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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1908/2024 RGAC, pendente: TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 esi Rizzi C.F._2 iliati presso il suo Studio, sito in Sèn Jan di Fassa/Sèn Jan (Tn), strada de Pilat, 8, giusta procura alle liti allegata agli atti
- Ricorrenti -
NEI CONFRONTI DELLA
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 entante p.t., rapp esa, dagli Avv.ti Monica Manica e Viviana Biasetti, con domicilio presso la sede dell'Avvocatura della Provincia, sita in , in Piazza Dante, n. 15, CP_1 giusta procura allegata agli atti,
- Resistente -
**** OGGETTO: azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituire il contributo concesso con determinazione del Servizio autonomie locali n. 151, di data 7 Marzo 2019.
Causa decisa all'esito della discussione orale, mediante deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa. 1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso proposto ex art 281-decies c.p.c., i ricorrenti contestano la pretesa della Provincia medesima alla ripetizione del contributo concesso loro con determinazione del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento n. 151, del 7 Marzo 2019, a sostegno dell'acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio pensionistico complementare. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto: a) di aver acquistato con atto dd. 11.09.2018 a Repertorio n. 49.518, Notaio di Saronno in Genova, la p.m. 11 della p.ed. 818 in Persona_1
C.C. Sa prima casa di abitazione, sita in Rovereto - Sacco, in Via Leonardo da Vinci, 44 (doc. 1 – atto di acquisto); b) di aver trasferito il giorno 12.09.2018 la residenza della famiglia presso l'immobile oggetto di acquisto;
c) di aver chiesto ed ottenuto dalla P.A.T. il contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione, tuttavia, in data 21.05.2024, ricevevano un avviso di avvio del procedimento per la revoca del contributo, in quanto la relativa concessione era subordinato alla permanenza della residenza nella prima casa di abitazione per almeno cinque anni, come prevede l'articolo 3, comma 1, lettera h) dei criteri di concessione del contributo, approvati con deliberazione n. 523 del 29 marzo 2018; d) che, sulla scorta di tale norma e sul presupposto della residenza per 4 anni e 11 mesi, anziché 5 anni, il Servizio annunciava l'avvio del procedimento per la revoca del contributo erogato e la conseguente richiesta di restituzione;
e) di aver presentato osservazioni scritte per mezzo del difensore Avv. Rizzi, con lettera del 24.05.2024, inviata a mezzo pec il 03.06.2024, rilevando che: “Nel caso dei richiedenti non si applica la lettera h) dell'articolo 3 bensì la lettera g) dello stesso articolo in quanto i signori e come richiesto Pt_2 Pt_1 dall'articolo 3, comma 1, alla data di presentazione d re ad essere in possesso degli altri requisiti, avevano già “trasferito la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare la cui proprietà deve risultare intavolata in loro favore” (doc. 5); f) di aver trasferito la residenza in quanto il signor Parte_1 luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, era stato trasf Comando Provinciale dei Carabinieri di nel Marzo 2023. Con CP_1 successiva determina gli era assegnato l'all i servizio presso la sede di servizio citata (doc. 6); g) di aver ricevuto solo nel luglio 2024 la Determinazione del Dirigente del 10.06.2024 secondo cui: “È stato adottato il provvedimento di revoca del contributo concesso del determinazione del Servizio Autonomie locali n. 151 del 07.03.2019”. Per tale motivo era richiesta la restituzione dell'importo
2 concesso di Euro 15.000 a titolo di contributo per l'acquisto di prima casa maggiorato degli interessi legali e delle spese per complessivi Euro 16.205,02. Alla lettera erano allegati gli avvisi di pagamento pagoPa (doc. 7); h) di ritenere errato il presupposto della revoca, essendo gli stessi già residenti al momento in cui fecero domanda di contributo, ritenendo doversi applicare non già la lettera h) dell'art. 3, ma la lettera g); i) di aver adempiuto a un dovere, in quanto l'incarico ricoperto presso il Comando di da parte del sig. comportava l'assegnazione di CP_1 Pt_1 un alloggio di servizio che deve essere, obbligatoriamente ed a pena di decadenza, occupato dal militare e dalla sua famiglia;
solo per tale ragione e per adempiere all'ordine del Comando Legione Carabinieri il luogotenente ha trasferito, insieme alla famiglia, la residenza il Pt_1 giorno 8 Agosto 2023 (cfr. doc. n. 6); l) che, il caso può inquadrarsi in una impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. non imputabile ai ricorrenti, applicabile, per analogia, al caso concreto con il duplice effetto della liberazione del debitore dalla responsabilità per inadempimento e l'estinzione dell'obbligo; m) che, ferma la competenza del giudice ordinario adito, trattandosi di inadempienza del beneficiario rispetto alle condizioni di erogazione e non già di vizi del provvedimento, si invoca la disapplicazione dell'atto amministrativo ovvero della Determinazione del Dirigente Pat, Servizio politiche della casa del 10.06.2024 ex art. 5, All. E, della l. n. 2248/1865, non abrogato dal nuovo Codice del Processo Amministrativo, secondo cui il Giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi;
p) che, l'Amministrazione non ha inviato una corretta comunicazione di inizio del procedimento e della Determinazione di revoca deli contributi, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione di cui all'artt. 1 della legge n. 241 del 1990 e della relativa legge provinciale n. 23/1992. Il principio di leale collaborazione è riconosciuto a livello costituzionale dall'articolo 97, c. 2 e sancito anche dall'art. 1, c. 2-bis, della l. n. 241/90, che non solo regola i rapporti tra il singolo cittadino e la Pubblica Amministrazione, ma deve essere inteso come un principio generale che sancisce una leale collaborazione all'interno del procedimento amministrativo;
r) che, l'atto assunto è eccessivo, più gravoso del necessario a fronte di un comportamento ottenuto dal privato che ha, comunque, ottemperato per 59 mesi sui 60 richiesti al requisito della legge (per violazione del principio di proporzionalità); s) che, chiedono la sospensione del provvedimento impugnato riportandosi, sia per il fumus boni iuris che per il periculum in mora ai motivi già dedotti in ricorso. Sulla scorta di tali assunti difensivi, le parti ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) Accertare e dichiarare il 3 corretto adempimento dei ricorrenti alle obbligazioni assunte ed alle prescrizioni dettate dalla autonoma di Trento nella domanda di richiesta di contributo per la CP_1 prima e meglio specificato in narrativa e che non sussistono motivi di diritto o ragioni per disporre la revoca dei contributi oggetto del giudizio e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti alla 2) in subordine accertare e dichiarare che l'eventuale inadempimento è dovuto a impossibilità sopravvenuta per causa non riconducibili ai ricorrenti e che legittimamente costoro hanno trasferito la propria residenza prima della scadenza dei cinque anni per adempiere all'ordine impartito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri essendo preciso obbligo da parte del militare e della sua famiglia l'occupazione Pt_1 dell'alloggio come da provvedimento del 04.0 del Generale di Brigata Per_2
che non sussistono motivi di diritto o ragioni per disporre la re
[...]
i oggetto del giudizio e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti alla
3) qualora necessario previa disapplicazione della Determinazione del Dirigente Servizio politiche della casa della Pat del 10.06.2024 e/o dichiarazione di nullità, l'annullamento, in ogni caso inefficacia;
4) in via del tutto subordinata e per mero tutiorismo difensivo: nella non creduta ipotesi che il giudice non ritenesse valide le conclusioni di cui ai punti precedenti applicare il principio di proporzionalità di cui al punto 4 della narrativa e condannare i ricorrenti alla restituzione del rateo di contributo dovuto per il solo mese di mancata residenza ovvero 250,00 euro oltre interessi al tasso legale”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la , Controparte_1 eccependo: a) che, la legge provinciale 15 Maggio 2013, n. 9 (“Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie”) all'articolo 3, c. 4-ter, prevede che per favorire l'acquisto della casa la Provincia “(...) può concedere un contributo a favore dei titolari di un mutuo stipulato ai sensi dei commi 3 e 4 bis, purché una quota sia finalizzata al versamento sulla posizione attivata o da attivarsi presso i fondi pensione anche in favore dei familiari minori a carico. Il versamento può essere effettuato direttamente dalla Provincia, previa delega del soggetto beneficiario (…)”; Tra i requisiti richiesti per godere del beneficio la ha previsto che l'obbligo per i beneficiari di mantenere la residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di contributo per un periodo di almeno cinque anni (art. 3, c. 1, lett. h). L'art. 9, c. 1, lett. b) e c. 3, sanziona il caso di mancato rispetto di tale obbligo con la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale;
b) che, i signori e presentavano in data 24 Parte_1 Parte_2
Settembre 2018 7 ), al Servizio autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento domanda per la concessione del sopra citato contributo. Nella domanda i ricorrenti dichiaravano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver acquistato in data 14 Settembre 2018 in comproprietà quale prima casa di 4 abitazione, l'immobile sito a Rovereto (TN) in via Leonardo da Vinci n. 44 ed entrambi dichiaravano “di aver già trasferito la residenza presso il predetto immobile e di averne già intavolato la proprietà in proprio favore e di essere consapevole che tale requisito dovrà perdurare per un periodo di almeno cinque anni pena la revoca del contributo”; c) che, nella determinazione n. 151 del 7 Marzo 2019 (si v. doc. 7), comunicata ai ricorrenti in data 27 Marzo 2019 (si v. doc. n. 8) veniva precisato “(…) 5. di dare atto che la concessione del contributo di cui al precedente punto 1. comporta: (…) - l'obbligo di mantenere la residenza nell'unità immobiliare oggetto di contributo per il periodo di cinque anni dal trasferimento della medesima”; d) che, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 15.000,00, suddiviso in parti uguali fra i due beneficiari, di cui Euro 12.500,00, quale
“quota personale” direttamente ai richiedenti ed Euro 2.500,00, quale
“quota previdenza” al fondo pensionistico indicato, per conto dei medesimi, è stato effettuato con mandati di pagamento nel corso del 2019 (vedasi doc. n. 23); e) che, a seguito di attività istruttorie è emerso che i ricorrenti non risultavano più residenti nello stesso immobile a partire dall'8 Agosto 2023 (doc. 11 e doc. 12), sicché il periodo di residenza dei ricorrenti nell'immobile agevolato, dal 12 Settembre 2018 all'8 Agosto 2023, risulta inferiore ai cinque anni, risultando così violato il vincolo previsto dall'articolo 3, c. 1, lettera h) per la concessione del contributo;
f) che, l'avvio del procedimento di revoca del contributo iniziato il 13 Marzo 2024 si concludeva con determina dirigenziale n. 6058 del 10.06.2024 e con la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 16.205,02, secondo cui: “Come specificato infatti alla lettera h) dell'articolo 3, comma 1, dei criteri, i requisiti dell'intavolazione del diritto di proprietà e della residenza anagrafica, qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere soddisfatti dai richiedenti entro sei mesi dalla data di acquisto dell'immobile. Quanto previsto dalla lettera h) incide unicamente sul momento di assolvimento dei predetti due requisiti che comunque, una volta soddisfatti, devono perdurare anche in questo caso per un periodo di almeno cinque anni. L'impegno di mantenere la residenza anagrafica e l'intavolazione del diritto di proprietà presso la prima casa di abitazione nel periodo indicato, anche qualora alla data di presentazione della domanda di contributo l'acquisto della proprietà e il trasferimento della residenza siano già avvenuti come nel caso in questione”; g) che, quanto all'impossibilità della prestazione, si evidenzia che il provvedimento del Comandante della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, 4 Agosto 2023, prodotto sub doc. 6 dai ricorrenti, non ha in verità il tenore di un “ordine di servizio” a occupare l'alloggio, ma di provvedimento di “assegnazione ai sensi dell'art. 363 DPR 15 marzo 2010, n. 90”, in concessione;
5 h) che, non vi è un “Un preciso e diretto ordine dell'Arma di appartenenza” o, comunque, un termine stretto e vincolante a pena di decadenza per prendere possesso del nuovo alloggio assegnato;
i) che, nemmeno può configurarsi un'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., non imputabile ai ricorrenti, perché manca il requisito dell'impossibilità della prestazione, nel caso di specie non è divenuta impossibile né in senso assoluto (l'immobile di Rovereto, era esistente e adatto allo scopo, poteva continuare ad essere adibito a residenza), né oggettivo, posto che nessun superiore evento o circostanza avrebbe potuto impedire di mantenere la residenza nel detto immobile a chiunque vi fosse obbligato;
l) che, nessuna violazione è stata commessa della l. n. 241/1990, poiché il Servizio politiche della casa ha esercitato le competenze e le funzioni assegnate in conformità alla legge, sia statale che provinciale e ai criteri attuativi dell'art. 3, c. 4-ter, della legge provinciale n. 9 del 2013, in quanto all'Ente competono le funzioni in materia di edilizia abitativa pubblica, agevolata e di social housing, e ha adottato la revoca del provvedimento di concessione del contributo nell'esercizio di un potere conferitogli dalla legge e in applicazione della medesima;
m) che, quanto alla motivazione, il provvedimento di decadenza dal contributo enuncia in modo chiaro la condotta contestata violativa del vincolo, le disposizioni violate e le conseguenze, con motivazione congrua, esaustiva e logica, nel pieno rispetto dell'art. 4 della legge provinciale n. 23/1992, la quale stabilisce che: “(…) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (e della corrispondente disposizione nazionale dell'articolo 3 della l. 241/1990); n) che, in merito all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, la determinazione non è allegata perché, in quanto provvedimento oggetto di pubblicazione, è reperibile nel sito istituzionale della
[...]
nella sezione “Provvedimenti”. Non vi è parimenti Controparte_1 ne della determinazione perché non prevista né dalle
“leggi”, né dai “regolamenti provinciali vigenti”, come espressamente, invece, richiesto dall'articolo 33, c. 4, della legge provinciale n. 23/1992; o) che, la decadenza dall'intero contributo, nel caso in cui non sia osservato il vincolo di residenza nell'abitazione agevolata per almeno cinque anni, è prevista dai criteri attuativi dell'art. 3, c. 4-ter della legge provinciale n. 9/2013, come misura ripristinatoria dell'inadempimento. p) che, il Servizio politiche della casa è chiamato ad applicare la disciplina di settore e a verificarne il rispetto e, per il principio di legalità che sovrintende l'agire della Pubblica amministrazione, è vincolato – esso stesso – alle disposizioni di legge e alle relative disposizioni attuative (criteri) e non ha il potere discrezionale di commisurare la somma da restituire al periodo di osservanza/inosservanza del vincolo.
6 Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare: rigettarsi la istanza di sospensiva, in quanto non motivata, e per insussistenza dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito respingere tutte le domande ex adverso avanzate, ivi compresa la istanza di disapplicazione della determinazione del dirigente del Servizio politiche della casa n. 6058 del 10 giugno 2024, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e fondatezza della decadenza da contributo disposta con l'anzidetto provvedimento. Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
3. In sede cautelare, non veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, non sussistendone i presupposti. Ciò sia con riguardo al profilo del fumus boni iuris, sulla scorta delle prospettazioni difensive delle parti in merito ai provvedimenti contestati e alla normativa applicabile ratione materiae, che per quanto concerne quello del periculum in mora, in ordine al quale non è stata dedotta alcuna circostanza atta a comprovare il ricorrere di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Con ordinanza del 15 Gennaio 2025, ritenuta la causa di natura documentale, non venivano ammessi i mezzi istruttori e si disponeva un rinvio all'udienza del 16 Aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. All'esito della discussione orale, questo Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
3.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione i ricorrenti hanno insisto nell'accoglimento del ricorso, in subordine, in virtù del principio di proporzionalità hanno chiesto che la restituzione del contributo venga ridotta nella misura da rapportarsi all'effettiva occupazione del bene ed hanno chiesto, altresì, la disapplicazione della determinazione dirigenziale. La parte resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha contestato la dimostrazione dello stato di necessità da parte dei ricorrenti e, in merito al principio di proporzionalità, ha ribadito che la normativa è di stretta applicazione e non consente di modulare il provvedimento sanzionatorio.
4. Ciò posto, il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia afferisca alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e riguarda l'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione del contributo o delle condizioni imposte in sede di erogazione dello stesso.
7 In particolare, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla Pubblica Amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o, comunque, dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 21652/2021; Cass. SS.UU. Ord., 05/08/2016, n. 16602: ai fini della nascita del diritto soggettivo al finanziamento, è sufficiente la concessione provvisoria, indipendentemente dalla data dell'effettiva successiva erogazione provvisoria). In questo caso il privato è titolare di un diritto soggettivo, come tale azionabile dinnanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia al momento di attuazione del rapporto, ossia alla revoca di un contributo pubblico a fronte di una condotta asseritamente inadempiente del fruitore (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU, ord. 28 Novembre 2024).
4.2. Venendo al merito della controversia, occorre evidenziare che i ricorrenti non negano di aver trasferito la residenza in un momento anteriore rispetto al limite temporale di scadenza previsto dalla normativa (cinque anni), coincidente con la data del 12 Settembre 2023, ma giustificano il mutamento (avvenuto l'08.08.2023), in virtù di un trasferimento dettato da motivi lavorativi che riguardano Pt_1 luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, il quale è stato trasferi Compagnia di Rovereto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di con diverso incarico e qualifica nel Marzo 2023. CP_1 ccessiva determinazione del 4 Agosto 2023 al ricorrente è stato assegnato l'alloggio di servizio presso la sede di . CP_1
Deve rilevarsi come la normativa provinciale, all'art. 3 c. 1 della legge 15 maggio 2013, n. 9, sancisce espressamente che: “Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale 8 attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3”. Nel prevedere la decadenza dal contributo in caso di mancato rispetto dell'obbligo di residenza, la disciplina di settore ha inteso legare il beneficio non solo all'acquisto, ma anche all'effettiva occupazione dell'immobile. L'interesse pubblico sotteso all'emanazione della legge è, infatti, quello di agevolare il privato nell'accesso alla proprietà della casa in cui abitare, e non di favorire l'acquisto della prima casa indipendentemente dalle finalità per le quali si compie l'acquisto. Se l'immobile non è abitato dal beneficiario, viene meno la ragione del contributo: e, una volta verificatasi tale situazione, si determina in via automatica la decadenza dal beneficio (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 20691 del 2013). Trattandosi di erogazione di denaro pubblico, è necessaria la fissazione di determinate condizioni per la conservazione del diritto al contributo e gli obblighi imposti ai beneficiari, secondo le scansioni temporali stabilite nei criteri di applicazione della l. n. 6 del 1999, rispondono all'esigenza di assicurare l'effettiva destinazione del finanziamento allo scopo perseguito con il riconoscimento del beneficio. Come evidenziato dalla difesa della nel provvedimento di assegnazione sub doc. n. 6 allegato dai ricorrenti non si rinviene un “ordine di servizio” a occupare l'alloggio, ma si è al cospetto di un “provvedimento di assegnazione dell'alloggio”. Invero, alla lettera sub b) del citato provvedimento è espressamente previsto che: “Nel caso di accertata non stabile occupazione, questo Comando, in relazione a quanto indicato alla precedente lett. a), valuterà l'opportunità di assegnare l'alloggio di servizio ad altro militare”. Inoltre, solo la “cessazione dell'incarico … fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio” come riportato alla lettera f). Non si rinviene, quindi, in assenza di un preciso “ordine” da parte del datore di lavoro, la necessità di trasferire la residenza nell'alloggio di servizio entro un breve e determinato lasso di tempo, sicché la scelta dei ricorrenti di trasferirsi repentinamente non pare trovare alcuna giustificazione nell'assunzione del nuovo incarico lavorativo da parte di
Pt_1 uò neppure configurarsi un'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. non imputabile ai ricorrenti, poiché ne manca il presupposto fondante. La giurisprudenza richiede che l'impossibilità abbia carattere oggettivo ovvero deve essere tale da rendere la prestazione in assoluto non eseguibile. Nel caso in esame i ricorrenti ben avrebbero potuto mantenere la residenza in Rovereto, in Via Leonardo da Vinci, n. 44 fino al 12 Settembre
9 2023, sicché non si configura una impossibilità, né in termini assoluti, né in termini oggettivi. Quanto all'applicazione analogica dell'art. 1613 c.c., rubricato “Facoltà di recesso degli impiegati pubblici”, secondo il quale gli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto di locazione nel caso di trasferimento, esso non può essere invocato nel presente giudizio, poiché si attaglia a diversa fattispecie. In merito al difetto di potere in capo al Servizio Politiche della casa della
, in ragione del radicarsi di una competenza Controparte_1 funzionale della Giunta provinciale, in virtù di un precipua di interpretazione delle norme di legge e delle Deliberazioni della Giunta medesima (nello specifico della Deliberazione n. 523/2018), con conseguente violazione dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, che concreterebbe un vizio dell'atto amministrativo, l'assunto non è condivisibile. Invero, dal sito istituzionale della Controparte_1 emergono il ruolo e le competenze del funzioni di indirizzo e di coordinamento, la gestione finanziaria, contabile e amministrativa dei capitoli di competenza e la cura degli adempimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdzionali. Dal semplice elenco delle suddette attività emerge che rientrano tra i poteri del Servizio Politiche della casa l'applicazione della normativa provinciale nella materia di cui è causa e l'assunzione di provvedimento connessi, tra cui la concessione del beneficio e la revoca dello stesso. Quanto all'omessa motivazione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, occorre evidenziare che dalla lettura della determinazione di decadenza risulta che i “requisiti dell'intavolazione del diritto di proprietà della prima casa di abitazione e della residenza anagrafica presso lo stesso immobile, una volta soddisfatti, devono perdurare per un periodo di almeno cinque anni, pena la revoca del contributo come stabilito all'articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 3 dei criteri. Come specificato infatti alla lettera h) dell'articolo 3, comma 1, dei criteri, i requisiti dell'intavolazione del diritto di proprietà e della residenza anagrafica, qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere soddisfatti dai richiedenti entro sei mesi dalla data di acquisto dell'immobile. Quanto previsto dalla lettera h) incide unicamente sul momento di assolvimento dei predetti due requisiti che comunque, una volta soddisfatti, devono perdurare anche in questo caso per un periodo di almeno cinque anni”. Del resto, l'impegno di mantenere la residenza anagrafica e l'intavolazione del diritto di proprietà presso la prima casa di abitazione nel periodo indicato, è espressamente riportato sia nella domanda di contributo sottoscritta dai ricorrenti, sia nel provvedimento di concessorio. Ciò basta per ritenere che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, il provvedimento sia sufficientemente motivato.
10 In merito al ritardo con cui i coniugi hanno avuto comunicazione del provvedimento a loro notificato della nota del 25 Giugno 2024 (si v. doc. n. 21), preme evidenziare che l'art. 33 della legge provinciale n. 23/1992 sancisce che: “Dell'atto amministrativo è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce”. Di tal guisa, non sussisteva alcun obbligo di espressa comunicazione per iscritto della determinazione nei confronti dei soggetti destinatari, in quanto la determinazione era reperibile sul sito istituzionale della CP_1
.
[...]
Del resto, i ricorrenti non hanno comunicato al Servizio politiche della casa il trasferimento della residenza, né tanto meno hanno chiesto previamente delucidazioni o chiarimenti sul punto o fornito giustificazione al cambio di residenza in un momento di poco anteriore allo spirare dei termini previsti per il maturare del periodo quinquennale. Quanto alle ulteriori argomentazioni sollevate dai ricorrenti, sia nel ricorso che all'udienza di precisazione conclusioni non si ravvedono motivi che consentono la disapplicazione della determinazione n. 6058 del
10.06.2024. Preme evidenziare, infatti, che la carenza sopravvenuta del requisito necessario per il mantenimento di qualsivoglia contributo pubblico non influisce sul regime di validità dell'atto concessorio, ma sulla conservazione del bene della vita anticipatamente concesso dall'Amministrazione procedente. Una tale carenza, di regola, si traduce nella violazione di un obbligo assunto dal beneficiario che occorre ottemperare per la conservazione dell'agevolazione economica, suscettibile di accertamento da parte dell'Amministrazione procedente mediante l'esercizio di un potere vincolato, funzionale allo scioglimento di un rapporto amministrativo già costituito. Ipotesi del tutto confacente al caso di specie. In considerazione di quanto sopra, attesa la legittimità del provvedimento, sindacabile solo in via incidentale, e l'assenza della lesione di un diritto soggettivo, non ricorrono i presupposti per una disapplicazione della determinazione, la quale conserva efficacia a fronte della condotta assunta dai ricorrenti non in armonia con il dettato legislativo e non sorretta da alcuna documentata causa di giustificazione che può comportare un mantenimento del contributo pubblico o una riduzione proporzionale del quantum oggetto di revoca. Il sussistere dei presupposti legittimanti la decadenza dal beneficio pubblico comporta l'integrale rigetto di tutte le pretese azionate dai ricorrenti, in quanto infondate. Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di riduzione proporzionale della somma ricevuta a titolo di contributo, al tempo di permanenza della residenza, in quanto verrebbe vanificato lo scopo perseguito con la concessione del contributo medesimo, non potendo la relativa elargizione essere commisurata temporalmente al periodo di
11 permanenza del requisito, poi venuto meno, in merito alla quale non sussiste alcun aggancio normativo.
5. Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della peculiarità della materia oggetto di lite e della condotta assunta dalle parti sul piano processuale, a fronte delle questioni interpretative connesse alla controversia pendente, con conseguente applicazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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