TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1421/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE MIMMO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Roma, n.142
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLO Controparte_1 C.F._2
DE COSMO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via G. Pallotta,
n.3
RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.03.2025, per il tramite del proprio difensore, premettendo che Parte_1 in data 04.09.2012 contraeva matrimonio in Ascoli Satriano (FG) con , regolarmente Controparte_1
pagina 1 di 3 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune di Ascoli Satriano nell'anno
2012 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012), in regime di separazione dei beni e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, entrambi minori, e Persona_1
chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Persona_2 coniugi.
La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti violenti tenuti dal marito nei confronti della moglie, talvolta anche alla presenza dei figli.
A seguito di tali condotte, acuitisi per effetto della comunicazione inoltrata il 05.06.2024 a
[...]
con cui la ricorrente, a ministero del proprio difensore, manifestava la sua volontà di CP_1 procedere alla separazione dal proprio marito, sporgeva, in data 02.09.2024, formale Parte_1 denuncia-querela.
Dal conseguente procedimento, instauratosi presso questo Tribunale recante R.G.N.R. 8465/2024, il
GIP competente, con ordinanza emessa in data 01.10.2024, valutata la sussistenza di tutti i presupposti, disponeva l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di alla Controparte_1 dimora di e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, prescrivendo una distanza non Parte_1 inferiore a 500 metri dagli stessi, disponendo altresì l'applicazione del braccialetto elettronico.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di prima comparizione il 25.06.2025, svoltasi in modalità cartolare.
Si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto quanto dedotto dalla ricorrente, Controparte_1 manifestava la volontà di raggiungere un accordo con Parte_1
Le parti, in prossimità della prima udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura del
24.06.2025, sottoscritta da entrambi i coniugi, e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2025, con ordinanza del
25.07.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.08.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 24.06.2025, comprese le questioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al collocamento dei figli minori, , di anni 11, e , di anni 9, quelle relative al Persona_1 Persona_2 diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le statuizioni di ordine patrimoniale.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata ad [...], Albania -EE- il Parte_1
25.08.1985) e (nato a [...] -FG- l'11.04.1977) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ascoli Satriano (FG) il 04.09.2012 (Atto n. 17, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del 24.06.2025, depositate il giorno seguente, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1421/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE MIMMO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Roma, n.142
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLO Controparte_1 C.F._2
DE COSMO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via G. Pallotta,
n.3
RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.03.2025, per il tramite del proprio difensore, premettendo che Parte_1 in data 04.09.2012 contraeva matrimonio in Ascoli Satriano (FG) con , regolarmente Controparte_1
pagina 1 di 3 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune di Ascoli Satriano nell'anno
2012 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012), in regime di separazione dei beni e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, entrambi minori, e Persona_1
chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Persona_2 coniugi.
La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti violenti tenuti dal marito nei confronti della moglie, talvolta anche alla presenza dei figli.
A seguito di tali condotte, acuitisi per effetto della comunicazione inoltrata il 05.06.2024 a
[...]
con cui la ricorrente, a ministero del proprio difensore, manifestava la sua volontà di CP_1 procedere alla separazione dal proprio marito, sporgeva, in data 02.09.2024, formale Parte_1 denuncia-querela.
Dal conseguente procedimento, instauratosi presso questo Tribunale recante R.G.N.R. 8465/2024, il
GIP competente, con ordinanza emessa in data 01.10.2024, valutata la sussistenza di tutti i presupposti, disponeva l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di alla Controparte_1 dimora di e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, prescrivendo una distanza non Parte_1 inferiore a 500 metri dagli stessi, disponendo altresì l'applicazione del braccialetto elettronico.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di prima comparizione il 25.06.2025, svoltasi in modalità cartolare.
Si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto quanto dedotto dalla ricorrente, Controparte_1 manifestava la volontà di raggiungere un accordo con Parte_1
Le parti, in prossimità della prima udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura del
24.06.2025, sottoscritta da entrambi i coniugi, e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2025, con ordinanza del
25.07.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.08.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 24.06.2025, comprese le questioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al collocamento dei figli minori, , di anni 11, e , di anni 9, quelle relative al Persona_1 Persona_2 diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le statuizioni di ordine patrimoniale.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata ad [...], Albania -EE- il Parte_1
25.08.1985) e (nato a [...] -FG- l'11.04.1977) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ascoli Satriano (FG) il 04.09.2012 (Atto n. 17, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2012);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del 24.06.2025, depositate il giorno seguente, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3