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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3276 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Magnagrecia n. 39, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Franchitti e dell'avv. Giuseppe De Santis che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale alle liti firmata digitalmente allegata in calce al ricorso
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37875 rogito 7313 del 22 marzo 2024 per atto notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
1 NONCHÈ
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.230,45 emesso dall' sede di Roma Monteverde intimante il pagamento della somma di CP_1
euro 5.831,00, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale calcolato sulla percentuale del reddito imponibile asseritamente prodotto per l'anno 2018, relativi al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 e della somma di euro 2.395,34 per sanzioni
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“A) In via preliminare
Nell'ipotesi in cui non sia stato già provveduto inaudita altera parte, come sopra richiesto, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. n.
39720230012092854000 ricorrendo nello specifico i presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
B) Nel merito
Accertare e dichiarare non dovute, per tutto quanto già esposto nella parte motiva del presente ricorso, le somme richieste dalla resistente con l'impugnato avviso CP_1
di addebito e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprese le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e ss. mod.”.
2 Per l' : CP_1
“In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso rubricato al n. 3276/2024 e depositato in data 25 gennaio 2024
[...]
conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1
addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre
2023 dell'importo di euro 8.230,45 emesso dall' sede di Roma Monteverde CP_1
intimante il pagamento della somma di euro 5.831,00, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale calcolato sulla percentuale del reddito imponibile asseritamente prodotto per l'anno 2018, relativi al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 e della somma di euro 2.395,34 per sanzioni. Deduceva che in precedenza, nel mese di novembre 2021, l' le aveva inviato un avviso bonario Controparte_3
contenente la comunicazione di aver rinvenuto, in sede di verifica automatizzata, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, alcune anomalie, costituite tra le altre violazioni contestate, dall'omesso versamento della maggiore somma di euro
5.831,00 a titolo di contribuzione obbligatoria previdenziale liquidata nella misura calcolata percentualmente sul reddito eccedente il minimale di legge, invitandola a sanare la propria posizione;
che, tuttavia, essa ricorrente, tramite il proprio commercialista aveva tentato di contattare immediatamente gli uffici locali dell' CP_1
per avere chiarimenti, e, dopo svariati tentativi, era riuscita a comprendere le motivazioni di tale maggiore liquidazione;
che, in particolare, l'Ente impositore dietro comunicazione dell delle Entrate, aveva provveduto a rettificare la CP_3
dichiarazione dell'entità del reddito prodotto da essa ricorrente nell'anno 2018 sommando al reddito prodotto dall'attività commerciale esercitata e pari a euro
3 25.655,00 (cfr. quadro RR2, pag. n. 8, dichiarazione redditi anno 2018), quello derivante dall'affitto di azienda della S.a.s. Istambul di de Petris Pietro, della quale essa ricorrente era socia accomandante e pari ad euro 24.080,00 (cfr. quadro RH, pag.
n. 11, dich. redditi anno 2018) per la quale però essa ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa limitandosi a percepirne i dividendi consistenti nel 50% dei canoni di affitto dell'azienda della medesima società; che essa ricorrente, infatti, prestava in via esclusiva la propria attività lavorativa prevalente ed abituale nell'azienda commerciale, con ditta individuale a essa stessa intestata avente partita IVA
esercitata in Roma, nei locali siti in via Alessandro Poerio nn. 17/19 P.IVA_1
(cfr. visura camerale) e aveva ricavato altro reddito, nell'anno 2018 nella misura sopra indicata, esclusivamente a titolo di rendita per l'affitto dell'azienda della predetta S.a.s. Istambul - della quale era socia accomandante - alla s.r.l.s Vecchia
Trastevere all'interno della quale, ovviamente, essa non prestava alcuna attività lavorativa rivestendo unicamente la qualità di socio accomandante;
che il personale della sede al quale il suo commercialista si era rivolto per avere chiarimenti, CP_1
pur riconoscendo l'errore nel quale l'Ente era incorso, anche perché oramai l'indirizzo secondo il quale i redditi da capitale prodotti dal soggetto iscritto nella sezione commercianti dell'ente stesso non concorrevano alla formazione del reddito imponibile ai fini della determinazione dei contributi variabili eccedenti il minimale doveva ritenersi consolidato (cfr. circolare n.12 dell'1 febbraio 2008), lo aveva CP_1
invitato a rivolgersi all , imputando a detto l'Ente l'errore, Controparte_3
affinché provvedesse a rettificare la comunicazione inoltrata;
che il commercialista, dopo aver contattato l' , era stato invitato a rivolgere un reclamo Controparte_3
scritto utilizzando la procedura prevista dalla piattaforma CIVIS sul sito dell'Ente stesso;
che in data 7 luglio 2022 l attraverso la predetta Controparte_3
piattaforma CIVIS aveva comunicato al predetto professionista che “qualsiasi modifica del reddito imponibile previdenziale deve essere avallata dall' ; che in CP_1
base all'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22
4 luglio 1966 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussisteva per i soggetti che fossero in possesso dei seguenti requisiti: a) fossero titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, fossero organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero fossero familiari coadiutori preposti al punto di vendita, b) avessero la piena responsabilità dell'impresa e assumessero tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (tale requisito non era richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata), c) partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, d) fossero in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o fossero iscritti in albi, registri o ruoli;
che per l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie non era sufficiente la mera qualità di socio amministratore, restando invece detta iscrizione subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società stessa con carattere di abitualità e prevalenza;
che i presupposti di legge prescritti ai fini dell'iscrizione del socio di società per accomandita semplice alla Gestione
Artigiani/Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 erano due e precisamente: 1) requisito soggettivo: il socio doveva essere accomandatario ovvero, in caso di socio accomandante, doveva svolgere all'interno della società attività con carattere di abitualità e prevalenza e doveva essere legato da un rapporto di parentela con il socio accomandatario;
2) requisito oggettivo: la società doveva operare nel settore terziario e doveva avere natura commerciale;
che la carenza di uno solo dei due presupposti sopra indicati escludeva, quindi, che il reddito prodotto dalla rendita derivante dal mero affitto di una azienda potesse concorrere alla determinazione dell'imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti per oneri previdenziali all;
che nella fattispecie in esame era documentalmente provato CP_1
che essa ricorrente non svolgeva all'interno della S.a.s. Istambul, della quale era socia accomandante, (né tanto meno in favore della cessionaria Vecchia Trastevere S.r.l.s) alcuna attività lavorativa di carattere personale, limitandosi alla riscossione della
5 quota pari al 50% delle somme versate dalla cessionaria alla cedente a titolo di canoni di affitto dell'azienda di proprietà di quest'ultima; che, pertanto, correttamente essa ricorrente, tramite il proprio commercialista, aveva esposto nel quadro RR2 la somma di euro 9.945,00 quale elemento eccedente il minimale (euro 15.710,00) su cui calcolare l'importo dovuto all' a titolo di contributo sul reddito eccedente il CP_1
minimale stesso in misura percentuale (pari al 24,09%) e quantificato quindi in euro
2.396,00; che era, invece, illegittima la diversa maggiore determinazione dell'importo dovuto da essa ricorrente che l resistente aveva compiuto nell'avviso di CP_4
liquidazione impugnato, laddove questi aveva provveduto a sommare all'importo di cui sopra, l'ulteriore somma di euro 24.080,00, (cfr. quadro RH, pag. n. 11, dich. redditi anno 2018) costituita dal reddito prodotto dalla partecipazione pro quota alla
S.a.s. Istambul, giungendo alla quantificazione dell'importo complessivo dovuto nella misura di euro 8.228,00 detraendo alla quale la somma riconosciuta come versata (euro 2.396,00), si arrivava alla richiesta di pagamento contenuta nell'avviso di addebito impugnato, cioè euro 5.832,00; che lo stesso , con la Circolare n. 12 CP_1
dell'1 febbraio 2008, aveva chiarito che i soci accomandanti erano iscrivibili alla
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove concorressero congiuntamente le due seguenti condizioni: 1) un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario;
2) l'effettivo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza;
che tale circolare, adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, aveva chiarito, altresì, che in difetto di uno, come nel caso di specie, o di entrambi i requisiti da parte del socio accomandante, questi non doveva essere iscritto nella suddetta Gestione, e quindi il reddito da egli prodotto solo in qualità di socio non lavoratore non doveva essere assoggettato a contribuzione;
che la Suprema Corte aveva chiarito che CP_1
gli anzidetti presupposti e cioè 1) la natura commerciale dell'esercizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d) Legge n. 88/1989 (requisito oggettivo); 2) lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato, dell'attività, appunto,
6 commerciale (requisito soggettivo) dovevano sussistere entrambi ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti dell' ; che con particolare riferimento CP_1
al requisito soggettivo della “prevalenza”, la giurisprudenza di merito aveva precisato come lo stesso si potesse ravvisare nelle seguenti circostanze: a) concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale;
b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione;
c) partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o essere iscritti in albi, registri o ruoli;
che nel caso di specie, tale elemento soggettivo, indispensabile per poter iscrivere il contribuente nella Gestione Commercianti tenuta dall' CP_1
mancava, risultando per essa ricorrente quale unica attività esercitata materialmente attraverso il proprio lavoro, nella misura del 100%, la rivendita di prodotti e alimenti per animali all'interno dell'esercizio commerciale di via Poerio nn.17/19 in Roma;
che per l'esercizio di tale attività essa ricorrente era correttamente iscritta alla relativa gestione assicurativa tenuta dall' e aveva regolarmente versato i contributi CP_1
dovuti eccedenti il minimale così come dalla stessa verificato;
Controparte_3
che, quindi, l'iscrizione dei soci accomandanti alla gestione Artigiani/Commercianti poteva avvenire a seguito di esplicita dichiarazione dei soci medesimi oppure d'ufficio da parte dell' , ma solo dopo che l'Istituto avesse effettuato un accesso CP_1
che avesse accertato l'effettiva sussistenza dei predetti requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale;
che, secondo la Suprema Corte, per l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti era necessaria anche l'effettiva partecipazione CP_1
personale al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”, la cui prova era a carico dell' a nulla rilevando elementi di carattere fiscale desunti dalla CP_1
dichiarazione dei redditi, dai quali non poteva desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non avendo gli stessi rilevo sul piano previdenziale;
che l'assoggettamento a contribuzione del reddito prodotto da partecipazione sociale da parte di contribuente già iscritto nella Gestione Commercianti , necessitava di CP_1
una concreta ed effettiva partecipazione del soggetto stesso al lavoro aziendale,
7 elemento fattuale la cui prova doveva essere fornita in via esclusiva dall;
che il CP_1
giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito notificato dall' dava luogo CP_1
a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale e alla sua esistenza, per cui gravava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro;
che, nella fattispecie, i redditi illegittimamente assoggettati dall' a contribuzione previdenziale e che avevano originato l'avviso di addebito CP_1
impugnato, erano stati prodotti dalla ricorrente esclusivamente quali utili derivanti dalla titolarità del 50% delle quote sociali della S.a.s. Istambul, nella quale essa rivestiva la qualifica di socia accomandante e pertanto non potevano concorrere a determinare la base reddituale imponibile sulla quale calcolare il contributo da essa dovuto all' eccedente il minimale di legge;
che aveva limitato la propria attività CP_1
alla riscossione del relativo canone di affitto;
che qualora una società avesse affittato a terzi la propria azienda, limitando la propria attività a quella di riscossione dei canoni di affitto, andava esclusa la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollegava l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente;
che nel caso in esame era chiaro che i redditi illegittimamente assoggettati dall' a contribuzione CP_1
previdenziale e che avevano originato l'avviso di addebito impugnato, erano stati prodotti da essa ricorrente esclusivamente quali utili derivanti dalla titolarità del 50% delle quote sociali della S.a.s. Istanbul, la quale dal momento in cui essa aveva ceduto a terzi la propria azienda aveva limitato la propria attività alla riscossione del relativo canone di affitto e nella quale, peraltro, essa rivestiva la qualifica di socia accomandante;
che, pertanto, i predetti redditi percepiti da essa ricorrente non potevano in alcun modo concorrere a determinare la base reddituale imponibile sulla quale calcolare il contributo da essa dovuto all' , in aggiunta a quello da essa CP_1
effettivamente versato per l'esercizio della propria attività d'impresa, eccedente il minimale di legge;
che l'esecuzione provvisoria dell'atto impugnato avrebbe comportato a essa ricorrente un grave danno, in quanto la stessa attualmente non era
8 in grado di far fronte con mezzi ordinari al pagamento delle somme precettate per cui il richiesto annullamento avrebbe rischiato di essere inutiliter dato, atteso l'inevitabile stato di insolvenza di essa ricorrente;
che l'eventuale esecuzione forzata avrebbe comportato per essa ricorrente la chiusura di ogni fido attualmente in essere con l'istituto bancario di riferimento con conseguente richiesta di immediato rientro che, sommandosi all'attuale crisi finanziaria, le avrebbe reso impossibile di proseguire la propria attività d'impresa; che, pertanto, sussistendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, doveva essere sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per evitare un grave e ingiusto pregiudizio a suo carico. Concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni ed eccependo in via CP_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività; che, infatti, l'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999), disponeva che: "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"; che, con riguardo alla perentorietà del termine la Corte di Cassazione aveva affermato: "Il termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento è accordato dalla legge al debitore per opporsi al merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo" (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 aprile 2007, n. 9430); che doveva essere disposta l'estromissione della Controparte_2
dal giudizio;
che, infatti, la società di cartolarizzazione non era portatrice di
[...]
alcun interesse sostanziale poiché i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non erano stati oggetto di cessione;
che la cessione e cartolarizzazione dei crediti trovava origine nella previsione dell'art. 13 della Legge 23 dicembre CP_1
9 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla Legge 5 novembre 1999 n. 402; che, in forza di tale disposizione erano stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la Legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138; che, pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non erano stati oggetto della cessione in questione;
che, quanto al merito, era iscritta alla Parte_1
gestione commercianti come titolare della omonima impresa individuale e contestualmente rivestiva la carica di socia accomandante della “Istanbul di De Petris
Tiziano S.a.s.”; che i contributi previdenziali c.d. “a percentuale”, venivano calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferiva e non solo sul reddito dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione alla gestione commercianti;
che nel reddito d'impresa, rientrava anche il reddito prodotto da attività di gestione, conduzione, locazione e affitto di beni immobili se esercitata da società di persone o società di capitali (S.r.l.)”; che, pertanto, il contributo a percentuale relativo all'anno 2018 era dovuto nella sua interezza;
che esso Ente previdenziale contestava che la società si limitasse a svolgere mera attività di riscossione dei canoni d'affitto; che si trattava di un'attività molto più complessa e impegnativa rispetto alla semplicistica prospettazione di parte ricorrente;
che, infatti, non si comprendeva perché dovesse essere necessaria la costituzione di una vera e propria società per la semplice riscossione di canoni, e cioè, in definitiva per il solo godimento del reddito rilevante dagli immobili stessi;
che in tal senso si era espressa autorevole giurisprudenza di merito;
che, infatti, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provenissero e quale che fosse l'oggetto sociale, dovevano essere considerati redditi di impresa ed erano determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi;
che secondo il codice civile non era possibile costituire società che avessero come scopo il mero godimento di un immobile (art. 2248 c.c.); che, pertanto, la costituzione di una
10 società commerciale per gestire un immobile doveva essere considerata attività commerciale trattandosi di un'attività economica volta alla produzione di utili ai sensi dell'art. 2247 c.c.; che qualora l'attività venisse esercitata in forma di società commerciale, anche se si trattava della mera locazione di un immobile, produceva reddito d'impresa e quindi era assoggettata a contribuzione previdenziale;
che l'adozione dello schema societario tipico delle società commerciali determinava che anche la gestione del patrimonio immobiliare della società costituisse attività commerciale in quanto statutariamente e presuntivamente destinata a uno scopo di lucro con il conseguente effetto, sotto il profilo strettamente previdenziale, dell'obbligo, in capo al socio che aveva la responsabilità dell'attività, e in presenza dei presupposti di cui alla Legge n. 1397, cit., di iscrizione nella c.d. « gestione commercianti » in quanto l'attività oggetto della società era per sua natura commerciale e come tale rientrava nel settore terziario;
che anche l'attività di
“locazione di beni immobili propri” rientrava a pieno titolo nel settore terziario, ai sensi della Legge n. 88/89, e pertanto era soggetta all'obbligo di iscrizione alla
Gestione commercianti, ai sensi della Legge n. 613/66 e successive modifiche;
che, in ogni caso, l'opponente non aveva dato dimostrazione di gravi motivi che dimostrassero l'esistenza di eventi o situazioni tali da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare;
che, inoltre, parte ricorrente non aveva documentato i gravi motivi ovvero il rilevante pregiudizio che avrebbe potuto arrecargli l'esecuzione; che il rilevante pregiudizio andava individuato nel rischio grave, specificamente documentato, di vedere "seriamente" compromesso lo svolgimento dell'attività; che,
a tal fine, il Giudice doveva operare un giudizio di relazione tra la somma al cui pagamento era esposto 1'opponente e la consistenza della sua situazione economica;
che, nella fattispecie, nessun elemento circa l'eventuale influenza dell'esecuzione sull'attività economica aveva offerto l'opponente che si era limitato a una richiesta di sospensione del tutto generica e di stile. Concludeva come in epigrafe trascritto.
All'odierna udienza veniva decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
11 *****
Osserva il giudicante che nel merito la pretesa contributiva dell' non è risultata CP_1
fondata. Ed invero si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nella fattispecie concreta l fonda la sua pretesa sulla CP_1
circostanza che è pervenuta all'Istituto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di aver rinvenuto, in sede di verifica automatizzata, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, alcune anomalie, che costituite dall'omesso versamento della maggiore somma di euro 5.831,00 a titolo di contribuzione obbligatoria previdenziale liquidata nella misura calcolata percentualmente sul reddito eccedente il minimale di legge, per cui l' aveva provveduto a rettificare la dichiarazione dell'entità del reddito CP_1
prodotto dalla ricorrente nell'anno 2018 sommando al reddito prodotto dall'attività commerciale esercitata e pari a euro 25.655,00 (cfr. quadro RR2, pag.n.8, dichiarazione redditi anno 2018), quello derivante dall'affitto di azienda della S.a.s.
12 Istambul di De Petris Pietro, della quale la ricorrente era socia accomandante e pari ad euro 24.080,00. Si rileva in proposito che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale CP_1
non riveste efficacia probatoria” (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 22862 del 10 novembre 2010). Nella fattispecie l , fondando la sua pretesa soltanto sulla CP_1
comunicazione dell , non ha fornito la prova dell'esercizio da Controparte_3
parte del ricorrente di attività commerciale con le caratteristiche previste dall'art. 1, comma 203, legge 662/1996 da cui sarebbe derivato il conseguente obbligo di versamento dei contributi nella misura richiesta. In particolare, l' non ha CP_1
dimostrato lo svolgimento da parte di dell'attività di Parte_1
amministratrice della Istambul S.a.s. di cui è socia accomandante, né tanto meno il carattere prevalente e abituale dell'attività esercitata dalla stessa in favore della predetta società, tanto più a fronte dell'affermazione della ricorrente di non svolgere attività di sorta all'interno della compagine sociale. Peraltro, l' non ha CP_1
specificato in alcun modo il contenuto dell'attività abituale e prevalente per cui non può ritenersi provata la pretesa contributiva dell' . Né sono state fornite idonee CP_1
allegazioni o prove in ordine alla sussistenza degli altri presupposti necessari per ritenere l'assoggettabilità della ricorrente alla ripresa contributiva dell'Istituto.
L' non ha neppure dimostrato che l'attività svolta avesse natura commerciale e CP_1
che la ricorrente di fatto provvedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i rischi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che la società fosse organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza l'onere probatorio non è stato assolto dall' . In CP_1
definitiva, l' , non ha specificamente dimostrato alcunché in ordine alle CP_1
13 circostanze relative all'attività che assume concretamente svolta dalla ricorrente, né che la ricorrente abbia svolto attività commerciale con le predette caratteristiche di cui all'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203,
Legge 662/96). Peraltro, con riferimento al dedotto contenuto dell'attività svolta dalla società Istambul S.a.s. di gestione immobiliare, si osserva che la Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame relativo a una socia accomandataria di S.a.s. (nella fattispecie la è peraltro socia accomandante) i cui proventi derivavano Parte_1
esclusivamente dalla locazione di un immobile di proprietà ha ritenuto che “L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione;
la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale a fini previdenziali, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio
e da eventuali elementi rilevanti sul piano fiscale. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”. (Cass. civ., Sez. 6^, Ordinanza n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 17643 del 6 settembre 2016 e Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 19792 del 25/7/2018). In sostanza, in mancanza della prova dello svolgimento di ulteriori e diverse attività
(intermediazione immobiliare, costruzione, ristrutturazione di edifici ecc.), deve ritenersi che la mera riscossione dei canoni relativi a immobili o aziende dati in affitto non rientri nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazioni di servizi. Nulla l'Istituto previdenziale, attore in senso sostanziale, ha
14 provato in senso contrario e in particolare non ha dimostrato lo svolgimento di attività commerciale da parte della società Istambul S.a.s. Né, a fronte delle contestazioni in proposito della ricorrente, l' ha fornito la prova della prevalenza del lavoro CP_1
aziendale di Pertanto, in difetto del necessario supporto Parte_1
probatorio, il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei redditi della ricorrente rivenienti dalla società Istambul S.a.s. a contribuzione previdenziale (elementi e prove che era onere dell fornire ai sensi CP_1
dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio) su cui si fonda l'avviso di addebito impugnato. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre
2023. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara non dovuta all' la somma di euro 8.230,45, di cui all'avviso di CP_1
addebito n. 397 2023 00120928 54 000 - notificato a De Petris il 18 Pt_1
dicembre 2023 - che annulla;
- condanna l' al pagamento dei compensi professionali a favore dell'opponente CP_1
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali in misura del 15%, oltre
IVA e CPA.
Roma li 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3276 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 marzo 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Magnagrecia n. 39, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Franchitti e dell'avv. Giuseppe De Santis che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale alle liti firmata digitalmente allegata in calce al ricorso
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37875 rogito 7313 del 22 marzo 2024 per atto notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
1 NONCHÈ
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.230,45 emesso dall' sede di Roma Monteverde intimante il pagamento della somma di CP_1
euro 5.831,00, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale calcolato sulla percentuale del reddito imponibile asseritamente prodotto per l'anno 2018, relativi al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 e della somma di euro 2.395,34 per sanzioni
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“A) In via preliminare
Nell'ipotesi in cui non sia stato già provveduto inaudita altera parte, come sopra richiesto, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. n.
39720230012092854000 ricorrendo nello specifico i presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
B) Nel merito
Accertare e dichiarare non dovute, per tutto quanto già esposto nella parte motiva del presente ricorso, le somme richieste dalla resistente con l'impugnato avviso CP_1
di addebito e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprese le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e ss. mod.”.
2 Per l' : CP_1
“In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;
- in via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso rubricato al n. 3276/2024 e depositato in data 25 gennaio 2024
[...]
conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1
addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre
2023 dell'importo di euro 8.230,45 emesso dall' sede di Roma Monteverde CP_1
intimante il pagamento della somma di euro 5.831,00, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale calcolato sulla percentuale del reddito imponibile asseritamente prodotto per l'anno 2018, relativi al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 e della somma di euro 2.395,34 per sanzioni. Deduceva che in precedenza, nel mese di novembre 2021, l' le aveva inviato un avviso bonario Controparte_3
contenente la comunicazione di aver rinvenuto, in sede di verifica automatizzata, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, alcune anomalie, costituite tra le altre violazioni contestate, dall'omesso versamento della maggiore somma di euro
5.831,00 a titolo di contribuzione obbligatoria previdenziale liquidata nella misura calcolata percentualmente sul reddito eccedente il minimale di legge, invitandola a sanare la propria posizione;
che, tuttavia, essa ricorrente, tramite il proprio commercialista aveva tentato di contattare immediatamente gli uffici locali dell' CP_1
per avere chiarimenti, e, dopo svariati tentativi, era riuscita a comprendere le motivazioni di tale maggiore liquidazione;
che, in particolare, l'Ente impositore dietro comunicazione dell delle Entrate, aveva provveduto a rettificare la CP_3
dichiarazione dell'entità del reddito prodotto da essa ricorrente nell'anno 2018 sommando al reddito prodotto dall'attività commerciale esercitata e pari a euro
3 25.655,00 (cfr. quadro RR2, pag. n. 8, dichiarazione redditi anno 2018), quello derivante dall'affitto di azienda della S.a.s. Istambul di de Petris Pietro, della quale essa ricorrente era socia accomandante e pari ad euro 24.080,00 (cfr. quadro RH, pag.
n. 11, dich. redditi anno 2018) per la quale però essa ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa limitandosi a percepirne i dividendi consistenti nel 50% dei canoni di affitto dell'azienda della medesima società; che essa ricorrente, infatti, prestava in via esclusiva la propria attività lavorativa prevalente ed abituale nell'azienda commerciale, con ditta individuale a essa stessa intestata avente partita IVA
esercitata in Roma, nei locali siti in via Alessandro Poerio nn. 17/19 P.IVA_1
(cfr. visura camerale) e aveva ricavato altro reddito, nell'anno 2018 nella misura sopra indicata, esclusivamente a titolo di rendita per l'affitto dell'azienda della predetta S.a.s. Istambul - della quale era socia accomandante - alla s.r.l.s Vecchia
Trastevere all'interno della quale, ovviamente, essa non prestava alcuna attività lavorativa rivestendo unicamente la qualità di socio accomandante;
che il personale della sede al quale il suo commercialista si era rivolto per avere chiarimenti, CP_1
pur riconoscendo l'errore nel quale l'Ente era incorso, anche perché oramai l'indirizzo secondo il quale i redditi da capitale prodotti dal soggetto iscritto nella sezione commercianti dell'ente stesso non concorrevano alla formazione del reddito imponibile ai fini della determinazione dei contributi variabili eccedenti il minimale doveva ritenersi consolidato (cfr. circolare n.12 dell'1 febbraio 2008), lo aveva CP_1
invitato a rivolgersi all , imputando a detto l'Ente l'errore, Controparte_3
affinché provvedesse a rettificare la comunicazione inoltrata;
che il commercialista, dopo aver contattato l' , era stato invitato a rivolgere un reclamo Controparte_3
scritto utilizzando la procedura prevista dalla piattaforma CIVIS sul sito dell'Ente stesso;
che in data 7 luglio 2022 l attraverso la predetta Controparte_3
piattaforma CIVIS aveva comunicato al predetto professionista che “qualsiasi modifica del reddito imponibile previdenziale deve essere avallata dall' ; che in CP_1
base all'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22
4 luglio 1966 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussisteva per i soggetti che fossero in possesso dei seguenti requisiti: a) fossero titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, fossero organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero fossero familiari coadiutori preposti al punto di vendita, b) avessero la piena responsabilità dell'impresa e assumessero tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (tale requisito non era richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata), c) partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, d) fossero in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o fossero iscritti in albi, registri o ruoli;
che per l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie non era sufficiente la mera qualità di socio amministratore, restando invece detta iscrizione subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società stessa con carattere di abitualità e prevalenza;
che i presupposti di legge prescritti ai fini dell'iscrizione del socio di società per accomandita semplice alla Gestione
Artigiani/Commercianti ai sensi dell'art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996 erano due e precisamente: 1) requisito soggettivo: il socio doveva essere accomandatario ovvero, in caso di socio accomandante, doveva svolgere all'interno della società attività con carattere di abitualità e prevalenza e doveva essere legato da un rapporto di parentela con il socio accomandatario;
2) requisito oggettivo: la società doveva operare nel settore terziario e doveva avere natura commerciale;
che la carenza di uno solo dei due presupposti sopra indicati escludeva, quindi, che il reddito prodotto dalla rendita derivante dal mero affitto di una azienda potesse concorrere alla determinazione dell'imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti per oneri previdenziali all;
che nella fattispecie in esame era documentalmente provato CP_1
che essa ricorrente non svolgeva all'interno della S.a.s. Istambul, della quale era socia accomandante, (né tanto meno in favore della cessionaria Vecchia Trastevere S.r.l.s) alcuna attività lavorativa di carattere personale, limitandosi alla riscossione della
5 quota pari al 50% delle somme versate dalla cessionaria alla cedente a titolo di canoni di affitto dell'azienda di proprietà di quest'ultima; che, pertanto, correttamente essa ricorrente, tramite il proprio commercialista, aveva esposto nel quadro RR2 la somma di euro 9.945,00 quale elemento eccedente il minimale (euro 15.710,00) su cui calcolare l'importo dovuto all' a titolo di contributo sul reddito eccedente il CP_1
minimale stesso in misura percentuale (pari al 24,09%) e quantificato quindi in euro
2.396,00; che era, invece, illegittima la diversa maggiore determinazione dell'importo dovuto da essa ricorrente che l resistente aveva compiuto nell'avviso di CP_4
liquidazione impugnato, laddove questi aveva provveduto a sommare all'importo di cui sopra, l'ulteriore somma di euro 24.080,00, (cfr. quadro RH, pag. n. 11, dich. redditi anno 2018) costituita dal reddito prodotto dalla partecipazione pro quota alla
S.a.s. Istambul, giungendo alla quantificazione dell'importo complessivo dovuto nella misura di euro 8.228,00 detraendo alla quale la somma riconosciuta come versata (euro 2.396,00), si arrivava alla richiesta di pagamento contenuta nell'avviso di addebito impugnato, cioè euro 5.832,00; che lo stesso , con la Circolare n. 12 CP_1
dell'1 febbraio 2008, aveva chiarito che i soci accomandanti erano iscrivibili alla
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove concorressero congiuntamente le due seguenti condizioni: 1) un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario;
2) l'effettivo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza;
che tale circolare, adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, aveva chiarito, altresì, che in difetto di uno, come nel caso di specie, o di entrambi i requisiti da parte del socio accomandante, questi non doveva essere iscritto nella suddetta Gestione, e quindi il reddito da egli prodotto solo in qualità di socio non lavoratore non doveva essere assoggettato a contribuzione;
che la Suprema Corte aveva chiarito che CP_1
gli anzidetti presupposti e cioè 1) la natura commerciale dell'esercizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d) Legge n. 88/1989 (requisito oggettivo); 2) lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato, dell'attività, appunto,
6 commerciale (requisito soggettivo) dovevano sussistere entrambi ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti dell' ; che con particolare riferimento CP_1
al requisito soggettivo della “prevalenza”, la giurisprudenza di merito aveva precisato come lo stesso si potesse ravvisare nelle seguenti circostanze: a) concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale;
b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione;
c) partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) essere in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o essere iscritti in albi, registri o ruoli;
che nel caso di specie, tale elemento soggettivo, indispensabile per poter iscrivere il contribuente nella Gestione Commercianti tenuta dall' CP_1
mancava, risultando per essa ricorrente quale unica attività esercitata materialmente attraverso il proprio lavoro, nella misura del 100%, la rivendita di prodotti e alimenti per animali all'interno dell'esercizio commerciale di via Poerio nn.17/19 in Roma;
che per l'esercizio di tale attività essa ricorrente era correttamente iscritta alla relativa gestione assicurativa tenuta dall' e aveva regolarmente versato i contributi CP_1
dovuti eccedenti il minimale così come dalla stessa verificato;
Controparte_3
che, quindi, l'iscrizione dei soci accomandanti alla gestione Artigiani/Commercianti poteva avvenire a seguito di esplicita dichiarazione dei soci medesimi oppure d'ufficio da parte dell' , ma solo dopo che l'Istituto avesse effettuato un accesso CP_1
che avesse accertato l'effettiva sussistenza dei predetti requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale;
che, secondo la Suprema Corte, per l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti era necessaria anche l'effettiva partecipazione CP_1
personale al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”, la cui prova era a carico dell' a nulla rilevando elementi di carattere fiscale desunti dalla CP_1
dichiarazione dei redditi, dai quali non poteva desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non avendo gli stessi rilevo sul piano previdenziale;
che l'assoggettamento a contribuzione del reddito prodotto da partecipazione sociale da parte di contribuente già iscritto nella Gestione Commercianti , necessitava di CP_1
una concreta ed effettiva partecipazione del soggetto stesso al lavoro aziendale,
7 elemento fattuale la cui prova doveva essere fornita in via esclusiva dall;
che il CP_1
giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito notificato dall' dava luogo CP_1
a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale e alla sua esistenza, per cui gravava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro;
che, nella fattispecie, i redditi illegittimamente assoggettati dall' a contribuzione previdenziale e che avevano originato l'avviso di addebito CP_1
impugnato, erano stati prodotti dalla ricorrente esclusivamente quali utili derivanti dalla titolarità del 50% delle quote sociali della S.a.s. Istambul, nella quale essa rivestiva la qualifica di socia accomandante e pertanto non potevano concorrere a determinare la base reddituale imponibile sulla quale calcolare il contributo da essa dovuto all' eccedente il minimale di legge;
che aveva limitato la propria attività CP_1
alla riscossione del relativo canone di affitto;
che qualora una società avesse affittato a terzi la propria azienda, limitando la propria attività a quella di riscossione dei canoni di affitto, andava esclusa la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollegava l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente;
che nel caso in esame era chiaro che i redditi illegittimamente assoggettati dall' a contribuzione CP_1
previdenziale e che avevano originato l'avviso di addebito impugnato, erano stati prodotti da essa ricorrente esclusivamente quali utili derivanti dalla titolarità del 50% delle quote sociali della S.a.s. Istanbul, la quale dal momento in cui essa aveva ceduto a terzi la propria azienda aveva limitato la propria attività alla riscossione del relativo canone di affitto e nella quale, peraltro, essa rivestiva la qualifica di socia accomandante;
che, pertanto, i predetti redditi percepiti da essa ricorrente non potevano in alcun modo concorrere a determinare la base reddituale imponibile sulla quale calcolare il contributo da essa dovuto all' , in aggiunta a quello da essa CP_1
effettivamente versato per l'esercizio della propria attività d'impresa, eccedente il minimale di legge;
che l'esecuzione provvisoria dell'atto impugnato avrebbe comportato a essa ricorrente un grave danno, in quanto la stessa attualmente non era
8 in grado di far fronte con mezzi ordinari al pagamento delle somme precettate per cui il richiesto annullamento avrebbe rischiato di essere inutiliter dato, atteso l'inevitabile stato di insolvenza di essa ricorrente;
che l'eventuale esecuzione forzata avrebbe comportato per essa ricorrente la chiusura di ogni fido attualmente in essere con l'istituto bancario di riferimento con conseguente richiesta di immediato rientro che, sommandosi all'attuale crisi finanziaria, le avrebbe reso impossibile di proseguire la propria attività d'impresa; che, pertanto, sussistendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, doveva essere sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per evitare un grave e ingiusto pregiudizio a suo carico. Concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni ed eccependo in via CP_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività; che, infatti, l'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999), disponeva che: "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"; che, con riguardo alla perentorietà del termine la Corte di Cassazione aveva affermato: "Il termine di 40 giorni per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento è accordato dalla legge al debitore per opporsi al merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo" (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 aprile 2007, n. 9430); che doveva essere disposta l'estromissione della Controparte_2
dal giudizio;
che, infatti, la società di cartolarizzazione non era portatrice di
[...]
alcun interesse sostanziale poiché i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non erano stati oggetto di cessione;
che la cessione e cartolarizzazione dei crediti trovava origine nella previsione dell'art. 13 della Legge 23 dicembre CP_1
9 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla Legge 5 novembre 1999 n. 402; che, in forza di tale disposizione erano stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre
2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la Legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138; che, pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non erano stati oggetto della cessione in questione;
che, quanto al merito, era iscritta alla Parte_1
gestione commercianti come titolare della omonima impresa individuale e contestualmente rivestiva la carica di socia accomandante della “Istanbul di De Petris
Tiziano S.a.s.”; che i contributi previdenziali c.d. “a percentuale”, venivano calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferiva e non solo sul reddito dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione alla gestione commercianti;
che nel reddito d'impresa, rientrava anche il reddito prodotto da attività di gestione, conduzione, locazione e affitto di beni immobili se esercitata da società di persone o società di capitali (S.r.l.)”; che, pertanto, il contributo a percentuale relativo all'anno 2018 era dovuto nella sua interezza;
che esso Ente previdenziale contestava che la società si limitasse a svolgere mera attività di riscossione dei canoni d'affitto; che si trattava di un'attività molto più complessa e impegnativa rispetto alla semplicistica prospettazione di parte ricorrente;
che, infatti, non si comprendeva perché dovesse essere necessaria la costituzione di una vera e propria società per la semplice riscossione di canoni, e cioè, in definitiva per il solo godimento del reddito rilevante dagli immobili stessi;
che in tal senso si era espressa autorevole giurisprudenza di merito;
che, infatti, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provenissero e quale che fosse l'oggetto sociale, dovevano essere considerati redditi di impresa ed erano determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi;
che secondo il codice civile non era possibile costituire società che avessero come scopo il mero godimento di un immobile (art. 2248 c.c.); che, pertanto, la costituzione di una
10 società commerciale per gestire un immobile doveva essere considerata attività commerciale trattandosi di un'attività economica volta alla produzione di utili ai sensi dell'art. 2247 c.c.; che qualora l'attività venisse esercitata in forma di società commerciale, anche se si trattava della mera locazione di un immobile, produceva reddito d'impresa e quindi era assoggettata a contribuzione previdenziale;
che l'adozione dello schema societario tipico delle società commerciali determinava che anche la gestione del patrimonio immobiliare della società costituisse attività commerciale in quanto statutariamente e presuntivamente destinata a uno scopo di lucro con il conseguente effetto, sotto il profilo strettamente previdenziale, dell'obbligo, in capo al socio che aveva la responsabilità dell'attività, e in presenza dei presupposti di cui alla Legge n. 1397, cit., di iscrizione nella c.d. « gestione commercianti » in quanto l'attività oggetto della società era per sua natura commerciale e come tale rientrava nel settore terziario;
che anche l'attività di
“locazione di beni immobili propri” rientrava a pieno titolo nel settore terziario, ai sensi della Legge n. 88/89, e pertanto era soggetta all'obbligo di iscrizione alla
Gestione commercianti, ai sensi della Legge n. 613/66 e successive modifiche;
che, in ogni caso, l'opponente non aveva dato dimostrazione di gravi motivi che dimostrassero l'esistenza di eventi o situazioni tali da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare;
che, inoltre, parte ricorrente non aveva documentato i gravi motivi ovvero il rilevante pregiudizio che avrebbe potuto arrecargli l'esecuzione; che il rilevante pregiudizio andava individuato nel rischio grave, specificamente documentato, di vedere "seriamente" compromesso lo svolgimento dell'attività; che,
a tal fine, il Giudice doveva operare un giudizio di relazione tra la somma al cui pagamento era esposto 1'opponente e la consistenza della sua situazione economica;
che, nella fattispecie, nessun elemento circa l'eventuale influenza dell'esecuzione sull'attività economica aveva offerto l'opponente che si era limitato a una richiesta di sospensione del tutto generica e di stile. Concludeva come in epigrafe trascritto.
All'odierna udienza veniva decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
11 *****
Osserva il giudicante che nel merito la pretesa contributiva dell' non è risultata CP_1
fondata. Ed invero si osserva che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nella fattispecie concreta l fonda la sua pretesa sulla CP_1
circostanza che è pervenuta all'Istituto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di aver rinvenuto, in sede di verifica automatizzata, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, alcune anomalie, che costituite dall'omesso versamento della maggiore somma di euro 5.831,00 a titolo di contribuzione obbligatoria previdenziale liquidata nella misura calcolata percentualmente sul reddito eccedente il minimale di legge, per cui l' aveva provveduto a rettificare la dichiarazione dell'entità del reddito CP_1
prodotto dalla ricorrente nell'anno 2018 sommando al reddito prodotto dall'attività commerciale esercitata e pari a euro 25.655,00 (cfr. quadro RR2, pag.n.8, dichiarazione redditi anno 2018), quello derivante dall'affitto di azienda della S.a.s.
12 Istambul di De Petris Pietro, della quale la ricorrente era socia accomandante e pari ad euro 24.080,00. Si rileva in proposito che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale CP_1
non riveste efficacia probatoria” (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 22862 del 10 novembre 2010). Nella fattispecie l , fondando la sua pretesa soltanto sulla CP_1
comunicazione dell , non ha fornito la prova dell'esercizio da Controparte_3
parte del ricorrente di attività commerciale con le caratteristiche previste dall'art. 1, comma 203, legge 662/1996 da cui sarebbe derivato il conseguente obbligo di versamento dei contributi nella misura richiesta. In particolare, l' non ha CP_1
dimostrato lo svolgimento da parte di dell'attività di Parte_1
amministratrice della Istambul S.a.s. di cui è socia accomandante, né tanto meno il carattere prevalente e abituale dell'attività esercitata dalla stessa in favore della predetta società, tanto più a fronte dell'affermazione della ricorrente di non svolgere attività di sorta all'interno della compagine sociale. Peraltro, l' non ha CP_1
specificato in alcun modo il contenuto dell'attività abituale e prevalente per cui non può ritenersi provata la pretesa contributiva dell' . Né sono state fornite idonee CP_1
allegazioni o prove in ordine alla sussistenza degli altri presupposti necessari per ritenere l'assoggettabilità della ricorrente alla ripresa contributiva dell'Istituto.
L' non ha neppure dimostrato che l'attività svolta avesse natura commerciale e CP_1
che la ricorrente di fatto provvedesse alla gestione sociale, avendo la responsabilità dell'impresa e assumendone tutti i rischi e oneri relativi. Nemmeno, come sopra rilevato, è stato dimostrato che la società fosse organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci. In sostanza l'onere probatorio non è stato assolto dall' . In CP_1
definitiva, l' , non ha specificamente dimostrato alcunché in ordine alle CP_1
13 circostanze relative all'attività che assume concretamente svolta dalla ricorrente, né che la ricorrente abbia svolto attività commerciale con le predette caratteristiche di cui all'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203,
Legge 662/96). Peraltro, con riferimento al dedotto contenuto dell'attività svolta dalla società Istambul S.a.s. di gestione immobiliare, si osserva che la Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame relativo a una socia accomandataria di S.a.s. (nella fattispecie la è peraltro socia accomandante) i cui proventi derivavano Parte_1
esclusivamente dalla locazione di un immobile di proprietà ha ritenuto che “L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione;
la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce attività commerciale a fini previdenziali, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente del socio
e da eventuali elementi rilevanti sul piano fiscale. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”. (Cass. civ., Sez. 6^, Ordinanza n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 17643 del 6 settembre 2016 e Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 19792 del 25/7/2018). In sostanza, in mancanza della prova dello svolgimento di ulteriori e diverse attività
(intermediazione immobiliare, costruzione, ristrutturazione di edifici ecc.), deve ritenersi che la mera riscossione dei canoni relativi a immobili o aziende dati in affitto non rientri nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazioni di servizi. Nulla l'Istituto previdenziale, attore in senso sostanziale, ha
14 provato in senso contrario e in particolare non ha dimostrato lo svolgimento di attività commerciale da parte della società Istambul S.a.s. Né, a fronte delle contestazioni in proposito della ricorrente, l' ha fornito la prova della prevalenza del lavoro CP_1
aziendale di Pertanto, in difetto del necessario supporto Parte_1
probatorio, il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei redditi della ricorrente rivenienti dalla società Istambul S.a.s. a contribuzione previdenziale (elementi e prove che era onere dell fornire ai sensi CP_1
dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio) su cui si fonda l'avviso di addebito impugnato. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2023 00120928 54 000 notificato a mezzo pec in data 18 dicembre
2023. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara non dovuta all' la somma di euro 8.230,45, di cui all'avviso di CP_1
addebito n. 397 2023 00120928 54 000 - notificato a De Petris il 18 Pt_1
dicembre 2023 - che annulla;
- condanna l' al pagamento dei compensi professionali a favore dell'opponente CP_1
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali in misura del 15%, oltre
IVA e CPA.
Roma li 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
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