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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MADONNA BIAGIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
eccepisce circa la notifica depositata da del 26.10.2015 di una intimazione di pagamento, che la CP_1 stessa è inesistente, in quanto l'atto sarebbe stato ricevuto da persona priva di ogni collegamento col ricorrente ed all'epoca nemmeno vicina di casa;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARCHELLI PAOLA, la quale si riporta ai propri atti e CP_1
insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta ai propri atti CP_2
e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
in subordine chiede di non essere condannata alle spese;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
concludono come da rispettivi atti introduttivi;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 4 N. R.G. 1108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MADONNA BIAGIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
MARCHELLI PAOLA
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUPOLI CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso domandava: “- in via preliminare e cautelare, Parte_1
accertata l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi e per gli effetti di legge dichiarare inaudita altera parte la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta n. 09320239003646825000 nella parte de qua e comunque della cartella di pagamento n. 09320060000805182000 ivi indicata;
- in via principale e nel merito, dichiarare l'invalidità e/o la nullità, o in subordine l'annullabilità, dell'intimazione di pagamento opposta n.
09320239003646825000, notificata al ricorrente in data 28/11/2024 dall
[...]
, in quanto la cartella di pagamento Controparte_4
ivi indicata n. 09320060000805182000, quale atto presupposto, non è mai stata notificata al contribuente. In ogni caso, accertare e dichiarare che il credito previdenziale dell' sede di , di cui alla cartella di pagamento n. CP_2 CP_4
09320060000805182000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta, è interamente estinto per prescrizione”.
resisteva al ricorso. CP_2
si costituiva dando atto che la prescrizione si era effettivamente maturata. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'azione sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza del credito (pari a totali € 1.450,78) per cui è causa per intervenuta prescrizione (ragione più liquida).
Spese compensate tra ricorrente ed (non responsabile della prescrizione CP_2
successiva), mentre tra ricorrente ed esse seguono la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito per cui è causa per prescrizione;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
pagina 3 di 4 lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MADONNA BIAGIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
eccepisce circa la notifica depositata da del 26.10.2015 di una intimazione di pagamento, che la CP_1 stessa è inesistente, in quanto l'atto sarebbe stato ricevuto da persona priva di ogni collegamento col ricorrente ed all'epoca nemmeno vicina di casa;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARCHELLI PAOLA, la quale si riporta ai propri atti e CP_1
insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta ai propri atti CP_2
e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
in subordine chiede di non essere condannata alle spese;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
concludono come da rispettivi atti introduttivi;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI pagina 1 di 4 N. R.G. 1108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MADONNA BIAGIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
MARCHELLI PAOLA
RESISTENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUPOLI CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso domandava: “- in via preliminare e cautelare, Parte_1
accertata l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi e per gli effetti di legge dichiarare inaudita altera parte la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta n. 09320239003646825000 nella parte de qua e comunque della cartella di pagamento n. 09320060000805182000 ivi indicata;
- in via principale e nel merito, dichiarare l'invalidità e/o la nullità, o in subordine l'annullabilità, dell'intimazione di pagamento opposta n.
09320239003646825000, notificata al ricorrente in data 28/11/2024 dall
[...]
, in quanto la cartella di pagamento Controparte_4
ivi indicata n. 09320060000805182000, quale atto presupposto, non è mai stata notificata al contribuente. In ogni caso, accertare e dichiarare che il credito previdenziale dell' sede di , di cui alla cartella di pagamento n. CP_2 CP_4
09320060000805182000 indicata nell'intimazione di pagamento opposta, è interamente estinto per prescrizione”.
resisteva al ricorso. CP_2
si costituiva dando atto che la prescrizione si era effettivamente maturata. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'azione sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza del credito (pari a totali € 1.450,78) per cui è causa per intervenuta prescrizione (ragione più liquida).
Spese compensate tra ricorrente ed (non responsabile della prescrizione CP_2
successiva), mentre tra ricorrente ed esse seguono la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito per cui è causa per prescrizione;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
pagina 3 di 4 lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4