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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2024, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
6202/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato l'[...] a Castellammare di Stabia (NA), (C.F. Parte_1
, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in C.F._1
GR (NA) alla piazza Francesco Rocco n°4 presso lo studio dell'avv.to Alfonso Scola che lo rappresenta e difende giusta procura allegata su foglio separato al ricorso
RICORRENTE
E nata il [...] a [...], (C.F. CP_1
), residente in [...] elettivamente C.F._2
domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Raiola n. 19 presso lo studio dell'avv.to
Maria Cava, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.2.2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e successive difese, con vittoria di spese in
1 favore del difensore antistatario, chiedendo di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Il difensore di parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 14.05.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2021, chiedeva di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 26.5.1996 in Castellammare di CP_1
Stabia, nel corso del quale sono nate le figlie il 13.07.1997, e nata il [...], Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni.
Deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data 15.09.2015 e che da quel momento i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che da allora i dissapori reciproci erano aumentati soprattutto in relazione all'utilizzo della casa in
Scalea in comproprietà tra i coniugi;
precisava che la figlia era ormai autonoma mentre la Per_1
secondogenita abitava da tempo presso il domicilio paterno. Dunque, chiedeva la conferma Per_2
dei patti concordati in sede di separazione e l'assegnazione della casa in comproprietà sita in Scalea autorizzandolo a vendere la stessa e ad incassare il relativo ricavato, il tutto in virtù delle ingenti tasse ed oneri pervenuti a suo carico e per il 50% imputabili alla resistente e/o in CP_1
subordine di condannare la resistente a versare al ricorrente il 50% quale quota delle tasse.
Con comparsa depositata in data 08.03.2022 si costituiva la quale aderiva alla CP_1
domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto delle ulteriori richieste. La resistente adduceva che in sede di separazione era stato disposto a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 500,00 e che tuttavia, il versamento di tale importo non era mai stato puntuale;
aggiungeva che la primogenita si era ormai sposata e che la secondogenita aveva vissuto per un periodo nel 2021 insieme al padre per esigenze lavorative della resistente medesima e che, infine, aveva intenzione di trasferirsi a Bologna presso la madre per intraprendere gli studi universitari. In ordine alla casa in comproprietà in Scalea, precisava che non si trattava della casa coniugale (sita questa in Castellammare di Stabia ed assegnata al ricorrente) e che aveva sempre adempiuto alle spese necessarie relative a tasse e manutenzione della stessa.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 23.3.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione salvo che per i profili economici, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia ormai Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, e disponeva che il contributo al mantenimento della figlia a Per_2 carico del padre di euro 250,00 venisse corrisposto direttamente a quest'ultima.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
2 Depositate le memorie integrative, il ricorrente allegava che la figlia da inizio novembre 2019 Per_2 si era trasferita presso l'abitazione paterna dove continuava ad essere residente di fatto;
dunque, chiedeva di condannare la resistente al versamento in favore del ricorrente della quota di mantenimento in favore della figlia da novembre 2019 sino ad oggi;
chiedeva, inoltre, che il mantenimento in favore della figlia, non autonoma economicamente, fosse posto a carico di entrambi i genitori nella misura di euro 250,00 ciascuno oltre spese straordinarie al 50%. Infine, chiedeva la condanna della resistente alla restituzione del 50% delle spese straordinarie da lui in precedenza sostenute interamente per un importo pari ad euro 3.810,00.
Inoltre, domandava di porre a carico della resistente il 50% delle spese relative alla casa sita in
Scalea in comproprietà tra i coniugi e, pertanto, di condannare la resistente al pagamento di euro
10.000,00 o di diversa somma da determinare anche a mezzo di c.t.u. contabile;
nonché di condannare la resistente alla restituzione del 50% della somme riscosse dal libretto postale dal matrimonio e fino alla separazione.
Parte resistente depositava a sua volta memoria integrativa, nella quale si riportava alle difese e domande già spiegate, chiedendo il rigetto delle avverse istanze.
Alla prima udienza di trattazione celebrata in data 08.06.2022, rilevata l'inammissibilità delle domande di restituzione e pagamento di somme di denaro avanzate dal ricorrente nonché delle domande afferenti all'immobile sito in Scalea, in mancanza di una ragione di connessione con l'oggetto principale del ricorso, venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 15.02.2024, depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.02.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 01.07.2015, data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto n. 5948/2015 del 15.09.2015.
Da quel momento i coniugi non si sono più riconciliati e, avendo le parti ribadito la volontà di divorziare, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Domanda di mantenimento per la figlia Per_2
3 Passando ad analizzare i profili di carattere economico, è pacifico che la figlia sia ormai Per_1
autosufficiente economicamente e non è contestato tra le parti in causa che la figlia di anni Per_2
22, ancora non lo sia. Infatti, pur avendo parte ricorrente allegato in comparsa conclusionale che da febbraio 2023 la figlia è impegnata lavorativamente (in quanto assunta con contratto stagionale in
Valle d'Aosta fino al mese di maggio 2024), ha pur sempre ribadito la non autosufficienza economica della stessa - confermata anche dalla resistente - chiedendo di porre a carico di entrambi i genitori il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e di condannare la resistente al pagamento della sua quota parte in favore del ricorrente con decorrenza dal 2019.
Dunque, l'aspetto sul quale si controverte nel presente giudizio attiene esclusivamente all'individuazione del genitore non convivente tenuto al versamento dell'assegno in favore del genitore con cui il figlio convive prevalentemente. Infatti, in assenza di specifica domanda avanzata dal figlio maggiorenne non può essere previsto il versamento dell'assegno direttamente in favore del medesimo, permanendo (in caso di convivenza con l'altro genitore) la legittimazione sul punto in capo al genitore convivente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n.
24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005). Dunque, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 9-7-2018
n. 18008).
Conseguentemente, nel caso di specie, in mancanza di domanda della figlia, occorre individuare il genitore legittimato a richiedere il versamento del mantenimento, in quanto convivente la figlia.
A tal proposito, parte ricorrente ha allegato che la figlia, da novembre 2019, si è trasferita presso l'abitazione del padre con il quale ha convissuto stabilmente - essendo la madre, presso la quale era stata collocata in sede di separazione quando era ancora minorenne, impegnata lavorativamente a
Bologna - salvo che per un periodo tra settembre e ottobre 2023 durante il quale è stata ospite della sorella a Bologna.
4 Al contrario, la resistente ha allegato di aver sempre convissuto con la figlia, la quale si è trasferita presso il padre nel 2021 solo momentaneamente poiché ella, laureatasi da poco, aveva trovato lavoro come insegnante a Bologna;
che, inoltre, la figlia era in procinto di trasferirsi stabilmente a
Bologna presso la madre per intraprendere gli studi universitari.
Dall'istruttoria effettuata sul punto è emerso che, in effetti, il domicilio prevalente della figlia Per_2
da quando la madre si è trasferita a Bologna per insegnare, è stato a Castellammare di Stabia presso l'abitazione del padre ovvero presso la ex casa coniugale rimasta nella disponibilità del ricorrente dopo la separazione consensuale;
non ha poi trovato riscontro la circostanza del trasferimento della figlia a Bologna presso la madre. Difatti, le dichiarazioni testimoniali, rese tanto dai testi di parte ricorrente quanto dai testi di parte resistente, hanno sostanzialmente confermato che, almeno dal
2021 ovvero da quando la si è trasferita a Bologna per lavoro, la figlia ha CP_1 Per_2
prevalentemente abitato presso il padre a Castellammare di Stabia;
dunque, ciò comprova quanto indicato nella scrittura sottoscritta dalla medesima ragazza e depositata dal ricorrente in data
09.09.2022 in allegato alla memoria istruttoria II termine, con la quale la figlia ha dichiarato Per_2
di aver mantenuto solo formalmente la residenza a GR ma di essersi trasferita nel 2019, dopo aver compiuto 18 anni, presso il padre, essendo la madre fuori regione per lavoro. Detta dichiarazione, qualificabile come scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, costituisce una prova atipica di valore indiziario che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8938/15).
In definitiva, mutuando il concetto di coabitazione elaborato dalla giurisprudenza ai fini dell'assegnazione della casa familiare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16134), per poter ritenere che vi sia un rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne, deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché faccia ritorno presso l'abitazione del genitore appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Nel caso di specie, data la pacifica prolungata permanenza della resistente a Bologna in quanto ivi impegnata lavorativamente come insegnante, è chiaro che la permanenza della figlia presso il domicilio materno sia stata ridotta a fronte, invece, della coabitazione che effettivamente vi è stata con il padre a Castellammare di Stabia presso la ex casa coniugale. Non rileva, poi, la circostanza che la figlia al momento si trovi in Valle d'Aosta, trattandosi di una soluzione solo momentanea e avendo ella fino a questo momento convissuto prevalentemente con il padre.
5 Pertanto, nella applicazione concreta ed effettiva dei principi giurisprudenziali sopra riassunti, dovendo escludere una convivenza stabile ed effettiva con la madre ed essendo, quindi, il centro di interessi della figlia prevalentemente radicato in Castellammare di Stabia presso il domicilio paterno, il collegio ritiene di dover prevedere l'obbligo di di versare al ricorrente un CP_1 contributo a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda (e non dall'anno Per_2
2019 come, invece, richiesto dal ricorrente).
In ordine alla misura di detto mantenimento, le parti nulla hanno dedotto e documentato rispetto ai redditi rispettivamente percepiti per cui, tenuto conto di quanto stabilito in sede di separazione
(intervenuta nell'anno 2015 con la previsione di un importo di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia), dell'età della ragazza (anni 22) e della circostanza che ella risulta comunque avviata all'attività lavorativa, sebbene non ancora pienamente autonoma, si ritiene equo confermare l'importo mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne non autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Altre domande avanzate dal ricorrente.
Come già rilevato alla prima udienza di trattazione dal G.I., va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dal ricorrente volte a conseguire la condanna della resistente alla restituzione del
50% delle spese straordinarie sostenute per un importo pari ad euro 3.810,00; nonché di condanna al pagamento del 50% delle spese relative alla casa sita in Scalea in comproprietà tra i coniugi e di condanna alla restituzione del 50% della somme riscosse dal libretto postale dal matrimonio e fino alla separazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi
è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12-1-2000 n. 266; Cass. civ., 15-5-2001 n. 6660; Cass. civ., 21-5-2009, n. 11828; Trib Novara,
8-11-2010, n. 1040). È di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio, soggetta allo speciale rito camerale, con quella
6 relativa alla definizione delle eventuali ulteriori questioni patrimoniali (scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno) pendenti tra i coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 6424/2017).
Pertanto, non avendo le domande proposte connessione con quelle oggetto del giudizio di divorzio, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Regolamentazione delle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio e, dunque, la reciproca soccombenza delle parti, e la natura della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...], il [...] e nata a [...] il CP_1
25.01.1974, in data 26.5.1996 in Castellammare di Stabia;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla domanda, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat Per_2
come per legge;
3) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate da Parte_1
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88
n. 7 ord. stato civile (Atto n. 110, parte II, serie A, anno 1996 del Comune di Castellammare di
Stabia);
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato l'[...] a Castellammare di Stabia (NA), (C.F. Parte_1
, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in C.F._1
GR (NA) alla piazza Francesco Rocco n°4 presso lo studio dell'avv.to Alfonso Scola che lo rappresenta e difende giusta procura allegata su foglio separato al ricorso
RICORRENTE
E nata il [...] a [...], (C.F. CP_1
), residente in [...] elettivamente C.F._2
domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Raiola n. 19 presso lo studio dell'avv.to
Maria Cava, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.2.2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e successive difese, con vittoria di spese in
1 favore del difensore antistatario, chiedendo di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Il difensore di parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 14.05.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2021, chiedeva di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 26.5.1996 in Castellammare di CP_1
Stabia, nel corso del quale sono nate le figlie il 13.07.1997, e nata il [...], Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni.
Deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data 15.09.2015 e che da quel momento i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che da allora i dissapori reciproci erano aumentati soprattutto in relazione all'utilizzo della casa in
Scalea in comproprietà tra i coniugi;
precisava che la figlia era ormai autonoma mentre la Per_1
secondogenita abitava da tempo presso il domicilio paterno. Dunque, chiedeva la conferma Per_2
dei patti concordati in sede di separazione e l'assegnazione della casa in comproprietà sita in Scalea autorizzandolo a vendere la stessa e ad incassare il relativo ricavato, il tutto in virtù delle ingenti tasse ed oneri pervenuti a suo carico e per il 50% imputabili alla resistente e/o in CP_1
subordine di condannare la resistente a versare al ricorrente il 50% quale quota delle tasse.
Con comparsa depositata in data 08.03.2022 si costituiva la quale aderiva alla CP_1
domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto delle ulteriori richieste. La resistente adduceva che in sede di separazione era stato disposto a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 500,00 e che tuttavia, il versamento di tale importo non era mai stato puntuale;
aggiungeva che la primogenita si era ormai sposata e che la secondogenita aveva vissuto per un periodo nel 2021 insieme al padre per esigenze lavorative della resistente medesima e che, infine, aveva intenzione di trasferirsi a Bologna presso la madre per intraprendere gli studi universitari. In ordine alla casa in comproprietà in Scalea, precisava che non si trattava della casa coniugale (sita questa in Castellammare di Stabia ed assegnata al ricorrente) e che aveva sempre adempiuto alle spese necessarie relative a tasse e manutenzione della stessa.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 23.3.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione salvo che per i profili economici, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia ormai Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, e disponeva che il contributo al mantenimento della figlia a Per_2 carico del padre di euro 250,00 venisse corrisposto direttamente a quest'ultima.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
2 Depositate le memorie integrative, il ricorrente allegava che la figlia da inizio novembre 2019 Per_2 si era trasferita presso l'abitazione paterna dove continuava ad essere residente di fatto;
dunque, chiedeva di condannare la resistente al versamento in favore del ricorrente della quota di mantenimento in favore della figlia da novembre 2019 sino ad oggi;
chiedeva, inoltre, che il mantenimento in favore della figlia, non autonoma economicamente, fosse posto a carico di entrambi i genitori nella misura di euro 250,00 ciascuno oltre spese straordinarie al 50%. Infine, chiedeva la condanna della resistente alla restituzione del 50% delle spese straordinarie da lui in precedenza sostenute interamente per un importo pari ad euro 3.810,00.
Inoltre, domandava di porre a carico della resistente il 50% delle spese relative alla casa sita in
Scalea in comproprietà tra i coniugi e, pertanto, di condannare la resistente al pagamento di euro
10.000,00 o di diversa somma da determinare anche a mezzo di c.t.u. contabile;
nonché di condannare la resistente alla restituzione del 50% della somme riscosse dal libretto postale dal matrimonio e fino alla separazione.
Parte resistente depositava a sua volta memoria integrativa, nella quale si riportava alle difese e domande già spiegate, chiedendo il rigetto delle avverse istanze.
Alla prima udienza di trattazione celebrata in data 08.06.2022, rilevata l'inammissibilità delle domande di restituzione e pagamento di somme di denaro avanzate dal ricorrente nonché delle domande afferenti all'immobile sito in Scalea, in mancanza di una ragione di connessione con l'oggetto principale del ricorso, venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 15.02.2024, depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.02.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 01.07.2015, data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto n. 5948/2015 del 15.09.2015.
Da quel momento i coniugi non si sono più riconciliati e, avendo le parti ribadito la volontà di divorziare, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Domanda di mantenimento per la figlia Per_2
3 Passando ad analizzare i profili di carattere economico, è pacifico che la figlia sia ormai Per_1
autosufficiente economicamente e non è contestato tra le parti in causa che la figlia di anni Per_2
22, ancora non lo sia. Infatti, pur avendo parte ricorrente allegato in comparsa conclusionale che da febbraio 2023 la figlia è impegnata lavorativamente (in quanto assunta con contratto stagionale in
Valle d'Aosta fino al mese di maggio 2024), ha pur sempre ribadito la non autosufficienza economica della stessa - confermata anche dalla resistente - chiedendo di porre a carico di entrambi i genitori il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e di condannare la resistente al pagamento della sua quota parte in favore del ricorrente con decorrenza dal 2019.
Dunque, l'aspetto sul quale si controverte nel presente giudizio attiene esclusivamente all'individuazione del genitore non convivente tenuto al versamento dell'assegno in favore del genitore con cui il figlio convive prevalentemente. Infatti, in assenza di specifica domanda avanzata dal figlio maggiorenne non può essere previsto il versamento dell'assegno direttamente in favore del medesimo, permanendo (in caso di convivenza con l'altro genitore) la legittimazione sul punto in capo al genitore convivente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n.
24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005). Dunque, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 9-7-2018
n. 18008).
Conseguentemente, nel caso di specie, in mancanza di domanda della figlia, occorre individuare il genitore legittimato a richiedere il versamento del mantenimento, in quanto convivente la figlia.
A tal proposito, parte ricorrente ha allegato che la figlia, da novembre 2019, si è trasferita presso l'abitazione del padre con il quale ha convissuto stabilmente - essendo la madre, presso la quale era stata collocata in sede di separazione quando era ancora minorenne, impegnata lavorativamente a
Bologna - salvo che per un periodo tra settembre e ottobre 2023 durante il quale è stata ospite della sorella a Bologna.
4 Al contrario, la resistente ha allegato di aver sempre convissuto con la figlia, la quale si è trasferita presso il padre nel 2021 solo momentaneamente poiché ella, laureatasi da poco, aveva trovato lavoro come insegnante a Bologna;
che, inoltre, la figlia era in procinto di trasferirsi stabilmente a
Bologna presso la madre per intraprendere gli studi universitari.
Dall'istruttoria effettuata sul punto è emerso che, in effetti, il domicilio prevalente della figlia Per_2
da quando la madre si è trasferita a Bologna per insegnare, è stato a Castellammare di Stabia presso l'abitazione del padre ovvero presso la ex casa coniugale rimasta nella disponibilità del ricorrente dopo la separazione consensuale;
non ha poi trovato riscontro la circostanza del trasferimento della figlia a Bologna presso la madre. Difatti, le dichiarazioni testimoniali, rese tanto dai testi di parte ricorrente quanto dai testi di parte resistente, hanno sostanzialmente confermato che, almeno dal
2021 ovvero da quando la si è trasferita a Bologna per lavoro, la figlia ha CP_1 Per_2
prevalentemente abitato presso il padre a Castellammare di Stabia;
dunque, ciò comprova quanto indicato nella scrittura sottoscritta dalla medesima ragazza e depositata dal ricorrente in data
09.09.2022 in allegato alla memoria istruttoria II termine, con la quale la figlia ha dichiarato Per_2
di aver mantenuto solo formalmente la residenza a GR ma di essersi trasferita nel 2019, dopo aver compiuto 18 anni, presso il padre, essendo la madre fuori regione per lavoro. Detta dichiarazione, qualificabile come scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, costituisce una prova atipica di valore indiziario che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8938/15).
In definitiva, mutuando il concetto di coabitazione elaborato dalla giurisprudenza ai fini dell'assegnazione della casa familiare (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16134), per poter ritenere che vi sia un rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne, deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché faccia ritorno presso l'abitazione del genitore appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Nel caso di specie, data la pacifica prolungata permanenza della resistente a Bologna in quanto ivi impegnata lavorativamente come insegnante, è chiaro che la permanenza della figlia presso il domicilio materno sia stata ridotta a fronte, invece, della coabitazione che effettivamente vi è stata con il padre a Castellammare di Stabia presso la ex casa coniugale. Non rileva, poi, la circostanza che la figlia al momento si trovi in Valle d'Aosta, trattandosi di una soluzione solo momentanea e avendo ella fino a questo momento convissuto prevalentemente con il padre.
5 Pertanto, nella applicazione concreta ed effettiva dei principi giurisprudenziali sopra riassunti, dovendo escludere una convivenza stabile ed effettiva con la madre ed essendo, quindi, il centro di interessi della figlia prevalentemente radicato in Castellammare di Stabia presso il domicilio paterno, il collegio ritiene di dover prevedere l'obbligo di di versare al ricorrente un CP_1 contributo a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda (e non dall'anno Per_2
2019 come, invece, richiesto dal ricorrente).
In ordine alla misura di detto mantenimento, le parti nulla hanno dedotto e documentato rispetto ai redditi rispettivamente percepiti per cui, tenuto conto di quanto stabilito in sede di separazione
(intervenuta nell'anno 2015 con la previsione di un importo di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia), dell'età della ragazza (anni 22) e della circostanza che ella risulta comunque avviata all'attività lavorativa, sebbene non ancora pienamente autonoma, si ritiene equo confermare l'importo mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia, maggiorenne non autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Altre domande avanzate dal ricorrente.
Come già rilevato alla prima udienza di trattazione dal G.I., va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dal ricorrente volte a conseguire la condanna della resistente alla restituzione del
50% delle spese straordinarie sostenute per un importo pari ad euro 3.810,00; nonché di condanna al pagamento del 50% delle spese relative alla casa sita in Scalea in comproprietà tra i coniugi e di condanna alla restituzione del 50% della somme riscosse dal libretto postale dal matrimonio e fino alla separazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi
è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12-1-2000 n. 266; Cass. civ., 15-5-2001 n. 6660; Cass. civ., 21-5-2009, n. 11828; Trib Novara,
8-11-2010, n. 1040). È di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio, soggetta allo speciale rito camerale, con quella
6 relativa alla definizione delle eventuali ulteriori questioni patrimoniali (scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno) pendenti tra i coniugi, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 6424/2017).
Pertanto, non avendo le domande proposte connessione con quelle oggetto del giudizio di divorzio, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Regolamentazione delle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio e, dunque, la reciproca soccombenza delle parti, e la natura della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...], il [...] e nata a [...] il CP_1
25.01.1974, in data 26.5.1996 in Castellammare di Stabia;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla domanda, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat Per_2
come per legge;
3) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate da Parte_1
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88
n. 7 ord. stato civile (Atto n. 110, parte II, serie A, anno 1996 del Comune di Castellammare di
Stabia);
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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