TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 13993/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, in Via Del Casale Santarelli, 80/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Favilli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000500120 emessa per complessivi € 5.331,08, notificata con raccomandata a/r in data 21 marzo 2024 e n.
OI-001233605 emessa per complessivi € 3.715,91 notificata con raccomandata a/r in data 2 aprile 2024, con le quali le era stato ingiunto il pagamento delle somme sopraindicate a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della società a responsabilità limitata di cui essa ricorrente era legale rappresentante, relative alle annualità 2016 e 2017. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la nullità delle ordinanze d'ingiunzione nn. OI-000500120 e
OI-001233605 derivante dalla omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte dell' , la prescrizione del credito azionato con agli atti di accertamento n. CP_1
.7004.11/11/2021.0417208 e n. .7004.14/08/2018.020484, tenuto conto CP_1 CP_1
che dal presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali era trascorso un termine superiore cinque anni, essendo la pretesa dell' relativa alle annualità CP_1 della presente opposizione ed il pregiudizio arrecato da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte;
in diritto:
1) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficaci le ordinanze d'ingiunzione
n. OI-000500120 e n. OI-001233605, non essendo mai stati notificati alla ricorrente
i prodromici atti di accertamento da parte dell' cioè il n. CP_1
7004.11/11/2021.0417208 e il n. 7004.14/08/2018.0204843 e di CP_1 CP_1
conseguenza annullare anche quest'ultimi;
2) accertare e/o dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze di ingiunzione n. OI-
000500120 e n. OI- 001233605, in quanto sanzionatorie rispetto ai crediti portati dagli atti di accertamento n. 7004.11/11/2021.0417208 e n. CP_1
7004.14/08/2018.0204843 che sono ormai prescritti, trattandosi di ritenute CP_1
previdenziali degli anni 2016 e 2017, mai notificati alla ricorrente, pertanto accertare e dichiarare la nullità anche degli atti di accertamento sopra indicati.
3) annullare e/o dichiarare nulli e comunque inefficaci, le ordinanze d'ingiunzione
n. OI-000500120 e n. OI-001233605 per intervenuta prescrizione in quanto la richiesta di pagamento è stata notificata alla presunta debitrice oltre il prescritto termine di 5 anni da quando i contributi dovevano essere versati, pertanto dall'eventuale commessa violazione.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' eccependo l'intervenuto CP_1
annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione OI-001233605 riferita all'annualità 2016, per intervenuta prescrizione, insistendo per il rigetto del ricorso con riguardo l'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità 2017, tenuto conto che l'accertamento .7004.11/11/2021.0417208 del 11/11/2021 CP_1
riferito all'anno 2017, risultava regolarmente notificato a controparte in data
10/12/202.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. Deve in primo luogo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-001233605 riferita all'annualità 2016 essendo intervenuto da parte dell'ente previdenziale annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione sopraindicata.
Con riguardo invece all'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità
2017, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, come correttamente affermato e documentato dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute.
Come sottolineato dalla ricorrente nelle note difensive autorizzate, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità 2017, non risulta ritualmente notificato. Infatti, come è dato desumere dalla documentazione depositata dall' l'atto di accertamento in questione è CP_1
stato consegnato all'ufficiale postale il 10 dicembre 2021 a “familiare convivente” dell'odierna parte ricorrente e nella cartolina sottoscritta dalla persona che ha ricevuto l'atto, risulta altresì che l'ufficiale postale ha inviato la raccomandata informativa ma, tuttavia, tale atto non è stato depositato dall' e, pertanto, non è CP_1
possibile comprendere se detta comunicazione di avvenuta notifica abbia raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario della notifica stessa, come chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 10012/2021).
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad esse relativa, avvenuta il 21 marzo 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi otto anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso, nella parte relativa all'ordinanza ingiunzione che non ha formato oggetto del provvedimento di autotutela da parte dell' CP_1
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-001233605;
- accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000500120; - condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 e 2017, nonché la prescrizione essendo trascorsi 5 anni dal giorno in cui la violazione si presume commessa.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “in via preliminare sospendere cautelarmente l'efficacia esecutiva delle ordinanze
d'ingiunzione n. OI- 000500120 e n. OI-001233605, stante la fondatezza dei motivi
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 13993/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, in Via Del Casale Santarelli, 80/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Favilli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000500120 emessa per complessivi € 5.331,08, notificata con raccomandata a/r in data 21 marzo 2024 e n.
OI-001233605 emessa per complessivi € 3.715,91 notificata con raccomandata a/r in data 2 aprile 2024, con le quali le era stato ingiunto il pagamento delle somme sopraindicate a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della società a responsabilità limitata di cui essa ricorrente era legale rappresentante, relative alle annualità 2016 e 2017. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la nullità delle ordinanze d'ingiunzione nn. OI-000500120 e
OI-001233605 derivante dalla omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte dell' , la prescrizione del credito azionato con agli atti di accertamento n. CP_1
.7004.11/11/2021.0417208 e n. .7004.14/08/2018.020484, tenuto conto CP_1 CP_1
che dal presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali era trascorso un termine superiore cinque anni, essendo la pretesa dell' relativa alle annualità CP_1 della presente opposizione ed il pregiudizio arrecato da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte;
in diritto:
1) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficaci le ordinanze d'ingiunzione
n. OI-000500120 e n. OI-001233605, non essendo mai stati notificati alla ricorrente
i prodromici atti di accertamento da parte dell' cioè il n. CP_1
7004.11/11/2021.0417208 e il n. 7004.14/08/2018.0204843 e di CP_1 CP_1
conseguenza annullare anche quest'ultimi;
2) accertare e/o dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze di ingiunzione n. OI-
000500120 e n. OI- 001233605, in quanto sanzionatorie rispetto ai crediti portati dagli atti di accertamento n. 7004.11/11/2021.0417208 e n. CP_1
7004.14/08/2018.0204843 che sono ormai prescritti, trattandosi di ritenute CP_1
previdenziali degli anni 2016 e 2017, mai notificati alla ricorrente, pertanto accertare e dichiarare la nullità anche degli atti di accertamento sopra indicati.
3) annullare e/o dichiarare nulli e comunque inefficaci, le ordinanze d'ingiunzione
n. OI-000500120 e n. OI-001233605 per intervenuta prescrizione in quanto la richiesta di pagamento è stata notificata alla presunta debitrice oltre il prescritto termine di 5 anni da quando i contributi dovevano essere versati, pertanto dall'eventuale commessa violazione.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' eccependo l'intervenuto CP_1
annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione OI-001233605 riferita all'annualità 2016, per intervenuta prescrizione, insistendo per il rigetto del ricorso con riguardo l'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità 2017, tenuto conto che l'accertamento .7004.11/11/2021.0417208 del 11/11/2021 CP_1
riferito all'anno 2017, risultava regolarmente notificato a controparte in data
10/12/202.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. Deve in primo luogo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-001233605 riferita all'annualità 2016 essendo intervenuto da parte dell'ente previdenziale annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione sopraindicata.
Con riguardo invece all'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità
2017, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, come correttamente affermato e documentato dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute.
Come sottolineato dalla ricorrente nelle note difensive autorizzate, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione OI-000500120 riferita all'annualità 2017, non risulta ritualmente notificato. Infatti, come è dato desumere dalla documentazione depositata dall' l'atto di accertamento in questione è CP_1
stato consegnato all'ufficiale postale il 10 dicembre 2021 a “familiare convivente” dell'odierna parte ricorrente e nella cartolina sottoscritta dalla persona che ha ricevuto l'atto, risulta altresì che l'ufficiale postale ha inviato la raccomandata informativa ma, tuttavia, tale atto non è stato depositato dall' e, pertanto, non è CP_1
possibile comprendere se detta comunicazione di avvenuta notifica abbia raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario della notifica stessa, come chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 10012/2021).
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad esse relativa, avvenuta il 21 marzo 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi otto anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso, nella parte relativa all'ordinanza ingiunzione che non ha formato oggetto del provvedimento di autotutela da parte dell' CP_1
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione OI-001233605;
- accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000500120; - condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 e 2017, nonché la prescrizione essendo trascorsi 5 anni dal giorno in cui la violazione si presume commessa.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “in via preliminare sospendere cautelarmente l'efficacia esecutiva delle ordinanze
d'ingiunzione n. OI- 000500120 e n. OI-001233605, stante la fondatezza dei motivi