TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.24 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4750/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Galluccio Paolo Parte_1
-ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 come in atti
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della , con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato CP_1 nella categoria bs 3; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma
6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'aprile
1 2018 a tutto il 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “condannare, l , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 3.732,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese. Contr Costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, nonché la prescrizione parziale del credito anteriore al quinquennio decorrente dal deposito del ricorso atto interruttivo . Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione stante la presenza in atti di atto interruttivo della prescrizione emesso in data 31.8.22 ed essendo formulata la richiesta attore dall'aprile
2018
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato. L'art. 34 del
CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL
20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il
2 lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la
SC ha ribadito il seguente principio di diritto: "L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mara per il compenso di cui all'art. 9. Contr Ciò posto rispetto all'an va osservato che l non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 3.732,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
3
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando così provvede: condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma 3.732,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Contr Condanna l convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 590,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione.
Aversa 11.11.2024
Il giudice dott. Marco Bottino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.24 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4750/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Galluccio Paolo Parte_1
-ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 come in atti
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della , con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato CP_1 nella categoria bs 3; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma
6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'aprile
1 2018 a tutto il 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “condannare, l , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 3.732,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi” con vittoria di spese. Contr Costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, nonché la prescrizione parziale del credito anteriore al quinquennio decorrente dal deposito del ricorso atto interruttivo . Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità cui si presta adesione, è fondato e va pertanto accolto.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione stante la presenza in atti di atto interruttivo della prescrizione emesso in data 31.8.22 ed essendo formulata la richiesta attore dall'aprile
2018
Come già rilevato in numerose precedenti decisioni della sezione, cui si intende prestare adesione il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato. L'art. 34 del
CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL
20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato su turni , gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il
2 lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Anche recentemente (cf Cassazione 20743/23) la
SC ha ribadito il seguente principio di diritto: "L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". Va poi osservato che la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mara per il compenso di cui all'art. 9. Contr Ciò posto rispetto all'an va osservato che l non ha contestato né il lavoro svolto dal ricorrente nelle giornate indicate né il calcolo dell'indennità.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento della somma di euro dell'importo di € 3.732,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
3
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, definitivamente pronunciando così provvede: condanna per le causali di cui in premessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma 3.732,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle poste creditorie al soddisfo. Contr Condanna l convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 590,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione.
Aversa 11.11.2024
Il giudice dott. Marco Bottino
4