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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 373 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
All'udienza del 23/05/2025 ore 10:50, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti: per la parte ricorrente, l'avv. Fiesoli, con la parte ricorrente personalmente;
per la parte convenuta, l'avv. Rondelli, con la parte convenuta personalmente;
L'avv. Fiesoli rappresenta che il ricorrente intende rinunciare alla domanda e chiede in punto di spese di lite, di valutare la loro compensazione, rappresentando peraltro difficoltà di natura economica del proprio assistito.
L'avv. Rondelli prende atto della rinuncia del ricorrente ma insiste sulla condanna dello stesso alle spese di lite, come da nota spese allegate al ricorso.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 373 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Caterina Fiesoli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. CP_1
Elena Rondelli;
Parte resistente
p.q.m.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia alla domanda;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 2.695,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 373 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
All'udienza del 23/05/2025 ore 10:50, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti: per la parte ricorrente, l'avv. Fiesoli, con la parte ricorrente personalmente;
per la parte convenuta, l'avv. Rondelli, con la parte convenuta personalmente;
L'avv. Fiesoli rappresenta che il ricorrente intende rinunciare alla domanda e chiede in punto di spese di lite, di valutare la loro compensazione, rappresentando peraltro difficoltà di natura economica del proprio assistito.
L'avv. Rondelli prende atto della rinuncia del ricorrente ma insiste sulla condanna dello stesso alle spese di lite, come da nota spese allegate al ricorso.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 373 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Caterina Fiesoli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
quale titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. CP_1
Elena Rondelli;
Parte resistente
p.q.m.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia alla domanda;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite sostenute dal resistente, che liquida in €. 2.695,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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