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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2384/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a Giugliano in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Panico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filomena D'Antò
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha premesso di essere di Istruttore di Vigilanza (cat. C) presso l'amministrazione resistente dal 18.05.1992 e di essere stata assegnata, per il periodo dal 2010 al 20.09.2021, alla Segreteria del
Comando di Polizia Municipale;
ha quindi esposto di aver ricevuto dal dott. dirigente del medesimo ufficio dal 05.07.2021 al Persona_1 19.09.2021, una valutazione della propria performance individuale pari a 26/36, sebbene nello stesso anno 2021 e nel successivo anno
2022 avesse sempre ottenuto dagli altri dirigenti valutazioni di performance con voti massimi.
Ha quindi rappresentato l'illegittimità di tale giudizio valutativo per diversi ordini di ragioni ed ha concluso chiedendo al Tribunale in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di valutazione e conseguentemente annullare la valutazione della performance individuale resa per il periodo
05.07.2021-19.09.2021 alle dipendenze del Dirigente Dott. in Per_1 via subordinata, previo accertamento della illegittimità della valutazione operata, condannare la resistente Amministrazione ad una nuova valutazione nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede;
ancora, in via subordinata, previo accertamento della illegittimità della valutazione operata, condannare la resistente
Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Il regolarmente costituitosi, ha Controparte_1 chiesto con diverse argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall'amministrazione resistente.
Va al riguardo evidenziato che il ricorso, al pari della citazione
(art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c)., è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2
e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro è subordinata all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94
n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Alla stregua degli esposti insegnamenti, l'eccezione va rigettata perché il presente ricorso contiene tutti gli elementi indispensabili per decifrare la materia del contendere in quanto viene chiaramente indicata la pretesa e la ragione su cui essa si fonda.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non è fondato.
In ordine alla valutazione delle performance individuale effettuata dal dott. la ricorrente ha evidenziato che quest'ultimo non Per_1 aveva mai rilevato alcuna criticità al suo operato;
che nel breve periodo di permanenza alle dipendenze dello stesso (05.07.2021- 19.09.2021), mai nessun contrasto e/o conflitto si era verificato sui luoghi di lavoro;
che, invero, nel medesimo periodo ella aveva anche fruito del periodo di congedo ordinario, dal 14.08.2021 al
01.09.2021. Malgrado ciò, ha esposto di aver ricevuto per ogni sotto- fattore una valutazione pari a 3 e, con particolare riguardo alla
“capacità di appianare contrasti e conflitti nei luoghi di lavoro”, una valutazione pari a 2. Ancora, ha rappresentato di non aver mai appreso le ragioni poste alla base di tale valutazione anche perché tra i componenti della commissione costituita per il riesame della propria valutazione non vi era il dirigente valutatore, dott.
. Per_1
Riepilogando, quindi, la ricorrente ha posto a sostegno della lamentata illegittimità della valutazione i seguenti argomenti: il difetto di motivazione, la composizione irregolare della commissione del riesame e, nel merito, la non corrispondenza della valutazione ricevuta alle proprie qualità professionali in spregio ai principi di correttezza e buona fede.
Tutte le doglianze sono infondate.
Quanto al difetto di motivazione, questo Tribunale ritiene di dover condividere la costante giurisprudenza amministrativa che in tema di pubblici concorsi ha affermato principi che, mutatis mutandis, possono essere sicuramente applicati anche al caso di specie. Ed invero, sebbene la valutazione della performance del dipendente non abbia carattere concorsuale, essa comporta in ogni caso l'esercizio di un potere del datore di lavoro pubblico connotato da margini di discrezionalità.
Tanto chiarito, la summenzionata giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la motivazione numerica del giudizio risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 24/09/2021, n.
9912 conforme a T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/06/2021, n. 6507).
Nel caso di specie, la valutazione è stata effettuata sulla base di criteri prestabiliti dal Sistema di Misurazione e Valutazione performance adottato dal resistente e, quindi, perfettamente CP_1 conoscibili dall'odierna ricorrente.
La votazione numerica, dunque, esprime e sintetizza in maniera sufficiente il giudizio tecnico del dirigente valutatore, senza necessità di ulteriori spiegazioni in ordine alla motivazione della scelta compiuta.
Per quanto concerne, poi, la composizione della commissione nominata al fine del riesame della valutazione espressa dal Dott. , la Per_1 documentazione in atti (cfr. verbale n. 8 dell'8.02.23) ne dimostra la piena conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e
Valutazione performance. Tale atto regolamentare, infatti, prevede testualmente che: “Nel caso la valutazione contestata riguardi il responsabile del servizio (AP. o P.O) o della Unità Organizzativa o di un dipendente, il contraddittorio deve essere effettuato alla presenza del Dirigente Responsabile e del Servizio del Controllo
Interno”.
Ebbene, come si evince dal verbale versato in atti, nella commissione costituita per il riesame figuravano sia il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale, Dott. sia il Persona_2
Responsabile del Servizio Controlli Interno nella persona del
Segretario Generale, dott.ssa Persona_3
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, quindi, non era in alcun modo necessaria la presenza del dirigente valutatore il quale, peraltro, al momento del riesame, non era più in servizio presso il resistente. CP_1 La ricorrente, peraltro, era debitamente assistita nell'occasione dal
Rappresentante Sindacale O.S.A., Dott. Persona_4 conformemente a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n.
92 del 24.04.12, avente ad oggetto “Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance” versata in atti.
Ciò chiarito, va ulteriormente evidenziato che “nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubbliche amministrazioni opera la regola generale secondo cui, fatta eccezione per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e per quelli delle procedure concorsuali, gli atti di gestione di tali rapporti rappresentano espressione, non di una potestà amministrativa, ma delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, sicché gli stessi possono essere oggetto di controllo giurisdizionale secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di sindacato dei poteri discrezionali del datore di lavoro” (Cass. 21 maggio 2004 n. 9747; Cass. 30.9.2009 n.
20979).
La valutazione dell'operato del dipendente che l'amministrazione effettua, ai fini della progressione in carriera, può dunque essere sindacata in sede giudiziale solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli.
A ciò si aggiunga che “Il giudice, pertanto, può sindacare il merito del provvedimento adottato solo nei limiti sopra indicati, e lì dove non emergano comportamenti discriminatori o contrari ai principi di correttezza e buona fede, né si evidenzi una manifesta illogicità delle determinazioni adottate, deve arrestare la propria indagine poiché, altrimenti, finirebbe per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, annullando il potere discrezionale che è proprio dello stesso” (Cass. n. 24984/2016).
L'orientamento descritto riconduce, quindi, la valutazione del dipendente agli aspetti prettamente datoriali della gestione del personale che, in quanto tali, escludono un sindacato giudiziale del merito di tali scelte (Cass. n. 10514/01), salvo, come detto, il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede. E, in base al principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore allegare e provare elementi idonei a dimostrare di aver subito un trattamento discriminatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore il quale domandi il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di correttezza, buona fede e ragionevolezza … non può limitarsi ad una generica doglianza circa la violazione dei suddetti princìpi, ma ha l'onere di indicare in modo puntuale sotto quale profilo alcuni candidati sarebbero stati valutati più favorevolmente”
(Cass. n. 2868/2012).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono stati in alcun modo allegati elementi in grado di dimostrare un comportamento del dirigente valutatore, dott. , contrario a correttezza e buona fede o Per_1 connotato da una condotta dolosa.
Pertanto, in assenza della violazione di regole procedurali e di profili di irragionevolezza e/o di discriminazione dell'operato dell'amministrazione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1 2.600,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e cpa, da attribuirsi al difensore antistatario.
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice
NA PI ET
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Persona_5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2384/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a Giugliano in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Panico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filomena D'Antò
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha premesso di essere di Istruttore di Vigilanza (cat. C) presso l'amministrazione resistente dal 18.05.1992 e di essere stata assegnata, per il periodo dal 2010 al 20.09.2021, alla Segreteria del
Comando di Polizia Municipale;
ha quindi esposto di aver ricevuto dal dott. dirigente del medesimo ufficio dal 05.07.2021 al Persona_1 19.09.2021, una valutazione della propria performance individuale pari a 26/36, sebbene nello stesso anno 2021 e nel successivo anno
2022 avesse sempre ottenuto dagli altri dirigenti valutazioni di performance con voti massimi.
Ha quindi rappresentato l'illegittimità di tale giudizio valutativo per diversi ordini di ragioni ed ha concluso chiedendo al Tribunale in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di valutazione e conseguentemente annullare la valutazione della performance individuale resa per il periodo
05.07.2021-19.09.2021 alle dipendenze del Dirigente Dott. in Per_1 via subordinata, previo accertamento della illegittimità della valutazione operata, condannare la resistente Amministrazione ad una nuova valutazione nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede;
ancora, in via subordinata, previo accertamento della illegittimità della valutazione operata, condannare la resistente
Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Il regolarmente costituitosi, ha Controparte_1 chiesto con diverse argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall'amministrazione resistente.
Va al riguardo evidenziato che il ricorso, al pari della citazione
(art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c)., è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2
e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro è subordinata all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94
n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Alla stregua degli esposti insegnamenti, l'eccezione va rigettata perché il presente ricorso contiene tutti gli elementi indispensabili per decifrare la materia del contendere in quanto viene chiaramente indicata la pretesa e la ragione su cui essa si fonda.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non è fondato.
In ordine alla valutazione delle performance individuale effettuata dal dott. la ricorrente ha evidenziato che quest'ultimo non Per_1 aveva mai rilevato alcuna criticità al suo operato;
che nel breve periodo di permanenza alle dipendenze dello stesso (05.07.2021- 19.09.2021), mai nessun contrasto e/o conflitto si era verificato sui luoghi di lavoro;
che, invero, nel medesimo periodo ella aveva anche fruito del periodo di congedo ordinario, dal 14.08.2021 al
01.09.2021. Malgrado ciò, ha esposto di aver ricevuto per ogni sotto- fattore una valutazione pari a 3 e, con particolare riguardo alla
“capacità di appianare contrasti e conflitti nei luoghi di lavoro”, una valutazione pari a 2. Ancora, ha rappresentato di non aver mai appreso le ragioni poste alla base di tale valutazione anche perché tra i componenti della commissione costituita per il riesame della propria valutazione non vi era il dirigente valutatore, dott.
. Per_1
Riepilogando, quindi, la ricorrente ha posto a sostegno della lamentata illegittimità della valutazione i seguenti argomenti: il difetto di motivazione, la composizione irregolare della commissione del riesame e, nel merito, la non corrispondenza della valutazione ricevuta alle proprie qualità professionali in spregio ai principi di correttezza e buona fede.
Tutte le doglianze sono infondate.
Quanto al difetto di motivazione, questo Tribunale ritiene di dover condividere la costante giurisprudenza amministrativa che in tema di pubblici concorsi ha affermato principi che, mutatis mutandis, possono essere sicuramente applicati anche al caso di specie. Ed invero, sebbene la valutazione della performance del dipendente non abbia carattere concorsuale, essa comporta in ogni caso l'esercizio di un potere del datore di lavoro pubblico connotato da margini di discrezionalità.
Tanto chiarito, la summenzionata giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la motivazione numerica del giudizio risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 24/09/2021, n.
9912 conforme a T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/06/2021, n. 6507).
Nel caso di specie, la valutazione è stata effettuata sulla base di criteri prestabiliti dal Sistema di Misurazione e Valutazione performance adottato dal resistente e, quindi, perfettamente CP_1 conoscibili dall'odierna ricorrente.
La votazione numerica, dunque, esprime e sintetizza in maniera sufficiente il giudizio tecnico del dirigente valutatore, senza necessità di ulteriori spiegazioni in ordine alla motivazione della scelta compiuta.
Per quanto concerne, poi, la composizione della commissione nominata al fine del riesame della valutazione espressa dal Dott. , la Per_1 documentazione in atti (cfr. verbale n. 8 dell'8.02.23) ne dimostra la piena conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e
Valutazione performance. Tale atto regolamentare, infatti, prevede testualmente che: “Nel caso la valutazione contestata riguardi il responsabile del servizio (AP. o P.O) o della Unità Organizzativa o di un dipendente, il contraddittorio deve essere effettuato alla presenza del Dirigente Responsabile e del Servizio del Controllo
Interno”.
Ebbene, come si evince dal verbale versato in atti, nella commissione costituita per il riesame figuravano sia il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale, Dott. sia il Persona_2
Responsabile del Servizio Controlli Interno nella persona del
Segretario Generale, dott.ssa Persona_3
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, quindi, non era in alcun modo necessaria la presenza del dirigente valutatore il quale, peraltro, al momento del riesame, non era più in servizio presso il resistente. CP_1 La ricorrente, peraltro, era debitamente assistita nell'occasione dal
Rappresentante Sindacale O.S.A., Dott. Persona_4 conformemente a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n.
92 del 24.04.12, avente ad oggetto “Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance” versata in atti.
Ciò chiarito, va ulteriormente evidenziato che “nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubbliche amministrazioni opera la regola generale secondo cui, fatta eccezione per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e per quelli delle procedure concorsuali, gli atti di gestione di tali rapporti rappresentano espressione, non di una potestà amministrativa, ma delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, sicché gli stessi possono essere oggetto di controllo giurisdizionale secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di sindacato dei poteri discrezionali del datore di lavoro” (Cass. 21 maggio 2004 n. 9747; Cass. 30.9.2009 n.
20979).
La valutazione dell'operato del dipendente che l'amministrazione effettua, ai fini della progressione in carriera, può dunque essere sindacata in sede giudiziale solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli.
A ciò si aggiunga che “Il giudice, pertanto, può sindacare il merito del provvedimento adottato solo nei limiti sopra indicati, e lì dove non emergano comportamenti discriminatori o contrari ai principi di correttezza e buona fede, né si evidenzi una manifesta illogicità delle determinazioni adottate, deve arrestare la propria indagine poiché, altrimenti, finirebbe per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, annullando il potere discrezionale che è proprio dello stesso” (Cass. n. 24984/2016).
L'orientamento descritto riconduce, quindi, la valutazione del dipendente agli aspetti prettamente datoriali della gestione del personale che, in quanto tali, escludono un sindacato giudiziale del merito di tali scelte (Cass. n. 10514/01), salvo, come detto, il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede. E, in base al principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore allegare e provare elementi idonei a dimostrare di aver subito un trattamento discriminatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore il quale domandi il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di correttezza, buona fede e ragionevolezza … non può limitarsi ad una generica doglianza circa la violazione dei suddetti princìpi, ma ha l'onere di indicare in modo puntuale sotto quale profilo alcuni candidati sarebbero stati valutati più favorevolmente”
(Cass. n. 2868/2012).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono stati in alcun modo allegati elementi in grado di dimostrare un comportamento del dirigente valutatore, dott. , contrario a correttezza e buona fede o Per_1 connotato da una condotta dolosa.
Pertanto, in assenza della violazione di regole procedurali e di profili di irragionevolezza e/o di discriminazione dell'operato dell'amministrazione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1 2.600,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e cpa, da attribuirsi al difensore antistatario.
Aversa, 3.12.2025
Il Giudice
NA PI ET
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Persona_5