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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 939 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da con sede legale a Cosenza (CS) in viale Giacomo Mancini s.n.c. (P.I. Parte 1
,
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante nato a [...] il Parte 2
), il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati 27.10.1971 (C.F. C.F. 1
in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 (Città 2000) presso lo studio legale degli avv.ti Marco Facciolla
C.F. 3 1) che li rappresentano, ( C.F. 2 CE LL (
difendono giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
Controparte_1 con sede in Roma, (C.F. P.IVA 2 ), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP 1 resistente
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 01-001998688, emessa dall' CP_1 in data
17.01.2025 e notificata il successivo 29.1, con la quale veniva intimato a nella Parte 2
qualità di legale rappresentante della società Parte 1 il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre 1983, n. 638,
e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità
2018 periodo 12/2017 - 11/2018, ultimo termine del versamento 16 dicembre 2018).
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico verbale di accertamento, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 e la prescrizione quinquennale ex art. 28 della medesima legge e il vizio del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell' opposta ordinanza ingiunzione.
Resisteva all'opposizione l'CP_1 assumendone diffusamente l'infondatezza ed instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 27/02/2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione opposta, avvenuta in data 29/01/2025 per come documentato dall'avviso di ricevimento in atti (versato nel fascicolo dell' CP_1).
Tanto rilevato preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto della odierna controversia, si premette quanto segue.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1 con cui è stato intimato a [...]
Parte 2 il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2018 - periodo 12/2017 - 11/2018 (ultimo termine del versamento 16 dicembre 2018), sulla base delle denunce contributive della società e per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' CP_1).
In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società Parte_1
osservandosi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
[...]
14098/2006) legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con
- vincolo di solidarietà esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la
-
violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto (cui adde Cass. n. 325/2007; Cass. n. 17617/2011).
Specularmente si è affermato che (cfr. Cass. n. 10681/2006) in tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essi ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico e quindi la legittimazione - alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti.
In applicazione di tali principi, posto che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa nei confronti di quale legale rappresentante della società predetta, di tale societàParte 2
,
non destinataria diretta del provvedimento-, deve predicarsi la carenza di legittimazione a proporre opposizione e, al contempo, la legittimazione in capo a Parte 2 destinatario dell'ingiunzione opposta.
Tanto rilevato, nel merito, stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000>> sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l'CP_1 ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dalla società e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del
-
procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (formato il 12.11.2019 e notificato a in data 20.12.2019; cfr. allegati accertamento e notifica versati nelParte 2 fascicolo CP_1) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi Pt 3 trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Orbene, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sostenendo che per la violazione in discorso, commessa dopo la legge di depenalizzazione, si è avuta notifica oltre il termine dell'art. 14 cit. L'CP 1 sostiene che la norma invocata da controparte non sia applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, se anche si volesse aderire alla prospettazione offerta da parte ricorrente il dies a quo non potrebbe che decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti nonché la sospensione per effetto della legislazione emergenziale.
In quanto dirimente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' CP_1 convenuto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 deve essere esaminata prioritariamente;
giova sul punto ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del
02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del
11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della 1. n.
689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, premesso il contrasto esistente, allo stato, nella giurisprudenza di merito sul punto, deve ritenersi fondata ritenendo questo giudice di rivisitare il proprio orientamento anche alla luce della novella legislativa di cui si dirà la doglianza attorea della tardività della notifica dell'atto di
-
accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione qui impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art. 14 sopra ricordato.
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni espresse in particolare dalla Corte di
Appello di Trieste che chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 1.
689/1981 ha così condivisibilmente affermato con sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.: "...l'CP 1 lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs.
8/2016.
L'art.6 del d.lgs. 8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l'CP_1 fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art. 14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell CP 1 con la
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art. 14 della legge 689/81”.
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l' art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui «< per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione» conforta le suesposte conclusioni, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall' art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine. Evidente, tuttavia, che il legislatore del 2023, nel prevedere una deroga al termine di cui all'art. 14, ne presuppone l'applicazione anche alla fattispecie in esame.
Tale orientamento della giurisprudenza di merito ha trovato di recente avallo in sede di legittimità; invero, con sentenza n. 7641 del 22/03/2025, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l'CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'CP_1 alcuna attività istruttoria".
A tale pronuncia è seguito ulteriore arresto della S.C. che ha ribadito che "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l'CP 1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria" (n.
8784/2025).
La Suprema Corte ha altresì ribadito che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003).
Orbene, venendo alla controversia al vaglio, si ritiene che nel caso di specie, l'CP_1 non ha allegato in concreto e con riferimento alla posizione specifica del ricorrente- quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' CP_1 un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Invero, nel caso di specie, si tratta di contribuzione dovuta per l'annualità 2018 (dicembre
2017/novembre 2018), con termine ultimo per il versamento in data 16.12.2018 per come dedotto dallo stesso CP 1 che, invero, era a conoscenza dell'illecito commesso sin da epoca di gran lunga precedente alla formazione e notifica dell'avviso di accertamento, per come dimostrano gli stessi avvisi di addebito in atti (il primo dei quali risulta emesso nel marzo del 2018 e quello successivo nel luglio del 2018).
Né appare condivisibile la posizione difensiva dell'CP_1 che invoca la sospensione dell'attività di accertamento e notificazione dall'8/3/2020 a causa dell'emergenza sanitaria, siccome intervenuta in epoca di gran lunga posteriore, trattandosi di inadempimenti relativi al periodo 12/2017-11/2018 e osservandosi come peraltro la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta in data 20.12.2019 senza che la sospensione invocata possa aver avuto incidenza.
Deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2
comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta effettuata soltanto nel gennaio 2020 (annualità 2018, per le mensilità da novembre 2017, ultimo termine del versamento 16.12.2018-), dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni dal termine ultimo per il versamento, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero il 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze attoree. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. pone le spese di lite che liquida in euro 1.312,00 (oltre spese generali, iva e cpa come per legge) a carico dell' CP_1 ed in favore degli Avv. Facciolla e LL che si sono dichiarati antistatari.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 939 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da con sede legale a Cosenza (CS) in viale Giacomo Mancini s.n.c. (P.I. Parte 1
,
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante nato a [...] il Parte 2
), il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati 27.10.1971 (C.F. C.F. 1
in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 (Città 2000) presso lo studio legale degli avv.ti Marco Facciolla
C.F. 3 1) che li rappresentano, ( C.F. 2 CE LL (
difendono giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
Controparte_1 con sede in Roma, (C.F. P.IVA 2 ), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP 1 resistente
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 01-001998688, emessa dall' CP_1 in data
17.01.2025 e notificata il successivo 29.1, con la quale veniva intimato a nella Parte 2
qualità di legale rappresentante della società Parte 1 il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre 1983, n. 638,
e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità
2018 periodo 12/2017 - 11/2018, ultimo termine del versamento 16 dicembre 2018).
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico verbale di accertamento, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 e la prescrizione quinquennale ex art. 28 della medesima legge e il vizio del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell' opposta ordinanza ingiunzione.
Resisteva all'opposizione l'CP_1 assumendone diffusamente l'infondatezza ed instando per il suo rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 27/02/2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione opposta, avvenuta in data 29/01/2025 per come documentato dall'avviso di ricevimento in atti (versato nel fascicolo dell' CP_1).
Tanto rilevato preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto della odierna controversia, si premette quanto segue.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1 con cui è stato intimato a [...]
Parte 2 il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2018 - periodo 12/2017 - 11/2018 (ultimo termine del versamento 16 dicembre 2018), sulla base delle denunce contributive della società e per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' CP_1).
In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società Parte_1
osservandosi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
[...]
14098/2006) legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con
- vincolo di solidarietà esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la
-
violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto (cui adde Cass. n. 325/2007; Cass. n. 17617/2011).
Specularmente si è affermato che (cfr. Cass. n. 10681/2006) in tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essi ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico e quindi la legittimazione - alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti.
In applicazione di tali principi, posto che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa nei confronti di quale legale rappresentante della società predetta, di tale societàParte 2
,
non destinataria diretta del provvedimento-, deve predicarsi la carenza di legittimazione a proporre opposizione e, al contempo, la legittimazione in capo a Parte 2 destinatario dell'ingiunzione opposta.
Tanto rilevato, nel merito, stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000>> sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l'CP_1 ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dalla società e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del
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procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (formato il 12.11.2019 e notificato a in data 20.12.2019; cfr. allegati accertamento e notifica versati nelParte 2 fascicolo CP_1) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi Pt 3 trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Orbene, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sostenendo che per la violazione in discorso, commessa dopo la legge di depenalizzazione, si è avuta notifica oltre il termine dell'art. 14 cit. L'CP 1 sostiene che la norma invocata da controparte non sia applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, se anche si volesse aderire alla prospettazione offerta da parte ricorrente il dies a quo non potrebbe che decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti nonché la sospensione per effetto della legislazione emergenziale.
In quanto dirimente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' CP_1 convenuto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 deve essere esaminata prioritariamente;
giova sul punto ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del
02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del
11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della 1. n.
689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, premesso il contrasto esistente, allo stato, nella giurisprudenza di merito sul punto, deve ritenersi fondata ritenendo questo giudice di rivisitare il proprio orientamento anche alla luce della novella legislativa di cui si dirà la doglianza attorea della tardività della notifica dell'atto di
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accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione qui impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art. 14 sopra ricordato.
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni espresse in particolare dalla Corte di
Appello di Trieste che chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 1.
689/1981 ha così condivisibilmente affermato con sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.: "...l'CP 1 lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs.
8/2016.
L'art.6 del d.lgs. 8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l'CP_1 fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art. 14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell CP 1 con la
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art. 14 della legge 689/81”.
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l' art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui «< per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione» conforta le suesposte conclusioni, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall' art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine. Evidente, tuttavia, che il legislatore del 2023, nel prevedere una deroga al termine di cui all'art. 14, ne presuppone l'applicazione anche alla fattispecie in esame.
Tale orientamento della giurisprudenza di merito ha trovato di recente avallo in sede di legittimità; invero, con sentenza n. 7641 del 22/03/2025, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l'CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'CP_1 alcuna attività istruttoria".
A tale pronuncia è seguito ulteriore arresto della S.C. che ha ribadito che "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l'CP 1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria" (n.
8784/2025).
La Suprema Corte ha altresì ribadito che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003).
Orbene, venendo alla controversia al vaglio, si ritiene che nel caso di specie, l'CP_1 non ha allegato in concreto e con riferimento alla posizione specifica del ricorrente- quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' CP_1 un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Invero, nel caso di specie, si tratta di contribuzione dovuta per l'annualità 2018 (dicembre
2017/novembre 2018), con termine ultimo per il versamento in data 16.12.2018 per come dedotto dallo stesso CP 1 che, invero, era a conoscenza dell'illecito commesso sin da epoca di gran lunga precedente alla formazione e notifica dell'avviso di accertamento, per come dimostrano gli stessi avvisi di addebito in atti (il primo dei quali risulta emesso nel marzo del 2018 e quello successivo nel luglio del 2018).
Né appare condivisibile la posizione difensiva dell'CP_1 che invoca la sospensione dell'attività di accertamento e notificazione dall'8/3/2020 a causa dell'emergenza sanitaria, siccome intervenuta in epoca di gran lunga posteriore, trattandosi di inadempimenti relativi al periodo 12/2017-11/2018 e osservandosi come peraltro la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta in data 20.12.2019 senza che la sospensione invocata possa aver avuto incidenza.
Deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2
comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta effettuata soltanto nel gennaio 2020 (annualità 2018, per le mensilità da novembre 2017, ultimo termine del versamento 16.12.2018-), dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni dal termine ultimo per il versamento, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero il 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze attoree. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. pone le spese di lite che liquida in euro 1.312,00 (oltre spese generali, iva e cpa come per legge) a carico dell' CP_1 ed in favore degli Avv. Facciolla e LL che si sono dichiarati antistatari.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti