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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2629/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MONTESSORO MARCO CARLO e dall'Avv. MERLO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Acqui Terme, Piazza Matteotti 35, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SIDOTI
ROBERTO PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 8, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (da note di pc):
“Voglia l'On.le Tribunale adito previa declaratoria di disconoscimento delle firme contestate, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: •voglia al Tribunale adito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla in persona del leg. rapp. pro-tempore Controparte_1
pagina 1 di 7 con sede legale in Venezia Mestre Via Terraglio 63 avente codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. rea n. 420580 p.iva e P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del leg. rapp. pro-tempore con sede legale in Venezia Mestre Via Controparte_3
Terraglio 63 avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. rea n. 432072 p.iva per intervenuta prescrizione del credito azionato P.IVA_3 P.IVA_2
e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni indicate in atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva (se dovuta), ppa e spese generali come per legge.”.
Per la parte convenuta opposta (da note di pc):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla Sig.ra non è fondata su prova Parte_1 scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 908/2023 del Tribunale di
Alessandria.
IN VIA PRINCIPALE
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 908/2023 del Tribunale di Alessandria.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
10.990,13, oltre interessi moratori maturandi sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 10.990,13, oltre interessi moratori maturandi sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
908/2023, emesso in data 18 agosto 2023, ingiungeva a , in proprio e quale legale Parte_1
pagina 2 di 7 rappresentante dell'omonima ditta individuale, di pagare in favore della ricorrente la somma di €
10.990,13, oltre interessi, spese delle procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo assumendo di essere diventata creditrice, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, dei saldi debitori di due rapporti bancari (contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 1025_031954285400055842 e contratto di finanziamento n. 1025_031954285400055841) a suo tempo conclusi dalla ditta individuale con Banca Intesa OL S.p.A. Pt_1
Con atto di citazione 10.10.23, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale. In particolare, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato, evidenziando come il primo atto interruttivo della
CP_ prescrizione, ovvero la prima lettera contenente una richiesta di pagamento e una diffida ad adempiere, apparentemente datata 23 dicembre 2019, sarebbe stata in realtà spedita solo il successivo 6 marzo 2020, ovvero ampliamente oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dall'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, ossia il 4 giugno 2009.
Si è costituita la società opposta, contestando l'eccezione di prescrizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione agli atti e discussa oralmente all'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3° comma c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad
pagina 3 di 7 allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, documentando:
- il contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 1025_031954285400055842 stipulato tra l'impresa individuale e Intesa OL S.p.A in data 16.09.2005 (doc. 3 Parte_1
monitorio);
- l'estratto conto notarile, attestante un saldo debitore del conto corrente al 7.01.2021 di € 707,71 (doc.
8 monitorio).
- il contratto di finanziamento n. 1025_031954285400055841 stipulato tra l'impresa individuale e Intesa OL S.p.A in data 4.06.2008 per l'importo complessivo di € 60.000,00 Parte_1
(doc. 9 monitorio);
- l'estratto conto notarile, attestante un saldo debitore al 7.01.2021 di € 10.282,42 (doc. 10 monitorio);
- l'atto di cessione dei crediti intervenuto in un'operazione di cartolarizzazione dei crediti bancari tra
Intesa OL e e poi tra quest'ultima e (docc. 4-5-6-7 Controparte_4 Controparte_1
monitorio).
Nel costituirsi in giudizio, l'opponente non ha negato di aver effettivamente intrattenuto i predetti rapporti, né ha contestato il quantum del credito ex adverso azionato, sicché tali circostanze devono ritenersi provate anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Il credito azionato in via monitoria deve pertanto ritenersi provato.
Al contrario, l'unica eccezione svolta dalla parte convenuta opposta, ossia di prescrizione del credito derivante dal finanziamento (eccezione che comunque non riguarderebbe la parte di credito derivante dall'apertura di conto corrente), risulta smentita dalla sola disamina della documentazione in atti.
Secondo orientamento giurisprudenziale ormai univoco, in relazione ai contratti di mutuo/finanziamento, la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento o, in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine, dalla data di comunicazione della decadenza predetta, ossia da quando il creditore può pretendere l'intero.
Nel presente caso, il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso del credito erogato a mezzo 12 rate mensili di egual valore con decorrenza dal 4 luglio 2008; l'ultima rata di rientro avrebbe dovuto essere versata entro il 4 giugno 2009 e da tale data iniziava pertanto a decorrere il termine decennale di pagina 4 di 7 prescrizione.
Posto che la debitrice si rendeva morosa nel pagamento delle due ultime rate del piano di ammortamento, con comunicazione 9.03.2010, regolarmente ricevuta dalla sig.ra in Parte_1
data 15.03.2010 (doc. 9 opposta), Intesa OL comunicava la revoca di ogni affidamento concesso all'impresa individuale e, contestualmente, intimava il pagamento delle somme Parte_1
complessivamente dovute.
In seguito alla cessione da Intesa OL S.p.A. a la sig.ra Controparte_4 Parte_1 veniva resa edotta dell'intervenuta cessione con raccomandata del 02.07.2019, anch'essa regolarmente ricevuta il successivo 05.07.2019 (doc. 10 opposta) con cui le intimava il Controparte_4
pagamento della complessiva somma di Euro 14.933,58, oltre interessi sino al saldo.
Il termine decennale, inoltre, veniva nuovamente interrotto dalla comunicazione di del CP_1
23.12.2019, ricevuta da in data 11.03.2020 (cfr. doc. 6 opposta). Parte_1
Ne deriva che nessuna prescrizione decennale può dirsi maturata, essendosi susseguiti almeno tre validi atti interruttivi nell'arco del decennio.
L'opponente in corso di causa ha dichiarato di disconoscere formalmente, anche quale amministratrice della ditta individuale , la firma alla stessa attribuita sulle ricevute di ritorno delle Parte_1
raccomandate 9.03.2010 (doc. 9 opposta) e 2.07.2019 (doc. 10 opposta), ma il disconoscimento si è appalesato del tutto inammissibile, e dunque non in grado di escludere l'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento predetti.
Come noto, infatti, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta per delega dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire
(Cass. sentenza 23 luglio 2003, n. 11452; Cass. sentenza 1 marzo 2003, n. 3065; Cass., sentenza 4 febbraio 2014, n. 2421).
Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Nella specie, non essendo stata ritualmente proposta alcuna querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate 9.03.2010 (doc. 9 opposta) e 2.07.2019 (doc. 10 opposta), gli stessi devono ritenersi ritualmente consegnati al domicilio di , e utili dunque a comprovare la Parte_1
pagina 5 di 7 valida interruzione del termine prescrizionale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
******
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, e così per i seguenti importi:
Fase di studio Euro 919,00;
Fase introduttiva del giudiziale Euro 777,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione Euro 840,00 (ridotti della metà alla luce dell'attività in concreto svolta);
Fase decisionale Euro 851,00 (ridotti della metà alla luce dell'attività in concreto svolta);
e così per Euro 4.227,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2629/23 R.G. promossa da (parte attrice Parte_1
opponente) contro la (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_1 delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 908/2023 emesso in data 18 agosto 2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
4.227,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, pagina 6 di 7 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Così deciso in Alessandria, lì 23.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2629/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MONTESSORO MARCO CARLO e dall'Avv. MERLO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Acqui Terme, Piazza Matteotti 35, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SIDOTI
ROBERTO PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 8, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (da note di pc):
“Voglia l'On.le Tribunale adito previa declaratoria di disconoscimento delle firme contestate, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: •voglia al Tribunale adito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla in persona del leg. rapp. pro-tempore Controparte_1
pagina 1 di 7 con sede legale in Venezia Mestre Via Terraglio 63 avente codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. rea n. 420580 p.iva e P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del leg. rapp. pro-tempore con sede legale in Venezia Mestre Via Controparte_3
Terraglio 63 avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. rea n. 432072 p.iva per intervenuta prescrizione del credito azionato P.IVA_3 P.IVA_2
e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni indicate in atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva (se dovuta), ppa e spese generali come per legge.”.
Per la parte convenuta opposta (da note di pc):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla Sig.ra non è fondata su prova Parte_1 scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 908/2023 del Tribunale di
Alessandria.
IN VIA PRINCIPALE
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 908/2023 del Tribunale di Alessandria.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
10.990,13, oltre interessi moratori maturandi sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 10.990,13, oltre interessi moratori maturandi sino al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
908/2023, emesso in data 18 agosto 2023, ingiungeva a , in proprio e quale legale Parte_1
pagina 2 di 7 rappresentante dell'omonima ditta individuale, di pagare in favore della ricorrente la somma di €
10.990,13, oltre interessi, spese delle procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo assumendo di essere diventata creditrice, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, dei saldi debitori di due rapporti bancari (contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 1025_031954285400055842 e contratto di finanziamento n. 1025_031954285400055841) a suo tempo conclusi dalla ditta individuale con Banca Intesa OL S.p.A. Pt_1
Con atto di citazione 10.10.23, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale. In particolare, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato, evidenziando come il primo atto interruttivo della
CP_ prescrizione, ovvero la prima lettera contenente una richiesta di pagamento e una diffida ad adempiere, apparentemente datata 23 dicembre 2019, sarebbe stata in realtà spedita solo il successivo 6 marzo 2020, ovvero ampliamente oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dall'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, ossia il 4 giugno 2009.
Si è costituita la società opposta, contestando l'eccezione di prescrizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita sulla base della sola documentazione agli atti e discussa oralmente all'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3° comma c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad
pagina 3 di 7 allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, documentando:
- il contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 1025_031954285400055842 stipulato tra l'impresa individuale e Intesa OL S.p.A in data 16.09.2005 (doc. 3 Parte_1
monitorio);
- l'estratto conto notarile, attestante un saldo debitore del conto corrente al 7.01.2021 di € 707,71 (doc.
8 monitorio).
- il contratto di finanziamento n. 1025_031954285400055841 stipulato tra l'impresa individuale e Intesa OL S.p.A in data 4.06.2008 per l'importo complessivo di € 60.000,00 Parte_1
(doc. 9 monitorio);
- l'estratto conto notarile, attestante un saldo debitore al 7.01.2021 di € 10.282,42 (doc. 10 monitorio);
- l'atto di cessione dei crediti intervenuto in un'operazione di cartolarizzazione dei crediti bancari tra
Intesa OL e e poi tra quest'ultima e (docc. 4-5-6-7 Controparte_4 Controparte_1
monitorio).
Nel costituirsi in giudizio, l'opponente non ha negato di aver effettivamente intrattenuto i predetti rapporti, né ha contestato il quantum del credito ex adverso azionato, sicché tali circostanze devono ritenersi provate anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Il credito azionato in via monitoria deve pertanto ritenersi provato.
Al contrario, l'unica eccezione svolta dalla parte convenuta opposta, ossia di prescrizione del credito derivante dal finanziamento (eccezione che comunque non riguarderebbe la parte di credito derivante dall'apertura di conto corrente), risulta smentita dalla sola disamina della documentazione in atti.
Secondo orientamento giurisprudenziale ormai univoco, in relazione ai contratti di mutuo/finanziamento, la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento o, in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine, dalla data di comunicazione della decadenza predetta, ossia da quando il creditore può pretendere l'intero.
Nel presente caso, il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso del credito erogato a mezzo 12 rate mensili di egual valore con decorrenza dal 4 luglio 2008; l'ultima rata di rientro avrebbe dovuto essere versata entro il 4 giugno 2009 e da tale data iniziava pertanto a decorrere il termine decennale di pagina 4 di 7 prescrizione.
Posto che la debitrice si rendeva morosa nel pagamento delle due ultime rate del piano di ammortamento, con comunicazione 9.03.2010, regolarmente ricevuta dalla sig.ra in Parte_1
data 15.03.2010 (doc. 9 opposta), Intesa OL comunicava la revoca di ogni affidamento concesso all'impresa individuale e, contestualmente, intimava il pagamento delle somme Parte_1
complessivamente dovute.
In seguito alla cessione da Intesa OL S.p.A. a la sig.ra Controparte_4 Parte_1 veniva resa edotta dell'intervenuta cessione con raccomandata del 02.07.2019, anch'essa regolarmente ricevuta il successivo 05.07.2019 (doc. 10 opposta) con cui le intimava il Controparte_4
pagamento della complessiva somma di Euro 14.933,58, oltre interessi sino al saldo.
Il termine decennale, inoltre, veniva nuovamente interrotto dalla comunicazione di del CP_1
23.12.2019, ricevuta da in data 11.03.2020 (cfr. doc. 6 opposta). Parte_1
Ne deriva che nessuna prescrizione decennale può dirsi maturata, essendosi susseguiti almeno tre validi atti interruttivi nell'arco del decennio.
L'opponente in corso di causa ha dichiarato di disconoscere formalmente, anche quale amministratrice della ditta individuale , la firma alla stessa attribuita sulle ricevute di ritorno delle Parte_1
raccomandate 9.03.2010 (doc. 9 opposta) e 2.07.2019 (doc. 10 opposta), ma il disconoscimento si è appalesato del tutto inammissibile, e dunque non in grado di escludere l'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento predetti.
Come noto, infatti, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta per delega dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire
(Cass. sentenza 23 luglio 2003, n. 11452; Cass. sentenza 1 marzo 2003, n. 3065; Cass., sentenza 4 febbraio 2014, n. 2421).
Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Nella specie, non essendo stata ritualmente proposta alcuna querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate 9.03.2010 (doc. 9 opposta) e 2.07.2019 (doc. 10 opposta), gli stessi devono ritenersi ritualmente consegnati al domicilio di , e utili dunque a comprovare la Parte_1
pagina 5 di 7 valida interruzione del termine prescrizionale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
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In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, e così per i seguenti importi:
Fase di studio Euro 919,00;
Fase introduttiva del giudiziale Euro 777,00;
Fase istruttoria e/o di trattazione Euro 840,00 (ridotti della metà alla luce dell'attività in concreto svolta);
Fase decisionale Euro 851,00 (ridotti della metà alla luce dell'attività in concreto svolta);
e così per Euro 4.227,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2629/23 R.G. promossa da (parte attrice Parte_1
opponente) contro la (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_1 delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 908/2023 emesso in data 18 agosto 2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
4.227,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, pagina 6 di 7 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Così deciso in Alessandria, lì 23.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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