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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO, P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
il debitore rivesta la qualifica di consumatore;
ritenuto che
non appaiono abusive le clausole contrattuali e che il tasso nominale degli interessi moratori indicato nel contratto non appare superiore al tasso soglia di riferimento per tale categoria di interessi;
ritenute le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività;
INGIUNGE
a (c.f. ) di pagare alla parte ricorrente per le Controparte_1 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 32.024,36 per capitale;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE che, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, può essere proposta opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale e che, in difetto, il consumatore ingiunto non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto sopra indicate e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Brescia, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO, P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
il debitore rivesta la qualifica di consumatore;
ritenuto che
non appaiono abusive le clausole contrattuali e che il tasso nominale degli interessi moratori indicato nel contratto non appare superiore al tasso soglia di riferimento per tale categoria di interessi;
ritenute le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività;
INGIUNGE
a (c.f. ) di pagare alla parte ricorrente per le Controparte_1 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 32.024,36 per capitale;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE che, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, può essere proposta opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale e che, in difetto, il consumatore ingiunto non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto sopra indicate e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Brescia, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.