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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30.04.2025 , da
1) Parte_1
nato/a Como il 17/08/1969
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elena Monti
e
2) Parte_2
nato/a AL (Svizzera) il 02/04/1968
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Elena Monti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in AT RE, in data 07/09/1991 ,
(anno 1991 , atto n. 10, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 13.11.2012
omologato con decreto del 21.11.2012
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.04.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Il figlio viene affidato in via esclusiva alla madre e manterrà la Per_1 Parte_1
residenza presso la madre in Faloppio, Via Roma n. 8;
2. Il padre incontrerà il figlio secondo modalità che verranno via via concordate Per_1
direttamente tra il padre ed il ragazzo (sedicenne), assicurando continuità al rapporto padre-figlio e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del ragazzo;
3. L'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente (100%) dalla Sig.ra genitore affidatario, e così sarà per ogni altra Parte_1
analoga e/o diversa e/o ulteriore provvisione e/o misura di sostegno economico alla famiglia per i figli a carico;
4. Le parti dichiarano di aver prima d'ora risolto e definito ogni e qualunque rapporto economico tra le stesse originato, derivante e comunque riconducibile al rapporto di coniugio oggi cessato.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
2 E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 07.09.1991, in AT RE (oggi AT con CP_1
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AT RE
(anno 1991, atto n. 10, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A),
3 2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT RE (oggi
AT con Ronago) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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