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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/09/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2922 dell'anno 2023, introdotta da:
, nato a [...] il [...], c.f. , con l'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Pirola; ricorrente contro nata a [...] il [...], c.f. , con l'avv. CP_1 C.F._2
Lorenza Cauzzi;
resistente
e con l'intervento di
, nato a [...] il [...], c.f. , con gli Controparte_2 C.F._3 avv. Maria Teresa Pezzoni e Angelo Magliaro intervenuto (figlio maggiorenne)
Atti comunicati al PM in sede (artt. 70 ss. c.p.c.), come da timbri apposti il 22.11.2023 e il
6.8.2024.
*.*.*.*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
1) Confermare la revoca del prelievo diretto dallo stipendio del signor a Parte_1 favore della signora , come da provvedimento cron. n. 1864/2024 del CP_1
7/02/2024.
p. 1 2) Disporre che il signor corrisponderà per il mantenimento ordinario del Parte_1 figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
700,00 da rivalutarsi annualmente mediante versamento diretto a favore di P_
entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza da dicembre 2023, come da
[...] provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n.3287/2024 e successive modifiche.
3) Disporre che la signora orrisponderà per il mantenimento ordinario del CP_1 figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente mediante versamento diretto a favore di entro Controparte_2 il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023, a conferma dei provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n.3287/2024.
4) Disporre che le spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio , Controparte_2 secondo il protocollo del Tribunale di Milano, saranno a carico del signor Parte_1 nella misura di 2/3 e della signora nella misura di 1/3, a conferma dei CP_1 provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n. 3287/2024. Tutte le spese dovranno essere documentate con fatture necessariamente intestate al figlio e recanti il codice fiscale dello stesso e rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dall'esibizione e consegna della fattura. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
5) Dichiarare che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile CP_1 non sussistendo nel caso di specie i presupposti per il suo riconoscimento.
6) Respingere ogni contraria domanda, eccezione, richiesta anche istruttoria poiché infondate in fatto ed in diritto.
7) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento anche in considerazione della mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita da parte della resistente nonché in considerazione del fatto che la signora ha formulato domanda di assegno divorzile senza produrre la documentazione attestante le sue reali condizioni economiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede l'audizione di a conferma di quanto dedotto Controparte_2
e richiesto nell'atto di intervento nonché, occorrendo, affinché illustri al Signor Giudice il reale rapporto con il padre.
Si chiede, occorrendo, ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: […]
Sempre in via istruttoria si chiede disporsi ex art 210 c.p.c. ordine di esibizione dei documenti attestanti le condizioni economiche della signora in ottemperanza alle CP_1 vigenti disposizioni normative. In particolar modo la produzione degli estratti conto del conto corrente a lei intestato sul quale periodicamente la stessa effettua dei giroconti dal conto Banco BPM nonché tutti i conti correnti postali e/o bancari e i fondi titoli e ogni documentazione attestante la sua situazione patrimoniale di cui la signora è titolare, cointestataria o delegata.
p. 2 Sempre in via istruttoria, si chiede di disporre indagine anche presso l'INPS sulla posizione lavorativa, contributiva e previdenziale della signora CP_1
Si chiede, altresì, di acquisire tramite la polizia postale le immagini, i video e i post dei canali social (facebook, instagram) di cui la signora è titolare al fine di CP_1 verificare il reale tenore di vita a controprova di quanto dedotto.
Si chiede di effettuare indagini patrimoniali anche presso l'Agenzia delle Entrate a carico della signora CP_1
PARTE RESISTENTE:
Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In ordine alla contribuzione a carico del padre per il figlio la signora - si rimette al CP_1
Tribunale quanto alla misura del contributo ordinario;
- chiede che le spese straordinarie siano poste per i 2/3 a carico del padre. Disporre che la signora versi al CP_1 figlio quale contributo al mantenimento dello stesso la somma mensile di euro 200,00.
Disporre altresì che a carico della signora iano poste le spese straordinarie per il CP_1 figlio nella misura di 1/3.
2. Disporre a carico del signor ed a favore della signora n assegno divorzile P_ CP_1 nella misura non inferiore a euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
3. Respingere le contrarie e diverse domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. In via istruttoria: ordinare l'integrazione della documentazione depositata dal ricorrente e/o disporre le opportune indagini patrimoniali a carico del signor ai sensi di legge, al fine Parte_1 di verificare il patrimonio, il reddito ed il tenore di vita del ricorrente, ordinando anche ex art. 210 cpc alla Banca Popolare di Milano ed all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso ed ai rapporti finanziari in essere in capo al ricorrente;
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto da intendersi qui ritrascritte precedute dall'espressione “vero che”.
Si indicano i seguenti testi: dott.ssa presso ASST di Lodi, presidio Testimone_1
Ospedaliero di Lodi, i Lodi, via Magenta, i Lodi e Testimone_2 Testimone_3 [...]
i Lodi. Tes_4
Ammettersi prova per testi, con i testi appena citati, sui seguenti capitoli: […]
L'istanza avversaria per l'ordine di esibizione dei documenti bancari appare superflua, avendo la signora rodotto tutta la relativa documentazione attestante la situazione CP_1 patrimoniale della stessa.
Si insiste per l'ammissione della produzione effettuata dalla signora di cui CP_1 all'Ordinanza in data 10.4.2024.
p. 3 PARTE INTERVENUTA:
Esaminata l'ordinanza del 10 aprile 2024, richiamato quanto dedotto nella comparsa di intervento volontario e nella memoria di replica, si chiede che siano confermati in via definitiva con riguardo alla posizione di i provvedimenti temporanei ed P_ urgenti adottati il 5 marzo 2024 e successivamente modificati su istanza della difesa del sig. relativamente al termine di versamento del contributo paterno. P_
Segnatamente, si chiede che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedano i genitori con versamenti mensili diretti Controparte_2 al figlio di 700,00 euro a carico del padre entro il 27 di ogni mese e di 300,00 euro a carico della madre con versamento entro il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale e che le spese extra assegno, determinate secondo le linee guida in uso presso il tribunale di Milano siano poste per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della Parte_1 madre CP_1
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Atti introduttivi e svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso del 19/11/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/6/1988 a Lodi con CP_1 domandando la rimozione della trattenuta mensile sullo stipendio disposta nel
[...] procedimento RG 828/11 da questo Tribunale, oltre all'assegnazione della casa familiare a a un assegno per il mantenimento ordinario del figlio (700 euro/mese oltre CP_1 rivalutazione) da corrispondere direttamente a quest'ultimo e spese straordinarie del 50%
a carico di ciascun genitore, oltre a stabilire che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile.
1.2. Si è costituito in giudizio, con atto di intervento volontario ex art. 473-bis.20 c.p.c., il figlio maggiorenne della coppia, , il quale ha chiesto – sul presupposto Controparte_2 della propria maggiore età ma in difetto di autosufficienza economica (pur vivendo ormai in autonomia rispetto ai genitori) – che il padre gli corrisponda a titolo di mantenimento
700 euro/mese, oltre rivalutazione, oltre ad aver domandato anche a carico della madre n contributo di mantenimento equo. CP_1
1.3. Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare, oltre alla conferma del mantenimento paterno per il figlio (1.250 euro/mese, oltre rivalutazione) con percezione in favore proprio (e non del figlio) e a un assegno divorzile per sé pari a 600 euro/mese.
1.4. All'udienza del 7/2/2024 il giudice relatore ha sentito le parti e sottoposto alle stesse una proposta di definizione conciliativa della controversia. Tale proposta prevedeva:
p. 4 “Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non del tutto Controparte_2 indipendente sotto il profilo economico, i genitori provvederanno al mantenimento con versamenti diretti del seguente importo: il padre corrisponderà un assegno mensile di
700,00 euro;
la madre corrisponderà invece un importo di 300,00 euro. I genitori si faranno carico ciascuno di 1/3 delle spese extra-assegno come definite dal Protocollo di Milano, il restante 1/3 rimanendo a carico del ragazzo. Gli obblighi anzidetti cesseranno dopo 24 mesi dalla pubblicazione della sentenza o, in ogni caso, quando inizi a P_ percepire stabilmente entrate regolari non inferiori a 1.200,00 euro/mese. Il ricorrente corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, per i soli 24 mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, un importo mensile di 200,00 euro alla resistente. Il prelievo diretto dallo stipendio di per i contributi già fissati in sede di separazione (e successive Parte_1 modifiche) si intende revocato”.
1.5. All'udienza dell'1/3/2024, la difesa di parte resistente, per le ragioni meglio articolate a verbale, ha dichiarato di non aderire alla proposta, accettata, invece, dal ricorrente e dal figlio.
1.6. Con ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c. il successivo 5/3/2024, della quale non consta reclamo alla Corte d'Appello, il giudice relatore ha così provveduto: “1.
Conferma l'assegno di mantenimento a carico di e in favore della moglie Parte_1 come disposto nel procedimento di separazione;
2. Nulla sulla casa CP_1 coniugale per le ragioni in motivazione;
3. Dispone che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedano i genitori con Controparte_2 versamenti mensili diretti al figlio di 700,00 euro a carico del padre e di 300,00 euro a carico della madre, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale;
4. Dispone che le spese extra assegno, determinate secondo le linee guida in uso presso il tribunale di Milano (link), relative a , siano poste per i 2/3 a carico del padre P_
e per 1/3 a carico della madre . Parte_1 CP_1
1.7. Con sentenza non definitiva n. 283/2024, emessa su congiunta istanza delle parti, gli effetti civili del matrimonio sono stati dichiarati cessati.
1.8. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testi sui capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 5/3/2024. Sentiti i testimoni all'udienza del 10/4/2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al
19/7/2024 per gli incombenti e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 5/8/2024 la causa è stata rimessa in decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il successivo 5/9/2024.
2. Sulle istanze istruttorie replicate in sede di precisazione delle conclusioni.
Le istanze di prova reiterate al momento di formulare le conclusioni non devono essere accolte. In ordine ai capitoli di prova orale, se ne ribadiscono irrilevanza e inammissibilità, avendo già il giudice delegato provveduto a escutere i testi sulle sole circostanze di rilievo ai fini del decidere;
quanto alle ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c., il Tribunale le ritiene del tutto pleonastiche e generiche, quindi immeritevoli di accoglimento.
p. 5 La produzione del rogito del 7.10.2005, così come effettuata da parte di l CP_1 giorno 11.4.2024, è inammissibile, trattandosi di documento non sopravvenuto e che ben poteva essere prodotto in atti con la comparsa di costituzione o con le memorie precedenti l'udienza di comparizione.
3. Sul mantenimento del figlio della coppia . Controparte_2
Nel merito, le uniche due questioni da esaminare – entrambe di matrice economica – attengono al mantenimento del figlio della coppia (esaminata in questo paragrafo) e all'assegno c.d. divorzile (paragrafo 4).
In via preliminare, si osserva – ai fini di quanto interessa per questa e per la successiva questione – che:
− lavora a Milano per Banco BPM, risiede a Varsi (PR) e percepisce – al Parte_1 netto della trattenuta per il mantenimento di figlio e moglie (1.450,00 euro totali) – uno stipendio mensile di circa 3.800 euro (cfr. estratti conto), in sostanziale coerenza con i dati ricavabili dai mod. 730 (redditi netti da lavoro per circa 70.000 euro nel 2022, tenuto conto che all'epoca lo stipendio era gravato da prelievo diretto). L'immobile ove risiede è gravato da mutuo per acquisto prima casa e ristrutturazione (circa 1.000,00 euro mensili); versa corrispettivi mensili per l'utilizzo di un'automobile;
− lavora a Lodi come funzionaria presso la Provincia di Lodi, risiede in CP_1 città in un immobile di sua proprietà, senza mutuo. Percepisce uno stipendio mensile di circa 1.900 euro (cfr. estratti conto), anche in questo caso coerenti con i dati ricavabili dai mod. 730 (redditi netti da lavoro per circa 25.000 euro). Non è improbabile la percezione di ulteriori redditi per prestazioni occasionali (cfr., ad es., accredito di
160,00 euro il giorno 11.12.2023, come da estratti conto) e di conti correnti o rapporti bancari ulteriori rispetto a quelli dei quali sono stati esibiti gli estratti conto (cfr., ad es., bonifici del 27.7.2022 per 1.000 euro o del 19.12.2023 per 1.400 euro);
− , unico figlio della coppia e allo stato venticinquenne, vive da luglio Controparte_2
2022 fuori casa e convive con la propria compagna in un appartamento a Lodi condotto in locazione dai due (con oneri abitativi a carico della compagna). Svolge attività sportiva a livello professionistico (giocatore di baseball), attività grazie a cui gode di un compenso/rimborso spese;
nel frattempo, è studente universitario.
Mentre ab origine la madre, costituendosi, aveva chiesto di confermare l'obbligo del padre di versare a sé l'importo dovuto per il mantenimento (pari a 1.250,00 in sede di separazione), all'atto di precisare le conclusioni a diversamente domandato “- si CP_1 rimette al Tribunale quanto alla misura del contributo ordinario;
- chiede che le spese straordinarie siano poste per i 2/3 a carico del padre. Disporre che la signora
[...] versi al figlio quale contributo al mantenimento dello stesso la somma mensile di CP_1 euro 200,00. Disporre altresì che a carico della signora siano poste le spese CP_1 straordinarie per il figlio nella misura di 1/3”.
p. 6 In proposito, già con l'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice relatore aveva osservato che “l'allontanamento di dalla casa materna è irreversibile, come lo P_ stesso ha spiegato in udienza, in ragione del progetto di vita e familiare con la compagna convivente. A prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di andare a vivere in autonomia – cui nessuno dei genitori ha detto di essersi opposto, pur in assenza di un reddito personale adeguato in capo a –, tale circostanza lascia ritenere che la casa P_ materna non sia più, per il figlio, quel “punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno” (così Cass. 29977/20) che legittimerebbe la persistente percezione del contributo al mantenimento paterno da parte della madre (come accade, ad esempio, nei casi di studenti c.d. “fuori sede”)”.
Nel corso del giudizio, può ritenersi che tale circostanza sia divenuta pacifica tra le parti, avendo la madre rinunciato alla domanda di mantenimento da erogare in proprio favore
(somma che, del resto, neppure era legittimata a chiedere, stante l'autonomo intervento del figlio) ed essendo ormai incontroverso che vive fuori casa, seppure non P_ indipendente da un punto di vista economico.
In ordine alla quantificazione del mantenimento in favore del figlio, la componente paterna
è oggetto di sostanziale accordo inter partes, in quanto già le conclusioni (700,00 euro/mese) erano condivise dalle parti. Neppure sulla divisione delle spese extra assegno vi è contestazione, avendo il padre acconsentito ad assumerne l'onere per i 2/3.
Quanto all'importo dovuto dalla madre, a cui carico è stato posto un assegno di CP_1
300,00 euro/mese con ordinanza 5.3.2024 – ne ha chiesta la rideterminazione in 200,00 euro, evidenziando la necessità di riallineare tale importo alla proporzione adoperata per suddividere le spese straordinarie.
In assenza di sopravvenienze, considerato che l'ordinanza 5.3.2024 non è stata reclamata, il Collegio stima congruo l'importo posto a carico della madre, che appare equilibrato a fronte dei contrapposti interessi, ossia i bisogni personali e di studio del figlio e le disponibilità economico-reddituali della madre.
Le spese straordinarie rimangono a carico della madre ella misura di 1/3. CP_1
4. Sulla domanda di c.d. assegno divorzile. ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in CP_1 misura non inferiore a 600,00 euro/mese. A tal fine, ha dedotto di aver sempre lavorato come impiegata, a partire dal 1988, presso la Azienda Promozione Turistica, poi alle dipendenze della Regione e quindi della Provincia;
tuttavia, a seguito della nascita di
, ella avrebbe lavorato part time all'80%. Tale opzione si sarebbe resa necessaria P_ perché ha lavorato in sedi lontane da casa, anche all'estero, cosicché la Parte_1 madre da sola si sarebbe fatta carico della crescita di . P_
Questa circostanza avrebbe consentito ad , in costanza di matrimonio, di Parte_1 costituire una ingente disponibilità patrimoniale, mentre la resistente avrebbe dovuto sacrificare le occasioni professionali che avrebbe potuto conseguire se non avesse dovuto conservare un regime di lavoro part time per poter accudire e crescere il figlio.
p. 7 ha resistito alla domanda, in quanto non sarebbe provato alcun sacrificio Parte_1 economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita.
In diritto, si ricorda che, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18, la Suprema
Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, legge 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite ha trovato poi piena conferma (cfr., in tema,
Cass. 28936/22; 23318/21; 22738/21) ed è stato quindi ribadito che ove si valuti la spettanza dell'assegno divorzile, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare,
“il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”. Di recente, è stato precisato (Cass. 27945/23) che “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale”.
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che un percorso professionale sperequato a favore del marito, nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare,
e in particolare l'accudimento della prole a carico della moglie, costituiscono condizioni tali p. 8 da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di quest'ultima, economicamente più debole, in funzione chiaramente compensativa (Cass. 23082/24).
Il già menzionato orientamento di legittimità è condiviso dalla giurisprudenza di merito (cfr., da ultimo, Corte app. Roma, 1386/23; Trib. Civitavaecchia, 172/2023; Trib. Lodi, 111/2023;
Trib. Parma, 54/23; Trib. Bari, 147/2023).
Il Collegio ritiene che sia stata dimostrata la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
In proposito, è dimostrato – come hanno confermato i testi (in particolare la testimone oltre a – che i sia fatta carico, in via Testimone_3 Testimone_1 CP_1 pressoché esclusiva, della crescita di , in quanto, nel corso della settimana, il padre P_
(odierno ricorrente) si trovava, per ragioni lavorative, lontano da Lodi. Tale circostanza non
è stata neppure contestata, in via precisa e specifica, da , il quale ha lavorato per P_ anni, nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio, in città italiane e straniere distanti dalla città dove risiedevano moglie e figlio. Sicché, è del tutto corretto ritenere che ogni onere di accudimento e crescita del figlio sia stato affrontato in prima persona da CP_1
è altrettanto lecito desumere, in via quantomeno presuntiva, che tale circostanza
[...] abbia comportato una qualche rinuncia, a titolo personale e lavorativo, per anni.
Risulta altresì provato che, proprio per prendersi cura del figlio – almeno nella fase delle scuole elementari –, abbia svolto attività lavorativa part-time all'80%, sia CP_1 pure con un modulo particolare che le consentiva di concentrare l'astensione dal lavoro nel corso dell'estate. Questa scelta, coerente con la necessità di accudire in prima persona il figlio, è stata motivo di una perdita di miglioramenti della posizione lavorativa, almeno in quel periodo, com'è stato confermato dalla teste cfr. verbale udienza 10.4.2024, Tes_3 pag. 3: “proprio per il fatto di essere part-time, non poteva accedere a certi ruoli. Quando
è rientrata a tempo pieno – e mi pare le fosse stato detto esplicitamente – le è stato consentito un maggiore appagamento professionale, con più possibilità di carriera. Mi pare di ricordare, pur essendo passato molto tempo, che le fu detto che se avesse voluto avere più possibilità, sarebbe dovuta rientrare a tempo pieno).
Tali circostanze hanno dunque consentito a di sviluppare appieno la propria carriera P_
– fino al raggiungimento del ruolo di dirigente (poi cessato a fine 2012) – proprio negli anni della crescita del proprio figlio
In ordine alla quantificazione di tale assegno, il Tribunale ritiene equo fissarne la misura in
200,00 euro/mese. La determinazione tiene conto della condizione reddituale ed economica delle parti e del fatto che il sacrificio personale e lavorativo affrontato da stato limitato nel tempo (essenzialmente, all'infanzia di , essendo CP_1 P_ poi ella rientrata al lavoro full time dalle scuole medie). Inoltre, si deve considerare che l'assegno di mantenimento, in sede di separazione (e dunque a vincolo matrimoniale ancor sussistente), era stato concordemente fissato in 200,00 euro/mese: sicché, appare quantomeno irragionevole che, sciolto il matrimonio, l'assegno divorzile assuma proporzioni maggiori di quanto corrisposto nel regime della separazione.
p. 9 La circostanza della nuova convivenza di con un partner è rimasta CP_1 indimostrata (cfr. testi e , sicché tale elemento non ha alcun pregio al Tes_3 Tes_5 fine di escludere o ridurre l'assegno divorzile.
Di conseguenza, è obbligato a erogare, a titolo di assegno divorzile ex art. Parte_1
5, co. 6, legge 898/70, un importo mensile pari a 200,00 euro in favore di CP_1 con decorrenza dal momento della pronuncia parziale sullo status (sentenza n. 283/2024 emessa in questo procedimento).
5. Le spese di lite.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande
(specie in ordine al mantenimento di ). P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2922 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento diretto in Parte_1 favore del figlio , a quest'ultimo l'importo mensile di 700,00 euro, da Controparte_2 versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e oltre ai 2/3 delle spese extra assegno, così quantificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di p. 10 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2) DICHIARA tenuta a corrispondere, a titolo di mantenimento diretto in CP_1 favore del figlio , a quest'ultimo l'importo mensile di 300,00 euro, da Controparte_2 versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e oltre al restante 1/3 delle spese extra assegno, così come sopra definite;
3) DICHIARA tenuto a corrispondere, a titolo di assegno divorzile ex art. 5, Parte_1 legge 898/1970, in favore di l'importo mensile di 200,00 euro, da CP_1 versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso nella camera di consiglio del giorno 05/09/2024
Il Presidente
(dott.ssa Ada Cappello)
Il Giudice relatore ed estensore
(dott. Matteo Aranci)
p. 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2922 dell'anno 2023, introdotta da:
, nato a [...] il [...], c.f. , con l'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Pirola; ricorrente contro nata a [...] il [...], c.f. , con l'avv. CP_1 C.F._2
Lorenza Cauzzi;
resistente
e con l'intervento di
, nato a [...] il [...], c.f. , con gli Controparte_2 C.F._3 avv. Maria Teresa Pezzoni e Angelo Magliaro intervenuto (figlio maggiorenne)
Atti comunicati al PM in sede (artt. 70 ss. c.p.c.), come da timbri apposti il 22.11.2023 e il
6.8.2024.
*.*.*.*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
1) Confermare la revoca del prelievo diretto dallo stipendio del signor a Parte_1 favore della signora , come da provvedimento cron. n. 1864/2024 del CP_1
7/02/2024.
p. 1 2) Disporre che il signor corrisponderà per il mantenimento ordinario del Parte_1 figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
700,00 da rivalutarsi annualmente mediante versamento diretto a favore di P_
entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza da dicembre 2023, come da
[...] provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n.3287/2024 e successive modifiche.
3) Disporre che la signora orrisponderà per il mantenimento ordinario del CP_1 figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente mediante versamento diretto a favore di entro Controparte_2 il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023, a conferma dei provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n.3287/2024.
4) Disporre che le spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio , Controparte_2 secondo il protocollo del Tribunale di Milano, saranno a carico del signor Parte_1 nella misura di 2/3 e della signora nella misura di 1/3, a conferma dei CP_1 provvedimenti assunti dal GI con ordinanza cron. n. 3287/2024. Tutte le spese dovranno essere documentate con fatture necessariamente intestate al figlio e recanti il codice fiscale dello stesso e rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dall'esibizione e consegna della fattura. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
5) Dichiarare che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile CP_1 non sussistendo nel caso di specie i presupposti per il suo riconoscimento.
6) Respingere ogni contraria domanda, eccezione, richiesta anche istruttoria poiché infondate in fatto ed in diritto.
7) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento anche in considerazione della mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita da parte della resistente nonché in considerazione del fatto che la signora ha formulato domanda di assegno divorzile senza produrre la documentazione attestante le sue reali condizioni economiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede l'audizione di a conferma di quanto dedotto Controparte_2
e richiesto nell'atto di intervento nonché, occorrendo, affinché illustri al Signor Giudice il reale rapporto con il padre.
Si chiede, occorrendo, ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: […]
Sempre in via istruttoria si chiede disporsi ex art 210 c.p.c. ordine di esibizione dei documenti attestanti le condizioni economiche della signora in ottemperanza alle CP_1 vigenti disposizioni normative. In particolar modo la produzione degli estratti conto del conto corrente a lei intestato sul quale periodicamente la stessa effettua dei giroconti dal conto Banco BPM nonché tutti i conti correnti postali e/o bancari e i fondi titoli e ogni documentazione attestante la sua situazione patrimoniale di cui la signora è titolare, cointestataria o delegata.
p. 2 Sempre in via istruttoria, si chiede di disporre indagine anche presso l'INPS sulla posizione lavorativa, contributiva e previdenziale della signora CP_1
Si chiede, altresì, di acquisire tramite la polizia postale le immagini, i video e i post dei canali social (facebook, instagram) di cui la signora è titolare al fine di CP_1 verificare il reale tenore di vita a controprova di quanto dedotto.
Si chiede di effettuare indagini patrimoniali anche presso l'Agenzia delle Entrate a carico della signora CP_1
PARTE RESISTENTE:
Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In ordine alla contribuzione a carico del padre per il figlio la signora - si rimette al CP_1
Tribunale quanto alla misura del contributo ordinario;
- chiede che le spese straordinarie siano poste per i 2/3 a carico del padre. Disporre che la signora versi al CP_1 figlio quale contributo al mantenimento dello stesso la somma mensile di euro 200,00.
Disporre altresì che a carico della signora iano poste le spese straordinarie per il CP_1 figlio nella misura di 1/3.
2. Disporre a carico del signor ed a favore della signora n assegno divorzile P_ CP_1 nella misura non inferiore a euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
3. Respingere le contrarie e diverse domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. In via istruttoria: ordinare l'integrazione della documentazione depositata dal ricorrente e/o disporre le opportune indagini patrimoniali a carico del signor ai sensi di legge, al fine Parte_1 di verificare il patrimonio, il reddito ed il tenore di vita del ricorrente, ordinando anche ex art. 210 cpc alla Banca Popolare di Milano ed all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso ed ai rapporti finanziari in essere in capo al ricorrente;
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto da intendersi qui ritrascritte precedute dall'espressione “vero che”.
Si indicano i seguenti testi: dott.ssa presso ASST di Lodi, presidio Testimone_1
Ospedaliero di Lodi, i Lodi, via Magenta, i Lodi e Testimone_2 Testimone_3 [...]
i Lodi. Tes_4
Ammettersi prova per testi, con i testi appena citati, sui seguenti capitoli: […]
L'istanza avversaria per l'ordine di esibizione dei documenti bancari appare superflua, avendo la signora rodotto tutta la relativa documentazione attestante la situazione CP_1 patrimoniale della stessa.
Si insiste per l'ammissione della produzione effettuata dalla signora di cui CP_1 all'Ordinanza in data 10.4.2024.
p. 3 PARTE INTERVENUTA:
Esaminata l'ordinanza del 10 aprile 2024, richiamato quanto dedotto nella comparsa di intervento volontario e nella memoria di replica, si chiede che siano confermati in via definitiva con riguardo alla posizione di i provvedimenti temporanei ed P_ urgenti adottati il 5 marzo 2024 e successivamente modificati su istanza della difesa del sig. relativamente al termine di versamento del contributo paterno. P_
Segnatamente, si chiede che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedano i genitori con versamenti mensili diretti Controparte_2 al figlio di 700,00 euro a carico del padre entro il 27 di ogni mese e di 300,00 euro a carico della madre con versamento entro il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale e che le spese extra assegno, determinate secondo le linee guida in uso presso il tribunale di Milano siano poste per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della Parte_1 madre CP_1
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Atti introduttivi e svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso del 19/11/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/6/1988 a Lodi con CP_1 domandando la rimozione della trattenuta mensile sullo stipendio disposta nel
[...] procedimento RG 828/11 da questo Tribunale, oltre all'assegnazione della casa familiare a a un assegno per il mantenimento ordinario del figlio (700 euro/mese oltre CP_1 rivalutazione) da corrispondere direttamente a quest'ultimo e spese straordinarie del 50%
a carico di ciascun genitore, oltre a stabilire che nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile.
1.2. Si è costituito in giudizio, con atto di intervento volontario ex art. 473-bis.20 c.p.c., il figlio maggiorenne della coppia, , il quale ha chiesto – sul presupposto Controparte_2 della propria maggiore età ma in difetto di autosufficienza economica (pur vivendo ormai in autonomia rispetto ai genitori) – che il padre gli corrisponda a titolo di mantenimento
700 euro/mese, oltre rivalutazione, oltre ad aver domandato anche a carico della madre n contributo di mantenimento equo. CP_1
1.3. Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare, oltre alla conferma del mantenimento paterno per il figlio (1.250 euro/mese, oltre rivalutazione) con percezione in favore proprio (e non del figlio) e a un assegno divorzile per sé pari a 600 euro/mese.
1.4. All'udienza del 7/2/2024 il giudice relatore ha sentito le parti e sottoposto alle stesse una proposta di definizione conciliativa della controversia. Tale proposta prevedeva:
p. 4 “Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non del tutto Controparte_2 indipendente sotto il profilo economico, i genitori provvederanno al mantenimento con versamenti diretti del seguente importo: il padre corrisponderà un assegno mensile di
700,00 euro;
la madre corrisponderà invece un importo di 300,00 euro. I genitori si faranno carico ciascuno di 1/3 delle spese extra-assegno come definite dal Protocollo di Milano, il restante 1/3 rimanendo a carico del ragazzo. Gli obblighi anzidetti cesseranno dopo 24 mesi dalla pubblicazione della sentenza o, in ogni caso, quando inizi a P_ percepire stabilmente entrate regolari non inferiori a 1.200,00 euro/mese. Il ricorrente corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, per i soli 24 mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, un importo mensile di 200,00 euro alla resistente. Il prelievo diretto dallo stipendio di per i contributi già fissati in sede di separazione (e successive Parte_1 modifiche) si intende revocato”.
1.5. All'udienza dell'1/3/2024, la difesa di parte resistente, per le ragioni meglio articolate a verbale, ha dichiarato di non aderire alla proposta, accettata, invece, dal ricorrente e dal figlio.
1.6. Con ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c. il successivo 5/3/2024, della quale non consta reclamo alla Corte d'Appello, il giudice relatore ha così provveduto: “1.
Conferma l'assegno di mantenimento a carico di e in favore della moglie Parte_1 come disposto nel procedimento di separazione;
2. Nulla sulla casa CP_1 coniugale per le ragioni in motivazione;
3. Dispone che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedano i genitori con Controparte_2 versamenti mensili diretti al figlio di 700,00 euro a carico del padre e di 300,00 euro a carico della madre, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale;
4. Dispone che le spese extra assegno, determinate secondo le linee guida in uso presso il tribunale di Milano (link), relative a , siano poste per i 2/3 a carico del padre P_
e per 1/3 a carico della madre . Parte_1 CP_1
1.7. Con sentenza non definitiva n. 283/2024, emessa su congiunta istanza delle parti, gli effetti civili del matrimonio sono stati dichiarati cessati.
1.8. La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testi sui capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 5/3/2024. Sentiti i testimoni all'udienza del 10/4/2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al
19/7/2024 per gli incombenti e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 5/8/2024 la causa è stata rimessa in decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il successivo 5/9/2024.
2. Sulle istanze istruttorie replicate in sede di precisazione delle conclusioni.
Le istanze di prova reiterate al momento di formulare le conclusioni non devono essere accolte. In ordine ai capitoli di prova orale, se ne ribadiscono irrilevanza e inammissibilità, avendo già il giudice delegato provveduto a escutere i testi sulle sole circostanze di rilievo ai fini del decidere;
quanto alle ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c., il Tribunale le ritiene del tutto pleonastiche e generiche, quindi immeritevoli di accoglimento.
p. 5 La produzione del rogito del 7.10.2005, così come effettuata da parte di l CP_1 giorno 11.4.2024, è inammissibile, trattandosi di documento non sopravvenuto e che ben poteva essere prodotto in atti con la comparsa di costituzione o con le memorie precedenti l'udienza di comparizione.
3. Sul mantenimento del figlio della coppia . Controparte_2
Nel merito, le uniche due questioni da esaminare – entrambe di matrice economica – attengono al mantenimento del figlio della coppia (esaminata in questo paragrafo) e all'assegno c.d. divorzile (paragrafo 4).
In via preliminare, si osserva – ai fini di quanto interessa per questa e per la successiva questione – che:
− lavora a Milano per Banco BPM, risiede a Varsi (PR) e percepisce – al Parte_1 netto della trattenuta per il mantenimento di figlio e moglie (1.450,00 euro totali) – uno stipendio mensile di circa 3.800 euro (cfr. estratti conto), in sostanziale coerenza con i dati ricavabili dai mod. 730 (redditi netti da lavoro per circa 70.000 euro nel 2022, tenuto conto che all'epoca lo stipendio era gravato da prelievo diretto). L'immobile ove risiede è gravato da mutuo per acquisto prima casa e ristrutturazione (circa 1.000,00 euro mensili); versa corrispettivi mensili per l'utilizzo di un'automobile;
− lavora a Lodi come funzionaria presso la Provincia di Lodi, risiede in CP_1 città in un immobile di sua proprietà, senza mutuo. Percepisce uno stipendio mensile di circa 1.900 euro (cfr. estratti conto), anche in questo caso coerenti con i dati ricavabili dai mod. 730 (redditi netti da lavoro per circa 25.000 euro). Non è improbabile la percezione di ulteriori redditi per prestazioni occasionali (cfr., ad es., accredito di
160,00 euro il giorno 11.12.2023, come da estratti conto) e di conti correnti o rapporti bancari ulteriori rispetto a quelli dei quali sono stati esibiti gli estratti conto (cfr., ad es., bonifici del 27.7.2022 per 1.000 euro o del 19.12.2023 per 1.400 euro);
− , unico figlio della coppia e allo stato venticinquenne, vive da luglio Controparte_2
2022 fuori casa e convive con la propria compagna in un appartamento a Lodi condotto in locazione dai due (con oneri abitativi a carico della compagna). Svolge attività sportiva a livello professionistico (giocatore di baseball), attività grazie a cui gode di un compenso/rimborso spese;
nel frattempo, è studente universitario.
Mentre ab origine la madre, costituendosi, aveva chiesto di confermare l'obbligo del padre di versare a sé l'importo dovuto per il mantenimento (pari a 1.250,00 in sede di separazione), all'atto di precisare le conclusioni a diversamente domandato “- si CP_1 rimette al Tribunale quanto alla misura del contributo ordinario;
- chiede che le spese straordinarie siano poste per i 2/3 a carico del padre. Disporre che la signora
[...] versi al figlio quale contributo al mantenimento dello stesso la somma mensile di CP_1 euro 200,00. Disporre altresì che a carico della signora siano poste le spese CP_1 straordinarie per il figlio nella misura di 1/3”.
p. 6 In proposito, già con l'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice relatore aveva osservato che “l'allontanamento di dalla casa materna è irreversibile, come lo P_ stesso ha spiegato in udienza, in ragione del progetto di vita e familiare con la compagna convivente. A prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di andare a vivere in autonomia – cui nessuno dei genitori ha detto di essersi opposto, pur in assenza di un reddito personale adeguato in capo a –, tale circostanza lascia ritenere che la casa P_ materna non sia più, per il figlio, quel “punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno” (così Cass. 29977/20) che legittimerebbe la persistente percezione del contributo al mantenimento paterno da parte della madre (come accade, ad esempio, nei casi di studenti c.d. “fuori sede”)”.
Nel corso del giudizio, può ritenersi che tale circostanza sia divenuta pacifica tra le parti, avendo la madre rinunciato alla domanda di mantenimento da erogare in proprio favore
(somma che, del resto, neppure era legittimata a chiedere, stante l'autonomo intervento del figlio) ed essendo ormai incontroverso che vive fuori casa, seppure non P_ indipendente da un punto di vista economico.
In ordine alla quantificazione del mantenimento in favore del figlio, la componente paterna
è oggetto di sostanziale accordo inter partes, in quanto già le conclusioni (700,00 euro/mese) erano condivise dalle parti. Neppure sulla divisione delle spese extra assegno vi è contestazione, avendo il padre acconsentito ad assumerne l'onere per i 2/3.
Quanto all'importo dovuto dalla madre, a cui carico è stato posto un assegno di CP_1
300,00 euro/mese con ordinanza 5.3.2024 – ne ha chiesta la rideterminazione in 200,00 euro, evidenziando la necessità di riallineare tale importo alla proporzione adoperata per suddividere le spese straordinarie.
In assenza di sopravvenienze, considerato che l'ordinanza 5.3.2024 non è stata reclamata, il Collegio stima congruo l'importo posto a carico della madre, che appare equilibrato a fronte dei contrapposti interessi, ossia i bisogni personali e di studio del figlio e le disponibilità economico-reddituali della madre.
Le spese straordinarie rimangono a carico della madre ella misura di 1/3. CP_1
4. Sulla domanda di c.d. assegno divorzile. ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in CP_1 misura non inferiore a 600,00 euro/mese. A tal fine, ha dedotto di aver sempre lavorato come impiegata, a partire dal 1988, presso la Azienda Promozione Turistica, poi alle dipendenze della Regione e quindi della Provincia;
tuttavia, a seguito della nascita di
, ella avrebbe lavorato part time all'80%. Tale opzione si sarebbe resa necessaria P_ perché ha lavorato in sedi lontane da casa, anche all'estero, cosicché la Parte_1 madre da sola si sarebbe fatta carico della crescita di . P_
Questa circostanza avrebbe consentito ad , in costanza di matrimonio, di Parte_1 costituire una ingente disponibilità patrimoniale, mentre la resistente avrebbe dovuto sacrificare le occasioni professionali che avrebbe potuto conseguire se non avesse dovuto conservare un regime di lavoro part time per poter accudire e crescere il figlio.
p. 7 ha resistito alla domanda, in quanto non sarebbe provato alcun sacrificio Parte_1 economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita.
In diritto, si ricorda che, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18, la Suprema
Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, legge 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite ha trovato poi piena conferma (cfr., in tema,
Cass. 28936/22; 23318/21; 22738/21) ed è stato quindi ribadito che ove si valuti la spettanza dell'assegno divorzile, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare,
“il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”. Di recente, è stato precisato (Cass. 27945/23) che “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale”.
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che un percorso professionale sperequato a favore del marito, nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare,
e in particolare l'accudimento della prole a carico della moglie, costituiscono condizioni tali p. 8 da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di quest'ultima, economicamente più debole, in funzione chiaramente compensativa (Cass. 23082/24).
Il già menzionato orientamento di legittimità è condiviso dalla giurisprudenza di merito (cfr., da ultimo, Corte app. Roma, 1386/23; Trib. Civitavaecchia, 172/2023; Trib. Lodi, 111/2023;
Trib. Parma, 54/23; Trib. Bari, 147/2023).
Il Collegio ritiene che sia stata dimostrata la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
In proposito, è dimostrato – come hanno confermato i testi (in particolare la testimone oltre a – che i sia fatta carico, in via Testimone_3 Testimone_1 CP_1 pressoché esclusiva, della crescita di , in quanto, nel corso della settimana, il padre P_
(odierno ricorrente) si trovava, per ragioni lavorative, lontano da Lodi. Tale circostanza non
è stata neppure contestata, in via precisa e specifica, da , il quale ha lavorato per P_ anni, nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio, in città italiane e straniere distanti dalla città dove risiedevano moglie e figlio. Sicché, è del tutto corretto ritenere che ogni onere di accudimento e crescita del figlio sia stato affrontato in prima persona da CP_1
è altrettanto lecito desumere, in via quantomeno presuntiva, che tale circostanza
[...] abbia comportato una qualche rinuncia, a titolo personale e lavorativo, per anni.
Risulta altresì provato che, proprio per prendersi cura del figlio – almeno nella fase delle scuole elementari –, abbia svolto attività lavorativa part-time all'80%, sia CP_1 pure con un modulo particolare che le consentiva di concentrare l'astensione dal lavoro nel corso dell'estate. Questa scelta, coerente con la necessità di accudire in prima persona il figlio, è stata motivo di una perdita di miglioramenti della posizione lavorativa, almeno in quel periodo, com'è stato confermato dalla teste cfr. verbale udienza 10.4.2024, Tes_3 pag. 3: “proprio per il fatto di essere part-time, non poteva accedere a certi ruoli. Quando
è rientrata a tempo pieno – e mi pare le fosse stato detto esplicitamente – le è stato consentito un maggiore appagamento professionale, con più possibilità di carriera. Mi pare di ricordare, pur essendo passato molto tempo, che le fu detto che se avesse voluto avere più possibilità, sarebbe dovuta rientrare a tempo pieno).
Tali circostanze hanno dunque consentito a di sviluppare appieno la propria carriera P_
– fino al raggiungimento del ruolo di dirigente (poi cessato a fine 2012) – proprio negli anni della crescita del proprio figlio
In ordine alla quantificazione di tale assegno, il Tribunale ritiene equo fissarne la misura in
200,00 euro/mese. La determinazione tiene conto della condizione reddituale ed economica delle parti e del fatto che il sacrificio personale e lavorativo affrontato da stato limitato nel tempo (essenzialmente, all'infanzia di , essendo CP_1 P_ poi ella rientrata al lavoro full time dalle scuole medie). Inoltre, si deve considerare che l'assegno di mantenimento, in sede di separazione (e dunque a vincolo matrimoniale ancor sussistente), era stato concordemente fissato in 200,00 euro/mese: sicché, appare quantomeno irragionevole che, sciolto il matrimonio, l'assegno divorzile assuma proporzioni maggiori di quanto corrisposto nel regime della separazione.
p. 9 La circostanza della nuova convivenza di con un partner è rimasta CP_1 indimostrata (cfr. testi e , sicché tale elemento non ha alcun pregio al Tes_3 Tes_5 fine di escludere o ridurre l'assegno divorzile.
Di conseguenza, è obbligato a erogare, a titolo di assegno divorzile ex art. Parte_1
5, co. 6, legge 898/70, un importo mensile pari a 200,00 euro in favore di CP_1 con decorrenza dal momento della pronuncia parziale sullo status (sentenza n. 283/2024 emessa in questo procedimento).
5. Le spese di lite.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande
(specie in ordine al mantenimento di ). P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2922 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento diretto in Parte_1 favore del figlio , a quest'ultimo l'importo mensile di 700,00 euro, da Controparte_2 versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e oltre ai 2/3 delle spese extra assegno, così quantificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di p. 10 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2) DICHIARA tenuta a corrispondere, a titolo di mantenimento diretto in CP_1 favore del figlio , a quest'ultimo l'importo mensile di 300,00 euro, da Controparte_2 versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e oltre al restante 1/3 delle spese extra assegno, così come sopra definite;
3) DICHIARA tenuto a corrispondere, a titolo di assegno divorzile ex art. 5, Parte_1 legge 898/1970, in favore di l'importo mensile di 200,00 euro, da CP_1 versare entro il giorno 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso nella camera di consiglio del giorno 05/09/2024
Il Presidente
(dott.ssa Ada Cappello)
Il Giudice relatore ed estensore
(dott. Matteo Aranci)
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