Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4754 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 26/08/1974 elettivamente Parte_1 domiciliata ion Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dell'avv. Crescimanno Francesca, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/08/1968 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Rodi n. 1 presso lo studio dell'avv. Gambino Sergio, che lo rappresenta per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 20/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/10/2024.
All'udienza del 20 maggio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
I coniugi e vivranno separati con obbligo di reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto, la prima presso l'immobile adibito a casa coniugale, il secondo presso l'abitazione della madre, in attesa di reperire altra sistemazione consona alle proprie esigenze.
Art. 2
I ricorrenti continueranno a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, provvedendo ciascuno autonomamente al proprio mantenimento.
Art. 3
Per quanto attiene all'affidamento e al mantenimento del figlio come già Per_1 rappresentato in premessa, i coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso, continuando ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando per il figlio, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse e restando liberi, invece, anche singolarmente, di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione , quali quelle relative alle attività quotidiane e la gestione delle stesse nei rispettivi periodi di frequentazione.
Quanto ai tempi di permanenza, di fatto è già in atto una suddivisione paritetica degli stessi, poiché trascorre essenzialmente lo stesso tempo con il padre e con la madre. Per_1
Ne discende che i genitori concordano che ciascuno di essi provvederà al mantenimento del figlio, secondo la forma del mantenimento diretto, provvedendo alle esigenze di Per_1 quando questi si troverà presso l'uno o l'altro genitore.
Resta inteso che entrambi provvederanno, nella misura del 50% a contribuire alle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Per ciò che attiene al periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il figlio Per_1 potrà trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo continuativo di almeno 30 giorni, ciò sempre in accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio.
Relativamente alle festività principali (Natale – Capodanno - Pasqua - Lunedì dell'angelo - 25 aprile - 1 Maggio), la Sig.ra e il Sig. prenderanno accordi tali da Pt_1 CP_1 permettere al figlio di trascorrere le feste alternativamente con ognuno dei genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, qualora questo si trovi fuori dalla regione di appartenenza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
Art. 4
I coniugi rappresentano, sin d'ora, di aver raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni che costituiscono mobilio della casa coniugale.
Art. 5
Le spese del presente atto, ivi compreso il pagamento del contributo unificato, saranno sostenute dal Sig. stante l'ammissione della Sig.ra al Patrocinio a Spese CP_1 Pt_1 dello Stato. Art. 6
I coniugi si dichiarano integralmente soddisfatti dell'accordo raggiunto rinviando, per ogni altro aspetto non regolamentato, alle disposizioni di legge in vigore”.
Inoltre le parti, ad integrazione delle superiori condizioni, hanno precisato a verbale, quanto di seguito riportato:
“ Rispetto ai periodi di permanenza, le parti dichiarano concordemente che il figlio si tratterrà
a casa della madre nei giorni di lunedì, martedì,e mercoledì di ogni settimana e nelle giornate di giovedì dall'uscita dalla scuola si richerà a casa del padre sino alla domenica.
Le parti dichiarano di non avere beni immobili.
Quanto alle spese relative alle esigenze del figlio ancora minorenne, le parti dichiarano di provvedere nella misura del 50% ciascuno”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/10/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 31/05/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.16 - parte II – serie A - Anno 1997);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini