Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1328\2024 R.G.A.C. avente ad oggetto l'affidamento e mantenimento di figlio minore ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso da
, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], Parte_1
codice fiscale , ed elettivamente domiciliato in Carrara (MS), via C.F._1
Solferino n. 2 presso lo studio dell'avv. Roberta Rossi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
nei confronti di nata a [...] il [...] ed ivi residente Via Carriona n. CP_1
208 C.F. elettivamente domiciliato in Massa (MS) Piazza De CodiceFiscale_2
Gasperi n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Elena Tongiani, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso dal sig. , ha ad oggetto la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio,
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intrattenuta con la sig.ra CP_1
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine alle condizioni più consone all'interesse del minore, le parti hanno raggiunto un'intesa di cui hanno dato atto all'udienza del
16.12.2024. Segnatamente, le stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini che seguono: “Piaccia al Tribunale Ill.mo disporre in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
1) ciascun genitore sarà libero di fissare la propria residenza ove crederà, con l'obbligo di comunicarla all'altro per iscritto;
2) il minore verrà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre in Carrara (MS) Via Carriona n. 208 e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le parti, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute di il tutto tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni Per_1 del predetto minore;
3) il signor terrà con sé il minore nel fine settimana, dalle ore 9 Parte_1
del sabato, quando lo preleverà dalla casa della madre, alle ore 21 della domenica, quando lo riporterà presso la casa della madre, in alternanza con la signora Quando trascorrerà il CP_1 Per_1
fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dalle ore 18 - quando lo preleverà dalla casa della madre o dove si troverà per l'attività sportiva - alle ore 20,30 - quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre dopo aver cenato. In coincidenza con i fine settimana che il figlio trascorrerà con la madre, il padre terrà invece con sé il lunedì, il mercoledì Per_1
e il venerdì, sempre con i medesimi orari e le stesse modalità. Il figlio non potrà frequentare la Per_1
casa della nonna paterna senza la presenza del Sig. Al di fuori della predetta casa, Parte_1
potrà però frequentare la nonna senza la presenza del Sig. Il minore Per_1 Parte_1
trascorrerà, altresì, con i genitori due settimane all'anno, da dividersi in due periodi di sette giorni, con ciascun genitore sia in estate e/o in inverno, tenuto conto degli impegni scolastici del minore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. AT trascorrerà le vacanze di Natale e Pasqua in parte con la madre ed in parte con il padre, in modo tale che, ad anni alterni, il predetto minore festeggerà il giorno di Natale con la madre e quello di Santo Stefano con il padre, Alternati negli anni saranno, anche, la sera del 31 dicembre, il 1° gennaio, l'Epifania, la Pasqua e la Pasquetta. Tali festività pagina 2 di 4 saranno così regolate: NATALE 2024: il giorno 24 ed il 26 il minore resterà con la madre e trascorrerà il 25 con il padre e così in modo alternato di anno in anno;
CAPODANNO: il
31.12.2024 ed il 01.01.2025 il minore lo trascorrerà con la madre, mentre il 5 ed il 6 di gennaio
2025 lo trascorrerà con il padre, che lo preleverà dall'abitazione della madre il 5 alle ore 10, per ivi riaccompagnarlo alle ore 20,30 del 6 gennaio dopo aver cenato, e così in modo alternato di anno in anno;
PASQUA 2025: AT trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre e così in modo alternato di anno in anno. Resta salva la facoltà dei Sigg.ri di modificare, in relazione alle loro esigenze lavorative ed alle necessità del minore, gli Parte_2
orari ed i giorni come sopra indicati;
4) i Sigg.ri e si impegnano: - a CP_1 Parte_1
rispettare le necessità e le aspirazioni di e a collaborare fattivamente affinché siano preservate la Per_1
sua serenità ed equilibrio ed all'uopo, tenuto conto della conflittualità in essere tra loro, si impegnano altresì a seguire un percorso di coordinazione genitoriale a sostegno della genitorialità nei servizi sociali pubblici, tutto ciò al fine di preservare lo stato psicologico del minore;
- a comunicarsi ogni accadimento straordinario che riguardi il loro figlio nel periodo in cui questo si intratterrà con l'uno o l'altra; nei periodi di vacanza ciascun genitore avrà cura di garantire i contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore;
5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese, Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 300,00 a mezzo di bonifico Per_1
bancario, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, tenendo conto del protocollo del Tribunale di Massa sottoscritto in data
19.07.2024. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso del genitore, devono essere debitamente documentate. Tenuto conto che il Sig. ha necessità di effettuare viaggi per Parte_1
motivi di lavoro, in tale caso lo stesso si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma CP_1
di € 50,00 per ogni settimana di assenza, ai fini dell'integrazione dell'assegno di mantenimento.
L'Assegno Unico sarà percepito in misura totale dalla Sig.ra 6) il rilascio ed il CP_1
rinnovo del passaporto per il figlio, e di qualsiasi altro documento dovesse occorrere per l'espatrio, sarà subordinato all'autorizzazione di entrambi i genitori volta per volta”.
3. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss. pagina 3 di 4 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze di . Per_1
5. A fronte dell'accordo tra le parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone in favore di e l'affidamento Parte_1 CP_1
condiviso del figlio, , regolamentando l'esercizio della Persona_1
responsabilità genitoriale in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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