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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 1045/2022, a cui è stata riunita la causa n. 2543/2024 r.g., tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
E Edoardo Cappellini (pec: vvocati.prato. ) ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del difensore sito in Prato, via Valenti ni 23/a;
ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Matteo Cecconi (pec: , ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del difensore, sito in Prato, viale della Repubblica n. 245;
CONVENUTA
Dott. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv.t Paolo M. CP_2 C.F._2
E Rosati (pec: vvocati.prato. ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio del difensore sito in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10;
TERZO CHIAMATO da nonché Controparte_1
ATTORE nella causa n. 2543/224 r.g.
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_3 P.IVA_2
Alessi e dall'avv. Rosario Livio Alessi (pec: ) ed Email_5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Monte Zebio n. 28; pagina 1 di 28 CONVENUTA dal dott. nella causa n. 2543/2024 r.g. CP_2
OGGETTO: responsabilità medica e sanitaria
CONCLUSIONI:
(…) -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1 [...]
sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale, per le ragioni enunciate Controparte_1 nelle premesse;
-in via principale, condannare a risarcire in favore di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, a Parte_1 qualsiasi titolo e per le ragioni espresse nelle premesse, quantificati nella somma di €
132.119,34,o in quella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-in via subordinata, condannare a risarcire in favore di i danni da Controparte_1 Parte_1 perdita di chance per una mancata e più completa guarigione, nella misura risultante all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, compresa la fase relativa alla mediazione.
(…) - in tesi: dichiarare inammissibili o comunque respingere le
Controparte_1 domande di parte attrice nei confronti di in quanto carente
Controparte_1 quest'ultima di legittimazione passiva in senso improprio e, comunque, risultando le stesse infondate nei suoi confronti in fatto ed in diritto;
- in ipotesi: respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice nei confronti di condannare il Dott. a tenere
Controparte_1 CP_2 integralmente indenne (o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia)
Controparte_1 da ogni pretesa di parte attrice e, comunque, a corrispondere a
[...] Controparte_1 una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta dalla stessa alla parte attrice (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze tecniche e di causa.
Dott. in via preliminare, concedere, in favore del terzo chiamato, la rimessione in CP_2 termini, ex art. 153, II comma, cpc ed ex art. 294 cpc e, dunque, autorizzare quest'ultimo a compiere tutte le proprie attività difensive e tutti i propri diritti di difesa, niente escluso, con modifica/revoca, occorrendo, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22
R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - sempre in via pagina 2 di 28 preliminare, seppur in via pregiudiziale di merito, dichiarare che la domanda e, dunque, l'azione CP_ proposta da verso il dr. E. è improponibile e/o improcedibile e/o Controparte_1 inammissibile per le eccezioni ed i motivi, tutti, allegati nella comparsa di costituzione di quest'ultimo, con ogni consequenziale pronuncia, prevista ex lege;
- sempre in via preliminare, seppur in via pregiudiziale di merito, dichiarare che la domanda, contenuta nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, proposta da verso il dr. e, Controparte_1 CP_4 dunque, che quest'ultimo atto è affetto da nullità in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, n.3 e n.4, cpc, con ogni consequenziale pronuncia, prevista ex lege, con modifica/revoca, occorrendo, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22
R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - in via istruttoria, in tesi, disporre la rinnovazione completa delle indagini peritali sin qui svolte (nella causa n.
1045/2022 R.G. prima della riunione), con nomina, occorrendo, di altri e diversi CCTTUU e con modifica/revoca, sempre ove occorra, dell'ordinanza datata 15.10.2024 riunita la causa n.2543/24 R.G.); - in ogni caso, sempre in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti dei
CCTTUU in ordine a quanto contestato dai CCTTPP della convenuta nelle loro osservazioni, CP_ alle quali il Dr. E. si associa e si riporta, da intendersi di seguito trascritte (con riferimento alla causa n.1045/22 R.G. prima della riunione) e con modifica, ove occorra, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22 R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - ancora in via istruttoria, ordinare, ai sensi dell'art.210 cpc, a
[...]
, di produrre in giudizio tutti gli atti interni – che sono stati posti in essere da Controparte_3 quest'ultima in conseguenza della denuncia del sinistro effettuata dal Dr. - e quelli dai CP_4 quali risulta che il sinistro è stato aperto dalla stessa convenuta, nell'anno 2021, con il numero già indicato nella terza memoria, depositata da parte dello stesso Dr. nella causa CP_4
2543/24R.G. prima della riunione, con modifica/revoca, occorrendo, della ordinanza, datata
14.4.2025 (emessa nella causa n. 2543/24 R.G. prima che quest'ultima sia stata riunita alla causa n. 1045/22R.G.); - nel merito, rigettare le domande, tutte, proposte dall'attore, Parte_1
verso e, in ogni caso, le domande, tutte, a qualsiasi titolo
[...] Controparte_1 proposte anche da quest'ultima verso il Dr. poiché infondate ed anche per tutto quanto CP_4 eccepito, dedotto, contestato ed esposto nella comparsa di costituzione e nelle difese, tutte, di quest'ultimo, depositate nella presente causa (inizialmente n. 1045/22 RG, alla quale è riunita ora la n. 2543/24 RG); - sempre nel merito, accogliere, nella loro totalità, le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione, depositata nella causa 1045/22 RG (alla quale è ora riunita la causa n. 2543/24 RG), nonché nell'atto di citazione che ha originato quest'ultima pagina 3 di 28 CP_ causa (ora riunita alla n. 1045/22 RG) in favore del Dr. E. - ancora nel merito, nell'ipotesi che le domande proposte dall'attore, verso ed Parte_1 Controparte_1 anche le domande proposte da quest'ultima verso il dr. nella causa 1045/22 RG alla CP_4 quale è ora riunita la causa n. 2543/24 R.G.), vengano accolte, in tutto o in parte, condannare
, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via Controparte_3
Po n.20, a pagare direttamente le somme, tutte, che dovessero essere poste a carico del medesimo Dr. e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa o, CP_4 comunque, condannare la stessa , in persona del legale rappresentante Controparte_3 protempore, con sede in Roma, via Po n.20, a garantire, rilevare e tenere integralmente indenne il
Dr. dalle somme, tutte, che dovessero esser poste a carico di quest'ultimo e liquidate in CP_4 favore di chi spetti al termine della presente causa (n. 1045/22 RG alla quale è riunita la causa n.
2543/24 R.G.), con rigetto di tutte le eccezioni proposte da nelle sue Controparte_3 difese, depositate nella causa n.2543/24 RG (ora riunita a quella n. 1045/22 RG), poiché infondate e proposte in violazione dell'art. 88 cpc;
- con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, IVA e CAP e spese di CTU.
(…) Respingere ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_3 [...]
, perché improcedibile, inammissibile, prescritta, infondata in fatto e diritto e Controparte_3 comunque non provata. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare l'obbligo indennitario al netto della franchigia contrattuale e del massimale di polizza. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali ex
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2/05/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
(di seguito: « »), al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 CP_1 danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di protesizzazione totale del ginocchio destro, eseguito dal dott. presso i locali della società convenuta in data 31/01/2014 e degli CP_2 accadimenti successivi.
In punto di fatto l'attore ha esposto: che a seguito dell'intervento chirurgico sopra menzionato, il decorso post-operatorio fu caratterizzato da forti dolori, protratti anche successivamente la dimissione ospedaliera, avvenuta il 7/02/2014; che, in particolare, dopo circa quindici giorni CP_ dall'intervento, all'esito di visita ambulatoriale dal dott. quest'ultimo riconobbe la presenza di una fistola al ginocchio dell'attore, sintomo di una grave infezione in corso;
che in data
17/03/2014, l'attore venne nuovamente ricoverato presso per essere sottoposto CP_1
pagina 4 di 28 d'urgenza a un ulteriore intervento chirurgico per la sostituzione della protesi infetta;
che l'intervento avvenne in modalità one step o one stage, ovvero con rimozione della protesi infetta, bonifica del focolaio e installazione della nuova protesi in un solo intervento;
che il consenso al nuovo intervento fu ottenuto senza che fosse prospettata al paziente alcuna opzione, ad esempio la più lunga, ma anche più sicura procedura in two steps o two stages; che, successivamente all'operazione chirurgia, egli venne dimesso il 31/03/2014 e trasferito nel reparto di riabilitazione della stessa struttura, dove rimase degente fino al 9/05/2014 per la riabilitazione CP_ funzionale;
che nella lettera di dimissione il dott. annotò ancora fuoriuscita di pus dal focolaio chirurgico;
che, nonostante la riabilitazione, nei mesi successivi al secondo intervento, eseguiti ulteriori esami medici, emerse la necessità di eliminare l'infezione attraverso la rimozione della protesi, il mantenimento per alcuni mesi di un distanziatore per bonificare il focolaio chirurgico e, solo in un secondo momento, posizionare una nuova protesi (c.d. intervento in two steps o two stages); che in data 19/05/2015 l'attore fu ricoverato presso la casa di cura Villa Ragionieri di Firenze, dove venne sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione della protesi e l'installazione di un distanziatore, poi rimosso con installazione della protesi in data 20/10/2015 e successive dimissioni il 31/10/2015; di avere sviluppato, in conseguenza di questi fatti, una sindrome depressiva;
che in data 16/03/2021 è stata presentata domanda di mediazione nei confronti di , ma il tentativo si è concluso con esito CP_1 negativo.
Ciò premesso, l'attore, sulla scorta della relazione medica di parte a firma del dott. Per_1
, ha sostenuto di aver subito un danno biologico permanente differenziale, quale
[...] conseguenza diretta delle responsabilità mediche sopra individuate, pari al 15% e un danno biologico da invalidità temporanea di totali 400 giorni, di cui 160 giorni di invalidità temporanea assoluta, 80 giorni di invalidità parziale al 75% e residui 160 giorni di invalidità parziale al 50%.
Ha inoltre lamentato un ulteriore danno biologico permanente di natura psichica nella misura dell'11%.
Si è costituita in giudizio , chiedendo, in tesi, il rigetto delle domande attoree per CP_1 carenza di legittimazione passiva della casa di cura;
in ipotesi, il rigetto delle domande in quanto CP_ infondate;
in via gradata, per il caso di soccombenza, la condanna del dott. a tenere indenne la convenuta da ogni pretesa dell'attore.
A sostegno dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha allegato di essersi limitata a mettere a disposizione i locali per l'esecuzione dell'intervento, che è stato CP_ invece praticato dal dott. libero professionista non dipendente della struttura. Sul punto ha pagina 5 di 28 evidenziato che, pertanto, la struttura sanitaria avrebbe potuto essere legittimamente convenuta in giudizio soltanto qualora fosse stato allegato un danno derivante da problematiche connesse ai locali e alla strumentazione medica della sala operatoria, mentre nel caso di specie l'attore non ha evidenziato alcun inadempimento ai predetti obblighi.
La convenuta ha inoltre contestato l'asserita violazione degli obblighi informativi, sostenendo che il sarebbe stato onere dell'attore provare la mancanza di consenso informato.
Ha poi contestato la relazione medico-legale di parte, ritenendola non dotata di efficacia probatoria, e ha inoltre sostenuto che la scelta della tecnica di intervento one stage, criticata dall'attore, è corretta e immune da censure, riconducibile alla migliore ars medica e conforme alle linee guida, alle buone pratiche accreditate dalle Comunità scientifiche nazionali e internazionali e ai protocolli applicabili al caso di specie.
ha infine contestato la quantificazione dei danni prospettata dall'attore e l'esistenza CP_1 del nesso di causalità tra la condotta di e i pregiudizi lamentati, di cui potrebbero CP_1 essere responsabili gli operatori di Villa Ragionieri, rilevando come non sia stato fornito un supporto probatorio a dimostrazione di questi profili.
A sostegno della domanda nei confronti del terzo, dott. la convenuta ha sostenuto CP_2 che eventuali inadempienze che dovessero essere accertate dovrebbero essere imputato al sanitario che ha acquisito il consenso del paziente e ha eseguito gli interventi chirurgici. CP_ Autorizzata la citazione del dott. all'udienza del 24/02/2023, considerati l'esito regolare della notificazione dell'atto di chiamata in causa e la mancata costituzione del terzo, ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/10/2023, poi differita al
12/12/2023, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie di cui all'art, 183, comma
6, c.p.c..
Respinta la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, è stata disposta una c.t.u. con i seguenti quesiti, nominando all'uopo un collegio composto da specialista in medicina legale e da specialista in ortopedia: «1) Accertamento medico: descriva le condizioni di salute della parte prima e dopo gli interventi descritti nella citazione, nonché la presumibile evoluzione delle stesse;
2) Valutazione della condotta del personale sanitario: a) dica se, per le condizioni di salute del paziente, esistessero protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;
b) dica se sia stata formulata una diagnosi corretta e tempestiva e, in caso contrario, se siano state comunque seguite le linee guida o le pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, o se siano stati omessi esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili;
c)
pagina 6 di 28 con particolare riguardo all'alternativa tra intervento «one step one stage» e intervento «two steps two stages», dica se sia stata effettuata una scelta terapeutica conforme al protocollo o, comunque, corretta e conseguente alla situazione clinica e se i trattamenti medici e chirurgici siano stati praticati secondo la buona scienza medica, in relazione al loro grado di difficoltà; d) dica se gli interventi consigliati in rapporto alla situazione clinica presentata dalla parte, e quelli praticati, abbiano profili di particolare complessità, anche in relazione alle statistiche relative al loro esito;
e) nel caso in cui la menomazione sia conseguenza di una complicanza, dica se essa fosse prevedibile e prevenibile, secondo regolarità statistica;
3) Accertamento del nesso di causalità: a) accerti, secondo un criterio di maggiore probabilità, se la lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata sia da mettere in relazione causale con i fatti denunciati;
dica in particolare se, secondo il criterio del più probabile che non, l'infezione occorsa a abbia natura “metachirurgica” e sia stata quindi contratta in Parte_1 ambito ospedaliero durante il ricovero del 31/01/2014 presso la Casa di Cura Villa Fiorita e, in caso affermativo, quali siano i possibili fattori causali;
b) nell'ipotesi che ricorrano più cause, dica in quale misura ciascuna di esse abbia concorso a provocare l'evento; 4) Valutazione medico-legale: a) tenuto conto di tutti gli eventuali precedenti interessanti la salute della parte al momento dell'evento dannoso, determini la durata della inabilità temporanea, assoluta e parziale;
b) precisi se sussistono esiti di carattere permanente e il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica;
c) specifichi la fonte dei criteri adottati nelle valutazioni che precedono;
5) Accertamento del consenso: a) dica se l'intervento praticato coincida con quello per il quale risulti prestato il consenso del paziente e se sia stata prospettata la possibilità che si verificassero le conseguenze lesive prodottesi;
b) nel caso in cui le lesioni subite non siano state preventivamente indicate come possibili esiti dell'intervento, dica se esse fossero prevedibili e in che misura, secondo un criterio di regolarità casistica;
c) dica se siano state correttamente prospettate le alternative terapeutiche eventualmente esistenti, con indicazione dei relativi vantaggi e rischi;
6) Valutazione delle ulteriori conseguenze: a) dica se ed in quale misura le menomazioni riportate precludano o rendano difficoltosi il compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultino da essa concretamente praticate;
b) indichi l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.».
La relazione è stata depositata il 19/06/2024.
pagina 7 di 28 In data 9/09/2023 si è costituito in giudizio il dott. contestando il fondamento di CP_2 ogni domanda proposta nei suoi confronti, di cui ha chiesto il rigetto, oltre la revoca dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata la sua contumacia.
Ha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., e di essere autorizzato al compimento di tutte le attività difensive precluse o decadute, non essendosi potuto costituire per problemi informatici.
Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda e dell'azione proposta dalla convenuta nei suoi confronti, e la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di determinatezza e chiarezza dell'oggetto della domanda giudiziale e dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione, rilevando come i due interventi chirurgici siano stati effettuati nel 2014, e, da quel momento a quello della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, siano trascorsi otto anni, essendo applicabile il termine di cui all'art. 2947 c.c. in relazione alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., richiamata dalla legge n.
24/2017.
Nel merito ha rilevato che l'attore è stato correttamente informato circa gli interventi chirurgici a cui si è sottoposto volontariamente e ha prestato il relativo consenso;
che le scelte diagnostiche e cliniche sono state caratterizzate da correttezza, efficacia e trasparenza;
che non è stato compiuto alcun errore medico in alcuno degli interventi chirurgici.
Inoltre, ha affermato l'assenza di nesso eziologico tra la propria condotta e l'evento lamentato dall'attore; ha contestato ogni voce di danno asseritamente patito dal sig. e si è Parte_1 associato alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, contestando le risultanze della c.t.u.. In particolare, il convenuto ha evidenziato che il terzo intervenuto chirurgico praticato sull'attore presso Villa Ragionieri da un lato è stato inutile, dall'altro lato costituisce causa esclusiva o almeno concausa dei pregiudizi allegati. CP_ Sulla scorta di queste considerazioni, il dott. ha contestato, in via preliminare, la propria legittimazione passiva, e comunque la propria responsabilità.
Infine, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del proprio assicuratore
[...]
(di seguito: « ). Controparte_3 Controparte_3
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa in data 11/09/2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia nei confronti del dott. ed è stata fissata l'udienza di discussione delle CP_2 difese del terzo chiamato in data 14/10/2024, all'esito della quale sono state rigettate le istanze proposte dal terzo chiamato di rimessone in termini ai sensi degli artt. 294 e 153, comma 2,
pagina 8 di 28 c.p.c., di autorizzazione alla chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269, Controparte_3 comma 2, c.p.c., di rinnovazione della c.t.u., ed è stata disattesa l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa notificata da . CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 127-ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine fino al 14/04/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, termine poi revocato per consentire lo svolgimento dell'udienza in presenza ed esaminare l'istanza di riunione formulata nel procedimento n. 2543/2024 r.g., introdotto dal dott. nei confronti di avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3 domanda di garanzia relativa ai fatti oggetto di causa. All'esito di tale udienza, con emessa in pari data, ritenuta l'applicabilità delle regole del processo ordinario di cognizione nella formulazione anteriore alla c.d. Riforma Cartabia (d.l.vo n. 149/2022), è stata disposta la riunione dei due giudizi ed è stato assegnato alle parti nuovo termine ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. fino al 5/05/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. si era tempestivamente costituita nella causa n. 2543/2024 r.g. chiedendo di Controparte_3
«Respingere ogni domanda proposta nei confronti della , perché Controparte_3 inammissibile, prescritta, infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare
l'obbligo indennitario nei limiti e nei termini della polizza, al netto della franchigia contrattuale
e del massimale di polizza. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso».
Contestata in via generale la sussistenza, in capo a sé, di un'obbligazione indennitaria in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile presso terzi stipulato ai sensi dell'art. 1917 c.c. dal dott. in difetto di qualsiasi responsabilità in capo allo stesso, in via CP_2 preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c., rilevando come l'assicurato abbia avuto conoscenza della richiesta di risarcimento avanzata dal sig. in data 18/10/2021, quando si è tenuto l'incontro di Parte_1
CP_ mediazione a cui il dott. era stato invitato, e la denunzia sia stata inviata alla NI in data 29/10/2024, quando lo stesso ha comunicato di essere stato citato in giudizio da CP_1 nella causa n. 1045/2022 r.g.; sarebbero quindi trascorsi più di due anni, in mancanza di atti interruttivi idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Sulla scorsa di analoghe considerazioni, la terza chiamata ha eccepito la violazione, da parte dell'assicurato, dell'art.
1.7 delle CGA modello “13 prof”, con conseguente perdita del diritto pagina 9 di 28 CP_ all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., per avere omesso il dott. di denunciare il sinistro entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza di esso.
Nel merito ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa sull'assunto Controparte_3
CP_ che la domanda di manleva proposta da nei confronti del dott. non ha ad CP_1 oggetto il risarcimento di un danno cagionato ad un terzo, il quale, infatti, non ha agito verso il medico, ma la rivalsa della convenuta in relazione a quanto quest'ultima possa essere condannata a pagare in favore del terzo danneggiato;
pertanto la domanda esula dall'oggetto della garanzia sia dal punto di vista soggettivo, perché chi pretende il pagamento dal medico non è il terzo danneggiato, né il paziente, bensì la struttura sanitaria la quale, peraltro, non può essere considerata terza rispetto all'assicurato; sia sotto il profilo oggettivo, perché ciò che viene richiesto non è il risarcimento di un danno da errata condotta sanitaria, ma la condanna alla manleva – rivalsa, sul presupposto che il medico avrebbe operato in regime libero professionale e non quale dipendente della struttura sanitaria. ha infine richiamato i limiti della garanzia previsti dall'art. 8 delle CGA Controparte_3
(massimale di € 1.500.000,00, al netto di uno scoperto per danni a persone pari al 10 %, con un massimo del 3% del massimale assicurato;
franchigia di € 250,00 per sinistro).
Con ordinanza del 6/05/2025 le cause riunite sono state trattenute in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con abbreviazione a quaranta giorni del primo termine per il deposito delle comparse conclusionali.
***
1. In via preliminare e pregiudiziale devono essere esaminate le eccezioni e le richieste di ordine processuale formulate dal dott. quando si è costituito in giudizio, sulle quali CP_2 dev'essere confermata l'ordinanza del 15/10/2024, con cui sono state rigettate l'istanza di CP_ rimessione in termini e l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa del dott.
1.1. Quanto alla prima, si osserva che il terzo chiamato, dopo essere stato dichiarato contumace, si è costituito in giudizio il 9/09/2024, chiedendo di essere rimesso nei termini ai sensi degli artt.
294 e 153, comma 2, c.p.c. per il compimento di tutte le attività processuali, sostenendo di avere scoperto l'esistenza della presente causa solo nel luglio dell'anno 2024 a causa di un problema informatico che, per tutto il secondo semestre del 2024, gli ha impedito di visualizzare gli allegati alle PEC ricevute.
L'istanza non può essere accolta in quanto: a) il malfunzionamento informatico è solo affermato, ma non dimostrato;
b) in ogni caso, il problema tecnico sarebbe imputabile all'istante, in quanto CP_ relativo alla sua casella di posta elettronica certificata;
c) in ogni caso, la condotta del dott.
pagina 10 di 28 non può ritenersi conforme a diligenza perché, per sua stessa ammissione, egli ha ricevuto regolarmente la PEC dell'avv. Cecconi del 30/09/2022, recante la citazione per chiamata in causa del terzo, nella quale si fa espressamente riferimento a un allegato e, ciò nonostante, non si
è immediatamente attivato, se del caso contattando il legale o il proprio gestore di posta elettronica, per avere contezza del contenuto del file.
1.2. Non è fondata neppure l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa notificata da al dott. ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per Controparte_1 CP_2 carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. in quanto il petitum e la causa petendi della domanda della convenuta sono, seppur sinteticamente, delineati: la chiamante, per l'ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità della struttura sanitaria in relazione alla condotta del medico, intende ottenere da quest'ultimo un risarcimento commisurato alla perdita conseguente al pagamento che essa, eventualmente, dovrà in favore CP_ dell'attore, sul presupposto è stato il dott. come libero professionista che ha instaurato un rapporto contrattuale diretto con il paziente, a praticare l'intervento asseritamente lesivo.
2. Venendo al merito, la domanda dell'attore, strutturata in più capi, è fondata nei limiti di seguito indicati.
3. Non è contestato, come peraltro risulta dai documenti prodotti: che il sig. in data Parte_1
31/01/2024, venne ricoverato presso la casa di cura per effettuare un intervento di CP_1 protesizzazione totale del ginocchio destro, in quanto artrosico, con flesso estensione limitata, zoppia, dolore non più responsivo ai trattamenti e presenza di versamenti recidivanti;
che l'intervento, eseguito lo stesso giorno dal libero professionista dott. ebbe regolare CP_2 decorso post-operatorio e l'attore fu dimesso il 7/02/2014; che alla visita di controllo del
25/02/2014 la dott. procedette a medicazione e desutura della ferita chirurgica senza Persona_2 segnalare anomalie;
che, essendo in seguito comparsa una vescicola gialla sul ginocchio, il sig. CP_
si rivolse al dott. il quale dette indicazioni per un ulteriore intervento di bonifica Parte_1
e revisione della protesi, che venne eseguito il 17/03/2014 presso la stessa casa di cura
[...]
con tecnica c.d. one stage (rimozione della vecchia protesi e impianto della nuova protesi CP_1 in un unico tempo chirurgico); che il 31/03/2014 l'attore fu dimesso e trasferito nel reparto di riabilitazione della stessa struttura, dove rimase degente fino al 9/05/2014 per effettuare fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale;
che il 2/04/2014 il sig. per iperpiressia, Parte_1 si rivolse al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato e fu ricoverato presso U.O. di Medicina
Interna; durante il ricovero, in data 8/04/2014, fu sottoposto ad artrocentesi in anestesia locale con prelievo di liquido articolare per esame colturale (aerobi, anaerobi, micobatteri) che risultò
pagina 11 di 28 negativa;
che venne poi dimesso con diagnosi di dimissione di «iperpiressia in recidiva di sepsi di artroprotesi del ginocchio dx con estensione della flogosi ai piani sottocutanei del ginocchio e della gamba e processo sinovitico in fase attiva»; che nei mesi successivi, poiché nonostante la riabilitazione permanevano dolori e difficoltà a riprendere le ordinarie occupazioni, il sig. si rivolse anche ad altri specialisti i quali consigliarono un intervento di sostituzione Parte_1 della protesi;
che il 19/05/2015 egli fu così ricoverato presso la casa di cura Villa Ragionieri di
Firenze dove fu sottoposto a un intervento di rimozione della protesi e posizionamento di un distanziatore antibiotato, e il 20/10/2015 fu nuovamente ricoverato per la rimozione del distanziatore e il posizionamento della nuova protesi (tecnica c.d. two stages).
3.1. Sulla scorta di questi accadimenti e dei documenti prodotti, è accertata l'avvenuta conclusione, tra e , di un contratto atipico di spedalità o di Parte_1 CP_1 assistenza sanitaria, rispetto alla cui sussistenza è neutro il fatto che il dott. non fosse CP_2 un lavoratore dipendente della casa di cura, ma un libero professionista. Il rapporto negoziale diretto tra attore e convenuta trova conferma nella cartella clinica dei ricoveri del sig. Parte_1 in cui si fa riferimento espresso al «paziente», che dimostra l'accettazione di quest'ultimo presso la struttura sanitaria, atto che comporta la conclusione del suddetto contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la casa di cura è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere (Cass., 13/04/2007, n. 8826; Cass.,
Sez. Unite, 01/07/2002, n. 9556). Sul tema, è stato di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (Cass., 15/03/2024, n. 7074).
3.2. Non vi è prova, invece, dell'avvenuta stipula di un contratto di prestazione d'opera tra l'attore e il dott. del cui operato risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c., CP_2 CP_1 previsione normativa alla stregua della quale possono considerarsi ausiliari del debitore coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e pagina 12 di 28 l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass., n. 25251 del 29/11/2011); questi CP_ requisiti senz'altro sussistono nel caso di specie in cui il dott. ha concluso con la società convenuta un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa che prevede lo stabile inserimento del medico nella struttura organizzativa della casa di cura, come referente
(doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, .c.p.c. della convenuta).
4. Passando alla ricostruzione dei fatti, la c.t.u. espletata ha consentito di ricostruire lo sviluppo causale della vicenda, secondo il criterio probatorio tipico della causalità civile c.d. del «più probabile che non».
La relazione tecnica della specialista in medica legale dott. e dello specialista in Persona_3 ortopedia dott. è infatti immune dalle critiche e dalle censure a cui è stata Persona_4 sottoposta dai consulenti tecnici di parte nominati dalla convenuta, fatte proprie anche dal terzo chiamato e dal suo assicuratore, a cui i CTU hanno puntualmente replicato con ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico e fondati su precisi richiami alla letteratura scientifica.
4.1. In primo luogo, sulla base della richiamata consulenza, è da ritenersi accertato che, in occasione del primo intervento chirurgico a cui si sottopose, il sig. contrasse Parte_1 un'infezione (una fistola cutanea, osservano i consulenti dell'ufficio) che, come si dirà, non CP_ essendo stata risolta, era incompatibile con la scelta terapeutica del dott. di eseguire l'intervento di revisione della protesi con la tecnica c.d. one step. CP_ Convergono verso questa affermazione i seguenti dati: nel certificato del 31/03/2014, il dott. descrive un'infezione purulenta e modifica nuovamente la terapia antibiotica (somministrata dopo le prime dimissioni) da proseguire per ulteriori due settimane;
nonostante ciò compare epiressia;
nel referto operatorio della seconda revisione a cui è stato sottoposto il sig. Parte_1 presso Villa Ragionieri si descrive una «mobilizzazione settica» della protesi, senza menzionare dubbi diagnostici.
In senso contrario non depongono i dati fattuali evidenziati dai CTP di , sui quali i CP_1
CTU hanno puntualmente e condivisibilmente replicato: il fatto che, in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Prato in data 2/04/2024, il tampone effettuato sul liquido sinoviale prelevato avesse dato esito negativo non costituisce un'indicazione dell'insussistenza di batteri perché il sig. era stato sottoposto a due settimane di terapia antibiotica, tale dal falsare i risultati Parte_1 del tampone, che non può ritenersi diagnostico;
dirimente non può essere considerata neppure la negatività degli esami scintigrafici, scarsamente indicativi, soprattutto quando ci sono infezioni subdole, di basso grado o croniche ab initio, o secondarie a terapie antibiotiche prolungate
(scrivono i CTU che «Le Linee Guida dell'AAOS in proposito danno come raccomandazione
pagina 13 di 28 debole l'utilizzo della scintigrafia nella diagnosi di infezione nelle protesi»); i valori di VES e
PCR nella norma non sono un indice certo di remissione dell'infezione; l'esame radiografico del
30/04/2025, eseguito prima dell'espianto del maggio 2015, evidenzia una linea di radiolucenza sotto il piatto tibiale che, associata al dolore del paziente, è suggestiva di mobilizzazione della protesi;
quest'ultimo dato trova conferma nella descrizione dell'atto chirurgico eseguito presso
Villa Ragionieri, dove si parla di «scollamento settico».
L'ipotesi che si sia trattata di una ISC (infezione del sito chirurgico) contratta durante o comunque in occasione dell'intervento presso la casa di cura del 31/01/2014 è CP_1
Par ulteriormente suffragata dai dati statistici: si legge, infatti, nella relazione di c.t.u., che l' costituisce il secondo tipo più frequente di ICA (infezioni contratte durante l'assistenza sanitaria, spesso in ospedali o altri ambienti sanitari, che non erano presenti al momento dell'ammissione del paziente) in Europa e negli Stati Uniti d'America.
Accertata l'esistenza dell'infezione dopo poche settimane dal primo intervento, i CTU hanno qualificato quest'ultima come periprotesica precoce e l'hanno collegata eziologicamente a una contaminazione avvenuta nella sala operatoria. Tale valutazione, in mancanza della dimostrazione di fattori causali alternativi, è condivisibile.
Si tratta, ad avviso dei CTU, di complicanza prevedibile, «trattandosi di una delle più comuni complicanze di un intervento chirurgico ma anche della semplice degenza ospedaliera», e altresì evitabile con un'adeguata prevenzione. CP_ 4.2. È da escludere, infine, che, come invece ha sostenuto il dott. abbia avuto un'incidenza causale, rispetto all'evento dannoso allegato, l'intervento eseguito presso la casa di cura Villa
Ragionieri che, tutt'altro che inutile, fu necessario per estirpare in via definitiva i batteri responsabili dell'infezione e reimpiantare una protesi con esito fausto. Si è già detto, d'altra parte, degli indizi dell'esistenza di un processo infettivo non risolto antecedente al ricovero presso Villa Ragionieri.
5. Passando così ad esaminare la condotta del personale sanitario, ossia del dott. è CP_2 stato rilevato dal collegio peritale che la profilassi antibiotica effettuata prima dell'intervento del
31/01/2024 fu corretta per scelta di molecola e posologia e che la successiva diagnosi di infezione fu tempestiva, ma non fu conforme alle buone pratiche mediche la scelta terapeutica di effettuare un intervento c.d. one step one stage nonostante vi fossero segni clinici di infezione in corso: infatti, questo tipo di intervento rappresenta il trattamento di scelta nelle revisioni asettiche e può essere effettuato anche in caso di infezione periprotesica, ritardata o cronica, a patto che i tessuti molli siano sani, sia stato isolato il germe patogeno responsabile del processo pagina 14 di 28 infettivo, lo stesso sia risultato sensibile agli antibiotici e il paziente non appartenga a categorie a rischio;
condizioni – queste – che non ricorrevano nel caso del sig. In particolare: Parte_1 non era stato eseguito un agoaspirato del liquido sinoviale per isolamento del germe e così definire individualmente lo specifico antibiotico da caricare nel cemento, necessario per raggiungere un elevato livello terapeutico locale di antibiotico;
non era stata utilizzata una soluzione antisettica adeguata, associando acqua ossigenata, come suggerito dalle linee guida dal
2013 per aumentare l'efficacia battericida della soluzione;
come già rilevato, gli esami effettuati non offrivano risultati di certezza nell'escludere la presenza di batteri (tampone su liquido sinoviale e scintigrafia). CP_ È accertato, quindi che il dott. adottò una scelta terapeutica errata perché, per le caratteristiche del caso di specie, in conformità delle leges artis, avrebbe dovuto optare per la tecnica c.d. two steps two stages.
5.1. Accanto alla colpa del medico, è accertata la colpa della struttura sanitaria la quale non ha neppure allegato le cautele e gli accorgimenti adottati per prevenire una contaminazione del sito chirurgico in occasione dell'intervento del 31/01/2014.
L'inadempimento della convenuta allegato dall'attore è quindi configurabile sia in relazione alla condotta del medico suo ausiliare ex art. 1228 c.c. sia in relazione alle obbligazioni facenti capo direttamente alla struttura sanitaria, tra cui quella di garantire la perfetta sterilità dell'ambiente operatorio per evitare infezioni.
A tale riguardo si rileva che le concause sopra descritte – l'infezione contratta in occasione dell'intervento di protesizzazione del 31/01/2014 e l'erronea scelta terapeutica nell'intervento di revisione della protesi del 17/03/2014 – non si elidono a vicenda, ma appunto, hanno concorso entrambe alla causazione dell'evento lesivo.
5.2. Ulteriore profilo di inadempimento lamentato dal sig. e confermato Parte_1 dall'istruttoria attiene alla violazione del consenso informato, non avendo la convenuta provato di avere edotto il paziente, prima dell'intervento del 17/03/2024, dell'esistenza di un'alternativa CP_ terapeutica rispetto a quella praticata dal dott. – in primis la tecnica poi attuata presso Villa
Ragionieri -, nonché dei rischi e dei benefici di ciascuna opzione chirurgica: come evidenziato nella relazione di c.t.u., nei moduli prodotti dalla convenuta non si fa alcuna menzione di alternative praticabili rispetto all'intervento di revisione c.d. one step one stage e alla possibilità di scegliere la tecnica c.d. two steps two stages, che avrebbe sì comportato tempi di cura più lunghi, ma abbassato il rischio di insuccesso dovuto a infezioni. La circostanza è stata confermata dai testi e rispettivamente moglie e figlio Testimone_1 Testimone_2
pagina 15 di 28 dell'attore (udienza dell'8/05/2024): in particolare la prima, che era solita accompagnare il marito a tutte le visite, ha dichiarato che a parlare loro per la prima volta dell'opzione c.d. two steps two stages fu un infettivologo che «visitava presso la palazzina di vetro all'“ospedale vecchio”» e che ciò accadde solo dopo l'intervento di sostituzione della protesi presso
[...]
; la testimone dev'essere ritenuta attendibile perché, nonostante il rapporto di coniugio CP_1 con l'attore, ha reso dichiarazioni circostanziate e articolate, senza limitarsi a confermare il capitolo di prova.
6. Passando ora all'accertamento dei pregiudizi causati dall'inadempimento di , ai CP_1 sensi dell'art. 1223 c.c., circa il danno alla salute si condivide la premessa del ragionamento dei
CTU secondo cui devono essere considerati «causalmente riconducibili ad inadeguata condotta sia un prolungamento iatrogeno della malattia che un maggior danno permanente o danno differenziale rispetto agli esiti ci si saremmo dovuti attendere in assenza dell'inadeguata gestione».
6.1. Quanto ai postumi permanenti, è utile riportare le considerazioni trasfuse nella relazione peritale, secondo cui: le attuali condizioni del sig. sono proprie della Classe III della Parte_1
SIMLA che prevede una percentuale compresa tra il 21% ed il 25% in caso di «dolore costante e non completamente sensibile ai farmaci, rilevante deficit articolare. Deambulazione molto limitata e possibile soltanto con bastone, marcata ipomiotrofia muscolare, osteoporosi»; nel caso di specie, è congrua una percentuale del 25%. Qualora la condotta riferibile alla casa di cura fosse stata immune da censure, tenuto conto delle condizioni del paziente anche in rapporto all'età al momento dell'atto medico, gli esiti dell'intervento di protesizzazione sarebbero stati attribuibili alla I Classe della SIMLA, che prevede una percentuale del 15% con «pressochè assenza di dolore, lievi deficit articolari in flessione, lieve ipotrofia muscolare»; la componente di danno causalmente riconducibile all'inadempimento è quindi pari al 10%, data dalla differenza tra l'attuale 25% e il 15% atteso, e attiene alla presenza di un impianto protesico da revisione (anziché di un primo impianto) e alla maggior componente antalgicodisfunzionale, con deficit della flesso estensione e zoppia residua.
Sul punto, i CTU hanno replicato in modo esaustivo e preciso alle osservazioni dei CTP di
[...]
, secondo cui la percentuale di invalidità in caso di esatto adempimento sarebbe stata CP_1 maggiore del 15% (così da ridurre il danno differenziale): in particolare, hanno rilevato i CTU che «non vi erano in anamnesi elementi per ritenere che l'intervento avrebbe avuto minori probabilità di successo e che potesse esitare in una classe II (16-20% prevista per gli esiti di
pagina 16 di 28 protesi di ginocchio con dolore sensibile ai farmaci, moderato deficit articolare, deambulazione cautelata, ipotrofia muscolare)».
6.2. Quanto al danno che l'attore nella citazione ha qualificato biologico permanente di natura psichica, il fatto che egli, sebbene i CTU ne abbiano escluso la sussistenza, nella comparsa conclusionale non vi abbia fatto alcun riferimento, è indice inequivoco di rinuncia a tale capo di domanda.
In ogni caso, nel merito, non è provata la sussistenza, in capo al sig. di un disturbo Parte_1 dell'adattamento cronico da porre in relazione causale con gli esiti degli interventi praticati presso : i CTU, al riguardo, con ragionamento condivisibile, hanno evidenziato che, CP_1 dai documenti prodotti, «non risulta un iter clinico terapeutico (ricorso a sedute psicoterapiche, terapie farmacologiche) che confermi la presenza e rilevanza del disturbo psichico» e aspetti di natura psichiatrica non sono emersi neppure durante la visita condotta nel corso delle operazioni peritali (all'esame clinico, durante la raccolta anamnestica e in base alla sintomatologia riferita).
L'unico indizio addotto dall'attore è la relazione psichiatrica del dott. Persona_5 del 2/12/2020 la quale, essendo una perizia di parte, peraltro redatta a distanza di oltre sei anni dall'intervento, non è certo idonea a provare l'esistenza di una lesione all'integrità psichica e, soprattutto, il collegamento eziologico con il trattamento sanitario praticato dalla convenuta.
6.3. Il medesimo ragionamento differenziale riportato in relazione ai postumi permanenti va applicato l'inabilità temporanea, considerando che, dopo l'intervento del 31/01/2014, il sig. effettuò pressoché costantemente terapia, nonché ulteriori tre intervento chirurgici, Parte_1 con stabilizzazione del quadro clinico solo dopo l'intervento di rimozione dello spaziatore antibiotato, con riposizionamento di protesi, nell'ottobre 2015: in base a questo presupposto, i
CTU hanno correttamente ritenuto che costituiscano conseguenza e immediata degli eventi lesivi descritti 60 (sessanta) giorni di inabilità totale, 60 (sessanta) giorni di inabilità parziale al 75%,
90 (novanta) giorni di inabilità parziale al 50% e 90 (novanta) giorni di inabilità parziale al 30%
(cfr. su quest'ultimo punto la modifica apportata alla risposta ai quesiti a seguito delle osservazioni delle parti).
6.4. Come già evidenziato, in relazione all'accertato ulteriore inadempimento della convenuta, per avere quest'ultima omesso di informare in modo completo e adeguato il paziente prima di decidere per l'intervento di revisione della protesi c.d. one step, l'attore ha allegato che, se avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe optato per l'intervento c.d. two steps, in quanto gli avrebbe garantito maggiori chances di risoluzione definitiva del focolaio infettivo, anche a costo pagina 17 di 28 di un percorso terapeutico più lungo, considerato che all'epoca dei fatti era già pensionato e non aveva necessità di riprendere in tempi relativamente rapidi le normali attività quotidiane.
In base alle specifiche allegazioni di viene in rilievo l'indirizzo della Parte_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico, comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute, in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente, che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto, non può affermarsi un'assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico un'astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose;
inoltre, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta"
(ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (Cass., 11/11/2019, n. 28985).
Nel caso all'esame, da un lato, è provato per presunzioni che se fosse stato Parte_1 informato dell'alternativa terapeutica dell'intervento c.d. two steps - two stages, avrebbe scelto quest'ultimo in luogo dell'intervento in concreto praticato;
ciò in quanto, per l'età che l'attore aveva al tempo del primo intervento di protesizzazione e per la condizione, già all'epoca, di pensionato, è altamente probabile che avrebbe preferito l'opzione foriera di maggiori probabilità di estinguere definitivamente l'infezione, rispetto alla prospettiva di un percorso terapeutico più
pagina 18 di 28 rapido, ma più rischioso. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si è inserito nella catena causale produttiva del pregiudizio alla salute.
Dall'altro lato, deve rilevarsi che il sig. non ha allegato e provato che, dalla lesione Parte_1 della libertà di autodeterminazione così causata, sia derivato un danno-conseguenza autonomo e distinto dalle conseguenze dannose correlate al pregiudizio alla salute, posto che non è risarcibile il c.d. danno in re ipsa: nella citazione, infatti, l'attore si è limitato a richiamare, genericamente, il principio di diritto («La mancanza di idoneo consenso informato determina tuttavia anche un secondo profilo d i danno non patrimoniale, consistente nel la lesione del diritto costituzionale di autodeterminazione del paziente, la cui quantificazione viene rimessa alla valutazione equitativa del Giudice»), senza svolgere alcuna specifica e concreta allegazione. Nella comparsa conclusionale, nella quale comunque sarebbe stata preclusa un'ulteriore attività assertiva, il sig. si è limitato ad ampliare il concetto con considerazioni pur sempre generali ed Parte_1 astratte.
Il danno risarcibile è quindi limitato ai danni conseguenti alla lesione della salute, in termini di postumi permanenti, inabilità temporanea e alterazione delle abitudini di vita.
6.5. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017, il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139, d.l.vo n. 209/2005. Tale previsione
(così come il previgente art. 3, comma 3, decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012) trova applicazione anche nelle controversie relative a illeciti – come quello oggetto di causa - commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. da ultimo Cass., 11/12/2024, n. 31868).
Tuttavia, l'art. 5, comma 1, d.P.R. 13/01/2025 n. 12 limita l'applicazione del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle Assicurazioni
Private, ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5/03/2025); ne è escluso, pertanto, l'evento oggetto di causa per il quale continuano ad applicarsi le tabelle pagina 19 di 28 elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile (2024).
6.6. Quanto al c.d. danno permanente da lesione dell'integrità psicofisica, può essere riconosciuto l'aumento percentuale «standard» previsto dalle citate tabelle per la sofferenza soggettiva, in quanto l'attore si è limitato a domandare genericamente la liquidazione del danno morale, senza allegare circostanze specifiche e concrete indicative di un particolare patema d'animo, autonomo e distinto dal pregiudizio all'integrità psicofisica e agli aspetti dinamico- relazionali.
6.7. In relazione a questi ultimi è necessaria, invece, una personalizzazione perché, dalle prove testimoniali assunte, è emerso che il sig. prima dell'intervento, era una persona Parte_1 particolarmente attiva, dinamica e socievole e che invece oggi è costretto a rinunciare alle occasioni di svago che comportano la necessità di muoversi fuori casa;
inoltre il riposo notturno
è disturbato per il dolore, quest'ultimo compatibile con la descrizione dei postumi permanenti nella c.t.u.. D'altra parte, anche i CTU hanno verificato che i postumi permanenti del sig. inficiano la capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, rendendo ad esempio Parte_1 difficoltoso vestirsi, spogliarsi, lavarsi, pur non concretizzando un impedimento.
Deve pertanto ritenersi che, in proporzione alla maggiore compromissione dell'integrità psicofisica causata dall'evento, vi sia una componente differenziale riferita anche agli aspetti dinamico-relazionali, risultati limitati in maniera più rilevante di quanto sarebbe avvenuto se l'intervento fosse stato correttamente eseguito.
In particolare, la teste sulla cui attendibilità si è già argomentato, ha confermato che, Tes_1 dopo l'intervento al ginocchio e a differenza di quanto accadeva in precedenza, il marito passa la maggior parte del suo tempo in casa, non si reca più in vacanza al mare e non ha contatti frequenti con persone estranee al nucleo famigliare [«Confermo, è stata una rovina;
mio marito non cammina più, dopo 100 metri non ce la fa a continuare e deve fermarsi, siamo costretti a stare sempre in casa. Quando siamo andati in gita a Rasiglia lui è rimasto su una panchina. Non
è più possibile andare in giro con lui. (…) prima dell'operazione andavamo in giro, al mare, stavamo fuori. Ora posso al più andare fuori da sola»]; ha poi confermato che, dopo l'intervento al ginocchio e a differenza di quanto accadeva in precedenza, si sveglia più Parte_1 volte durante la notte e manifesta cattivo umore («in base alla posizione che assume mentre dorme, la gamba gli fa male, così si sveglia e si lamenta.»). Anche la sorella dell'attore,
ha testimoniato (udienza dell'8/05/2024) che mentre prima Persona_6 dell'intervento il fratello era attivo e «non era mai a casa», ora non esce e non si reca più a pagina 20 di 28 trovarla perché dovrebbe fare le scale;
non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità della teste malgrado il vincolo parentale con l'attore, avendo ella reso dichiarazioni precise e coerenti.
6.8. Si procede, quindi, in prima battuta, a individuare il risarcimento dovuto in relazione all'invalidità del 25% complessivamente accertata: considerando il valore del punto di danno biologico di € 4.408,86, l'età del danneggiato al momento dell'evento (sessantasei anni sia considerando il primo intervento del 31/01/2014 che quello di prima revisione del 17/03/2014) e l'incremento standardizzato per la sofferenza soggettiva (41%), si ottiene un risarcimento del danno di € 104.903,00. Aumentato tale valore per la personalizzazione, nei limiti del 10%, si ottiene € 115.393,30.
In seconda battuta, si quantifica il risarcimento che sarebbe dovuto per postumi pari al 15%, ossia quelli che sarebbero residuati anche in assenza dell'errore medico: prendendo il valore punto di € 3.211,51, aumentato per la sofferenza soggettiva del coefficiente standard del 31%, il risarcimento è pari a € 42.597,00, aumentato a € 46.856,70 per la personalizzazione.
La differenza tra i due valori (115.393,30 – 46.856,70), pari a € 68.536,70 corrisponde alla liquidazione del danno biologico permanente subito dall'attore (Cass., n. 21261 del 30/07/2024)
e causalmente correlato alla responsabilità di convenuta e terzo chiamato.
6.9. Il danno derivante dall'inabilità temporanea, calcolato considerando l'importo medio di €
115,00 per ciascun giorno di inabilità totale, che già comprende le varie componenti del danno non patrimoniale, è liquidato in complessivi € 20.355,00.
6.10. La somma liquidabile per il risarcimento del danno non patrimoniale è allora in totale pari
€ 88.891,60.
Trattandosi di debito di valore, tale importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla stessa somma, devalutata al 31/10/2015 - epoca delle dimissioni da Villa Ragionieri dopo il terzo intervento di rimozione del distanziatore e di installazione della protesi, in cui le condizioni del sig. Parte_1 si stabilizzarono - e via via rivalutata anno per anno da tale data fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, così per un totale di € 98.446,72.
7. Quanto ai pregiudizi patrimoniali, tra le spese sostenute da potrebbe dare Parte_1 luogo a un danno risarcibile quella relativa ai compensi del perito di parte dott. Persona_1 per il parere medico-legale chiesto ante causam, di € 3.660,00, ritenuto congruo dai CTU;
non invece la spesa sostenuta per la perizia medico-legale del dott. in Persona_5 quanto è stata esclusa la risarcibilità di un danno c.d. psichico. Tuttavia, l'attore ha prodotto solo un progetto di notula del dott. , che non dimostra l'effettivo esborso. Per_1
pagina 21 di 28 Le spese per la mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.l.vo n. 28/2010 (ratione temporis vigente), devono essere considerate e regolate come le spese processuali (Cass., 21/11/2023, n. 32306; v. infra).
8. In definitiva, dev'essere condannata a pagare all'attore € 73.566,57, oltre agli CP_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza.
9. Quanto alla domanda di rivalsa proposta dalla convenuta nei confronti del dott. CP_2 deve rilevarsi, in primo luogo, che non è applicabile l'art. 9, legge n. 24/2017, in quanto i fatti sono anteriori all'entrata in vigore di tale legge, che limita l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria ai casi di dolo e colpa grave (v. il primo comma dell'art. 9), e andrebbe a incidere retroattivamente sugli elementi costitutivi della rivalsa, intaccando situazioni giuridiche precostituite e acquisite in capo alla struttura sanitaria che intende esercitare la rivalsa. Per analoga ragione, a titolo esemplificativo, la S.C. ha escluso l'applicabilità a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 3, comma 1, della legge Balduzzi e dell'art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco dei criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza posti da tali norme (Cass., 08/11/2019, n. 28811).
9.1. Possono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative poste dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina normativa preesistente. In particolare, sulla condivisibile premessa che la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c., è stato chiarito che, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa;
questa regola generale trova la sua eccezione nel caso in cui la struttura sanitaria dimostri nel processo, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi pagina 22 di 28 di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. ex plurimis: Cass., 20/10/2021, n. 29001).
Nel caso che ci riguarda, come già rilevato, il dott. nel praticare trattamenti sanitari a CP_2
agì quale incaricato, quindi ausiliare ex art. 1228 c.c., di . Parte_1 CP_1
Tuttavia, nella serie causale sopra descritta, che ha condotto alle conseguenze dannose CP_ esaminate, al dott. possono essere addebitate unicamente, in occasione dell'intervento di revisione della protesi del 17/03/2014, la violazione dell'obbligo di consenso informato del paziente e l'erronea scelta terapeutica;
è invece rimproverabile alla sola casa di cura l'insufficiente prevenzione attivata per evitare l'infezione contratta dal sig. con il Parte_1 primo intervento di protesizzazione, quello del 31/01/2014, rispetto alla quale la convenuta neppure ha allegato una condotta concorrente del sanitario.
Ne consegue che, sulla presunzione che ciascuno dei suddetti tre fattori causali abbia concorso in CP_ pari misura (per una quota del 33,33% ognuno) a determinare il danno e che al dott. siano imputabili due dei tre, tenuto conto che la convenuta non ha allegato, rispetto a questi, una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità né ha provato di avere effettuato tutti i controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati, così da poter ritenere superata la presunzione di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., l'azione di regresso è accoglibile nei limiti del 33,33%, ossia per il 50% del
66,66%.
9.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato non è fondata. CP_ Come già evidenziato, tra e il dott. era stato stipulato un contratto di CP_1 collaborazione professionale coordinata e continuativa;
pertanto, trattandosi di titolo contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., interrotto utilmente in data sicuramente antecedente al 18/10/2021, quando si è tenuto l'incontro CP_ di mediazione alla quale il dotto era staro invitato, posto che la comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 5, comma 6, d.l.vo n. 28/2010, vigente ratione temporis); ciò anche qualora si ritenesse decorrere, il relativo termine, non da quando ha avuto conoscenza del danno, ma dalla data CP_1 degli interventi praticati dal sanitario.
9.3. Il dott. deve pertanto essere condannato a tenere indenne di quanto CP_2 CP_1 quest'ultima pagherà all'attore in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno nei limiti della quota del 33,33%.
pagina 23 di 28 CP_ 10. Dev'essere allora esaminata la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di nella causa riunita n. 2543/2024 r.g.. Controparte_3
10.1. La NI ha (tra l'altro) contestato che la fattispecie rientri nell'oggetto del contratto di assicurazione stipulato con il proprio assicurato il quale attiene alla responsabilità civile del medico verso terzi, in quanto, sotto il profilo oggettivo, si tratta di azione di rivalsa e, sotto il profilo soggettivo, l'azione è stata proposta non dal terzo – il paziente non ha agito contro il dott. CP_
-, ma dalla struttura sanitaria.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nella sezione «Responsabilità Civile
Professioni Sanitarie», prevede che la NI «si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale (…)». Tale ampia formulazione è compatibile con l'inclusione, tra i rischi assicurati, della rivalsa della struttura sanitaria che abbia pagato direttamente il paziente danneggiato per fatto del medico.
Questa interpretazione, oltre che rispondente al criterio di cui all'art. 1370 c.c. (secondo cui «Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro»), trova conferma nell'art. 4 delle CGA, secondo cui non possono essere considerati terzi (soltanto) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, o altri parenti conviventi, nonché le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori e i soci illimitatamente responsabili delle società controllanti, controllate o collegate all'assicurato ai sensi dell'art. 2359 c.c., mentre non viene menzionata la struttura sanitaria per la quale l'assicurato ha svolto l'attività in occasione della quale si è verificato il sinistro.
Inoltre, nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo allegato alla polizza (pag. 3/24) è espressamente inclusa nella copertura assicurativa la rivalsa della struttura sanitaria;
il riferimento all'art. 9, legge n. 24/2017 e la limitazione ai casi di colpa grave si spiegano con il fatto che, quando è stato sottoscritto il contratto di assicurazione prodotto (9/12/2020), la legge era già in vigore, ma non possono essere interpretati come esclusione della rivalsa CP_5 nei casi di colpa lieve, pacificamente ammessa nel regime antecedente all'applicabilità di tale speciale normativa.
La tesi di condurrebbe all'irragionevole risultato per cui, qualora il medico Controparte_3 fosse convenuto in giudizio direttamente dal danneggiato e condannato a risarcire il danno in suo pagina 24 di 28 favore – eventualità possibile anche per colpa lieve -, l'assicurazione dovrebbe operare, mentre non vi sarebbe copertura assicurativa se, in un caso analogo, il sanitario fosse chiamato in causa dalla struttura sanitaria a titolo di rivalsa.
10.2. La NI ha altresì eccepito che non vi è prova del perdurante possesso delle abilitazioni professionali e dell'iscrizione all'albo del medico, quali condizioni di validità
(rectius: efficacia) della garanzia ai sensi dell'art. 3 delle CGA. CP_ La clausola, a differenza di quanto sostiene il dott. non è vessatoria, ma l'eccezione è infondata perché sarebbe stato onere di provare il mancato possesso dei Controparte_3 requisiti sopra indicati quale fatto impeditivo del diritto alla garanzia (Cass., 09/11/2023, n.
312519.
10.3. Accertata l'efficacia della garanzia, si deve esaminare l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine di cui all'art. 2952, comma 3, c.c..
L'eccezione non è fondata.
Considerando quale dies a quo, come prospettato dalla stessa NI, il momento in cui il CP_ dott. ha ricevuto l'invito alla mediazione e ha quindi avuto conoscenza della richiesta risarcitoria di - come già detto, sicuramente in data antecedente all'incontro Parte_1 di mediazione del 18/10/2021 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
-, deve rilevarsi che la prescrizione si è sospesa in data 22/06/2021, ai sensi del CP_3 quarto comma dell'art. 2952 c.c., quando il sanitario ha depositato presso l'agenzia di Prato-
Seano di la lettera di richiesta di risarcimento del danno dell'odierno attore: Controparte_3 la NI, infatti, non ha disconosciuto la conformità all'originale della copia della missiva recante il timbro dell'agenzia e la relativa data (doc. 10 allegato alla memoria integrativa del CP_ dott. depositata nella causa n. 2543/2024 r.g.) né la provenienza di tale timbro;
analoga condotta processuale è stata tenuta da rispetto alla relazione sul caso redatta Controparte_3
CP_ dal dott. recante il timbro dell'agenzia di Prato-Seano del 27/07/2021 (doc. 11 ibidem); ebbene, tali documenti, senza necessità dell'ordine di esibizione richiesto dal terzo chiamato, dimostrano che l'assicurato rese edotta la NI della richiesta danni del sig. Parte_1 presumibilmente appena ricevette l'invito alla mediazione.
10.4. Per la stessa ragione è infondata anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art.
1.7 delle
CGA e alla conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.. CP_ 10.5. In definitiva, la domanda di garanzia del dott. può essere accolta, ma operano lo scoperto del 10% e la franchigia di € 250,00 previsti dall'art. 8 delle CGA.
pagina 25 di 28 10.6. Mette conto infine rilevare che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (Cass., 16/02/2024, n. 4275). CP_ Nel caso di specie deve ritenersi che il dott. nel domandare la condanna di
[...]
«a pagare direttamente le somme, tutte, che dovessero essere poste a carico del CP_3
CP_ medesimo Dr. E. e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa» o, comunque, «a garantire, rilevare e tenere integralmente indenne il Dr. dalle somme, CP_4 tutte, che dovessero esser poste a carico di quest'ultimo e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa», abbia inteso ottenere il rimborso delle spese di soccombenza, ossia di quelle che l'assicurato è tenuto a pagare il terzo vittorioso, diritto che scaturisce dal contratto di assicurazione e che trova limite nel massima ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c..
Ne consegue che la garanzia di dev'essere estesa alle spese di lite che Controparte_3
l'assicurato dovrà pagare a . CP_1
11. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono regolate come segue.
11.1. La convenuta deve rifondere le spese all'attore il quale ha diritto anche al CP_1 rimborso delle spese vive sostenute per i compensi dei propri CTP dott. e dott. , Per_1 Per_7 documentate per € 5.490,00 (cfr. fatture e ricevute prodotte in data 9-10/09/2024), e nel procedimento di mediazione ante causam, documentate per € 862,14 (doc. 6 allegato alla citazione).
11.2. Considerato il parziale accoglimento dell'azione di rivalsa, tra e il dott. CP_1 CP_2 le spese processuali sono compensate per metà, con condanna del secondo a pagare alla
[...] prima la restante quota del 50%.
11.3. applicandosi per le spese c.d. di chiamata in causa il criterio di cui Controparte_3 all'art. 91 c.p.c., è tenuta a pagare le spese di lite al dott. CP_2
11.4. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le quattro fasi del processo quanto all'attore e alla convenuta;
per il terzo chiamato, invece, che non ha partecipato alla fase istruttoria e ha depositato una sola memoria integrativa nella causa riunita, i compensi relativi alla fase istruttoria sono ridotti del 50%.
pagina 26 di 28 In favore dell'attore e della convenuta - gli unici ad avervi partecipato - devono essere liquidati anche i compensi professionali della fase di attivazione e la fase di negoziazione della mediazione, questi ultimi ridotti del 50% perché risulta che vi sia stato un unico incontro (doc. 4 allegato alla citazione).
11.5. In base ai criteri sopra indicati, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente e solidalmente a carico di , del dott. e di CP_1 CP_2 [...] per la quota di 1/3 ciascuno. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di nei confronti di Controparte_1 [...] per le causali indicate in motivazione e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno in favore di che liquida in € 98.446,72, oltre
[...] Parte_1 agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) in parziale accoglimento all'azione di rivalsa della convenuta, condanna il dott. a CP_2 tenere indenne di quanto pagherà a in forza del Controparte_1 Parte_1 capo 1) nei limiti del 33,33%;
3) in accoglimento della domanda di garanzia del terzo chiamato, condanna Controparte_3
a rilevare indenne il dott. di quanto quest'ultimo pagherà a
[...] CP_2 CP_1 in forza dei capi 2), 5) e 7), al netto dello scoperto del 10% e della franchigia di €
[...]
250,00;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida per il procedimento di mediazione in € 862,14 per esborsi ed € Parte_1
2.016,00 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 6.276,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) dichiara le spese processuali compensate per metà tra il dott. e CP_2 CP_1
e condanna il primo a pagare alla seconda la restante metà che liquida per il
[...] procedimento di mediazione in € 1.008,00 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 379,50 per esborsi ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
6) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del dott. Controparte_3 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi professionali, oltre CP_2
pagina 27 di 28 al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente e solidalmente a carico di del dott. e di per la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quota di 1/3 (un terzo) ciascuno.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 1045/2022, a cui è stata riunita la causa n. 2543/2024 r.g., tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
E Edoardo Cappellini (pec: vvocati.prato. ) ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del difensore sito in Prato, via Valenti ni 23/a;
ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Matteo Cecconi (pec: , ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del difensore, sito in Prato, viale della Repubblica n. 245;
CONVENUTA
Dott. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv.t Paolo M. CP_2 C.F._2
E Rosati (pec: vvocati.prato. ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio del difensore sito in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10;
TERZO CHIAMATO da nonché Controparte_1
ATTORE nella causa n. 2543/224 r.g.
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_3 P.IVA_2
Alessi e dall'avv. Rosario Livio Alessi (pec: ) ed Email_5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Monte Zebio n. 28; pagina 1 di 28 CONVENUTA dal dott. nella causa n. 2543/2024 r.g. CP_2
OGGETTO: responsabilità medica e sanitaria
CONCLUSIONI:
(…) -in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1 [...]
sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale, per le ragioni enunciate Controparte_1 nelle premesse;
-in via principale, condannare a risarcire in favore di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, a Parte_1 qualsiasi titolo e per le ragioni espresse nelle premesse, quantificati nella somma di €
132.119,34,o in quella diversa somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-in via subordinata, condannare a risarcire in favore di i danni da Controparte_1 Parte_1 perdita di chance per una mancata e più completa guarigione, nella misura risultante all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, compresa la fase relativa alla mediazione.
(…) - in tesi: dichiarare inammissibili o comunque respingere le
Controparte_1 domande di parte attrice nei confronti di in quanto carente
Controparte_1 quest'ultima di legittimazione passiva in senso improprio e, comunque, risultando le stesse infondate nei suoi confronti in fatto ed in diritto;
- in ipotesi: respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice nei confronti di condannare il Dott. a tenere
Controparte_1 CP_2 integralmente indenne (o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia)
Controparte_1 da ogni pretesa di parte attrice e, comunque, a corrispondere a
[...] Controparte_1 una somma pari a quella che dovesse risultare dovuta dalla stessa alla parte attrice (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi legali;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze tecniche e di causa.
Dott. in via preliminare, concedere, in favore del terzo chiamato, la rimessione in CP_2 termini, ex art. 153, II comma, cpc ed ex art. 294 cpc e, dunque, autorizzare quest'ultimo a compiere tutte le proprie attività difensive e tutti i propri diritti di difesa, niente escluso, con modifica/revoca, occorrendo, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22
R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - sempre in via pagina 2 di 28 preliminare, seppur in via pregiudiziale di merito, dichiarare che la domanda e, dunque, l'azione CP_ proposta da verso il dr. E. è improponibile e/o improcedibile e/o Controparte_1 inammissibile per le eccezioni ed i motivi, tutti, allegati nella comparsa di costituzione di quest'ultimo, con ogni consequenziale pronuncia, prevista ex lege;
- sempre in via preliminare, seppur in via pregiudiziale di merito, dichiarare che la domanda, contenuta nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, proposta da verso il dr. e, Controparte_1 CP_4 dunque, che quest'ultimo atto è affetto da nullità in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, n.3 e n.4, cpc, con ogni consequenziale pronuncia, prevista ex lege, con modifica/revoca, occorrendo, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22
R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - in via istruttoria, in tesi, disporre la rinnovazione completa delle indagini peritali sin qui svolte (nella causa n.
1045/2022 R.G. prima della riunione), con nomina, occorrendo, di altri e diversi CCTTUU e con modifica/revoca, sempre ove occorra, dell'ordinanza datata 15.10.2024 riunita la causa n.2543/24 R.G.); - in ogni caso, sempre in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti dei
CCTTUU in ordine a quanto contestato dai CCTTPP della convenuta nelle loro osservazioni, CP_ alle quali il Dr. E. si associa e si riporta, da intendersi di seguito trascritte (con riferimento alla causa n.1045/22 R.G. prima della riunione) e con modifica, ove occorra, dell'ordinanza datata 15.10.2024 (emessa nella causa n. 1045/22 R.G. prima che a quest'ultima sia stata riunita la causa n.2543/24 R.G.); - ancora in via istruttoria, ordinare, ai sensi dell'art.210 cpc, a
[...]
, di produrre in giudizio tutti gli atti interni – che sono stati posti in essere da Controparte_3 quest'ultima in conseguenza della denuncia del sinistro effettuata dal Dr. - e quelli dai CP_4 quali risulta che il sinistro è stato aperto dalla stessa convenuta, nell'anno 2021, con il numero già indicato nella terza memoria, depositata da parte dello stesso Dr. nella causa CP_4
2543/24R.G. prima della riunione, con modifica/revoca, occorrendo, della ordinanza, datata
14.4.2025 (emessa nella causa n. 2543/24 R.G. prima che quest'ultima sia stata riunita alla causa n. 1045/22R.G.); - nel merito, rigettare le domande, tutte, proposte dall'attore, Parte_1
verso e, in ogni caso, le domande, tutte, a qualsiasi titolo
[...] Controparte_1 proposte anche da quest'ultima verso il Dr. poiché infondate ed anche per tutto quanto CP_4 eccepito, dedotto, contestato ed esposto nella comparsa di costituzione e nelle difese, tutte, di quest'ultimo, depositate nella presente causa (inizialmente n. 1045/22 RG, alla quale è riunita ora la n. 2543/24 RG); - sempre nel merito, accogliere, nella loro totalità, le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione, depositata nella causa 1045/22 RG (alla quale è ora riunita la causa n. 2543/24 RG), nonché nell'atto di citazione che ha originato quest'ultima pagina 3 di 28 CP_ causa (ora riunita alla n. 1045/22 RG) in favore del Dr. E. - ancora nel merito, nell'ipotesi che le domande proposte dall'attore, verso ed Parte_1 Controparte_1 anche le domande proposte da quest'ultima verso il dr. nella causa 1045/22 RG alla CP_4 quale è ora riunita la causa n. 2543/24 R.G.), vengano accolte, in tutto o in parte, condannare
, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via Controparte_3
Po n.20, a pagare direttamente le somme, tutte, che dovessero essere poste a carico del medesimo Dr. e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa o, CP_4 comunque, condannare la stessa , in persona del legale rappresentante Controparte_3 protempore, con sede in Roma, via Po n.20, a garantire, rilevare e tenere integralmente indenne il
Dr. dalle somme, tutte, che dovessero esser poste a carico di quest'ultimo e liquidate in CP_4 favore di chi spetti al termine della presente causa (n. 1045/22 RG alla quale è riunita la causa n.
2543/24 R.G.), con rigetto di tutte le eccezioni proposte da nelle sue Controparte_3 difese, depositate nella causa n.2543/24 RG (ora riunita a quella n. 1045/22 RG), poiché infondate e proposte in violazione dell'art. 88 cpc;
- con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, IVA e CAP e spese di CTU.
(…) Respingere ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_3 [...]
, perché improcedibile, inammissibile, prescritta, infondata in fatto e diritto e Controparte_3 comunque non provata. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare l'obbligo indennitario al netto della franchigia contrattuale e del massimale di polizza. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali ex
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2/05/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
(di seguito: « »), al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 CP_1 danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di protesizzazione totale del ginocchio destro, eseguito dal dott. presso i locali della società convenuta in data 31/01/2014 e degli CP_2 accadimenti successivi.
In punto di fatto l'attore ha esposto: che a seguito dell'intervento chirurgico sopra menzionato, il decorso post-operatorio fu caratterizzato da forti dolori, protratti anche successivamente la dimissione ospedaliera, avvenuta il 7/02/2014; che, in particolare, dopo circa quindici giorni CP_ dall'intervento, all'esito di visita ambulatoriale dal dott. quest'ultimo riconobbe la presenza di una fistola al ginocchio dell'attore, sintomo di una grave infezione in corso;
che in data
17/03/2014, l'attore venne nuovamente ricoverato presso per essere sottoposto CP_1
pagina 4 di 28 d'urgenza a un ulteriore intervento chirurgico per la sostituzione della protesi infetta;
che l'intervento avvenne in modalità one step o one stage, ovvero con rimozione della protesi infetta, bonifica del focolaio e installazione della nuova protesi in un solo intervento;
che il consenso al nuovo intervento fu ottenuto senza che fosse prospettata al paziente alcuna opzione, ad esempio la più lunga, ma anche più sicura procedura in two steps o two stages; che, successivamente all'operazione chirurgia, egli venne dimesso il 31/03/2014 e trasferito nel reparto di riabilitazione della stessa struttura, dove rimase degente fino al 9/05/2014 per la riabilitazione CP_ funzionale;
che nella lettera di dimissione il dott. annotò ancora fuoriuscita di pus dal focolaio chirurgico;
che, nonostante la riabilitazione, nei mesi successivi al secondo intervento, eseguiti ulteriori esami medici, emerse la necessità di eliminare l'infezione attraverso la rimozione della protesi, il mantenimento per alcuni mesi di un distanziatore per bonificare il focolaio chirurgico e, solo in un secondo momento, posizionare una nuova protesi (c.d. intervento in two steps o two stages); che in data 19/05/2015 l'attore fu ricoverato presso la casa di cura Villa Ragionieri di Firenze, dove venne sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione della protesi e l'installazione di un distanziatore, poi rimosso con installazione della protesi in data 20/10/2015 e successive dimissioni il 31/10/2015; di avere sviluppato, in conseguenza di questi fatti, una sindrome depressiva;
che in data 16/03/2021 è stata presentata domanda di mediazione nei confronti di , ma il tentativo si è concluso con esito CP_1 negativo.
Ciò premesso, l'attore, sulla scorta della relazione medica di parte a firma del dott. Per_1
, ha sostenuto di aver subito un danno biologico permanente differenziale, quale
[...] conseguenza diretta delle responsabilità mediche sopra individuate, pari al 15% e un danno biologico da invalidità temporanea di totali 400 giorni, di cui 160 giorni di invalidità temporanea assoluta, 80 giorni di invalidità parziale al 75% e residui 160 giorni di invalidità parziale al 50%.
Ha inoltre lamentato un ulteriore danno biologico permanente di natura psichica nella misura dell'11%.
Si è costituita in giudizio , chiedendo, in tesi, il rigetto delle domande attoree per CP_1 carenza di legittimazione passiva della casa di cura;
in ipotesi, il rigetto delle domande in quanto CP_ infondate;
in via gradata, per il caso di soccombenza, la condanna del dott. a tenere indenne la convenuta da ogni pretesa dell'attore.
A sostegno dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha allegato di essersi limitata a mettere a disposizione i locali per l'esecuzione dell'intervento, che è stato CP_ invece praticato dal dott. libero professionista non dipendente della struttura. Sul punto ha pagina 5 di 28 evidenziato che, pertanto, la struttura sanitaria avrebbe potuto essere legittimamente convenuta in giudizio soltanto qualora fosse stato allegato un danno derivante da problematiche connesse ai locali e alla strumentazione medica della sala operatoria, mentre nel caso di specie l'attore non ha evidenziato alcun inadempimento ai predetti obblighi.
La convenuta ha inoltre contestato l'asserita violazione degli obblighi informativi, sostenendo che il sarebbe stato onere dell'attore provare la mancanza di consenso informato.
Ha poi contestato la relazione medico-legale di parte, ritenendola non dotata di efficacia probatoria, e ha inoltre sostenuto che la scelta della tecnica di intervento one stage, criticata dall'attore, è corretta e immune da censure, riconducibile alla migliore ars medica e conforme alle linee guida, alle buone pratiche accreditate dalle Comunità scientifiche nazionali e internazionali e ai protocolli applicabili al caso di specie.
ha infine contestato la quantificazione dei danni prospettata dall'attore e l'esistenza CP_1 del nesso di causalità tra la condotta di e i pregiudizi lamentati, di cui potrebbero CP_1 essere responsabili gli operatori di Villa Ragionieri, rilevando come non sia stato fornito un supporto probatorio a dimostrazione di questi profili.
A sostegno della domanda nei confronti del terzo, dott. la convenuta ha sostenuto CP_2 che eventuali inadempienze che dovessero essere accertate dovrebbero essere imputato al sanitario che ha acquisito il consenso del paziente e ha eseguito gli interventi chirurgici. CP_ Autorizzata la citazione del dott. all'udienza del 24/02/2023, considerati l'esito regolare della notificazione dell'atto di chiamata in causa e la mancata costituzione del terzo, ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/10/2023, poi differita al
12/12/2023, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie di cui all'art, 183, comma
6, c.p.c..
Respinta la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, è stata disposta una c.t.u. con i seguenti quesiti, nominando all'uopo un collegio composto da specialista in medicina legale e da specialista in ortopedia: «1) Accertamento medico: descriva le condizioni di salute della parte prima e dopo gli interventi descritti nella citazione, nonché la presumibile evoluzione delle stesse;
2) Valutazione della condotta del personale sanitario: a) dica se, per le condizioni di salute del paziente, esistessero protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;
b) dica se sia stata formulata una diagnosi corretta e tempestiva e, in caso contrario, se siano state comunque seguite le linee guida o le pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, o se siano stati omessi esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili;
c)
pagina 6 di 28 con particolare riguardo all'alternativa tra intervento «one step one stage» e intervento «two steps two stages», dica se sia stata effettuata una scelta terapeutica conforme al protocollo o, comunque, corretta e conseguente alla situazione clinica e se i trattamenti medici e chirurgici siano stati praticati secondo la buona scienza medica, in relazione al loro grado di difficoltà; d) dica se gli interventi consigliati in rapporto alla situazione clinica presentata dalla parte, e quelli praticati, abbiano profili di particolare complessità, anche in relazione alle statistiche relative al loro esito;
e) nel caso in cui la menomazione sia conseguenza di una complicanza, dica se essa fosse prevedibile e prevenibile, secondo regolarità statistica;
3) Accertamento del nesso di causalità: a) accerti, secondo un criterio di maggiore probabilità, se la lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata sia da mettere in relazione causale con i fatti denunciati;
dica in particolare se, secondo il criterio del più probabile che non, l'infezione occorsa a abbia natura “metachirurgica” e sia stata quindi contratta in Parte_1 ambito ospedaliero durante il ricovero del 31/01/2014 presso la Casa di Cura Villa Fiorita e, in caso affermativo, quali siano i possibili fattori causali;
b) nell'ipotesi che ricorrano più cause, dica in quale misura ciascuna di esse abbia concorso a provocare l'evento; 4) Valutazione medico-legale: a) tenuto conto di tutti gli eventuali precedenti interessanti la salute della parte al momento dell'evento dannoso, determini la durata della inabilità temporanea, assoluta e parziale;
b) precisi se sussistono esiti di carattere permanente e il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica;
c) specifichi la fonte dei criteri adottati nelle valutazioni che precedono;
5) Accertamento del consenso: a) dica se l'intervento praticato coincida con quello per il quale risulti prestato il consenso del paziente e se sia stata prospettata la possibilità che si verificassero le conseguenze lesive prodottesi;
b) nel caso in cui le lesioni subite non siano state preventivamente indicate come possibili esiti dell'intervento, dica se esse fossero prevedibili e in che misura, secondo un criterio di regolarità casistica;
c) dica se siano state correttamente prospettate le alternative terapeutiche eventualmente esistenti, con indicazione dei relativi vantaggi e rischi;
6) Valutazione delle ulteriori conseguenze: a) dica se ed in quale misura le menomazioni riportate precludano o rendano difficoltosi il compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultino da essa concretamente praticate;
b) indichi l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.».
La relazione è stata depositata il 19/06/2024.
pagina 7 di 28 In data 9/09/2023 si è costituito in giudizio il dott. contestando il fondamento di CP_2 ogni domanda proposta nei suoi confronti, di cui ha chiesto il rigetto, oltre la revoca dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata la sua contumacia.
Ha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., e di essere autorizzato al compimento di tutte le attività difensive precluse o decadute, non essendosi potuto costituire per problemi informatici.
Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda e dell'azione proposta dalla convenuta nei suoi confronti, e la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di determinatezza e chiarezza dell'oggetto della domanda giudiziale e dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa.
Ha inoltre eccepito la prescrizione, rilevando come i due interventi chirurgici siano stati effettuati nel 2014, e, da quel momento a quello della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, siano trascorsi otto anni, essendo applicabile il termine di cui all'art. 2947 c.c. in relazione alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., richiamata dalla legge n.
24/2017.
Nel merito ha rilevato che l'attore è stato correttamente informato circa gli interventi chirurgici a cui si è sottoposto volontariamente e ha prestato il relativo consenso;
che le scelte diagnostiche e cliniche sono state caratterizzate da correttezza, efficacia e trasparenza;
che non è stato compiuto alcun errore medico in alcuno degli interventi chirurgici.
Inoltre, ha affermato l'assenza di nesso eziologico tra la propria condotta e l'evento lamentato dall'attore; ha contestato ogni voce di danno asseritamente patito dal sig. e si è Parte_1 associato alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, contestando le risultanze della c.t.u.. In particolare, il convenuto ha evidenziato che il terzo intervenuto chirurgico praticato sull'attore presso Villa Ragionieri da un lato è stato inutile, dall'altro lato costituisce causa esclusiva o almeno concausa dei pregiudizi allegati. CP_ Sulla scorta di queste considerazioni, il dott. ha contestato, in via preliminare, la propria legittimazione passiva, e comunque la propria responsabilità.
Infine, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del proprio assicuratore
[...]
(di seguito: « ). Controparte_3 Controparte_3
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa in data 11/09/2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia nei confronti del dott. ed è stata fissata l'udienza di discussione delle CP_2 difese del terzo chiamato in data 14/10/2024, all'esito della quale sono state rigettate le istanze proposte dal terzo chiamato di rimessone in termini ai sensi degli artt. 294 e 153, comma 2,
pagina 8 di 28 c.p.c., di autorizzazione alla chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269, Controparte_3 comma 2, c.p.c., di rinnovazione della c.t.u., ed è stata disattesa l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa notificata da . CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 127-ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine fino al 14/04/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, termine poi revocato per consentire lo svolgimento dell'udienza in presenza ed esaminare l'istanza di riunione formulata nel procedimento n. 2543/2024 r.g., introdotto dal dott. nei confronti di avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3 domanda di garanzia relativa ai fatti oggetto di causa. All'esito di tale udienza, con emessa in pari data, ritenuta l'applicabilità delle regole del processo ordinario di cognizione nella formulazione anteriore alla c.d. Riforma Cartabia (d.l.vo n. 149/2022), è stata disposta la riunione dei due giudizi ed è stato assegnato alle parti nuovo termine ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. fino al 5/05/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. si era tempestivamente costituita nella causa n. 2543/2024 r.g. chiedendo di Controparte_3
«Respingere ogni domanda proposta nei confronti della , perché Controparte_3 inammissibile, prescritta, infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare
l'obbligo indennitario nei limiti e nei termini della polizza, al netto della franchigia contrattuale
e del massimale di polizza. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre rimborso».
Contestata in via generale la sussistenza, in capo a sé, di un'obbligazione indennitaria in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile presso terzi stipulato ai sensi dell'art. 1917 c.c. dal dott. in difetto di qualsiasi responsabilità in capo allo stesso, in via CP_2 preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c., rilevando come l'assicurato abbia avuto conoscenza della richiesta di risarcimento avanzata dal sig. in data 18/10/2021, quando si è tenuto l'incontro di Parte_1
CP_ mediazione a cui il dott. era stato invitato, e la denunzia sia stata inviata alla NI in data 29/10/2024, quando lo stesso ha comunicato di essere stato citato in giudizio da CP_1 nella causa n. 1045/2022 r.g.; sarebbero quindi trascorsi più di due anni, in mancanza di atti interruttivi idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Sulla scorsa di analoghe considerazioni, la terza chiamata ha eccepito la violazione, da parte dell'assicurato, dell'art.
1.7 delle CGA modello “13 prof”, con conseguente perdita del diritto pagina 9 di 28 CP_ all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., per avere omesso il dott. di denunciare il sinistro entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza di esso.
Nel merito ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa sull'assunto Controparte_3
CP_ che la domanda di manleva proposta da nei confronti del dott. non ha ad CP_1 oggetto il risarcimento di un danno cagionato ad un terzo, il quale, infatti, non ha agito verso il medico, ma la rivalsa della convenuta in relazione a quanto quest'ultima possa essere condannata a pagare in favore del terzo danneggiato;
pertanto la domanda esula dall'oggetto della garanzia sia dal punto di vista soggettivo, perché chi pretende il pagamento dal medico non è il terzo danneggiato, né il paziente, bensì la struttura sanitaria la quale, peraltro, non può essere considerata terza rispetto all'assicurato; sia sotto il profilo oggettivo, perché ciò che viene richiesto non è il risarcimento di un danno da errata condotta sanitaria, ma la condanna alla manleva – rivalsa, sul presupposto che il medico avrebbe operato in regime libero professionale e non quale dipendente della struttura sanitaria. ha infine richiamato i limiti della garanzia previsti dall'art. 8 delle CGA Controparte_3
(massimale di € 1.500.000,00, al netto di uno scoperto per danni a persone pari al 10 %, con un massimo del 3% del massimale assicurato;
franchigia di € 250,00 per sinistro).
Con ordinanza del 6/05/2025 le cause riunite sono state trattenute in decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con abbreviazione a quaranta giorni del primo termine per il deposito delle comparse conclusionali.
***
1. In via preliminare e pregiudiziale devono essere esaminate le eccezioni e le richieste di ordine processuale formulate dal dott. quando si è costituito in giudizio, sulle quali CP_2 dev'essere confermata l'ordinanza del 15/10/2024, con cui sono state rigettate l'istanza di CP_ rimessione in termini e l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa del dott.
1.1. Quanto alla prima, si osserva che il terzo chiamato, dopo essere stato dichiarato contumace, si è costituito in giudizio il 9/09/2024, chiedendo di essere rimesso nei termini ai sensi degli artt.
294 e 153, comma 2, c.p.c. per il compimento di tutte le attività processuali, sostenendo di avere scoperto l'esistenza della presente causa solo nel luglio dell'anno 2024 a causa di un problema informatico che, per tutto il secondo semestre del 2024, gli ha impedito di visualizzare gli allegati alle PEC ricevute.
L'istanza non può essere accolta in quanto: a) il malfunzionamento informatico è solo affermato, ma non dimostrato;
b) in ogni caso, il problema tecnico sarebbe imputabile all'istante, in quanto CP_ relativo alla sua casella di posta elettronica certificata;
c) in ogni caso, la condotta del dott.
pagina 10 di 28 non può ritenersi conforme a diligenza perché, per sua stessa ammissione, egli ha ricevuto regolarmente la PEC dell'avv. Cecconi del 30/09/2022, recante la citazione per chiamata in causa del terzo, nella quale si fa espressamente riferimento a un allegato e, ciò nonostante, non si
è immediatamente attivato, se del caso contattando il legale o il proprio gestore di posta elettronica, per avere contezza del contenuto del file.
1.2. Non è fondata neppure l'eccezione di nullità della citazione per chiamata in causa notificata da al dott. ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per Controparte_1 CP_2 carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. in quanto il petitum e la causa petendi della domanda della convenuta sono, seppur sinteticamente, delineati: la chiamante, per l'ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità della struttura sanitaria in relazione alla condotta del medico, intende ottenere da quest'ultimo un risarcimento commisurato alla perdita conseguente al pagamento che essa, eventualmente, dovrà in favore CP_ dell'attore, sul presupposto è stato il dott. come libero professionista che ha instaurato un rapporto contrattuale diretto con il paziente, a praticare l'intervento asseritamente lesivo.
2. Venendo al merito, la domanda dell'attore, strutturata in più capi, è fondata nei limiti di seguito indicati.
3. Non è contestato, come peraltro risulta dai documenti prodotti: che il sig. in data Parte_1
31/01/2024, venne ricoverato presso la casa di cura per effettuare un intervento di CP_1 protesizzazione totale del ginocchio destro, in quanto artrosico, con flesso estensione limitata, zoppia, dolore non più responsivo ai trattamenti e presenza di versamenti recidivanti;
che l'intervento, eseguito lo stesso giorno dal libero professionista dott. ebbe regolare CP_2 decorso post-operatorio e l'attore fu dimesso il 7/02/2014; che alla visita di controllo del
25/02/2014 la dott. procedette a medicazione e desutura della ferita chirurgica senza Persona_2 segnalare anomalie;
che, essendo in seguito comparsa una vescicola gialla sul ginocchio, il sig. CP_
si rivolse al dott. il quale dette indicazioni per un ulteriore intervento di bonifica Parte_1
e revisione della protesi, che venne eseguito il 17/03/2014 presso la stessa casa di cura
[...]
con tecnica c.d. one stage (rimozione della vecchia protesi e impianto della nuova protesi CP_1 in un unico tempo chirurgico); che il 31/03/2014 l'attore fu dimesso e trasferito nel reparto di riabilitazione della stessa struttura, dove rimase degente fino al 9/05/2014 per effettuare fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale;
che il 2/04/2014 il sig. per iperpiressia, Parte_1 si rivolse al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato e fu ricoverato presso U.O. di Medicina
Interna; durante il ricovero, in data 8/04/2014, fu sottoposto ad artrocentesi in anestesia locale con prelievo di liquido articolare per esame colturale (aerobi, anaerobi, micobatteri) che risultò
pagina 11 di 28 negativa;
che venne poi dimesso con diagnosi di dimissione di «iperpiressia in recidiva di sepsi di artroprotesi del ginocchio dx con estensione della flogosi ai piani sottocutanei del ginocchio e della gamba e processo sinovitico in fase attiva»; che nei mesi successivi, poiché nonostante la riabilitazione permanevano dolori e difficoltà a riprendere le ordinarie occupazioni, il sig. si rivolse anche ad altri specialisti i quali consigliarono un intervento di sostituzione Parte_1 della protesi;
che il 19/05/2015 egli fu così ricoverato presso la casa di cura Villa Ragionieri di
Firenze dove fu sottoposto a un intervento di rimozione della protesi e posizionamento di un distanziatore antibiotato, e il 20/10/2015 fu nuovamente ricoverato per la rimozione del distanziatore e il posizionamento della nuova protesi (tecnica c.d. two stages).
3.1. Sulla scorta di questi accadimenti e dei documenti prodotti, è accertata l'avvenuta conclusione, tra e , di un contratto atipico di spedalità o di Parte_1 CP_1 assistenza sanitaria, rispetto alla cui sussistenza è neutro il fatto che il dott. non fosse CP_2 un lavoratore dipendente della casa di cura, ma un libero professionista. Il rapporto negoziale diretto tra attore e convenuta trova conferma nella cartella clinica dei ricoveri del sig. Parte_1 in cui si fa riferimento espresso al «paziente», che dimostra l'accettazione di quest'ultimo presso la struttura sanitaria, atto che comporta la conclusione del suddetto contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la casa di cura è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere (Cass., 13/04/2007, n. 8826; Cass.,
Sez. Unite, 01/07/2002, n. 9556). Sul tema, è stato di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (Cass., 15/03/2024, n. 7074).
3.2. Non vi è prova, invece, dell'avvenuta stipula di un contratto di prestazione d'opera tra l'attore e il dott. del cui operato risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c., CP_2 CP_1 previsione normativa alla stregua della quale possono considerarsi ausiliari del debitore coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e pagina 12 di 28 l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass., n. 25251 del 29/11/2011); questi CP_ requisiti senz'altro sussistono nel caso di specie in cui il dott. ha concluso con la società convenuta un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa che prevede lo stabile inserimento del medico nella struttura organizzativa della casa di cura, come referente
(doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, .c.p.c. della convenuta).
4. Passando alla ricostruzione dei fatti, la c.t.u. espletata ha consentito di ricostruire lo sviluppo causale della vicenda, secondo il criterio probatorio tipico della causalità civile c.d. del «più probabile che non».
La relazione tecnica della specialista in medica legale dott. e dello specialista in Persona_3 ortopedia dott. è infatti immune dalle critiche e dalle censure a cui è stata Persona_4 sottoposta dai consulenti tecnici di parte nominati dalla convenuta, fatte proprie anche dal terzo chiamato e dal suo assicuratore, a cui i CTU hanno puntualmente replicato con ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico e fondati su precisi richiami alla letteratura scientifica.
4.1. In primo luogo, sulla base della richiamata consulenza, è da ritenersi accertato che, in occasione del primo intervento chirurgico a cui si sottopose, il sig. contrasse Parte_1 un'infezione (una fistola cutanea, osservano i consulenti dell'ufficio) che, come si dirà, non CP_ essendo stata risolta, era incompatibile con la scelta terapeutica del dott. di eseguire l'intervento di revisione della protesi con la tecnica c.d. one step. CP_ Convergono verso questa affermazione i seguenti dati: nel certificato del 31/03/2014, il dott. descrive un'infezione purulenta e modifica nuovamente la terapia antibiotica (somministrata dopo le prime dimissioni) da proseguire per ulteriori due settimane;
nonostante ciò compare epiressia;
nel referto operatorio della seconda revisione a cui è stato sottoposto il sig. Parte_1 presso Villa Ragionieri si descrive una «mobilizzazione settica» della protesi, senza menzionare dubbi diagnostici.
In senso contrario non depongono i dati fattuali evidenziati dai CTP di , sui quali i CP_1
CTU hanno puntualmente e condivisibilmente replicato: il fatto che, in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Prato in data 2/04/2024, il tampone effettuato sul liquido sinoviale prelevato avesse dato esito negativo non costituisce un'indicazione dell'insussistenza di batteri perché il sig. era stato sottoposto a due settimane di terapia antibiotica, tale dal falsare i risultati Parte_1 del tampone, che non può ritenersi diagnostico;
dirimente non può essere considerata neppure la negatività degli esami scintigrafici, scarsamente indicativi, soprattutto quando ci sono infezioni subdole, di basso grado o croniche ab initio, o secondarie a terapie antibiotiche prolungate
(scrivono i CTU che «Le Linee Guida dell'AAOS in proposito danno come raccomandazione
pagina 13 di 28 debole l'utilizzo della scintigrafia nella diagnosi di infezione nelle protesi»); i valori di VES e
PCR nella norma non sono un indice certo di remissione dell'infezione; l'esame radiografico del
30/04/2025, eseguito prima dell'espianto del maggio 2015, evidenzia una linea di radiolucenza sotto il piatto tibiale che, associata al dolore del paziente, è suggestiva di mobilizzazione della protesi;
quest'ultimo dato trova conferma nella descrizione dell'atto chirurgico eseguito presso
Villa Ragionieri, dove si parla di «scollamento settico».
L'ipotesi che si sia trattata di una ISC (infezione del sito chirurgico) contratta durante o comunque in occasione dell'intervento presso la casa di cura del 31/01/2014 è CP_1
Par ulteriormente suffragata dai dati statistici: si legge, infatti, nella relazione di c.t.u., che l' costituisce il secondo tipo più frequente di ICA (infezioni contratte durante l'assistenza sanitaria, spesso in ospedali o altri ambienti sanitari, che non erano presenti al momento dell'ammissione del paziente) in Europa e negli Stati Uniti d'America.
Accertata l'esistenza dell'infezione dopo poche settimane dal primo intervento, i CTU hanno qualificato quest'ultima come periprotesica precoce e l'hanno collegata eziologicamente a una contaminazione avvenuta nella sala operatoria. Tale valutazione, in mancanza della dimostrazione di fattori causali alternativi, è condivisibile.
Si tratta, ad avviso dei CTU, di complicanza prevedibile, «trattandosi di una delle più comuni complicanze di un intervento chirurgico ma anche della semplice degenza ospedaliera», e altresì evitabile con un'adeguata prevenzione. CP_ 4.2. È da escludere, infine, che, come invece ha sostenuto il dott. abbia avuto un'incidenza causale, rispetto all'evento dannoso allegato, l'intervento eseguito presso la casa di cura Villa
Ragionieri che, tutt'altro che inutile, fu necessario per estirpare in via definitiva i batteri responsabili dell'infezione e reimpiantare una protesi con esito fausto. Si è già detto, d'altra parte, degli indizi dell'esistenza di un processo infettivo non risolto antecedente al ricovero presso Villa Ragionieri.
5. Passando così ad esaminare la condotta del personale sanitario, ossia del dott. è CP_2 stato rilevato dal collegio peritale che la profilassi antibiotica effettuata prima dell'intervento del
31/01/2024 fu corretta per scelta di molecola e posologia e che la successiva diagnosi di infezione fu tempestiva, ma non fu conforme alle buone pratiche mediche la scelta terapeutica di effettuare un intervento c.d. one step one stage nonostante vi fossero segni clinici di infezione in corso: infatti, questo tipo di intervento rappresenta il trattamento di scelta nelle revisioni asettiche e può essere effettuato anche in caso di infezione periprotesica, ritardata o cronica, a patto che i tessuti molli siano sani, sia stato isolato il germe patogeno responsabile del processo pagina 14 di 28 infettivo, lo stesso sia risultato sensibile agli antibiotici e il paziente non appartenga a categorie a rischio;
condizioni – queste – che non ricorrevano nel caso del sig. In particolare: Parte_1 non era stato eseguito un agoaspirato del liquido sinoviale per isolamento del germe e così definire individualmente lo specifico antibiotico da caricare nel cemento, necessario per raggiungere un elevato livello terapeutico locale di antibiotico;
non era stata utilizzata una soluzione antisettica adeguata, associando acqua ossigenata, come suggerito dalle linee guida dal
2013 per aumentare l'efficacia battericida della soluzione;
come già rilevato, gli esami effettuati non offrivano risultati di certezza nell'escludere la presenza di batteri (tampone su liquido sinoviale e scintigrafia). CP_ È accertato, quindi che il dott. adottò una scelta terapeutica errata perché, per le caratteristiche del caso di specie, in conformità delle leges artis, avrebbe dovuto optare per la tecnica c.d. two steps two stages.
5.1. Accanto alla colpa del medico, è accertata la colpa della struttura sanitaria la quale non ha neppure allegato le cautele e gli accorgimenti adottati per prevenire una contaminazione del sito chirurgico in occasione dell'intervento del 31/01/2014.
L'inadempimento della convenuta allegato dall'attore è quindi configurabile sia in relazione alla condotta del medico suo ausiliare ex art. 1228 c.c. sia in relazione alle obbligazioni facenti capo direttamente alla struttura sanitaria, tra cui quella di garantire la perfetta sterilità dell'ambiente operatorio per evitare infezioni.
A tale riguardo si rileva che le concause sopra descritte – l'infezione contratta in occasione dell'intervento di protesizzazione del 31/01/2014 e l'erronea scelta terapeutica nell'intervento di revisione della protesi del 17/03/2014 – non si elidono a vicenda, ma appunto, hanno concorso entrambe alla causazione dell'evento lesivo.
5.2. Ulteriore profilo di inadempimento lamentato dal sig. e confermato Parte_1 dall'istruttoria attiene alla violazione del consenso informato, non avendo la convenuta provato di avere edotto il paziente, prima dell'intervento del 17/03/2024, dell'esistenza di un'alternativa CP_ terapeutica rispetto a quella praticata dal dott. – in primis la tecnica poi attuata presso Villa
Ragionieri -, nonché dei rischi e dei benefici di ciascuna opzione chirurgica: come evidenziato nella relazione di c.t.u., nei moduli prodotti dalla convenuta non si fa alcuna menzione di alternative praticabili rispetto all'intervento di revisione c.d. one step one stage e alla possibilità di scegliere la tecnica c.d. two steps two stages, che avrebbe sì comportato tempi di cura più lunghi, ma abbassato il rischio di insuccesso dovuto a infezioni. La circostanza è stata confermata dai testi e rispettivamente moglie e figlio Testimone_1 Testimone_2
pagina 15 di 28 dell'attore (udienza dell'8/05/2024): in particolare la prima, che era solita accompagnare il marito a tutte le visite, ha dichiarato che a parlare loro per la prima volta dell'opzione c.d. two steps two stages fu un infettivologo che «visitava presso la palazzina di vetro all'“ospedale vecchio”» e che ciò accadde solo dopo l'intervento di sostituzione della protesi presso
[...]
; la testimone dev'essere ritenuta attendibile perché, nonostante il rapporto di coniugio CP_1 con l'attore, ha reso dichiarazioni circostanziate e articolate, senza limitarsi a confermare il capitolo di prova.
6. Passando ora all'accertamento dei pregiudizi causati dall'inadempimento di , ai CP_1 sensi dell'art. 1223 c.c., circa il danno alla salute si condivide la premessa del ragionamento dei
CTU secondo cui devono essere considerati «causalmente riconducibili ad inadeguata condotta sia un prolungamento iatrogeno della malattia che un maggior danno permanente o danno differenziale rispetto agli esiti ci si saremmo dovuti attendere in assenza dell'inadeguata gestione».
6.1. Quanto ai postumi permanenti, è utile riportare le considerazioni trasfuse nella relazione peritale, secondo cui: le attuali condizioni del sig. sono proprie della Classe III della Parte_1
SIMLA che prevede una percentuale compresa tra il 21% ed il 25% in caso di «dolore costante e non completamente sensibile ai farmaci, rilevante deficit articolare. Deambulazione molto limitata e possibile soltanto con bastone, marcata ipomiotrofia muscolare, osteoporosi»; nel caso di specie, è congrua una percentuale del 25%. Qualora la condotta riferibile alla casa di cura fosse stata immune da censure, tenuto conto delle condizioni del paziente anche in rapporto all'età al momento dell'atto medico, gli esiti dell'intervento di protesizzazione sarebbero stati attribuibili alla I Classe della SIMLA, che prevede una percentuale del 15% con «pressochè assenza di dolore, lievi deficit articolari in flessione, lieve ipotrofia muscolare»; la componente di danno causalmente riconducibile all'inadempimento è quindi pari al 10%, data dalla differenza tra l'attuale 25% e il 15% atteso, e attiene alla presenza di un impianto protesico da revisione (anziché di un primo impianto) e alla maggior componente antalgicodisfunzionale, con deficit della flesso estensione e zoppia residua.
Sul punto, i CTU hanno replicato in modo esaustivo e preciso alle osservazioni dei CTP di
[...]
, secondo cui la percentuale di invalidità in caso di esatto adempimento sarebbe stata CP_1 maggiore del 15% (così da ridurre il danno differenziale): in particolare, hanno rilevato i CTU che «non vi erano in anamnesi elementi per ritenere che l'intervento avrebbe avuto minori probabilità di successo e che potesse esitare in una classe II (16-20% prevista per gli esiti di
pagina 16 di 28 protesi di ginocchio con dolore sensibile ai farmaci, moderato deficit articolare, deambulazione cautelata, ipotrofia muscolare)».
6.2. Quanto al danno che l'attore nella citazione ha qualificato biologico permanente di natura psichica, il fatto che egli, sebbene i CTU ne abbiano escluso la sussistenza, nella comparsa conclusionale non vi abbia fatto alcun riferimento, è indice inequivoco di rinuncia a tale capo di domanda.
In ogni caso, nel merito, non è provata la sussistenza, in capo al sig. di un disturbo Parte_1 dell'adattamento cronico da porre in relazione causale con gli esiti degli interventi praticati presso : i CTU, al riguardo, con ragionamento condivisibile, hanno evidenziato che, CP_1 dai documenti prodotti, «non risulta un iter clinico terapeutico (ricorso a sedute psicoterapiche, terapie farmacologiche) che confermi la presenza e rilevanza del disturbo psichico» e aspetti di natura psichiatrica non sono emersi neppure durante la visita condotta nel corso delle operazioni peritali (all'esame clinico, durante la raccolta anamnestica e in base alla sintomatologia riferita).
L'unico indizio addotto dall'attore è la relazione psichiatrica del dott. Persona_5 del 2/12/2020 la quale, essendo una perizia di parte, peraltro redatta a distanza di oltre sei anni dall'intervento, non è certo idonea a provare l'esistenza di una lesione all'integrità psichica e, soprattutto, il collegamento eziologico con il trattamento sanitario praticato dalla convenuta.
6.3. Il medesimo ragionamento differenziale riportato in relazione ai postumi permanenti va applicato l'inabilità temporanea, considerando che, dopo l'intervento del 31/01/2014, il sig. effettuò pressoché costantemente terapia, nonché ulteriori tre intervento chirurgici, Parte_1 con stabilizzazione del quadro clinico solo dopo l'intervento di rimozione dello spaziatore antibiotato, con riposizionamento di protesi, nell'ottobre 2015: in base a questo presupposto, i
CTU hanno correttamente ritenuto che costituiscano conseguenza e immediata degli eventi lesivi descritti 60 (sessanta) giorni di inabilità totale, 60 (sessanta) giorni di inabilità parziale al 75%,
90 (novanta) giorni di inabilità parziale al 50% e 90 (novanta) giorni di inabilità parziale al 30%
(cfr. su quest'ultimo punto la modifica apportata alla risposta ai quesiti a seguito delle osservazioni delle parti).
6.4. Come già evidenziato, in relazione all'accertato ulteriore inadempimento della convenuta, per avere quest'ultima omesso di informare in modo completo e adeguato il paziente prima di decidere per l'intervento di revisione della protesi c.d. one step, l'attore ha allegato che, se avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe optato per l'intervento c.d. two steps, in quanto gli avrebbe garantito maggiori chances di risoluzione definitiva del focolaio infettivo, anche a costo pagina 17 di 28 di un percorso terapeutico più lungo, considerato che all'epoca dei fatti era già pensionato e non aveva necessità di riprendere in tempi relativamente rapidi le normali attività quotidiane.
In base alle specifiche allegazioni di viene in rilievo l'indirizzo della Parte_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico, comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute, in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente, che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto, non può affermarsi un'assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico un'astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose;
inoltre, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta"
(ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (Cass., 11/11/2019, n. 28985).
Nel caso all'esame, da un lato, è provato per presunzioni che se fosse stato Parte_1 informato dell'alternativa terapeutica dell'intervento c.d. two steps - two stages, avrebbe scelto quest'ultimo in luogo dell'intervento in concreto praticato;
ciò in quanto, per l'età che l'attore aveva al tempo del primo intervento di protesizzazione e per la condizione, già all'epoca, di pensionato, è altamente probabile che avrebbe preferito l'opzione foriera di maggiori probabilità di estinguere definitivamente l'infezione, rispetto alla prospettiva di un percorso terapeutico più
pagina 18 di 28 rapido, ma più rischioso. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si è inserito nella catena causale produttiva del pregiudizio alla salute.
Dall'altro lato, deve rilevarsi che il sig. non ha allegato e provato che, dalla lesione Parte_1 della libertà di autodeterminazione così causata, sia derivato un danno-conseguenza autonomo e distinto dalle conseguenze dannose correlate al pregiudizio alla salute, posto che non è risarcibile il c.d. danno in re ipsa: nella citazione, infatti, l'attore si è limitato a richiamare, genericamente, il principio di diritto («La mancanza di idoneo consenso informato determina tuttavia anche un secondo profilo d i danno non patrimoniale, consistente nel la lesione del diritto costituzionale di autodeterminazione del paziente, la cui quantificazione viene rimessa alla valutazione equitativa del Giudice»), senza svolgere alcuna specifica e concreta allegazione. Nella comparsa conclusionale, nella quale comunque sarebbe stata preclusa un'ulteriore attività assertiva, il sig. si è limitato ad ampliare il concetto con considerazioni pur sempre generali ed Parte_1 astratte.
Il danno risarcibile è quindi limitato ai danni conseguenti alla lesione della salute, in termini di postumi permanenti, inabilità temporanea e alterazione delle abitudini di vita.
6.5. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017, il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139, d.l.vo n. 209/2005. Tale previsione
(così come il previgente art. 3, comma 3, decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012) trova applicazione anche nelle controversie relative a illeciti – come quello oggetto di causa - commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. da ultimo Cass., 11/12/2024, n. 31868).
Tuttavia, l'art. 5, comma 1, d.P.R. 13/01/2025 n. 12 limita l'applicazione del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle Assicurazioni
Private, ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5/03/2025); ne è escluso, pertanto, l'evento oggetto di causa per il quale continuano ad applicarsi le tabelle pagina 19 di 28 elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile (2024).
6.6. Quanto al c.d. danno permanente da lesione dell'integrità psicofisica, può essere riconosciuto l'aumento percentuale «standard» previsto dalle citate tabelle per la sofferenza soggettiva, in quanto l'attore si è limitato a domandare genericamente la liquidazione del danno morale, senza allegare circostanze specifiche e concrete indicative di un particolare patema d'animo, autonomo e distinto dal pregiudizio all'integrità psicofisica e agli aspetti dinamico- relazionali.
6.7. In relazione a questi ultimi è necessaria, invece, una personalizzazione perché, dalle prove testimoniali assunte, è emerso che il sig. prima dell'intervento, era una persona Parte_1 particolarmente attiva, dinamica e socievole e che invece oggi è costretto a rinunciare alle occasioni di svago che comportano la necessità di muoversi fuori casa;
inoltre il riposo notturno
è disturbato per il dolore, quest'ultimo compatibile con la descrizione dei postumi permanenti nella c.t.u.. D'altra parte, anche i CTU hanno verificato che i postumi permanenti del sig. inficiano la capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita, rendendo ad esempio Parte_1 difficoltoso vestirsi, spogliarsi, lavarsi, pur non concretizzando un impedimento.
Deve pertanto ritenersi che, in proporzione alla maggiore compromissione dell'integrità psicofisica causata dall'evento, vi sia una componente differenziale riferita anche agli aspetti dinamico-relazionali, risultati limitati in maniera più rilevante di quanto sarebbe avvenuto se l'intervento fosse stato correttamente eseguito.
In particolare, la teste sulla cui attendibilità si è già argomentato, ha confermato che, Tes_1 dopo l'intervento al ginocchio e a differenza di quanto accadeva in precedenza, il marito passa la maggior parte del suo tempo in casa, non si reca più in vacanza al mare e non ha contatti frequenti con persone estranee al nucleo famigliare [«Confermo, è stata una rovina;
mio marito non cammina più, dopo 100 metri non ce la fa a continuare e deve fermarsi, siamo costretti a stare sempre in casa. Quando siamo andati in gita a Rasiglia lui è rimasto su una panchina. Non
è più possibile andare in giro con lui. (…) prima dell'operazione andavamo in giro, al mare, stavamo fuori. Ora posso al più andare fuori da sola»]; ha poi confermato che, dopo l'intervento al ginocchio e a differenza di quanto accadeva in precedenza, si sveglia più Parte_1 volte durante la notte e manifesta cattivo umore («in base alla posizione che assume mentre dorme, la gamba gli fa male, così si sveglia e si lamenta.»). Anche la sorella dell'attore,
ha testimoniato (udienza dell'8/05/2024) che mentre prima Persona_6 dell'intervento il fratello era attivo e «non era mai a casa», ora non esce e non si reca più a pagina 20 di 28 trovarla perché dovrebbe fare le scale;
non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità della teste malgrado il vincolo parentale con l'attore, avendo ella reso dichiarazioni precise e coerenti.
6.8. Si procede, quindi, in prima battuta, a individuare il risarcimento dovuto in relazione all'invalidità del 25% complessivamente accertata: considerando il valore del punto di danno biologico di € 4.408,86, l'età del danneggiato al momento dell'evento (sessantasei anni sia considerando il primo intervento del 31/01/2014 che quello di prima revisione del 17/03/2014) e l'incremento standardizzato per la sofferenza soggettiva (41%), si ottiene un risarcimento del danno di € 104.903,00. Aumentato tale valore per la personalizzazione, nei limiti del 10%, si ottiene € 115.393,30.
In seconda battuta, si quantifica il risarcimento che sarebbe dovuto per postumi pari al 15%, ossia quelli che sarebbero residuati anche in assenza dell'errore medico: prendendo il valore punto di € 3.211,51, aumentato per la sofferenza soggettiva del coefficiente standard del 31%, il risarcimento è pari a € 42.597,00, aumentato a € 46.856,70 per la personalizzazione.
La differenza tra i due valori (115.393,30 – 46.856,70), pari a € 68.536,70 corrisponde alla liquidazione del danno biologico permanente subito dall'attore (Cass., n. 21261 del 30/07/2024)
e causalmente correlato alla responsabilità di convenuta e terzo chiamato.
6.9. Il danno derivante dall'inabilità temporanea, calcolato considerando l'importo medio di €
115,00 per ciascun giorno di inabilità totale, che già comprende le varie componenti del danno non patrimoniale, è liquidato in complessivi € 20.355,00.
6.10. La somma liquidabile per il risarcimento del danno non patrimoniale è allora in totale pari
€ 88.891,60.
Trattandosi di debito di valore, tale importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla stessa somma, devalutata al 31/10/2015 - epoca delle dimissioni da Villa Ragionieri dopo il terzo intervento di rimozione del distanziatore e di installazione della protesi, in cui le condizioni del sig. Parte_1 si stabilizzarono - e via via rivalutata anno per anno da tale data fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi, così per un totale di € 98.446,72.
7. Quanto ai pregiudizi patrimoniali, tra le spese sostenute da potrebbe dare Parte_1 luogo a un danno risarcibile quella relativa ai compensi del perito di parte dott. Persona_1 per il parere medico-legale chiesto ante causam, di € 3.660,00, ritenuto congruo dai CTU;
non invece la spesa sostenuta per la perizia medico-legale del dott. in Persona_5 quanto è stata esclusa la risarcibilità di un danno c.d. psichico. Tuttavia, l'attore ha prodotto solo un progetto di notula del dott. , che non dimostra l'effettivo esborso. Per_1
pagina 21 di 28 Le spese per la mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.l.vo n. 28/2010 (ratione temporis vigente), devono essere considerate e regolate come le spese processuali (Cass., 21/11/2023, n. 32306; v. infra).
8. In definitiva, dev'essere condannata a pagare all'attore € 73.566,57, oltre agli CP_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza.
9. Quanto alla domanda di rivalsa proposta dalla convenuta nei confronti del dott. CP_2 deve rilevarsi, in primo luogo, che non è applicabile l'art. 9, legge n. 24/2017, in quanto i fatti sono anteriori all'entrata in vigore di tale legge, che limita l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria ai casi di dolo e colpa grave (v. il primo comma dell'art. 9), e andrebbe a incidere retroattivamente sugli elementi costitutivi della rivalsa, intaccando situazioni giuridiche precostituite e acquisite in capo alla struttura sanitaria che intende esercitare la rivalsa. Per analoga ragione, a titolo esemplificativo, la S.C. ha escluso l'applicabilità a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 3, comma 1, della legge Balduzzi e dell'art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco dei criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza posti da tali norme (Cass., 08/11/2019, n. 28811).
9.1. Possono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative poste dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina normativa preesistente. In particolare, sulla condivisibile premessa che la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c., è stato chiarito che, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa;
questa regola generale trova la sua eccezione nel caso in cui la struttura sanitaria dimostri nel processo, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi pagina 22 di 28 di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. ex plurimis: Cass., 20/10/2021, n. 29001).
Nel caso che ci riguarda, come già rilevato, il dott. nel praticare trattamenti sanitari a CP_2
agì quale incaricato, quindi ausiliare ex art. 1228 c.c., di . Parte_1 CP_1
Tuttavia, nella serie causale sopra descritta, che ha condotto alle conseguenze dannose CP_ esaminate, al dott. possono essere addebitate unicamente, in occasione dell'intervento di revisione della protesi del 17/03/2014, la violazione dell'obbligo di consenso informato del paziente e l'erronea scelta terapeutica;
è invece rimproverabile alla sola casa di cura l'insufficiente prevenzione attivata per evitare l'infezione contratta dal sig. con il Parte_1 primo intervento di protesizzazione, quello del 31/01/2014, rispetto alla quale la convenuta neppure ha allegato una condotta concorrente del sanitario.
Ne consegue che, sulla presunzione che ciascuno dei suddetti tre fattori causali abbia concorso in CP_ pari misura (per una quota del 33,33% ognuno) a determinare il danno e che al dott. siano imputabili due dei tre, tenuto conto che la convenuta non ha allegato, rispetto a questi, una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità né ha provato di avere effettuato tutti i controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati, così da poter ritenere superata la presunzione di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., l'azione di regresso è accoglibile nei limiti del 33,33%, ossia per il 50% del
66,66%.
9.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato non è fondata. CP_ Come già evidenziato, tra e il dott. era stato stipulato un contratto di CP_1 collaborazione professionale coordinata e continuativa;
pertanto, trattandosi di titolo contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., interrotto utilmente in data sicuramente antecedente al 18/10/2021, quando si è tenuto l'incontro CP_ di mediazione alla quale il dotto era staro invitato, posto che la comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 5, comma 6, d.l.vo n. 28/2010, vigente ratione temporis); ciò anche qualora si ritenesse decorrere, il relativo termine, non da quando ha avuto conoscenza del danno, ma dalla data CP_1 degli interventi praticati dal sanitario.
9.3. Il dott. deve pertanto essere condannato a tenere indenne di quanto CP_2 CP_1 quest'ultima pagherà all'attore in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno nei limiti della quota del 33,33%.
pagina 23 di 28 CP_ 10. Dev'essere allora esaminata la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di nella causa riunita n. 2543/2024 r.g.. Controparte_3
10.1. La NI ha (tra l'altro) contestato che la fattispecie rientri nell'oggetto del contratto di assicurazione stipulato con il proprio assicurato il quale attiene alla responsabilità civile del medico verso terzi, in quanto, sotto il profilo oggettivo, si tratta di azione di rivalsa e, sotto il profilo soggettivo, l'azione è stata proposta non dal terzo – il paziente non ha agito contro il dott. CP_
-, ma dalla struttura sanitaria.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), nella sezione «Responsabilità Civile
Professioni Sanitarie», prevede che la NI «si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale (…)». Tale ampia formulazione è compatibile con l'inclusione, tra i rischi assicurati, della rivalsa della struttura sanitaria che abbia pagato direttamente il paziente danneggiato per fatto del medico.
Questa interpretazione, oltre che rispondente al criterio di cui all'art. 1370 c.c. (secondo cui «Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro»), trova conferma nell'art. 4 delle CGA, secondo cui non possono essere considerati terzi (soltanto) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, o altri parenti conviventi, nonché le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori e i soci illimitatamente responsabili delle società controllanti, controllate o collegate all'assicurato ai sensi dell'art. 2359 c.c., mentre non viene menzionata la struttura sanitaria per la quale l'assicurato ha svolto l'attività in occasione della quale si è verificato il sinistro.
Inoltre, nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo allegato alla polizza (pag. 3/24) è espressamente inclusa nella copertura assicurativa la rivalsa della struttura sanitaria;
il riferimento all'art. 9, legge n. 24/2017 e la limitazione ai casi di colpa grave si spiegano con il fatto che, quando è stato sottoscritto il contratto di assicurazione prodotto (9/12/2020), la legge era già in vigore, ma non possono essere interpretati come esclusione della rivalsa CP_5 nei casi di colpa lieve, pacificamente ammessa nel regime antecedente all'applicabilità di tale speciale normativa.
La tesi di condurrebbe all'irragionevole risultato per cui, qualora il medico Controparte_3 fosse convenuto in giudizio direttamente dal danneggiato e condannato a risarcire il danno in suo pagina 24 di 28 favore – eventualità possibile anche per colpa lieve -, l'assicurazione dovrebbe operare, mentre non vi sarebbe copertura assicurativa se, in un caso analogo, il sanitario fosse chiamato in causa dalla struttura sanitaria a titolo di rivalsa.
10.2. La NI ha altresì eccepito che non vi è prova del perdurante possesso delle abilitazioni professionali e dell'iscrizione all'albo del medico, quali condizioni di validità
(rectius: efficacia) della garanzia ai sensi dell'art. 3 delle CGA. CP_ La clausola, a differenza di quanto sostiene il dott. non è vessatoria, ma l'eccezione è infondata perché sarebbe stato onere di provare il mancato possesso dei Controparte_3 requisiti sopra indicati quale fatto impeditivo del diritto alla garanzia (Cass., 09/11/2023, n.
312519.
10.3. Accertata l'efficacia della garanzia, si deve esaminare l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine di cui all'art. 2952, comma 3, c.c..
L'eccezione non è fondata.
Considerando quale dies a quo, come prospettato dalla stessa NI, il momento in cui il CP_ dott. ha ricevuto l'invito alla mediazione e ha quindi avuto conoscenza della richiesta risarcitoria di - come già detto, sicuramente in data antecedente all'incontro Parte_1 di mediazione del 18/10/2021 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
-, deve rilevarsi che la prescrizione si è sospesa in data 22/06/2021, ai sensi del CP_3 quarto comma dell'art. 2952 c.c., quando il sanitario ha depositato presso l'agenzia di Prato-
Seano di la lettera di richiesta di risarcimento del danno dell'odierno attore: Controparte_3 la NI, infatti, non ha disconosciuto la conformità all'originale della copia della missiva recante il timbro dell'agenzia e la relativa data (doc. 10 allegato alla memoria integrativa del CP_ dott. depositata nella causa n. 2543/2024 r.g.) né la provenienza di tale timbro;
analoga condotta processuale è stata tenuta da rispetto alla relazione sul caso redatta Controparte_3
CP_ dal dott. recante il timbro dell'agenzia di Prato-Seano del 27/07/2021 (doc. 11 ibidem); ebbene, tali documenti, senza necessità dell'ordine di esibizione richiesto dal terzo chiamato, dimostrano che l'assicurato rese edotta la NI della richiesta danni del sig. Parte_1 presumibilmente appena ricevette l'invito alla mediazione.
10.4. Per la stessa ragione è infondata anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art.
1.7 delle
CGA e alla conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.. CP_ 10.5. In definitiva, la domanda di garanzia del dott. può essere accolta, ma operano lo scoperto del 10% e la franchigia di € 250,00 previsti dall'art. 8 delle CGA.
pagina 25 di 28 10.6. Mette conto infine rilevare che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (Cass., 16/02/2024, n. 4275). CP_ Nel caso di specie deve ritenersi che il dott. nel domandare la condanna di
[...]
«a pagare direttamente le somme, tutte, che dovessero essere poste a carico del CP_3
CP_ medesimo Dr. E. e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa» o, comunque, «a garantire, rilevare e tenere integralmente indenne il Dr. dalle somme, CP_4 tutte, che dovessero esser poste a carico di quest'ultimo e liquidate in favore di chi spetti al termine della presente causa», abbia inteso ottenere il rimborso delle spese di soccombenza, ossia di quelle che l'assicurato è tenuto a pagare il terzo vittorioso, diritto che scaturisce dal contratto di assicurazione e che trova limite nel massima ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c..
Ne consegue che la garanzia di dev'essere estesa alle spese di lite che Controparte_3
l'assicurato dovrà pagare a . CP_1
11. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono regolate come segue.
11.1. La convenuta deve rifondere le spese all'attore il quale ha diritto anche al CP_1 rimborso delle spese vive sostenute per i compensi dei propri CTP dott. e dott. , Per_1 Per_7 documentate per € 5.490,00 (cfr. fatture e ricevute prodotte in data 9-10/09/2024), e nel procedimento di mediazione ante causam, documentate per € 862,14 (doc. 6 allegato alla citazione).
11.2. Considerato il parziale accoglimento dell'azione di rivalsa, tra e il dott. CP_1 CP_2 le spese processuali sono compensate per metà, con condanna del secondo a pagare alla
[...] prima la restante quota del 50%.
11.3. applicandosi per le spese c.d. di chiamata in causa il criterio di cui Controparte_3 all'art. 91 c.p.c., è tenuta a pagare le spese di lite al dott. CP_2
11.4. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le quattro fasi del processo quanto all'attore e alla convenuta;
per il terzo chiamato, invece, che non ha partecipato alla fase istruttoria e ha depositato una sola memoria integrativa nella causa riunita, i compensi relativi alla fase istruttoria sono ridotti del 50%.
pagina 26 di 28 In favore dell'attore e della convenuta - gli unici ad avervi partecipato - devono essere liquidati anche i compensi professionali della fase di attivazione e la fase di negoziazione della mediazione, questi ultimi ridotti del 50% perché risulta che vi sia stato un unico incontro (doc. 4 allegato alla citazione).
11.5. In base ai criteri sopra indicati, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente e solidalmente a carico di , del dott. e di CP_1 CP_2 [...] per la quota di 1/3 ciascuno. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di nei confronti di Controparte_1 [...] per le causali indicate in motivazione e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno in favore di che liquida in € 98.446,72, oltre
[...] Parte_1 agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) in parziale accoglimento all'azione di rivalsa della convenuta, condanna il dott. a CP_2 tenere indenne di quanto pagherà a in forza del Controparte_1 Parte_1 capo 1) nei limiti del 33,33%;
3) in accoglimento della domanda di garanzia del terzo chiamato, condanna Controparte_3
a rilevare indenne il dott. di quanto quest'ultimo pagherà a
[...] CP_2 CP_1 in forza dei capi 2), 5) e 7), al netto dello scoperto del 10% e della franchigia di €
[...]
250,00;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida per il procedimento di mediazione in € 862,14 per esborsi ed € Parte_1
2.016,00 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 6.276,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) dichiara le spese processuali compensate per metà tra il dott. e CP_2 CP_1
e condanna il primo a pagare alla seconda la restante metà che liquida per il
[...] procedimento di mediazione in € 1.008,00 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 379,50 per esborsi ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
6) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del dott. Controparte_3 che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi professionali, oltre CP_2
pagina 27 di 28 al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente e solidalmente a carico di del dott. e di per la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quota di 1/3 (un terzo) ciascuno.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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