Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9025 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Maurizio Di Bella come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Concetto Origlio come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere lavorato dal 01/05/1974 al 31/12/2018, alle dipendenze di diverse ditte di costruzione, come muratore e piastrellista esponeva:
- che l'attività lavorativa espletata consisteva nel sollevare sacchi di cemento e/o di altro materiale, usare macchinari di peso rilevante adatti per i lavori di edilizia, montaggio e
- che le lavorazioni suddette interessavano sempre i medesimi distretti anatomici, determinando nell'istante l'insorgere di malattia professionale discopatia degenerativa a livello di L1/L2 ,
L2/L3 L3/L4, L4/L5 L5/S1, con ipertrofia osteo-legamentosa dei massicci articolari che concorre a ridurre ulteriormente la normale ampiezza dei canali, lesione tendine sovra spinoso spalla sinistra, per il quale è stato necessario intervenire chirurgicamente con ancoraggio di strutture tendinee della spalla sx con impianto di mezzo di sintesi metallico a livello della testa dell'omero. Concomitano segni di peri-artrite, in entrambe le ginocchia segni di gonartrosi tricompartimentale con diffuse calcificazioni delle fibrocartilagini meniscali e riduzione di ampiezza dell'interlinea articolare femoro-tibiale mediale d'ambo i lati;
- che, in seguito al manifestarsi della suddetta malattia professionale, è stata presentata regolare denuncia all' , allegando documentazione medica in atti ed esami strumentali;
CP_1
- che , a seguito di tale denuncia apriva la pratica infortunio o malattia professionale n. CP_1
516713604 del 30/11/2018 e invitava l'istante a sottoporsi a visita medica;
- che l' all'esito della stessa negava la tutela assicurativa asserendo l'assenza di nesso CP_1
causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il e la malattia denunciata con Pt_1 comunicazione del 13.04.2019 successivamente inviata all'istante e, allo stesso modo, negava ancora una volta la tutela assicurativa per le stesse motivazioni con provvedimento del
29.01.2020;
- che con missiva del 15/11/2023 l' inviava comunicazione al sig. con la quale CP_1 Pt_1 comunicava “il caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art.112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione” ;
Tanto premesso lamentava l'illegittimità del provvedimento in quanto, nel calcolare i termini di prescrizione, l' non aveva considerato il periodo di sospensione legato alla pandemia da CP_2
Covid-19 avendo il Decreto Cura Italia n. 18/2020 previsto lo stop del conteggio per 129 giorni (dal
23 febbraio al 30 giugno 2020) e successivamente il decreto Milleproroghe n. 183/2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 gg, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021 per un totale complessivo di 311 gg in totale. Sulla base di tali rilievi sosteneva che, essendo la data della penultima comunicazione del 29/01/2020 il diritto si sarebbe prescritto alla data CP_1
del 6 dicembre 2023, ma il ricorrente aveva agito prima, e infatti nella comunicazione di diniego dell' si faceva riferimento alla pratica di infortunio o malattia professionale n. 520013692 del CP_1
24/10/2023. In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “ In via principale A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto, altresì, delle riconosciute preesistenze, previa CTU;
- ritenere e dichiarare non prescritto il diritto del sig. a richiedere e ricevere Pt_1 le prestazioni;
e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa CP_1 CP_1
prestazione economica, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo. In via istruttoria Si chiede ammettersi CTU per la determinazione dei postumi invalidanti e per la conferma della sussistenza del nesso. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del suddetto procuratore ex art.93 c.p.c”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rilevando: che la prescrizione doveva CP_1
dirsi maturata con il decorso del triennio dal 13.4.2019, data del provvedimento di rigetto della domanda in quanto la sospensione disposta dalla normativa emergenziale andava dal 23.2.2020 all'1.6.2020 e, dunque, non incideva sulla maturata prescrizione atteso che il ricorso era stato inoltrato il 27.9.2024; che, in ogni caso, dell'estratto contributivo risultava palese una inattività CP_3
lavorativa negli anni 1984-1988-2005-2006-2009-2012-2013-2014-2015-2016 e successiva disoccupazione a partire da dicembre 2018 sicchè emergeva manifestamente una notevole discontinuità nella esposizione ai rischi specifici, quale mmc, postura, da far ritenere pertanto inidonea e quindi priva di dignità lesiva l'attività lavorativa svolta durante la propria carriera professionale del ricorrente.
In ragione di quanto argomentato in memoria l' concludeva nei seguenti termini: “Voglia CP_2
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, prescritta e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Spese e compensi del giudizio come per legge (art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003; art. 113 T.U. D.P.R n. 1124/1965)”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 20 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come noto, l'ordinamento appresta una tutela assicurativa con riguardo alle malattie professionali basato su un sistema misto, che contempla le ipotesi previste in un'apposita lista (c.d. malattie tabellate) e quelle non incluse in detta tabella. Il legislatore, in particolare, individua un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. Sez. Unite 9 marzo 1990, n. 1919) - di malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni elencate nella tabella di cui allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, aggiornato con D.M. 9 aprile 2008.
Nel caso, in cui la tutela sia richiesta con riferimento a malattie professionali derivanti da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di patologie a genesi multifattoriale la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso( Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Il soggetto assicurato che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha, pertanto,
l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte. Ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
L'eventuale previsione della malattia tra quelle di cui alle tabelle ministeriali e la conseguente inversione dell'onere probatorio non esonerano, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione,
l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr. Cass. 26041/2018).
Infatti, è onere del ricorrente provare l'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla prestazione lavorativa di riferimento perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge
(sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella).
In applicazione di tali principi, gravava dunque sul ricorrente la prova dell'esposizione a rischio con riguardo a tempi, ambienti, commesse assunte, modalità della prestazione ed effettiva attrezzatura utilizzata trattandosi peraltro di patologia di origine multifattoriale.
2.Invero, già sotto il profilo dell'onere di allegazione il ricorso si palesa del tutto generico quanto al dato della esposizione ad un rischio qualificato avendo il ricorrente esclusivamente dedotto di avere prestato per molti anni attività lavorativa alle dipendenze di varie imprese senza, tuttavia, specificare l'intensità e le caratteristiche dell'attività svolta e senza articolare neppure prove testimoniali.
In tale quadro fattuale, in cui non vengono affatto delineati le effettive mansioni svolte, gli utensili usati ed i tempi di lavorazione, non può ritenersi accertata un'esposizione a rischio da movimenti ripetitivi e da posizioni incongrue.
Elementi decisivi a sostegno della prospettazione attorea, peraltro, non emergono neanche dalla documentazione in atti e, segnatamente, dall'estratto conto previdenziale , da cui si evincono CP_3 solamente i periodi di lavoro formalmente denunciati all'ente previdenziale in relazione alle ditte ivi indicate. Peraltro, proprio dalla predetta documentazione, emerge che l'attività lavorativa si è interrotta per diversi periodi così, ulteriormente, prospettandosi la necessità di una idonea allegazione probatoria in ordine al rischio lavorativo che nel caso di specie, come già osservato, è del tutto assente.
La frammentarietà dei dati allegati e la mancata richiesta di idonea prova testi, impediscono dunque di ritenere adeguatamente dimostrata un'esposizione a rischio professionale.
Attesa la genericità delle allegazioni prospettate in ricorso ,pertanto, è stato ritenuto superfluo disporre la CTU medico-legale e tanto, in applicazione del principio acquisito e condivisibile secondo cui “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora l parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.Sez.6 L. Ord. n.3130 del 8/2/2011, conf. Cass.
Sent.n.3191/2006).
3.Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Tanto in disparte l'eccezione di prescrizione sollevata da la quale può ritenersi assorbita stante CP_1
l'infondatezza nel merito delle pretese attoree .
4.Le spese del giudizio possono compensarsi avuto riguardo alla particolare natura della controversia e alla reciproca posizione delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate. Catania, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Federica Amoroso