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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17310 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54753/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Penso, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bassi, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.9.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato il figlio l'1.8.1987, di Per_1
avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data 12.4.2016 (in atti), nonchè di avere perso il lavoro nel 2017, e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio e la moglie, pari ad euro 100,00 mensili ciascuno;
in via subordinata, chiedeva una loro diminuzione.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma dell'assegno sia per lei che per il figlio di euro 100,00 mensili ciascuno, oltre
Istat come maturato, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per il figlio, l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, nonché il godimento della casa coniugale in locazione, in vista delle loro disagiate condizioni economiche (lei con un reddito basso, il figlio senza un'attività lavorativa se non quella di assistenza a disabili con un mero rimborso spese, oltre che con difficoltà legate a problemi di salute, essendo in cura da un neurologo per cefalea e disturbi emotivi;
con le note del marzo 2022 la stessa deduceva che il figlio aveva reperito un'attività lavorativa con contratto a tempo determinato e con un reddito di euro 400,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente dichiarava di avere cessato l'attività lavorativa presso il Poligrafico dello Stato in accordo con il datore di lavoro, visti i contributi già versati, percependo euro 63.000,00, oltre al T.F.R. di euro 42.000,00, somme in parte utilizzate per pagare dei debiti (con un residuo all'epoca di euro 50.000,00), e dichiarava anche di vivere in un'abitazione concessagli in comodato gratuito, oltre che di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00 mensili;
la resistente in quella medesima sede dichiarava di corrispondere euro 570,00 mensili a titolo di locazione, riportandosi per il resto alla sua memoria.
Il Presidente f.f. confermava le citate condizioni di cui alla separazione con riguardo all'assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio delle parti, anche valutato l'omesso deposito della richiesta documentazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Pt_1
Con la memoria di costituzione la chiedeva un aumento dell'assegno per lei CP_1
ed il figlio ad euro 300,00 mensili ciascuno, considerato che era emerso che il Pt_1
era titolare di pensione di vecchiaia, fino a quel momento sottaciuta.
All'udienza del 6.7.2023 veniva sentito il figlio delle parti, il quale dichiarava quanto segue: “Mi chiamo ed ho trentacinque anni, vivo con mia mamma in Roma Via Orazio Per_1 Pierozzi n°63, mia mamma percepisce uno stipendio basso con il quale non riusciamo a pagare l'affitto pari ad euro 570,00 mensili per la casa in cui viviamo e, quindi, io contribuisco in parte per far fronte alle spese di casa, anche perché mio padre non ha piu' versato le somme dovute disposte dal Tribunale, io infatti, svolgo attivita' lavorativa presso la con contratto a tempo indeterminato Parte_2
parziale in quanto ha una durata di otto mesi ed è collegato alla apertura e alla chiusura delle scuole dal mese di aprile 2022 e percepisco circa 400,00/500,00 euro mensili a seconda delle ore lavorate, io svolgo la mansione di assistente sullo scuolabus e quando serve anche la mansione di collaboratore scolastico ma solo in sostituzione di personale assente mentre in precedenza ovvero nell'anno e mezzo precedente ho svolto attivita' lavorativa sempre con la ma tramite l'Agenzia Parte_2
Interinale Etica spa con contratto a tempo determinato che veniva rinnovato di mese in mese, sempre come assistente sullo scuolabus, con una retribuzione simile a quella che percepisco oggi.”.
Deve, preliminarmente, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, e quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessuna pronuncia può essere emessa circa il godimento della casa coniugale, non essendo stata chiesta l'assegnazione, domanda che, invece, in questa sede era valutabile, e dovendosi la domanda di godimento di beni immobili essere dichiarata inammissibile in questa sede, in quanto non connessa ex art 40 c.p.c. con quelle del divorzio e sottoposta a diverso rito (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del
15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000). Del pari inammissibile deve ritenersi la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza del Giudice Tutelare.
Quanto all'aspetto economico, si osserva, oltre a quanto già sopra esposto quanto ai suoi trascorsi lavorativi e di percezione di somme dal datore di lavoro, che il Pt_1
risulta titolare di una pensione pari ad euro 1.307,00 netti mensili (cfr. documentazione
Inps del 2021 e ottobre 2022, in atti), già decurtata delle somme a titolo di cessione del quinto e pignoramento della per somme arretrate dovute a titolo di CP_1
mantenimento e non pagate (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti). Il ricorrente non depositava alcuna documentazione circa i dedotti debiti verso l'Agenzia delle Entrate o la locazione dell'immobile dove vive (di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio citata), né la richiesta documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti nonché relativa agli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati relativi agli ultimi tre anni, di cui all'ordinanza del 6.7.2022
(l'estratto conto depositato il 12.1.2023 è privo della relativa movimentazione).
La Amicizia, invece, risulta svolgere attività lavorativa per una Cooperativa nel settore delle pulizie, con un reddito pari ad euro 600,00/700,00 mensili di media circa (cfr. buste paga ed estratto conto del 2022, nonchè CU 2022, in atti), e risulta titolare di un onere di locazione per l'abitazione dove vive con il figlio pari ad euro 570,00 mensili
(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e contratto di locazione, in atti).
Ebbene, deve analizzarsi la posizione del figlio delle parti, che ha ad oggi 37 anni, senza che sia stata dimostrata una sua incapacità lavorativa che, infatti, svolge, o i suoi effettivi redditi, non essendo stata dimostrato documentalmente alcunchè.
In ogni caso, da parte del figlio maggiorenne non si può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ogni ragionevole limite di tempo e di misura, giustificandosi detto obbligo da parte dei genitori nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione da raggiungere in tempi congrui
(cfr. Cass., sent. n. 18076/2014: “Se è vero che il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare
e, ^ ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico- sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro
e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell'obbligo genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147
c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”).
Per questo, ritiene questo Collegio che debba essere rigettata la domanda della Amicizia relativa alla contribuzione economica per il figlio e revocato il relativo obbligo già posto a carico del con decorrenza dalla presente sentenza. Pt_1
In ordine alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della
Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
…dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”,
e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra SA (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ebbene, la coppia è stata sposata per 32 anni dal 1984, ha avuto un figlio, i coniugi lavoravano entrambi, come emerge dal verbale di udienza presidenziale della separazione del 30.3.2016 in atti, il marito era onerato di debiti di gioco e la moglie svolgeva anche attività di pulizie in case private, sempre per quanto emerge dal suddetto verbale.
Ciò premesso, valutati gli attuali redditi delle parti, valutata la natura assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene questo Collegio che possa essere determinato, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile per la moglie a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Amicizia entro il g. 5 di ogni mese. In vista della natura della causa di divorzio e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma in data 16.9.1984; Controparte_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 01236, parte II, serie A03);
- rigetta la domanda della relativa alla contribuzione economica per il figlio e CP_1
revoca il relativo obbligo già posto a carico del con decorrenza dalla presente Pt_1
sentenza;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile per la Amicizia a carico del pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Amicizia entro Pt_1
il g. 5 di ogni mese;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 23.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54753/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Penso, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bassi, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.9.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato il figlio l'1.8.1987, di Per_1
avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data 12.4.2016 (in atti), nonchè di avere perso il lavoro nel 2017, e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio e la moglie, pari ad euro 100,00 mensili ciascuno;
in via subordinata, chiedeva una loro diminuzione.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la conferma dell'assegno sia per lei che per il figlio di euro 100,00 mensili ciascuno, oltre
Istat come maturato, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per il figlio, l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, nonché il godimento della casa coniugale in locazione, in vista delle loro disagiate condizioni economiche (lei con un reddito basso, il figlio senza un'attività lavorativa se non quella di assistenza a disabili con un mero rimborso spese, oltre che con difficoltà legate a problemi di salute, essendo in cura da un neurologo per cefalea e disturbi emotivi;
con le note del marzo 2022 la stessa deduceva che il figlio aveva reperito un'attività lavorativa con contratto a tempo determinato e con un reddito di euro 400,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente dichiarava di avere cessato l'attività lavorativa presso il Poligrafico dello Stato in accordo con il datore di lavoro, visti i contributi già versati, percependo euro 63.000,00, oltre al T.F.R. di euro 42.000,00, somme in parte utilizzate per pagare dei debiti (con un residuo all'epoca di euro 50.000,00), e dichiarava anche di vivere in un'abitazione concessagli in comodato gratuito, oltre che di percepire il reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00 mensili;
la resistente in quella medesima sede dichiarava di corrispondere euro 570,00 mensili a titolo di locazione, riportandosi per il resto alla sua memoria.
Il Presidente f.f. confermava le citate condizioni di cui alla separazione con riguardo all'assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio delle parti, anche valutato l'omesso deposito della richiesta documentazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Pt_1
Con la memoria di costituzione la chiedeva un aumento dell'assegno per lei CP_1
ed il figlio ad euro 300,00 mensili ciascuno, considerato che era emerso che il Pt_1
era titolare di pensione di vecchiaia, fino a quel momento sottaciuta.
All'udienza del 6.7.2023 veniva sentito il figlio delle parti, il quale dichiarava quanto segue: “Mi chiamo ed ho trentacinque anni, vivo con mia mamma in Roma Via Orazio Per_1 Pierozzi n°63, mia mamma percepisce uno stipendio basso con il quale non riusciamo a pagare l'affitto pari ad euro 570,00 mensili per la casa in cui viviamo e, quindi, io contribuisco in parte per far fronte alle spese di casa, anche perché mio padre non ha piu' versato le somme dovute disposte dal Tribunale, io infatti, svolgo attivita' lavorativa presso la con contratto a tempo indeterminato Parte_2
parziale in quanto ha una durata di otto mesi ed è collegato alla apertura e alla chiusura delle scuole dal mese di aprile 2022 e percepisco circa 400,00/500,00 euro mensili a seconda delle ore lavorate, io svolgo la mansione di assistente sullo scuolabus e quando serve anche la mansione di collaboratore scolastico ma solo in sostituzione di personale assente mentre in precedenza ovvero nell'anno e mezzo precedente ho svolto attivita' lavorativa sempre con la ma tramite l'Agenzia Parte_2
Interinale Etica spa con contratto a tempo determinato che veniva rinnovato di mese in mese, sempre come assistente sullo scuolabus, con una retribuzione simile a quella che percepisco oggi.”.
Deve, preliminarmente, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, e quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nessuna pronuncia può essere emessa circa il godimento della casa coniugale, non essendo stata chiesta l'assegnazione, domanda che, invece, in questa sede era valutabile, e dovendosi la domanda di godimento di beni immobili essere dichiarata inammissibile in questa sede, in quanto non connessa ex art 40 c.p.c. con quelle del divorzio e sottoposta a diverso rito (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del
15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000). Del pari inammissibile deve ritenersi la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio, di competenza del Giudice Tutelare.
Quanto all'aspetto economico, si osserva, oltre a quanto già sopra esposto quanto ai suoi trascorsi lavorativi e di percezione di somme dal datore di lavoro, che il Pt_1
risulta titolare di una pensione pari ad euro 1.307,00 netti mensili (cfr. documentazione
Inps del 2021 e ottobre 2022, in atti), già decurtata delle somme a titolo di cessione del quinto e pignoramento della per somme arretrate dovute a titolo di CP_1
mantenimento e non pagate (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti). Il ricorrente non depositava alcuna documentazione circa i dedotti debiti verso l'Agenzia delle Entrate o la locazione dell'immobile dove vive (di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio citata), né la richiesta documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti nonché relativa agli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati relativi agli ultimi tre anni, di cui all'ordinanza del 6.7.2022
(l'estratto conto depositato il 12.1.2023 è privo della relativa movimentazione).
La Amicizia, invece, risulta svolgere attività lavorativa per una Cooperativa nel settore delle pulizie, con un reddito pari ad euro 600,00/700,00 mensili di media circa (cfr. buste paga ed estratto conto del 2022, nonchè CU 2022, in atti), e risulta titolare di un onere di locazione per l'abitazione dove vive con il figlio pari ad euro 570,00 mensili
(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e contratto di locazione, in atti).
Ebbene, deve analizzarsi la posizione del figlio delle parti, che ha ad oggi 37 anni, senza che sia stata dimostrata una sua incapacità lavorativa che, infatti, svolge, o i suoi effettivi redditi, non essendo stata dimostrato documentalmente alcunchè.
In ogni caso, da parte del figlio maggiorenne non si può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ogni ragionevole limite di tempo e di misura, giustificandosi detto obbligo da parte dei genitori nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione da raggiungere in tempi congrui
(cfr. Cass., sent. n. 18076/2014: “Se è vero che il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare
e, ^ ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico- sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro
e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell'obbligo genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147
c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”).
Per questo, ritiene questo Collegio che debba essere rigettata la domanda della Amicizia relativa alla contribuzione economica per il figlio e revocato il relativo obbligo già posto a carico del con decorrenza dalla presente sentenza. Pt_1
In ordine alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della
Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
…dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”,
e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra SA (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Ebbene, la coppia è stata sposata per 32 anni dal 1984, ha avuto un figlio, i coniugi lavoravano entrambi, come emerge dal verbale di udienza presidenziale della separazione del 30.3.2016 in atti, il marito era onerato di debiti di gioco e la moglie svolgeva anche attività di pulizie in case private, sempre per quanto emerge dal suddetto verbale.
Ciò premesso, valutati gli attuali redditi delle parti, valutata la natura assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene questo Collegio che possa essere determinato, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile per la moglie a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Amicizia entro il g. 5 di ogni mese. In vista della natura della causa di divorzio e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma in data 16.9.1984; Controparte_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 01236, parte II, serie A03);
- rigetta la domanda della relativa alla contribuzione economica per il figlio e CP_1
revoca il relativo obbligo già posto a carico del con decorrenza dalla presente Pt_1
sentenza;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile per la Amicizia a carico del pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Amicizia entro Pt_1
il g. 5 di ogni mese;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 23.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi