi di rigetto del presente appello disporre la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e richiesta disattesa:
1. In via del tutto preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e infondata, l'invocata sospensione dell'esecuzione e/o efficacia esecutiva della sentenza appellata, per difetto dei gravi motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. ;
2. In via principale e nel merito, rigettare l'impugnazione proposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
2 Con ricorso depositato il 25 aprile 2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 402/2025 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 6 marzo 2025 e notificata il 26 marzo 2025, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 46 del 26 luglio 2022, emessa dall' Controparte_2
e con la quale gli era stata applicata la sanzione di euro 600 in
[...] ragione della sua ritenuta responsabilità per l'abbandono di rifiuti non pericolosi, giusta quanto accertato dal verbale-presupposto n. 26/2018 del 19 dicembre 2018, redatto dagli agenti della
Regione Carabinieri Forestale “Calabria” Stazione di San Vito sullo Ionio (Cz).
A fondamento del ricorso, ampiamente illustrato nelle sue 21 pagine di testo, il ha Pt_1 posto cinque motivi così indicati:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006;
4) erronea interpretazione dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 in relazione all'art. 3 L. 689/1981;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si è costituita l' , resistendo analiticamente alle Controparte_1 doglianze spese ex adverso.
La Corte, dopo avere registrato la presentazione di note scritte sostitutive dell'udienza del
24 settembre 2025, ha depositato il dispositivo.
II
II.a
Trattazione congiunta meritano i primi quattro motivi di ricorso, avuto riguardo al loro contenuto, legato al merito della contestazione e agli oneri motivazionali gravanti sull'Amministrazione irrogante.
Con il primo motivo, la parte appellante ha censurato la decisione di primo grado, assumendo di essere a cospetto della omessa disamina della censura relativa al difetto di istruttoria sulla qualificazione dei materiali e sulla responsabilità dell'appellante.
Ancor, più nello specifico, il ha sostenuto che erroneamente il Tribunale avrebbe Pt_1 ritenuto assolto l'onere motivazionale dell'ordinanza mediante richiamo per relationem al verbale di accertamento pregresso, senza aver approfondito i temi legati alla natura dei rifiuti rinvenuti e alla responsabilità dell'opponente; ancora, ha sostenuto che così facendo il primo Giudice avrebbe operato una scorretta interpretazione del dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006.
3 Con il secondo motivo, il reclamante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'avere qualificato gli oggetti rinvenuti come rifiuti e non come sottoprodotti della lavorazione nonché di aver omesso di considerare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto per il loro smaltimento con società debitamente autorizzata, giungendo così ad affermare di essere a cospetto di insufficiente compendio probatorio spendibile a sostegno del fondamento dell'addebito e del rigetto dell'opposizione.
Con il terzo motivo, ancora, il reclamante ha censurato la decisione gravata assumendo che essa non avrebbe compiutamente considerato che i beni in contestazione non costituivano oggetto di deposito incontrollato e non si qualificavano come rifiuti, ivi compresi i residui fanghi di lavorazione.
Con il quarto motivo, infine, il ha censurato il capo di decisione relativo Pt_1 all'elemento soggettivo della contestazione, assumendo che non solo non vi era stato alcun deposito incontrollato di rifiuti, ma che la sussistenza di un contratto di smaltimento dimostrasse l'esatto contrario.
Tutti i predetti motivi si profilano infondati.
Non sussiste alcun dubbio circa la correttezza della argomentazione addotta dal Tribunale in rapporto alla motivazione per relationem dell'ordinanza oggetto della originaria opposizione, posto che per costante orientamento giurisprudenziale “il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato” (Cass. Civ. Sez. I, 8 maggio 2006 n. 10478).
Nel caso di specie non solo il verbale è stato sottoscritto dall'interessato, ma contiene anche la puntuale descrizione degli addebiti.
E che essi siano fondati si evince dalla semplice disamina delle foto allegate, denotanti – per come puntualmente rilevato dal Tribunale – il deposito nel terreno della struttura gestita dal
“di scarti di lavorazione dei marmi, ivi compresi piccole quantità di fanghi provenienti da Pt_1 taglio dello stesso”.
Il compendio fotografico composto da sei eloquenti fotografie, secondo il Tribunale, mostrava “pezzi vari di marmo, depositati tra la parete della struttura adibita a marmeria e il muro
4 perimetrale di cinta, sui quali cresce vegetazione spontanea e posti al di sotto di un'asse in legno, evidentemente funzionale al passaggio della carriola, nonché particolari di pezzi di marmo e fanghiglia”.
Si tratta di deduzione corretta e validabile da questo Collegio, anche in relazione alla chiara natura di rifiuti degli oggetti ritratti.
Giova ricordare che l'art. 183, d.lgs. n. 152/2006 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».
L'allocazione e il deposito degli oggetti ritratti nelle foto appare davvero inequivoca, posto che si evince il loro ammasso alla rifusa, segnato dalla presenza di alte erbacce ed impossibilità di riutilizzo.
Tanto vale ad escludere errori nella qualificazione della condotta punibile ai sensi
- degli artt. 192 del Dlgs. 152/2006, ai commi 1 e 2: “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;
- dell'art. 255 del Dlgs. 152/2006: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma
2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro (€ 300,00) a tremila euro (€ 3.000,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
E deve anche essere escluso che si sia a cospetto di “sottoprodotto”; mette conto osservare che l'art. 183, comma 1, lett. qq) definisce «sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2».
Norma, quest'ultima, che così prevede: «1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento;
5 d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».
Irrilevante si profila poi la tesi secondo la quale erroneamente il Tribunale non avrebbe valutato il dato offerto dal fatto che il aveva stipulato un contratto per la gestione dei rifiuti. Pt_2
Sul punto, in tutta evidenza, occorre osservare come il gravame non si confronti con la parte della decisione nella quale il primo giudice rilevò che, pure a fronte dell'avvenuta acquisizione dei registri di carico e scarico e le modalità di smaltimento dei fanghi attraverso la ditta Ecosistem, “la regolare procedura di smaltimento di alcuni materiali non (fosse) idonea ad escludere la sussistenza dell'illecito rispetto ad ulteriori materiali”.
Neppure appaiono condivisibili le censure di contraddittorietà e assenza dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata, posto che correttamente il Tribunale ha desunto che l'accertata e riconosciuta decisione di così gestire i rifiuti e gli scarti della lavorazione dimostrasse la sussistenza del dolo.
II.b
Del tutto infondato, infine si profila il quinto motivo di impugnazione, con il quale la parte appellante si è doluta della decisione del Tribunale di Catanzaro di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
È infatti evidente la fondatezza dell'addebito mosso all'odierno reclamante e la sua responsabilità per le violazioni amministrative all'epoca contestate.
Il rigetto, obbligato, della opposizione non poteva dunque che comportare la regolamentazione delle spese del giudizio alla luce dell'ordinario principio della soccombenza;
di contro, non risulta in alcuna misura la sussistenza della ipotesi eccezionale prevista all'articolo 92 comma secondo c.p.c.
Motivi tutti che conducono a rigettare il gravame e a condannare il ricorrente anche al pagamento delle spese di questo grado di giudizio;
vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va sino ad euro 1.100, parametro medio.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
6
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 25 aprile 2025 da avverso la sentenza n. Parte_1
402/2025 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 6 marzo 2025 e notificata il 26 marzo 2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che liquida in euro 494 per compensi Controparte_1 professionali, oltre accessori se dovuti come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Catanzaro, lì 25 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
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