Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 784/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel. dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pisa, alla via R. Fucini n. 49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bongo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa alla CP_1 C.F._2 via R. Fucini n. 49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bongo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Il P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 6.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, i ricorrenti in epigrafe - premesso di aver contratto matrimonio in data 11/06/2016 a Gorizia e che
1
dalla loro unione è nata la figlia (il 14/12/2021) - hanno chiesto Persona_1
pronunciarsi la loro separazione alle condizioni si seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Gorizia (GO), in via Brigata Pavia n. 34 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 7 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ne è piena proprietaria e ivi abiterà con la figlia.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena della minore, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra la figlia e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio della minore-;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita della minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc.);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
2 R.G. n. 784/2025 V.G.
g) a non usare la minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia, quando la figlia si sposta da una casa all'altra)
4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali -auspicabilmente lunedì e mercoledì- senza pernottamento e specificatamente dal termine dell'orario scolastico ovvero, in caso di chiusura della scuola, dall'orario di rientro del padre dal lavoro fino a dopo cena, allorché verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna, fermo restando che, qualora la minore manifesti il desiderio di pernottare con il padre, questi, qualora riesca a dare tempestivo avviso alla madre e compatibilmente con i propri impegni lavorativi potrà tenera con sé anche per la notte e riaccompagnarla a scuola la mattina successiva;
- qualora il padre, per impegni personali o professionali, fosse impossibilitato a prenderla di lunedì o mercoledì, potrà optare per altri due giorni infrasettimanali, preferibilmente coincidenti con quelli in cui la madre ha i rientri pomeridiani a lavoro.
- a weekend alternati, più specificatamente dal venerdì pomeriggio sino alla sera della domenica.
Rimane naturalmente ferma la possibilità di concordare di volta in volta eventuali variazioni, avendo come criterio guida la collaborazione reciproca e il superiore interesse della minore, e in ogni caso, tenuto conto della sua capacità di discernimento, i genitori si impegnano reciprocamente a tenere presenti i desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre
3 R.G. n. 784/2025 V.G.
sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore una settimana, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno della figlia, che saranno organizzate secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lei compleanno e la Festa della Mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lui compleanno e la Festa del Papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con la figlia ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby-sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della
4 R.G. n. 784/2025 V.G.
stessa. Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa della madre -genitore prevalentemente collocatario- o della minore ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura della figlia, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.8) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con la figlia nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere la figlia, per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.9) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che la figlia ritorni pulita, nutrita, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.10) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che la figlia svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare la figlia ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con la figlia, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute della minore- nonché sarà consentito alla bambina di telefonare all'altro genitore quando lo desidera.
7) I genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare la minore alla quale va consentito di adeguarsi ai
5 R.G. n. 784/2025 V.G.
nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita della minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere alla minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per lei non diminuirà per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
10) Ritenendo la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bigenitorialità sotteso all'affidamento condiviso della figlia, essi genitori provvederanno alle spese ordinarie della figlia o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- spese per l'abitazione: ciascun genitore provvederà a quelle della propria abitazione;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
6 R.G. n. 784/2025 V.G.
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti necessari per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad esempio: alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori senza necessità di previo concerto, in ragione del 50% ciascuno;
- paghette/pocket money: quando saranno introdotti, vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia.
11) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
7 R.G. n. 784/2025 V.G.
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) i corsi di lingue;
8 R.G. n. 784/2025 V.G.
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) la baby-sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni
9 R.G. n. 784/2025 V.G.
dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
13) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del
100%.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi sopra individuati, dichiarano di non aver più nulla da pretendere reciprocamente, stabilendo che il cane Contr CP_ rimarrà con la moglie (di cui è proprietà) e che il cane seguirà il marito, proprietario del medesimo, nella sua nuova abitazione, con ciascuno che si farà carico delle cure e delle spese relative al proprio animale.
Sostituita l'udienza con il deposito delle note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi della figlia minore, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione della minore, tenuto conto della sua tenera età.
10 R.G. n. 784/2025 V.G.
Atteso che il presente giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, si provvede alla rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 17, parte 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2016);
- provvede alla rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 12/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
11