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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RO NT Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 13.03.2024 al n. 968 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari del Contenzioso Civile Ordinario da
(C.F. , con il patroci- Parte_1 C.F._1
nio dell'avv. CRISTIANA CARIGNANI del Foro di Milano,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALES- CP_1 C.F._2
SANDRA GHIANI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.07.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore in data 23.06.2025 per come meglio puntualizza- ta/esplicitata e di seguito riportata per esteso.
“Ritenutane l'opportunità, acquisita la consapevolezza che “l'ampio malessere di ha una valenza multifattoriale” (valga l'avere inserito il carattere sottolineato), formula alle parti la seguente proposta conciliativa per la modifica consensuale dei loro rapporti da ex coniugi rispetto alla prole ovvero per la parziale modifica delle condizioni vigenti del loro divorzio (per come consacrate nella sentenza n.
1366/2019): 1) Collocamento paritetico alternato del figlio minorenne presso ciascun genitore secondo la rego- Per_2
la dell'alternanza settimanale, fatta salva l'ulteriore regolamentazione delle vacanze, delle festività e dei
Ponti di cui alla sentenza n. 1366/2019 in atti e fatti salvi i migliori accordi siglati dalle parti nel su- periore interesse del minore;
2) Conferma del capo n. 3 della citata sentenza di divorzio per quanto riguarda (fatte salve le di- verse indicazioni della dott.ssa ; Per_3
3) Conferma dell'impegno già assunto dalla ricorrente di proseguire i percorsi già avviati con la dott.ssa
Persona_4
4) Conferma dell'impegno già assunto ed entrambi i genitori di garantire la prosecuzione del percorso of- ferto alla minore con la dott.ssa Per_5
5) Assunzione da parte di entrambi i genitori dell'impegno ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della dott.ssa nella relazione con Per_6 CP_2
6) Assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un percorso individuale con le finalità di cui in parte motiva5;
7) Compensazione integrale delle spese di lite (ivi compreso il compenso già liquidato alla c.t.u. in data
16.12.2024)”.
Le parti sono altresì concordi nel proseguire il percorso di Coordinazione Genitoriale avviato con il Dott. per il “tempo” ritenuto opportuno (dal Co.ge) come da Persona_7
note depositate in data 17.07.2025 dal resistente attestanti la programmazione del “pros- simo incontro per il giorno 11 settembre” e “l'intento condiviso […] di proseguire verso il collocamento indicato dalla c.t.u., con i tempi e la gradualità di cui necessita […] salvo diverse indicazioni che
Per 1 Sino al graduale collocamento paritetico alternato settimanale anche di , nel rispetto delle finalità indicate dalla CTU e Per delle indicazioni della psicoterapeuta di (v., in tale senso, anche “l'intento condiviso” dalle parti con il Co.ge di cui alle note datate 16.07.2025 a firma del dott. ) Persona_7 2 Ovvero di proseguire “l'intervento o strutturato mirato alla conoscenza approfondita delle proprie dinamiche interne al fine di riuscire a differenziarsi rispetto ai vissuti dei figli, potendo esercitare più efficacemente e scevra da condizionamenti, la propria funzione genitoriale” come indicato dalla CTU 3 Con le finalità indicate dalla CTU: “offrire alla minore uno spazio dove poter elaborare i vissuti conflittuali annessi alla separazione con l'obiettivo di una ristrutturazione più funzionale delle immagini genitoriali interiorizzate con particolare riferimento alla figura paterna” 4 Ovvero “con le modalità dalla stessa ritenute più consone ed efficaci rispetto alla terapia in atto, comprese le comunicazioni dirette tra la stessa con la minore anche al di fuori delle sedute […] laddove ritenute necessarie e/o opportune per un migliore svolgimento dell'incarico” 5 In data 17.07.2025 il resistente ha dichiarato di non avere “alcuna resistenza a rivolgersi ad uno psicologo (come già capitato in passato
[…] ed ha immediatamente accolto il suggerimento del Giudice, rivolgendosi liberamente, dopo l'udienza e prima dell'emissione del provvedimento del 23 giugno 2025, ad un terapeuta di sua fiducia per valutare in che termini svolgere un eventuale percorso in tal senso” Pag. 2 verranno date dalla dr.ssa . Per_6
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 12.03.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che “Nel 2022, il Sig. a chiesto una modifica delle condizioni della collocazione dei figli minori, CP_3
chiedendo un affidamento paritario di e rendendosi al contempo disponibile ad una mi- Per_2
gliore comunicazione con la Sig.ra le parti stabilivano così che la permanenza dei figli presso Pt_1
ciascun genitore durasse una settimana (da venerdì a venerdì), senza interruzioni. 5) A distanza di un anno, la Sig.ra ha ravvisato delle forti criticità nella suddivisione del tempo di permanenza dei Pt_1
figli come stabilita dagli accordi intervenuti, sia in relazione alle ricadute emotive del nuovo assetto sui figli, sia in ordine agli aspetti strettamente pratici ed organizzativi della loro quotidianità; ha pertanto espresso al Sig. le proprie perplessità e chiesto, anche tramite lo scrivente legale, una rivalutazione CP_1
delle modalità di visita. Il sig. peraltro, si è dichiarato recisamente contrario ad una revisione degli CP_1
accordi riguardanti la collocazione dei figli. 5) I bambini hanno iniziato a manifestare malesseri di ca- rattere psico – emotivo: ha espressamente chiesto di poter accedere ad un supporto psicologico, men- tre CO ha evidenziato un disturbo emozionale dell'infanzia, certificato dalla neuropsichiatra;
anche in ordine a tali problematiche, il ha opposto un netto rifiuto a procedere con approfondimenti e te- CP_1
AP (nel caso di poi ritrattato) […] 5) Riguardo il rapporto con il papà, riferisce di faticare ad esprimere con lui il suo disagio perché lo stesso, a suo dire, non dimostra nessuna comprensione per i suoi bisogni, è sempre pronto a sgridarla e criticarla, a sminuire i suoi risultati (alla scuola primaria i suoi buoni voti erano sempre “regalati”, mai meritati), a rispondere ad ogni difficoltà riferita dalla mino- re con la richiesta di un maggiore impegno scolastico a scapito della danza”.
In data 09.04.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato la scrittura privata sottoscritta dagli ex coniugi in data 20.06.2022 per la parziale modifica del capo n. 3 della sentenza n.
1366/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 30.09.2019, di avere “prestato il proprio consenso all'accesso [di ] allo sportello psicologico scolastico in data 22/02/2024, sottoscrivendo la relativa autorizzazione” e che le conclusioni della relazione della NPI del 29.11.2023 rispet- to a “sono state condivise con le maestre in data 20/12/2023 attraverso una email a firma Per_2
congiunta di madre e padre, proveniente dalla email della Sig.a (doc.
4-4a email Pt_1
Pag. 3 20/12/2023 e precedenti scambi whatsapp tra i genitori). Il Sig. ha dato per scontato che la re- CP_3
lativa relazione fosse stata condivisa con gli insegnanti e dopo aver appreso che così non è stato il Sig. onferma che non vi sono preclusioni in merito”. CP_3
In data 11/19.04.2024 è stata disposta c.t.u. “al fine di valutare la necessita e opportunità di fare intraprende percorsi psicologici per i minori indicando anche tempi e modalità”.
In data 21.05.2024 la ricorrente ha dedotto che “A far data dal 19 aprile u.s. il Sig. non CP_1
ha più tenuto la figlia presso la propria residenza stante la richiesta, ferma ed irremovibile della fi- glia, di sospendere le visite presso il papà, a causa di un lamentato malessere”.
In data 22.05.2024 è stato chiesto alla c.t.u. di dire “quale debba essere il loro collocamento pres- so ciascun genitore e in particolare se occorre operare variazioni rispetto a quanto previsto nelle condizioni di divorzio. Dica altresì se debbono essere adottate nei confronti dei genitori o a favore dei minori partico- lari cautele o accorgimenti con facoltà di eseguire sperimentazioni in corso d'opera”.
Giusta relazione peritale depositata data 12.12.2024, la c.t.u. ha dedicato particolare at- tenzione al rapporto tra e il padre e si è da subito adoperata per favorirne il riavvici- namento “sin dalle fasi iniziali della consulenza, data l'assenza di elementi di pregiudizio che potesse- ro impedire la sperimentazione, a fronte anche della volontà dei genitori di collaborare e della stessa mi- nore che accoglieva il progetto. Nello specifico i genitori sono stati supportati ad assumere ciascuno un ruolo attivo, il padre ad individuare strategie efficaci per approcciarsi a nel rispetto delle sue istanze, la madre nel sostenere la figlia nel riavvicinarsi al padre, avendo essa un ruolo importante essendo il geni- tore collocatario. A seguito di due soli tentativi in cui ha fatto accesso presso la casa del padre con- testualmente ai weekend, come era stato richiesto altresì dalla minore, la medesima decideva di interrom- pere nuovamente la frequentazione, portando come motivazione il fatto che ci avesse provato ma non ci era riuscita. […] Nonostante i tentativi di confronto avvenuti successivamente sia con stessa che con i genitori all'interno anche di spazi di riflessione con la figlia, rimane tuttora rigidamente ancorata alle sue posizioni di non voler vedere il padre, pur sostenendo che non voglia interrompere i rapporti con lui. [Valga inserire il carattere sottolineato] Nella fase conclusiva della CTU si sono condivise le evidenze emerse dalla valutazione e ci si è confrontati sull'ipotesi di una futura frequentazione tra e il padre, tenendo conto dell'impraticabilità attuale di un'alternanza settimanale […] a maggio
Pag. 4 aveva messo in atto comportamenti a sfondo autolesionistico che l'avevano molto allarmata: si era taglia- ta i capelli da sola, si era strappata un neo dalla faccia, si grattava ripetutamente la pelle […] Entran- do nel merito del malessere relativo al rapporto con il padre, precisa che la decisione di non voler andare più da lui, deriva da un'escalation di episodi in cui non si sarebbe sentita capita ma al contrario si sarebbe sentita spesso giudicata dal papà. Le circostanze che cita non sembrerebbero essere tuttavia ca- ratterizzate da una portata così grave tale da giustificare un rifiuto netto […] Approfondendo alla sfera dei rapporti interpersonali e di come si relaziona al gruppo dei pari, emerge una tendenza alla chiusura e alla selettività, considera i coetanei superficiali e privi di interessi […] Le evidenze emerse dai test appaiono coerenti con le risultanze evinte dai colloqui clinici effettuati con la minore. Il profilo emerso può essere considerato valido per quanto riguarda la coerenza delle risposte fornite. I valori delle scale evidenziano uno stato di sofferenza psicologica caratterizzato da una difficoltà nel codificare i vissuti emotivi, che non permettono di dare un significato appropriato e congruo alle esperienze vissute, con la possibilità che alcuni eventi vengano distorti nella rappresentazione interna. Sul piano dell'esame di real- tà, si rilevano idee e convincimenti di tipo persecutorio che portano ad un isolamento e alienazione nei confronti del mondo esterno, rispetto a cui la minore esperisce vissuti di inadeguatezza e insicurezza pro- fonda, non sentendosi sufficientemente all'altezza. Emerge un vissuto depressivo che si coglie dalla perdita di interesse per le attività e da una mancanza di energia psichica generale;
si evidenziano sentimenti di rabbia e ostilità che non riescono a trovare un'adeguata canalizzazione e che alimentano vissuti di fru- strazione e un bisogno di attenzione e di essere accolta nelle proprie istanze. […] Dalle evidenze emerse, si rileva il disagio della minore rispetto ad un assetto familiare le cui figure di riferimento vengono perce- pite distanti e disallineate. Si rileva un vissuto di coinvolgimento e di iperprotezione verso la figura ma- terna. Emergono sentimenti di inadeguatezza e insicurezza rispetto alle proprie capacità e abilità, che denotano una scarsa fiducia e assenza di motivazione, sebbene si rilevi uno sforzo ad investire su sé stes- sa ma senza riuscire a coglierne gli esiti positivi. La sfera dei rapporti interpersonali è apparsa compro- messa e si evidenzia una tendenza alla chiusura con aspetti di alienazione e di disadattamento sociale.
Emerge la difficoltà a gestire i propri vissuti emotivi e ad esternare i bisogni di natura affettiva che pro- pendono per una ricerca di esclusività. La percezione delle figure genitoriali, rispetto alla capacità di for- nire un contenimento di tipo normativo, mette in luce differenze legate ad un'immagine materna più in-
Pag. 5 dulgente e a un'immagine paterna maggiormente autorevole, che è tuttavia interiorizzata sotto forma di valenza punitiva. […] Il rifiuto di verso la figura paterna sembra avere molteplici cause e non può essere interpretabile secondo una logica dicotomica per cui la minore sta male perché ha problemi relazio- nali con il padre, se consideriamo che tra padre e figlia c'è sempre stato un rapporto coeso caratterizzato da dialogo profondo, come la stessa ha rappresentato. […] Gli elementi emersi ci rappresentano un malessere ampio e strutturato che implica diverse dimensioni a partire dalla dinamica separativa. La se- parazione, infatti, per è emersa come un'esperienza difficile e faticosa che ancora oggi le genera soffe- renza, essa ha minato la fiducia nelle figure genitoriali, compromettendo il senso di sicurezza e alimen- tando un vissuto abbandonico e di risentimento. Il conflitto tra i genitori e il coinvolgimento della minore nelle diatribe giudiziarie, potrebbero aver acuito tali vissuti e potrebbero aver fatto sentire costretta in qualche modo a schierarsi, venendosi a creare un corto circuito in una fase della crescita caratterizzato da un bisogno naturale di affermazione della propria identità, che, come è noto, nei contesti separativi, può accentuare e provocare anche un rifiuto verso i genitori. La madre è emersa come il genitore prescelto da ed appare nella rappresentazione idealizzata della minore, come la figura in grado di rispondere ai suoi bisogni, tuttavia, ella appare infragilita e quindi poco capace di creare confini differenziati tra il proprio vissuto e quello della figlia, alimentando ansie e rabbiose ambivalenze nella minore che si stratifi- cano in manifestazioni di rifiuto del padre. […] L'assetto emotivo della minore ad oggi appare compro- messo e caratterizzato da vulnerabilità e da parti infantili che cercano contenimento, si connota per con- tro-spinte oppositive e di risentimento. Permanendo un clima affettivo-relazionale inquinato e una perce- zione dicotomica che contrappone un padre “persecutorio” e “giudicante” ad un'immagine materna idea- lizzata, ma debole, il rischio è di depauperare le risorse evolutive e di evolvere in manifestazioni disadat- tative, anche di tipo strutturale. Nella percezione dell'immagine paterna, coesistono in emozioni ambivalenti, che si traducono in movimenti di avvicinamento e di distanziamento, che testimoniano il conflitto interno. Gli atteggiamenti a sfondo autolesionistico che ha messo in atto a maggio, potreb- bero essere una risposta ad un tentativo di uscire dall'ambivalenza che vive attraverso una messa in atto di strategie autodistruttive, autocolpevolizzanti e autolesioniste, altresì le difficoltà in ambito scolastico da un punto di vista comportamentale, rappresentano una difficoltà nella gestione delle relazioni che la stes- sa vive in maniera antagonista e conflittuale. […] La difficoltà a comprendere la profondità
Pag. 6 dell'esperienza interna di , porta la madre a rimanere focalizzata sulle cause del disagio come impu- tabili maggiormente al rapporto tra e il padre e questo, la allontana dalla possibilità di fare una lettura ampia del malessere della figlia, che come evinto [ed è doveroso sottolineare] ha una valenza multifattoriale. [ stava rischiando di rimanere coinvolto all'interno di una dinamica simile a Per_2
quella della sorella a fronte dei vissuti e degli atteggiamenti adesivi che si sono colti nell'osservazione indi- viduale del minore. Tuttavia, è riuscito a preservarsi meglio lo spazio interno relativo al legame Per_2
con ciascun genitore, manifestando una capacità di resilienza rispetto alle dinamiche familiari conflittua- li, integrando in qualche modo anche i differenti stili genitoriali. [Il padre] nonostante la confusione a proposito di cosa sia successo ad un certo punto nel rapporto con e il profondo sconforto legato ad una situazione che è andata peggiorando, nell'arco di questi mesi ha provato a gettare le basi per rico- struire il rapporto con la figlia, aprendosi al dialogo e mostrandosi disponibile anche a mettersi in discus- sione qualora abbia fatto degli errori con stessa, nell'ottica di potersi ritrovare in quel legame solido che padre e figlia avevano. Potrebbe essere capitato, circostanziato agli episodi narrati da che ma- gari il padre, nel gestire i passaggi all'adolescenza di una figlia più oppositiva, si sia posto con un atteg- giamento rigoroso, mosso anche dai timori legati alla delicata fase evolutiva, tuttavia lo stesso in linea ge- nerale è sembrato mettere in atto uno stile educativo improntato all'autorevolezza dove cerca di stabilire regole e linee guida ai figli cercando di tener conto delle loro esigenze, promuovendo anche il processo di autonomizzazione. Nell'ottica di una crescita funzionale della minore è necessario che venga recuperato il rapporto padre/figlia”.
In merito agli interventi da attuare, la c.t.u. ha indicato: “per la madre un intervento psicotera- peutico strutturato, mirato alla conoscenza approfondita delle proprie dinamiche interne al fine di riuscire a differenziarsi rispetto ai vissuti dei figli, potendo esercitare più efficacemente e scevra da condizionamen- ti, la propria funzione genitoriale [che la ricorrente ha documentalmente provato di avere riat- tivato nel mese di gennaio 2025 con la dott.ssa . Per , si conside- Persona_8
ra assolutamente necessario un percorso di psicoterapia orientato ad offrire alla minore uno spazio dove poter elaborare i vissuti conflittuali annessi alla separazione con l'obiettivo di una ristrutturazione più funzionale delle immagini genitoriali interiorizzate con particolare riferimento alla figura paterna [che per tabulas la coppia genitoriale ha attivato nel mese di febbraio 2025 affidando la minore
Pag. 7 alle cure della dott.ssa ]. Per quanto riguarda alla luce di quanto Persona_9 Per_2
emerso, non si ritiene di dover indicare interventi di tipo psicoterapeutico, si considera invece che possa es- sere utile per il minore uno spazio di ascolto, per esempio i Gruppi di Parola, dove poter condividere, at- traverso il gioco, il disegno e altre attività, pensieri ed emozioni anche annessi all'esperienza separativa
[cui il minore per tabulas ha partecipato in maniera attiva e positiva nel mese di maggio
2025. Per quanto riguarda] il signor [la c.t.u. ha ritenuto che potesse] scegliere libera- CP_1
mente di [fare] o meno [un percorso di sostegno] in quanto questo a parere personale non è un aspetto prioritario”.
La dott.ssa ha attestato come la minore abbia portato nelle sedute “non solo dif- Per_6
ficoltà relative alla ripresa della frequentazione della casa paterna, ma anche problematiche inerenti al mondo dei pari, le sue paure e suoi desideri” (e come il basso livello di autostima “inficia talvolta le sue capacità relazionali e comporta alta suscettibilità”.
La dott.ssa ha concluso la sua relazione in data 10.06.2025 dichiarando: “Non Per_6
appare per attualmente percorribile un collocamento alternato in tempo paritetico” (che, peraltro, in data 12.12.2024, la c.t.u. aveva “ipotizzato” – e non già garantito – potesse essere “ri- preso” nel mese di giugno).
In data 23.06.2025 il giudice istruttore ha formulato alle parti la proposta riportata in epigrafe (a mezzo della quale, tra l'altro, il resistente è stato invitato ad “avviare un percorso individuale di sostegno psicologico e alla genitorialità al fine di acquisire quegli ulteriori “strumenti” utili a maggiormente sintonizzarsi con i bisogni emotivi più profondi della figlia per aiutarla sia a superare il riferito vissuto di angoscia legato alla sua frequentazione, sia a “evitare cadute depressive con agiti auto- lesivi”).
A mezzo delle note scritte depositate in data 16/17.07.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta per come in epigrafe meglio esplicitata/puntualizzata.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e, ove puntualmente ri-
Pag. 8 spettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1366/2019 pubblicata in data 30.09.2019 da questo stesso Tribunale e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN AR RO NT
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RO NT Presidente
AN AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 13.03.2024 al n. 968 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari del Contenzioso Civile Ordinario da
(C.F. , con il patroci- Parte_1 C.F._1
nio dell'avv. CRISTIANA CARIGNANI del Foro di Milano,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALES- CP_1 C.F._2
SANDRA GHIANI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.07.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore in data 23.06.2025 per come meglio puntualizza- ta/esplicitata e di seguito riportata per esteso.
“Ritenutane l'opportunità, acquisita la consapevolezza che “l'ampio malessere di ha una valenza multifattoriale” (valga l'avere inserito il carattere sottolineato), formula alle parti la seguente proposta conciliativa per la modifica consensuale dei loro rapporti da ex coniugi rispetto alla prole ovvero per la parziale modifica delle condizioni vigenti del loro divorzio (per come consacrate nella sentenza n.
1366/2019): 1) Collocamento paritetico alternato del figlio minorenne presso ciascun genitore secondo la rego- Per_2
la dell'alternanza settimanale, fatta salva l'ulteriore regolamentazione delle vacanze, delle festività e dei
Ponti di cui alla sentenza n. 1366/2019 in atti e fatti salvi i migliori accordi siglati dalle parti nel su- periore interesse del minore;
2) Conferma del capo n. 3 della citata sentenza di divorzio per quanto riguarda (fatte salve le di- verse indicazioni della dott.ssa ; Per_3
3) Conferma dell'impegno già assunto dalla ricorrente di proseguire i percorsi già avviati con la dott.ssa
Persona_4
4) Conferma dell'impegno già assunto ed entrambi i genitori di garantire la prosecuzione del percorso of- ferto alla minore con la dott.ssa Per_5
5) Assunzione da parte di entrambi i genitori dell'impegno ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della dott.ssa nella relazione con Per_6 CP_2
6) Assunzione da parte del resistente dell'impegno ad avviare un percorso individuale con le finalità di cui in parte motiva5;
7) Compensazione integrale delle spese di lite (ivi compreso il compenso già liquidato alla c.t.u. in data
16.12.2024)”.
Le parti sono altresì concordi nel proseguire il percorso di Coordinazione Genitoriale avviato con il Dott. per il “tempo” ritenuto opportuno (dal Co.ge) come da Persona_7
note depositate in data 17.07.2025 dal resistente attestanti la programmazione del “pros- simo incontro per il giorno 11 settembre” e “l'intento condiviso […] di proseguire verso il collocamento indicato dalla c.t.u., con i tempi e la gradualità di cui necessita […] salvo diverse indicazioni che
Per 1 Sino al graduale collocamento paritetico alternato settimanale anche di , nel rispetto delle finalità indicate dalla CTU e Per delle indicazioni della psicoterapeuta di (v., in tale senso, anche “l'intento condiviso” dalle parti con il Co.ge di cui alle note datate 16.07.2025 a firma del dott. ) Persona_7 2 Ovvero di proseguire “l'intervento o strutturato mirato alla conoscenza approfondita delle proprie dinamiche interne al fine di riuscire a differenziarsi rispetto ai vissuti dei figli, potendo esercitare più efficacemente e scevra da condizionamenti, la propria funzione genitoriale” come indicato dalla CTU 3 Con le finalità indicate dalla CTU: “offrire alla minore uno spazio dove poter elaborare i vissuti conflittuali annessi alla separazione con l'obiettivo di una ristrutturazione più funzionale delle immagini genitoriali interiorizzate con particolare riferimento alla figura paterna” 4 Ovvero “con le modalità dalla stessa ritenute più consone ed efficaci rispetto alla terapia in atto, comprese le comunicazioni dirette tra la stessa con la minore anche al di fuori delle sedute […] laddove ritenute necessarie e/o opportune per un migliore svolgimento dell'incarico” 5 In data 17.07.2025 il resistente ha dichiarato di non avere “alcuna resistenza a rivolgersi ad uno psicologo (come già capitato in passato
[…] ed ha immediatamente accolto il suggerimento del Giudice, rivolgendosi liberamente, dopo l'udienza e prima dell'emissione del provvedimento del 23 giugno 2025, ad un terapeuta di sua fiducia per valutare in che termini svolgere un eventuale percorso in tal senso” Pag. 2 verranno date dalla dr.ssa . Per_6
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 12.03.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che “Nel 2022, il Sig. a chiesto una modifica delle condizioni della collocazione dei figli minori, CP_3
chiedendo un affidamento paritario di e rendendosi al contempo disponibile ad una mi- Per_2
gliore comunicazione con la Sig.ra le parti stabilivano così che la permanenza dei figli presso Pt_1
ciascun genitore durasse una settimana (da venerdì a venerdì), senza interruzioni. 5) A distanza di un anno, la Sig.ra ha ravvisato delle forti criticità nella suddivisione del tempo di permanenza dei Pt_1
figli come stabilita dagli accordi intervenuti, sia in relazione alle ricadute emotive del nuovo assetto sui figli, sia in ordine agli aspetti strettamente pratici ed organizzativi della loro quotidianità; ha pertanto espresso al Sig. le proprie perplessità e chiesto, anche tramite lo scrivente legale, una rivalutazione CP_1
delle modalità di visita. Il sig. peraltro, si è dichiarato recisamente contrario ad una revisione degli CP_1
accordi riguardanti la collocazione dei figli. 5) I bambini hanno iniziato a manifestare malesseri di ca- rattere psico – emotivo: ha espressamente chiesto di poter accedere ad un supporto psicologico, men- tre CO ha evidenziato un disturbo emozionale dell'infanzia, certificato dalla neuropsichiatra;
anche in ordine a tali problematiche, il ha opposto un netto rifiuto a procedere con approfondimenti e te- CP_1
AP (nel caso di poi ritrattato) […] 5) Riguardo il rapporto con il papà, riferisce di faticare ad esprimere con lui il suo disagio perché lo stesso, a suo dire, non dimostra nessuna comprensione per i suoi bisogni, è sempre pronto a sgridarla e criticarla, a sminuire i suoi risultati (alla scuola primaria i suoi buoni voti erano sempre “regalati”, mai meritati), a rispondere ad ogni difficoltà riferita dalla mino- re con la richiesta di un maggiore impegno scolastico a scapito della danza”.
In data 09.04.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato la scrittura privata sottoscritta dagli ex coniugi in data 20.06.2022 per la parziale modifica del capo n. 3 della sentenza n.
1366/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 30.09.2019, di avere “prestato il proprio consenso all'accesso [di ] allo sportello psicologico scolastico in data 22/02/2024, sottoscrivendo la relativa autorizzazione” e che le conclusioni della relazione della NPI del 29.11.2023 rispet- to a “sono state condivise con le maestre in data 20/12/2023 attraverso una email a firma Per_2
congiunta di madre e padre, proveniente dalla email della Sig.a (doc.
4-4a email Pt_1
Pag. 3 20/12/2023 e precedenti scambi whatsapp tra i genitori). Il Sig. ha dato per scontato che la re- CP_3
lativa relazione fosse stata condivisa con gli insegnanti e dopo aver appreso che così non è stato il Sig. onferma che non vi sono preclusioni in merito”. CP_3
In data 11/19.04.2024 è stata disposta c.t.u. “al fine di valutare la necessita e opportunità di fare intraprende percorsi psicologici per i minori indicando anche tempi e modalità”.
In data 21.05.2024 la ricorrente ha dedotto che “A far data dal 19 aprile u.s. il Sig. non CP_1
ha più tenuto la figlia presso la propria residenza stante la richiesta, ferma ed irremovibile della fi- glia, di sospendere le visite presso il papà, a causa di un lamentato malessere”.
In data 22.05.2024 è stato chiesto alla c.t.u. di dire “quale debba essere il loro collocamento pres- so ciascun genitore e in particolare se occorre operare variazioni rispetto a quanto previsto nelle condizioni di divorzio. Dica altresì se debbono essere adottate nei confronti dei genitori o a favore dei minori partico- lari cautele o accorgimenti con facoltà di eseguire sperimentazioni in corso d'opera”.
Giusta relazione peritale depositata data 12.12.2024, la c.t.u. ha dedicato particolare at- tenzione al rapporto tra e il padre e si è da subito adoperata per favorirne il riavvici- namento “sin dalle fasi iniziali della consulenza, data l'assenza di elementi di pregiudizio che potesse- ro impedire la sperimentazione, a fronte anche della volontà dei genitori di collaborare e della stessa mi- nore che accoglieva il progetto. Nello specifico i genitori sono stati supportati ad assumere ciascuno un ruolo attivo, il padre ad individuare strategie efficaci per approcciarsi a nel rispetto delle sue istanze, la madre nel sostenere la figlia nel riavvicinarsi al padre, avendo essa un ruolo importante essendo il geni- tore collocatario. A seguito di due soli tentativi in cui ha fatto accesso presso la casa del padre con- testualmente ai weekend, come era stato richiesto altresì dalla minore, la medesima decideva di interrom- pere nuovamente la frequentazione, portando come motivazione il fatto che ci avesse provato ma non ci era riuscita. […] Nonostante i tentativi di confronto avvenuti successivamente sia con stessa che con i genitori all'interno anche di spazi di riflessione con la figlia, rimane tuttora rigidamente ancorata alle sue posizioni di non voler vedere il padre, pur sostenendo che non voglia interrompere i rapporti con lui. [Valga inserire il carattere sottolineato] Nella fase conclusiva della CTU si sono condivise le evidenze emerse dalla valutazione e ci si è confrontati sull'ipotesi di una futura frequentazione tra e il padre, tenendo conto dell'impraticabilità attuale di un'alternanza settimanale […] a maggio
Pag. 4 aveva messo in atto comportamenti a sfondo autolesionistico che l'avevano molto allarmata: si era taglia- ta i capelli da sola, si era strappata un neo dalla faccia, si grattava ripetutamente la pelle […] Entran- do nel merito del malessere relativo al rapporto con il padre, precisa che la decisione di non voler andare più da lui, deriva da un'escalation di episodi in cui non si sarebbe sentita capita ma al contrario si sarebbe sentita spesso giudicata dal papà. Le circostanze che cita non sembrerebbero essere tuttavia ca- ratterizzate da una portata così grave tale da giustificare un rifiuto netto […] Approfondendo alla sfera dei rapporti interpersonali e di come si relaziona al gruppo dei pari, emerge una tendenza alla chiusura e alla selettività, considera i coetanei superficiali e privi di interessi […] Le evidenze emerse dai test appaiono coerenti con le risultanze evinte dai colloqui clinici effettuati con la minore. Il profilo emerso può essere considerato valido per quanto riguarda la coerenza delle risposte fornite. I valori delle scale evidenziano uno stato di sofferenza psicologica caratterizzato da una difficoltà nel codificare i vissuti emotivi, che non permettono di dare un significato appropriato e congruo alle esperienze vissute, con la possibilità che alcuni eventi vengano distorti nella rappresentazione interna. Sul piano dell'esame di real- tà, si rilevano idee e convincimenti di tipo persecutorio che portano ad un isolamento e alienazione nei confronti del mondo esterno, rispetto a cui la minore esperisce vissuti di inadeguatezza e insicurezza pro- fonda, non sentendosi sufficientemente all'altezza. Emerge un vissuto depressivo che si coglie dalla perdita di interesse per le attività e da una mancanza di energia psichica generale;
si evidenziano sentimenti di rabbia e ostilità che non riescono a trovare un'adeguata canalizzazione e che alimentano vissuti di fru- strazione e un bisogno di attenzione e di essere accolta nelle proprie istanze. […] Dalle evidenze emerse, si rileva il disagio della minore rispetto ad un assetto familiare le cui figure di riferimento vengono perce- pite distanti e disallineate. Si rileva un vissuto di coinvolgimento e di iperprotezione verso la figura ma- terna. Emergono sentimenti di inadeguatezza e insicurezza rispetto alle proprie capacità e abilità, che denotano una scarsa fiducia e assenza di motivazione, sebbene si rilevi uno sforzo ad investire su sé stes- sa ma senza riuscire a coglierne gli esiti positivi. La sfera dei rapporti interpersonali è apparsa compro- messa e si evidenzia una tendenza alla chiusura con aspetti di alienazione e di disadattamento sociale.
Emerge la difficoltà a gestire i propri vissuti emotivi e ad esternare i bisogni di natura affettiva che pro- pendono per una ricerca di esclusività. La percezione delle figure genitoriali, rispetto alla capacità di for- nire un contenimento di tipo normativo, mette in luce differenze legate ad un'immagine materna più in-
Pag. 5 dulgente e a un'immagine paterna maggiormente autorevole, che è tuttavia interiorizzata sotto forma di valenza punitiva. […] Il rifiuto di verso la figura paterna sembra avere molteplici cause e non può essere interpretabile secondo una logica dicotomica per cui la minore sta male perché ha problemi relazio- nali con il padre, se consideriamo che tra padre e figlia c'è sempre stato un rapporto coeso caratterizzato da dialogo profondo, come la stessa ha rappresentato. […] Gli elementi emersi ci rappresentano un malessere ampio e strutturato che implica diverse dimensioni a partire dalla dinamica separativa. La se- parazione, infatti, per è emersa come un'esperienza difficile e faticosa che ancora oggi le genera soffe- renza, essa ha minato la fiducia nelle figure genitoriali, compromettendo il senso di sicurezza e alimen- tando un vissuto abbandonico e di risentimento. Il conflitto tra i genitori e il coinvolgimento della minore nelle diatribe giudiziarie, potrebbero aver acuito tali vissuti e potrebbero aver fatto sentire costretta in qualche modo a schierarsi, venendosi a creare un corto circuito in una fase della crescita caratterizzato da un bisogno naturale di affermazione della propria identità, che, come è noto, nei contesti separativi, può accentuare e provocare anche un rifiuto verso i genitori. La madre è emersa come il genitore prescelto da ed appare nella rappresentazione idealizzata della minore, come la figura in grado di rispondere ai suoi bisogni, tuttavia, ella appare infragilita e quindi poco capace di creare confini differenziati tra il proprio vissuto e quello della figlia, alimentando ansie e rabbiose ambivalenze nella minore che si stratifi- cano in manifestazioni di rifiuto del padre. […] L'assetto emotivo della minore ad oggi appare compro- messo e caratterizzato da vulnerabilità e da parti infantili che cercano contenimento, si connota per con- tro-spinte oppositive e di risentimento. Permanendo un clima affettivo-relazionale inquinato e una perce- zione dicotomica che contrappone un padre “persecutorio” e “giudicante” ad un'immagine materna idea- lizzata, ma debole, il rischio è di depauperare le risorse evolutive e di evolvere in manifestazioni disadat- tative, anche di tipo strutturale. Nella percezione dell'immagine paterna, coesistono in emozioni ambivalenti, che si traducono in movimenti di avvicinamento e di distanziamento, che testimoniano il conflitto interno. Gli atteggiamenti a sfondo autolesionistico che ha messo in atto a maggio, potreb- bero essere una risposta ad un tentativo di uscire dall'ambivalenza che vive attraverso una messa in atto di strategie autodistruttive, autocolpevolizzanti e autolesioniste, altresì le difficoltà in ambito scolastico da un punto di vista comportamentale, rappresentano una difficoltà nella gestione delle relazioni che la stes- sa vive in maniera antagonista e conflittuale. […] La difficoltà a comprendere la profondità
Pag. 6 dell'esperienza interna di , porta la madre a rimanere focalizzata sulle cause del disagio come impu- tabili maggiormente al rapporto tra e il padre e questo, la allontana dalla possibilità di fare una lettura ampia del malessere della figlia, che come evinto [ed è doveroso sottolineare] ha una valenza multifattoriale. [ stava rischiando di rimanere coinvolto all'interno di una dinamica simile a Per_2
quella della sorella a fronte dei vissuti e degli atteggiamenti adesivi che si sono colti nell'osservazione indi- viduale del minore. Tuttavia, è riuscito a preservarsi meglio lo spazio interno relativo al legame Per_2
con ciascun genitore, manifestando una capacità di resilienza rispetto alle dinamiche familiari conflittua- li, integrando in qualche modo anche i differenti stili genitoriali. [Il padre] nonostante la confusione a proposito di cosa sia successo ad un certo punto nel rapporto con e il profondo sconforto legato ad una situazione che è andata peggiorando, nell'arco di questi mesi ha provato a gettare le basi per rico- struire il rapporto con la figlia, aprendosi al dialogo e mostrandosi disponibile anche a mettersi in discus- sione qualora abbia fatto degli errori con stessa, nell'ottica di potersi ritrovare in quel legame solido che padre e figlia avevano. Potrebbe essere capitato, circostanziato agli episodi narrati da che ma- gari il padre, nel gestire i passaggi all'adolescenza di una figlia più oppositiva, si sia posto con un atteg- giamento rigoroso, mosso anche dai timori legati alla delicata fase evolutiva, tuttavia lo stesso in linea ge- nerale è sembrato mettere in atto uno stile educativo improntato all'autorevolezza dove cerca di stabilire regole e linee guida ai figli cercando di tener conto delle loro esigenze, promuovendo anche il processo di autonomizzazione. Nell'ottica di una crescita funzionale della minore è necessario che venga recuperato il rapporto padre/figlia”.
In merito agli interventi da attuare, la c.t.u. ha indicato: “per la madre un intervento psicotera- peutico strutturato, mirato alla conoscenza approfondita delle proprie dinamiche interne al fine di riuscire a differenziarsi rispetto ai vissuti dei figli, potendo esercitare più efficacemente e scevra da condizionamen- ti, la propria funzione genitoriale [che la ricorrente ha documentalmente provato di avere riat- tivato nel mese di gennaio 2025 con la dott.ssa . Per , si conside- Persona_8
ra assolutamente necessario un percorso di psicoterapia orientato ad offrire alla minore uno spazio dove poter elaborare i vissuti conflittuali annessi alla separazione con l'obiettivo di una ristrutturazione più funzionale delle immagini genitoriali interiorizzate con particolare riferimento alla figura paterna [che per tabulas la coppia genitoriale ha attivato nel mese di febbraio 2025 affidando la minore
Pag. 7 alle cure della dott.ssa ]. Per quanto riguarda alla luce di quanto Persona_9 Per_2
emerso, non si ritiene di dover indicare interventi di tipo psicoterapeutico, si considera invece che possa es- sere utile per il minore uno spazio di ascolto, per esempio i Gruppi di Parola, dove poter condividere, at- traverso il gioco, il disegno e altre attività, pensieri ed emozioni anche annessi all'esperienza separativa
[cui il minore per tabulas ha partecipato in maniera attiva e positiva nel mese di maggio
2025. Per quanto riguarda] il signor [la c.t.u. ha ritenuto che potesse] scegliere libera- CP_1
mente di [fare] o meno [un percorso di sostegno] in quanto questo a parere personale non è un aspetto prioritario”.
La dott.ssa ha attestato come la minore abbia portato nelle sedute “non solo dif- Per_6
ficoltà relative alla ripresa della frequentazione della casa paterna, ma anche problematiche inerenti al mondo dei pari, le sue paure e suoi desideri” (e come il basso livello di autostima “inficia talvolta le sue capacità relazionali e comporta alta suscettibilità”.
La dott.ssa ha concluso la sua relazione in data 10.06.2025 dichiarando: “Non Per_6
appare per attualmente percorribile un collocamento alternato in tempo paritetico” (che, peraltro, in data 12.12.2024, la c.t.u. aveva “ipotizzato” – e non già garantito – potesse essere “ri- preso” nel mese di giugno).
In data 23.06.2025 il giudice istruttore ha formulato alle parti la proposta riportata in epigrafe (a mezzo della quale, tra l'altro, il resistente è stato invitato ad “avviare un percorso individuale di sostegno psicologico e alla genitorialità al fine di acquisire quegli ulteriori “strumenti” utili a maggiormente sintonizzarsi con i bisogni emotivi più profondi della figlia per aiutarla sia a superare il riferito vissuto di angoscia legato alla sua frequentazione, sia a “evitare cadute depressive con agiti auto- lesivi”).
A mezzo delle note scritte depositate in data 16/17.07.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta per come in epigrafe meglio esplicitata/puntualizzata.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e, ove puntualmente ri-
Pag. 8 spettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1366/2019 pubblicata in data 30.09.2019 da questo stesso Tribunale e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
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