Decreto cautelare 26 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24012 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S-, rappresentata e difesa dall’avv. S-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto del Ministro della giustizia di revoca della ricorrente dall’incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta del 17 ottobre 2023, notificato in data 27 ottobre 2023;
- degli atti presupposti e/o connessi e/o annessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti - tra cui la delibera del Csm del 9 ottobre 2023, la proposta di revoca della sezione autonoma del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Caltanissetta - con i quali è stata proposta e/o deliberata la revoca della ricorrente dall’incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del decreto ministeriale di revoca dall’incarico, del 17 ottobre 2023, deliberato dal Csm in data 9 ottobre 2023, con ogni conseguente statuizione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. AS IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, già magistrato onorario con funzione di vice procuratore onorario (Vpo) assegnata alla Procura della Repubblica di TA, impugnava con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento col quale veniva revocata dal suddetto incarico ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
2. In particolare, a carico dell’esponente era stato iscritto un procedimento penale per favoreggiamento (art. 378 c.p.) da parte della medesima Procura di Caltanissetta (immediatamente trasmesso ai sensi dell’art. 11 c.p.p. alla Procura di Catania) e avviato il procedimento amministrativo per la revoca per aver assunto « comportamenti tali da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitele ». Difatti, alcuni pubblici ministeri dell’ufficio nisseno avevano notato un’indebita ingerenza della ricorrente in un procedimento penale a carico di S-: segnatamente, l’esponente aveva ricevuto le confidenze di S- (compagna dell’indagato appena menzionato) che si lamentava di un controllo subito da parte dei militari della Guardia di finanza; al che la S- replicava evidenziando come il controllo avrebbe potuto essere finalizzato all’installazione di apparecchiature per intercettazioni di conversazioni, suggerendo quindi di limitare le conversazioni telefoniche e rassicurandola circa il proprio interessamento presso uno dei militari coinvolti nelle indagini.
3. Inoltre, in relazione ad un altro fascicolo, la S- aveva falsamente attestato di aver avuto l’accordo del pubblico ministero titolare dell’indagine (dott.ssa S-) circa la necessità di archiviare la notizia di reato.
4. All’esito dell’istruttoria dinanzi al Consiglio giudiziario (durante la quale la ricorrente veniva audita due volte), il Consiglio superiore della magistratura (Csm) disponeva la revoca della S- (recepita con il decreto ministeriale impugnato) in quanto il complesso degli atti raccolti dimostrerebbero che i rapporti intrattenuti dall’esponente con i signori S- e S- sarebbero « indicativi “del mancato rispetto degli obblighi di spiccata moralità e terzietà” […] integrando gli estremi di […] “condotte tali da compromettere il prestigio della funzione” », non potendo « in alcun modo conciliarsi con i canoni della professionalità e della correttezza » risultando « in palese violazione dei doveri posti in capo al magistrato onorario dall’art. 20 del richiamato d.lgs. 116/2017 ».
5. Dopo rituale trasposizione ai sensi dell’art. 48 c.p.a., si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
6. Con successiva istanza del 13 giugno 2024 veniva chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati di guisa da consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorarî indetta dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 116/2017.
7. Per l’esame della suddetta domanda interinale veniva fissata la camera di consiglio del 17 luglio 2024 a seguito della quale il Collegio pronunciava ordinanza (non appellata) di rigetto.
8. Parte ricorrente depositava poi atto di motivi aggiunti proprî per corroborare ulteriormente le argomentazioni spese alla luce dell’intervenuta pronuncia della sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Catania.
9. Le parti depositavano ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 12 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
10. Completata l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’esame delle varie censure spiegate nei due atti d’impugnazione.
11. Con il primo motivo viene denunciata una violazione procedimentale, atteso che la ricorrente non sarebbe stata audita dal Csm prima della decisione: peraltro, viene evidenziato come tale adempimento avrebbe potuto determinare un esito differente della decisione, atteso il gran numero di informazioni che l’interessata avrebbe potuto sottoporre all’organo di autogoverno. In particolare, la vicenda del fascicolo per il quale vi era dissenso con la dott.ssa S-, si sarebbe poi effettivamente definita con una richiesta di archiviazione per essere la notizia di reato in realtà afferente ad una questione civilistica (come prospettato sin dall’origine dall’esponente).
12. Tramite la seconda doglianza oltre a ribadire come la gestione del fascicolo menzionato al § 3 avesse unicamente rilevanza civilistica, si evidenzia come le conversazioni avute con alcuni soggetti indagati dalla medesima Procura di Caltanissetta non dimostrerebbero un’ingerenza dell’esponente, né la violazione di alcuna regola deontologica.
13. Passando all’atto di motivi aggiunti, va osservato come la prima censura spiegata con tale impugnazione, integrandosi con le precedenti deduzioni, evidenzia l’insussistenza dei presupposti per la revoca, stante l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Catania.
14. Con l’ultimo motivo, infine, si ribadisce la lesione delle facoltà procedimentali per mancata audizione dinanzi al Csm: in tale occasioni si sarebbero potuto fornire le medesime informazioni che poi hanno portato il Tribunale di Catania ad assolvere la ricorrente.
15. Tutte le censure di parte ricorrente possono essere affrontate congiuntamente, attesa la stretta connessione (e parziale sovrapposizione) delle stesse: peraltro, nessuna delle doglianze merita accoglimento.
16. Preliminarmente, va evidenziato che la revoca sia stata determinata unicamente dalla vicenda descritta al § 2: pertanto, il complesso di censure e deduzioni che la parte rivolge avverso l’asserita «seconda contestazione» (la gestione del fascicolo assegnato alla dott.ssa S-) devono ritenersi inammissibili per carenza originaria d’interesse. Difatti, il Csm, nella delibera impugnata, ha semplicemente dato atto di tale segnalazione operata dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, ma non ha fondato su tale fatto la decisione di revoca.
17. Passando al merito dell’impugnazione, va ribadito il costante orientamento del giudice amministrativo che precisa come il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinarî sia di natura giurisdizionale; viceversa, il provvedimento di revoca di cui all’art. 21 d.lgs. 116/2017 – pur assumendo una connotazione sanzionatoria della violazione dei doveri professionali da parte del magistrato onorario – non è di carattere disciplinare, posto che il legislatore delegato non ha inteso esercitare la delega in materia disciplinare (per una dettaglia esposizione della nuova normativa della magistratura onoraria v. Tar Lazio, sez. I, 7 maggio 2025, n. 8727), risolvendosi esso in un giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie (in termini, Cons. Stato, sez. VII, 20 marzo 2024, n. 2732).
18. Consegue da quanto appena esposto l’infondatezza di tutte le censure spiegate in relazione all’asserita violazione del principio di proporzionalità: invero, basandosi tale tesi difensiva sulla natura disciplinare della revoca, risulta chiaro che essendo stata confutata la premessa, i suoi risultati non possono essere accolti.
19. Si aggiunga che descritta diversità ontologica nei procedimenti esclude la doverosità dell’audizione dinanzi al Csm: difatti, ai sensi dell’art. 21, comma 9 d.lgs. 116/2017 è escluso che l’organo di autogoverno sia tenuto a procedere all’audizione dell’interessata prima di decidere sulla revoca. D’altronde, la struttura normativa del procedimento prevede una chiara divisione dei compiti, demandando al Consiglio giudiziario l’attività istruttoria, riservando al Csm la decisione: a tal proposito non può non evidenziarsi l’erroneità terminologica del ricorso, che appella il Csm «organo giudicante» (qualifica questa attribuibile unicamente alla sezione disciplinare e non al plenum ), allorquando esso è unicamente ente decidente. Resta fermo che quest’ultimo può procedere ad approfondimenti istruttorî (anche eventuali audizioni), ma l’opzione per tale incombente non può essere imposta dalla volontà del magistrato revocando (non essendo applicabile analogicamente l’art. 19 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, riservato ai procedimenti disciplinari a carico di magistrati ordinarî).
20. Peraltro, va osservato come la ricorrente abbia avuto due volte la possibilità di esporre oralmente (dinanzi all’organo istruttorio, cioè il Consiglio giudiziario) le proprie difese, sicché anche sotto tale profilo non può in alcun modo lamentare la lesione della propria posizione procedimentale.
21. In aggiunta, gli elementi difesivi allegati dalla parte ricorrente all’odierno ricorso non paiono in grado di infirmare la legittimità della decisione di revoca.
22. In particolare, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania non può essere interpretata al modo di esclude la sussistenza materiale dei fatti: difatti, il pronunciamento del giudice penale esclude unicamente che quei fatti esposti in motivazione (e ripresi dal Csm per la sua decisione) possano integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento. Semplificando, il fatto che «non sussiste» è quello di reato, non l’avvenimento storico che anzi il giudice etneo ha ampiamente descritto.
23. A tal proposito, nel solco di costante giurisprudenza, deve ribadirsi l’autonomia dei due procedimenti (v. Tar Lazio, sez. I, 28 agosto 2023, n. 13459): essi, pur avendo ad oggetto gli stessi fatti (o comunque fatti sovrapponibili) possono giungere ad esiti – per l’interessato – differenti.
24. In questo senso, la motivazione del Tribunale etneo conferma la ricorrenza storica delle condotte accertate dall’organo di autogoverno: pertanto, anche il pronunciamento del giudice penale appare elemento di conferma dei rapporti tra la ricorrente e i coniugi S-, coinvolti in un procedimento penale condotto dalla direzione distrettuale antimafia di TA (che ha determinato la sottoposizione dell’S- alla misura della custodia cautelare in carcere per una serie di gravi delitti – estorsione, incendio etc… – aggravati dal metodo mafioso).
25. Orbene, acclarata (e confermata) la dimensione storica dei fatti impiegati dal Csm per la propria decisione, va rilevato come il conseguente giudizio di inidoneità della ricorrente all’esercizio delle funzioni onorarie appare pienamente logico e coerente. Difatti, se è pacifico che l’esponente non fosse preventivamente a conoscenza dell’esistenza del procedimento a carico di S- (circostanza peraltro non contestata dal Csm) risulta chiarissimo come una volta contattata dalla S-, la S- abbia provato (o quanto meno millantato) di poter incidere sull’indagine e sugli inquirenti: invero, una volta appresa la notizia del controllo subito da parte dei militare della Guardia di finanza, appare chiaro che la ricorrente fosse consapevole dell’esistenza dell’indagine (o quantomeno ne poteva inferire la sussistenza) e di conseguenza si sia attivata.
26. Sotto tale profilo, infatti, le conversazioni trascritte dimostrano come la S- abbia immediatamente suggerito di prestare attenzione ad eventuali intercettazioni sia ambientali (nel veicolo) sia telefoniche: appare manifesto che suggerire ad un soggetto di cui si sospetta la sottoposizione ad indagine di non conversare liberamente al telefono costituisca un’indebita interferenza con l’attività della magistratura inquirente. Inoltre, trattasi di un’evidente violazione dei doveri gravanti sui magistrati, atteso che la terzietà e la moralità richiesta dalla legge impongono al Vpo di comportarsi in maniera da non interferire con le indagini in corso.
27. Viepiú, ancor piú grave appare l’ulteriore rassicurazione fornita dalla S-: difatti, il proposito di parlare con il militare incarico delle indagini (al di là dell’effettiva traduzione in azione di tale proposito) appare denotare una palese e grave ingerenza. In tal ottica, è evidente che la ricorrente abbia tenuto un contegno di vicinanza con l’indagato che appare contrastare manifestamente con la necessaria imparzialità che contraddistingue il ruolo ricoperto e la funzione svolta: peraltro, si deve tenere a mente che in quel momento la S- era in servizio proprio presso l’ufficio che conduceva le indagini nei confronti dell’S-, circostanza che rende manifesta l’offesa al prestigio della funzione giudiziaria.
28. Per giunta, le difese procedimentali (nonché quelle spiegate negli atti processuali) non appaiono in alcun modo infirmare il logico giudizio del Csm: invero, al di là del loro diverso tenore (nell’audizione del 22 luglio 2022 la S- ha sostenuto di aver intrattenuto soltanto rapporti professionali con l’S-, essendo stato in passato suo difensore; in quella del 12 ottobre 2022, invece, ha aggiunto che sarebbero stati i coniugi S- ad essere stati pressanti nei suoi confronti, soprattutto con riguardo ai loro contenziosi), appare chiaro come le conversazioni riportate nella sentenza di assoluzione dimostrino l’esistenza di una relazione personale che si sviluppa oltre la mera consulenza professionale. Peraltro, sul punto, il Csm ha ampiamente chiarito come i colloqui captati « non possono essere ricondotti ad un mero rapporto di consulenza tra professionista e cliente »: si aggiunga, per inciso, come anche a voler considerare un mero rapporto professionale quello tra la S- e i coniugi S-, va rilevato come il d.lgs. 116/2017 vieta comunque una simile relazione.
29. Risulta quindi evidente che la condotta della ricorrente, pur neutra dal punto di vista penale, appaia in violazione dei doveri di cui all’art. 20 d.lgs. 116/2016, legittimando la revoca dall’incarico di magistrato onorario.
30. Alla luce dell’esposta resistenza del provvedimento alle censure di legittimità, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
31. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che liquida in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, nonché le altre persone menzionate in motivazione.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AS IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IG | OB LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.