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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4162/2022 R.G., promossa
DA codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle MP di Parte_1
OM ), rappresentata da (codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_1 Parte_2
),assistita e rappresentata dall'Avv. Fabio Sebastiano del Foro di Vicenza giusto mandato P.IVA_2 come da separata procura alle liti unita in calce all'atto di precetto con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Cengio n. 15, attore contro
(p. iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_3 dall'Avv. Roberto Regni del Foro di AN ed elettivamente domicialiata presso il suo studio in
AN, Corso Stamira 49, come da procura allegata al giudizio di opposizione all'esecuzione, convenuta e contro
(p.iva: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_4 dall'Avv. Roberto Regni del Foro di AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
AN, Corso Stamira n.49, come da procura in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione, convenuta oggetto: giudizio di cognizione introdotto ex art. 616 cpc a seguito di opposizione all'esecuzione; conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 03.12.2024:
pagina 1 di 9 per le convenute e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare tutte le domande articolate dalla controparte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per motivi di economia processuale.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara fin da ora antistatario ex art. 93 cpc”.
Per l' attore: “nel merito- rigettarsi l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- per
[...]
l'effetto accertarsi che il contratto del 16.11.2011 a rogito Notaio di AN è un titolo Persona_1
esecutivo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c. e che pertanto l'esecuzione n. 58/2021
Tribunale di AN è stata correttamente avviata e incardinata e può essere proseguita, con revoca del provvedimento di sospensione della stessa;
in ogni caso - con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il seguente giudizio è stato introdotto ex art. 616 cpc da quale rappresentante di Parte_2
nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_1 [...]
a seguito di opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_2 CP_2 [...] nell'ambito della procedura immobiliare avente RG. 58/2021 introdotta con Controparte_2
pignoramento di compendio ipotecato (di cui entrambe le odierne convenute erano datrici di ipoteca) per il pagamento della somma complessiva pari a euro 5.191.340,69.
Il titolo esecutivo notificato in uno con l'atto di precetto era costituito da contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ai sensi degli articoli 38 e ss del decreto legislativo n.
385/1993, acceso in data 16.11.2011 a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, Per_1
numero raccolta 9998, con cui la Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a. aveva concesso una linea di credito fino alla somma di euro 4.500,000,000 alla correntista e datore di Controparte_1
ipoteca unitamente a (terzo datore di ipoteca) e con la fideiussione di CP_2 Persona_2
(doc. 1 fasc. attore).
Il G.E. Dott.ssa Filippello nell'ambito della detta procedura esecutiva RG.58/2021 con ordinanza del
13.7.22 -confermata in sede di reclamo-, sospendeva la procedura esecutiva delibando l'insussistenza di valido titolo esecutivo ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito a mente dell'art. 616 cpc (doc.3 fasc. convenute).
La nella qualità di rappresentante della titolare del credito introduce Parte_2 Parte_1
il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione, sostenendo che il titolo stragiudiziale pagina 2 di 9 da essa posto a base dell'esecuzione forzata e costituito dal menzionato atto pubblico, sia valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Asserisce parte attrice che l'atto pubblico, al di là del nomen iuris del contratto, abbia avuto invero ad oggetto un finanziamento per l'importo di € 4.500.000,00, di cui il debitore principale
[...]
ha rilasciato quietanza nel corpo del rogito oltrechè autorizzato il Notaio al rilascio di Controparte_1
formula esecutiva, di guisa da costituire vero e proprio titolo esecutivo: da qui le discendenti conclusioni.
Le convenute, con costituzioni distinte ma procedenti lungo la medesima traiettoria difensiva, sostengono che ha avviato azione esecutiva sulla base di un inesistente titolo esecutivo in Pt_1 considerazione del fatto che l'atto pubblico in questione è un contratto di apertura di credito e come tale non può costituire titolo valido ex art. 474 cpc, non potendo il debito desunto dal titolo stragiudiziale in questione essere reputato certo e liquido.
Contestano che all'atto della stipula l'istituto di credito ha erogato l'importo di € 4.500.000,00, non essendo stato documentato in alcun modo detto passaggio di danaro, ed asseriscono che la detta somma
è stata soltanto posta a disposizione dalla banca per futuro utilizzo, come indicato nelle pattuizioni contrattuali.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 03.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione dirimente ai fini del decidere è la idoneità dell'atto pubblico notarile stipulato in data
16.11.2011 per rogito del Notaio (doc.1 fasc. convenuta) a dare avvio ad esecuzione forzata in Per_1
danno delle convenute.
Analizzando nello specifico il rapporto giuridico concluso nelle forme dell'atto pubblico si osserva che esso ha ad oggetto un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria con cui la Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a. concedeva a correntista, un Controparte_1 finanziamento fino all'importo di 4.500.000,00 € da utilizzarsi nella forma tecnica dell'apertura di credito regolata nel conto corrente n. 8/4542 già acceso presso la filiale di Porto Recanati, consentendo al correntista l'utilizzo della predetta somma messa a disposizione contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, per la cui 'messa a disposizione ed utilizzabilità immediata' il correntista rilasciava quietanza alla “in considerazione del fatto che la somma finanziata gli viene subito messa a disposizione CP_4 ed è utilizzabile sin da questo momento”.
pagina 3 di 9 E' specificato al punto 2 dell'art.1 che: “il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità”.
La durata concordata dell'apertura di credito era pari a 24 mesi con scadenza al 16 novembre 2013
(punto 3) e, per quanto non espressamente disciplinato, le parti facevano rinvio alla disciplina del contratto di conto corrente già sottoscritto dal correntista in data 4.11.2011 ed accluso al rogito quale allegato “A” (punto 4 art. 1); va precisato, proprio in ragione della particolare natura del contratto di apertura di credito, che lo stesso era regolato -oltre che con il tasso debitore indicato all'art. 2 (punto
1)- con una commissione sull'accordato, su base mensile, calcolata sull'importo messo a disposizione
“indipendentemente dall'effettivo utilizzo”, nonché una commissione giornaliera per scoperto di conto, in caso di “utilizzi di fido oltre il limite contrattualmente previsto”. (art. 2 punto 2).
Condivisibilmente con quanto già accertato e concluso con la pronuncia resa nell'ambito di procedimento di opposizione a precetto introdotto dal fideiussore Sentenza n. Persona_2
707/2022 del 30.5.2022 resa nel giudizio avente RG. n. 2584/2021, deve ritenersi che il contratto de quo disciplina una vera e propria operazione di apertura di credito con fido accordato al debitore principale e pari ad € 4.500.000,00, regolato in conto corrente di appoggio n.8/4542 e non, come diversamente prospettato dall'attrice, un finanziamento con erogazione della somma finanziata.
Si trascrivono i passaggi della Sentenza richiamata: “In diritto, è agevole osservare che il fido accordato al debitore principale e regolato in conto corrente – diversamente da quanto sostiene parte opposta – non realizza alcuna 'traditio' della somma finanziata, essendo invece detta somma semplicemente “accordata”, cioè tenuta dalla banca a disposizione del correntista che potrà utilizzarla, a sua scelta e nei tempi da lui stabiliti, con prelievi parziali o con un unico prelievo e ripetere le operazioni di prelievo – eventualmente previa ricostituzione della disponibilità tramite versamenti – nei limiti del fido, come agevolmente si desume dalla commissione mensile che la banca ha percepito sulla base dell'accordato ed indipendentemente dall'utilizzo della somma.
Quindi, la quietanza di cui è menzione nell'atto non può essere intesa come ricevuta di un pagamento che non vi è stato, tanto che la stessa opposta – costituendosi in giudizio e prima del rilievo d'ufficio – non ha neppure documentato l'eventuale annotazione contabile dell'avvenuto versamento della somma sul conto corrente del debitore principale” (doc.2 fasc. convenuta).
E difatti nessuna prova documenta l'asserito passaggio patrimoniale della somma di € 4.500.000 dalla banca al correntista, come la creditrice vorrebbe trarre dal fatto che l'atto pubblico fa menzione Pt_1
di una quietanza rilasciata dal debitore contestualmente al rogito.
La quietanza di cui si fa menzione non gode delle peculiarità tipiche di una quietanza di pagamento (di cui peraltro non vi è prova alcuna) e dunque non può essere intesa in tal senso, nulla deponendo in tale pagina 4 di 9 direzione, ed, anzi, ostandovi proprio la stessa articolazione dell'apercredito pattuito, che consente al debitore di utilizzare liberamente la somma messa a disposizione, anche in più volte, e pure di ricostituirla attraverso successive rimesse, come si legge nella pattuizione trascritta al punto 2 dell'art.1 ove è specificato che: “il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione
e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità”.
Il che determina, a fronte di tali facoltà riconosciute contrattualmente al correntista e tipiche del contratto di apertura di credito disegnato dagli artt. 1842 e ss. cc., che non è dato conoscere se egli abbia utilizzato la somma contestualmente all'atto, se lo abbia fatto in più riprese, se l'abbia ricostituita con versamenti successivi e poi riutilizzata per l'intero: in tal senso il saldo finale portato dagli estratti conto allegati da parte attrice non fotografa la situazione al momento del rogito essendo ad esso successivi.
Ed ancora, se non vi è prova della traditio, sicuramente vi è prova del fatto che la linea di credito concessa al debitore principale rispondeva pienamente al dinamismo tipico di un contratto di apertura di credito con affidamento, come è evincibile già a partire dal conto scalare unito all'estratto contro del
31.3.2013 ove si legge di un 'accordato fino a revoca' di 4.500.000,00 € (e dunque un fido) che ha prodotto oneri per commissioni su accordato per 8.370,00 € (stessa cosa si evince dai conti scalari successivi).
Pertanto gli estratti conto allegati, che decorrono dal 31.01.2013 al 28.02.24 (all.3 attore), come anche fatto osservare dal Giudice nella Sentenza richiamata, essendo successivi all'atto pubblico ed addirittura alla scadenza del fido, non consentono di accertare se la predetta somma sia transitata nel patrimonio della correntista contestualmente all'atto pubblico: “E' infatti singolare che parte opposta abbia depositato estratti conto tutti riferiti al 2013 o ad epoche successive al 2013, cioè dopo la scadenza del fido, mentre l'unica risultanza utile alla tesi della traditio sostenuta dall'opposta poteva essere solo l'annotazione contabile – coeva al contratto di fido, cioè al 16 novembre 2011 – di avvenuto versamento sul c/c del debitore dell'importo di 4.500.000,00; ma gli estratti conto riferibili all'anno 2011 e 2012 non sono stati depositati, sicchè non si possono verificare le modalità di utilizzo del finanziamento, cioè se vi sia stato un unico accredito da parte della banca oppure se il saldo debitore precettato si sia formato tramite un unico prelievo o plurimi prelievi parziali da parte del debitore, così come non si può verificare se il debitore abbia ricostituito la provvista e poi operato altri prelievi parziali, secondo lo schema tipico del fido bancario”.
La natura tipica del contratto di apertura di credito, ove l'istituto di credito mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non nasce direttamente dal contratto, ma deriva pagina 5 di 9 dai successivi atti di utilizzazione dell'affidamento da parte dell'accreditato, che ha, inoltre, il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così reintegrato, impedisce al medesimo di costituire idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c, in quanto il debito nasce non con la messa a disposizione della somma, ma con la diretta utilizzazione da parte del debitore.
In conclusione non può ritenersi che l'atto pubblico posto a base dell'esecuzione da attesti di per Pt_1 sé l'obbligo di restituzione di una somma certa e liquida corrisposta al debitore.
Proprio in tema di contratto di apertura di credito la Suprema Corte ha osservato che: “in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista). A proposito della possibilità di riconoscere efficacia esecutiva al finanziamento accordato con atto ricevuto da notaio, la Suprema Corte ha fatto notare che: “con riguardo all'originaria formulazione del n. 3 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c. (che faceva riferimento agli
«atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute – la parte in neretto è stata poi eliminata»), non si è mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare
l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile (giurisprudenza risalente e costante;
cfr., ad esempio, con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del 19/07/1979, Rv. 400808 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280 – 01; nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n.
15219 del 19/07/2005, Rv. 583283 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv.
657140 - 01).
pagina 6 di 9 E' opportuno precisare che non sarebbe possibile ritenere che la riformulazione della disposizione, operata nel 2005 con il solo scopo di estendere il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, avendo trasferito la locuzione «relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» dal n. 3 al n. 2 del secondo comma, nell'ambito del quale è ora prevista l'efficacia esecutiva delle scritture private autenticate (unitamente a quella dei titoli di credito) ed avendo invece lasciato il solo riferimento agli atti ricevuti da notaio nel n. 3, abbia inteso modificare l'ambito dell'efficacia esecutiva di questi ultimi, estendendola anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate.
La necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile (sia che abbia la forma dell'atto pubblico sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, deriva, infatti, dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto (oggi, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni), con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva. Nel caso dell'apertura di credito bancario (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, fino a che la somma stessa non sia utilizzata: deve quindi negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso sia dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, fatta altresì sempre salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione” (vds. Cass. n. 41791 del 28 dicembre 2021).
Nell'atto ricevuto dal Notaio non si rinviene quella certezza del credito atta a consentire, per Per_1 sua fede privilegiata, l'azione esecutiva né sono depositati agli atti del fascicolo ulteriori documenti della medesima natura (di atto pubblico o scrittura privata autenticata) che documentino l'attualità del credito vantato dall'attrice.
Nel caso di specie difetta l'atto notarile da cui dedurre l'avvenuto accredito – in tutto o in parte - dell'importo finanziato, con la conseguente considerazione che esso non documenta l'esistenza e l'ammontare del credito indicato nel precetto e per il quale è stato iniziata l'azione esecutiva, e dunque l'atto pubblico del 16.11.2011 a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, numero Per_1
raccolta 9998, non può essere considerato titolo esecutivo ex art. 474 c.2 n.3 cpc.
pagina 7 di 9 In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute.
Considerato che con note spese del 03.3.25 il procuratore delle convenute ha fatto riferimento ad un importo calcolato sulla base di una causa di valore indeterminabile anziché allo scaglione di riferimento da individuarsi in quello da 4.000.001 a 8.000.000 come determinato ex art. 17 cpc per le cause di opposizione all'esecuzione (importo del credito per cui si procede), e posto che il giudice è tenuto a rispettare quanto richiesto dalla parte vittoriosa non potendo eccedere nella liquidazione altrimenti pronunciando in violazione dell'art. 112 cpc (per tutte Cass. 30087/2021), a tale scaglione occorre fare riferimento. Va poi ulteriormente precisato che esso va correttamente individuato in quello indeterminabile a complessità media (non sussistendo la fattispecie richiesta, di complessità di particolare importanza, anche in ragione del richiamo nella linea difensiva svolta a quanto enunciato nella più volte richiamata Sentenza n. 707/2022 del 30.5.2022 resa dal Tribunale di AN nel giudizio avente RG. n. 2584/2021) e le spese vanno riconosciute in base alle attività effettivamente svolte (esclusa quella istruttoria).
Si precisa pure che per pacifica giurisprudenza (vedi Cass. 15946/2024) essendo state le parti convenute assistite da un unico difensore con distinti atti processuali ma con difesa sostanzialmente identica, la fattispecie va assimilata, ai fini della disciplina delle spese, a quella di deposito di un unico atto per le diverse parti difese, pur maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 4 del d.m. 55/2014.
Per l'effetto le spese vanno liquidate in un'unica soluzione a fronte di un compenso unico, con il previsto aumento del 30% per l'assistenza di più parti, ed a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1462/2022 RG Trib., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla codice fiscale, partita I.V.A. e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle MP di OM ), rappresentata da (codice P.IVA_1 Parte_2
fiscale e partita IVA n. ; P.IVA_2
- dichiara che l'atto a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, numero raccolta 9998, Per_1
avente ad oggetto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ai sensi degli articoli 38 e ss del decreto legislativo n. 385/1993, non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cpc;
- condanna codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
MP di OM , rappresentata da (codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_1 Parte_2
), al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Regni del Foro di P.IVA_2
pagina 8 di 9 AN (C.F.: , delle spese di lite che si liquidano in €. 11.688,30 a titolo di C.F._1
compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
AN, 01.4.25
Il giudice
Francesca Perlini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4162/2022 R.G., promossa
DA codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle MP di Parte_1
OM ), rappresentata da (codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_1 Parte_2
),assistita e rappresentata dall'Avv. Fabio Sebastiano del Foro di Vicenza giusto mandato P.IVA_2 come da separata procura alle liti unita in calce all'atto di precetto con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Cengio n. 15, attore contro
(p. iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_3 dall'Avv. Roberto Regni del Foro di AN ed elettivamente domicialiata presso il suo studio in
AN, Corso Stamira 49, come da procura allegata al giudizio di opposizione all'esecuzione, convenuta e contro
(p.iva: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_4 dall'Avv. Roberto Regni del Foro di AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
AN, Corso Stamira n.49, come da procura in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione, convenuta oggetto: giudizio di cognizione introdotto ex art. 616 cpc a seguito di opposizione all'esecuzione; conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 03.12.2024:
pagina 1 di 9 per le convenute e : Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare tutte le domande articolate dalla controparte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per motivi di economia processuale.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara fin da ora antistatario ex art. 93 cpc”.
Per l' attore: “nel merito- rigettarsi l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- per
[...]
l'effetto accertarsi che il contratto del 16.11.2011 a rogito Notaio di AN è un titolo Persona_1
esecutivo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c. e che pertanto l'esecuzione n. 58/2021
Tribunale di AN è stata correttamente avviata e incardinata e può essere proseguita, con revoca del provvedimento di sospensione della stessa;
in ogni caso - con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il seguente giudizio è stato introdotto ex art. 616 cpc da quale rappresentante di Parte_2
nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_1 [...]
a seguito di opposizione all'esecuzione promossa da Controparte_2 CP_2 [...] nell'ambito della procedura immobiliare avente RG. 58/2021 introdotta con Controparte_2
pignoramento di compendio ipotecato (di cui entrambe le odierne convenute erano datrici di ipoteca) per il pagamento della somma complessiva pari a euro 5.191.340,69.
Il titolo esecutivo notificato in uno con l'atto di precetto era costituito da contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ai sensi degli articoli 38 e ss del decreto legislativo n.
385/1993, acceso in data 16.11.2011 a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, Per_1
numero raccolta 9998, con cui la Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a. aveva concesso una linea di credito fino alla somma di euro 4.500,000,000 alla correntista e datore di Controparte_1
ipoteca unitamente a (terzo datore di ipoteca) e con la fideiussione di CP_2 Persona_2
(doc. 1 fasc. attore).
Il G.E. Dott.ssa Filippello nell'ambito della detta procedura esecutiva RG.58/2021 con ordinanza del
13.7.22 -confermata in sede di reclamo-, sospendeva la procedura esecutiva delibando l'insussistenza di valido titolo esecutivo ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito a mente dell'art. 616 cpc (doc.3 fasc. convenute).
La nella qualità di rappresentante della titolare del credito introduce Parte_2 Parte_1
il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione, sostenendo che il titolo stragiudiziale pagina 2 di 9 da essa posto a base dell'esecuzione forzata e costituito dal menzionato atto pubblico, sia valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
Asserisce parte attrice che l'atto pubblico, al di là del nomen iuris del contratto, abbia avuto invero ad oggetto un finanziamento per l'importo di € 4.500.000,00, di cui il debitore principale
[...]
ha rilasciato quietanza nel corpo del rogito oltrechè autorizzato il Notaio al rilascio di Controparte_1
formula esecutiva, di guisa da costituire vero e proprio titolo esecutivo: da qui le discendenti conclusioni.
Le convenute, con costituzioni distinte ma procedenti lungo la medesima traiettoria difensiva, sostengono che ha avviato azione esecutiva sulla base di un inesistente titolo esecutivo in Pt_1 considerazione del fatto che l'atto pubblico in questione è un contratto di apertura di credito e come tale non può costituire titolo valido ex art. 474 cpc, non potendo il debito desunto dal titolo stragiudiziale in questione essere reputato certo e liquido.
Contestano che all'atto della stipula l'istituto di credito ha erogato l'importo di € 4.500.000,00, non essendo stato documentato in alcun modo detto passaggio di danaro, ed asseriscono che la detta somma
è stata soltanto posta a disposizione dalla banca per futuro utilizzo, come indicato nelle pattuizioni contrattuali.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 03.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione dirimente ai fini del decidere è la idoneità dell'atto pubblico notarile stipulato in data
16.11.2011 per rogito del Notaio (doc.1 fasc. convenuta) a dare avvio ad esecuzione forzata in Per_1
danno delle convenute.
Analizzando nello specifico il rapporto giuridico concluso nelle forme dell'atto pubblico si osserva che esso ha ad oggetto un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria con cui la Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a. concedeva a correntista, un Controparte_1 finanziamento fino all'importo di 4.500.000,00 € da utilizzarsi nella forma tecnica dell'apertura di credito regolata nel conto corrente n. 8/4542 già acceso presso la filiale di Porto Recanati, consentendo al correntista l'utilizzo della predetta somma messa a disposizione contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, per la cui 'messa a disposizione ed utilizzabilità immediata' il correntista rilasciava quietanza alla “in considerazione del fatto che la somma finanziata gli viene subito messa a disposizione CP_4 ed è utilizzabile sin da questo momento”.
pagina 3 di 9 E' specificato al punto 2 dell'art.1 che: “il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità”.
La durata concordata dell'apertura di credito era pari a 24 mesi con scadenza al 16 novembre 2013
(punto 3) e, per quanto non espressamente disciplinato, le parti facevano rinvio alla disciplina del contratto di conto corrente già sottoscritto dal correntista in data 4.11.2011 ed accluso al rogito quale allegato “A” (punto 4 art. 1); va precisato, proprio in ragione della particolare natura del contratto di apertura di credito, che lo stesso era regolato -oltre che con il tasso debitore indicato all'art. 2 (punto
1)- con una commissione sull'accordato, su base mensile, calcolata sull'importo messo a disposizione
“indipendentemente dall'effettivo utilizzo”, nonché una commissione giornaliera per scoperto di conto, in caso di “utilizzi di fido oltre il limite contrattualmente previsto”. (art. 2 punto 2).
Condivisibilmente con quanto già accertato e concluso con la pronuncia resa nell'ambito di procedimento di opposizione a precetto introdotto dal fideiussore Sentenza n. Persona_2
707/2022 del 30.5.2022 resa nel giudizio avente RG. n. 2584/2021, deve ritenersi che il contratto de quo disciplina una vera e propria operazione di apertura di credito con fido accordato al debitore principale e pari ad € 4.500.000,00, regolato in conto corrente di appoggio n.8/4542 e non, come diversamente prospettato dall'attrice, un finanziamento con erogazione della somma finanziata.
Si trascrivono i passaggi della Sentenza richiamata: “In diritto, è agevole osservare che il fido accordato al debitore principale e regolato in conto corrente – diversamente da quanto sostiene parte opposta – non realizza alcuna 'traditio' della somma finanziata, essendo invece detta somma semplicemente “accordata”, cioè tenuta dalla banca a disposizione del correntista che potrà utilizzarla, a sua scelta e nei tempi da lui stabiliti, con prelievi parziali o con un unico prelievo e ripetere le operazioni di prelievo – eventualmente previa ricostituzione della disponibilità tramite versamenti – nei limiti del fido, come agevolmente si desume dalla commissione mensile che la banca ha percepito sulla base dell'accordato ed indipendentemente dall'utilizzo della somma.
Quindi, la quietanza di cui è menzione nell'atto non può essere intesa come ricevuta di un pagamento che non vi è stato, tanto che la stessa opposta – costituendosi in giudizio e prima del rilievo d'ufficio – non ha neppure documentato l'eventuale annotazione contabile dell'avvenuto versamento della somma sul conto corrente del debitore principale” (doc.2 fasc. convenuta).
E difatti nessuna prova documenta l'asserito passaggio patrimoniale della somma di € 4.500.000 dalla banca al correntista, come la creditrice vorrebbe trarre dal fatto che l'atto pubblico fa menzione Pt_1
di una quietanza rilasciata dal debitore contestualmente al rogito.
La quietanza di cui si fa menzione non gode delle peculiarità tipiche di una quietanza di pagamento (di cui peraltro non vi è prova alcuna) e dunque non può essere intesa in tal senso, nulla deponendo in tale pagina 4 di 9 direzione, ed, anzi, ostandovi proprio la stessa articolazione dell'apercredito pattuito, che consente al debitore di utilizzare liberamente la somma messa a disposizione, anche in più volte, e pure di ricostituirla attraverso successive rimesse, come si legge nella pattuizione trascritta al punto 2 dell'art.1 ove è specificato che: “il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione
e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità”.
Il che determina, a fronte di tali facoltà riconosciute contrattualmente al correntista e tipiche del contratto di apertura di credito disegnato dagli artt. 1842 e ss. cc., che non è dato conoscere se egli abbia utilizzato la somma contestualmente all'atto, se lo abbia fatto in più riprese, se l'abbia ricostituita con versamenti successivi e poi riutilizzata per l'intero: in tal senso il saldo finale portato dagli estratti conto allegati da parte attrice non fotografa la situazione al momento del rogito essendo ad esso successivi.
Ed ancora, se non vi è prova della traditio, sicuramente vi è prova del fatto che la linea di credito concessa al debitore principale rispondeva pienamente al dinamismo tipico di un contratto di apertura di credito con affidamento, come è evincibile già a partire dal conto scalare unito all'estratto contro del
31.3.2013 ove si legge di un 'accordato fino a revoca' di 4.500.000,00 € (e dunque un fido) che ha prodotto oneri per commissioni su accordato per 8.370,00 € (stessa cosa si evince dai conti scalari successivi).
Pertanto gli estratti conto allegati, che decorrono dal 31.01.2013 al 28.02.24 (all.3 attore), come anche fatto osservare dal Giudice nella Sentenza richiamata, essendo successivi all'atto pubblico ed addirittura alla scadenza del fido, non consentono di accertare se la predetta somma sia transitata nel patrimonio della correntista contestualmente all'atto pubblico: “E' infatti singolare che parte opposta abbia depositato estratti conto tutti riferiti al 2013 o ad epoche successive al 2013, cioè dopo la scadenza del fido, mentre l'unica risultanza utile alla tesi della traditio sostenuta dall'opposta poteva essere solo l'annotazione contabile – coeva al contratto di fido, cioè al 16 novembre 2011 – di avvenuto versamento sul c/c del debitore dell'importo di 4.500.000,00; ma gli estratti conto riferibili all'anno 2011 e 2012 non sono stati depositati, sicchè non si possono verificare le modalità di utilizzo del finanziamento, cioè se vi sia stato un unico accredito da parte della banca oppure se il saldo debitore precettato si sia formato tramite un unico prelievo o plurimi prelievi parziali da parte del debitore, così come non si può verificare se il debitore abbia ricostituito la provvista e poi operato altri prelievi parziali, secondo lo schema tipico del fido bancario”.
La natura tipica del contratto di apertura di credito, ove l'istituto di credito mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non nasce direttamente dal contratto, ma deriva pagina 5 di 9 dai successivi atti di utilizzazione dell'affidamento da parte dell'accreditato, che ha, inoltre, il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così reintegrato, impedisce al medesimo di costituire idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c, in quanto il debito nasce non con la messa a disposizione della somma, ma con la diretta utilizzazione da parte del debitore.
In conclusione non può ritenersi che l'atto pubblico posto a base dell'esecuzione da attesti di per Pt_1 sé l'obbligo di restituzione di una somma certa e liquida corrisposta al debitore.
Proprio in tema di contratto di apertura di credito la Suprema Corte ha osservato che: “in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista). A proposito della possibilità di riconoscere efficacia esecutiva al finanziamento accordato con atto ricevuto da notaio, la Suprema Corte ha fatto notare che: “con riguardo all'originaria formulazione del n. 3 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c. (che faceva riferimento agli
«atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute – la parte in neretto è stata poi eliminata»), non si è mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l'atto ricevuto da notaio dovesse documentare
l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l'atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo fosse dotato della medesima forma notarile (giurisprudenza risalente e costante;
cfr., ad esempio, con riguardo al contratto di mutuo condizionato o obbligatorio, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del 19/07/1979, Rv. 400808 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280 – 01; nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n.
15219 del 19/07/2005, Rv. 583283 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv.
657140 - 01).
pagina 6 di 9 E' opportuno precisare che non sarebbe possibile ritenere che la riformulazione della disposizione, operata nel 2005 con il solo scopo di estendere il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, avendo trasferito la locuzione «relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» dal n. 3 al n. 2 del secondo comma, nell'ambito del quale è ora prevista l'efficacia esecutiva delle scritture private autenticate (unitamente a quella dei titoli di credito) ed avendo invece lasciato il solo riferimento agli atti ricevuti da notaio nel n. 3, abbia inteso modificare l'ambito dell'efficacia esecutiva di questi ultimi, estendendola anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall'atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate.
La necessità che la certezza del credito risulti dall'atto notarile (sia che abbia la forma dell'atto pubblico sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate) e non si tratti, quindi, di una obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, deriva, infatti, dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto (oggi, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni), con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva. Nel caso dell'apertura di credito bancario (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, fino a che la somma stessa non sia utilizzata: deve quindi negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso sia dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, fatta altresì sempre salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione” (vds. Cass. n. 41791 del 28 dicembre 2021).
Nell'atto ricevuto dal Notaio non si rinviene quella certezza del credito atta a consentire, per Per_1 sua fede privilegiata, l'azione esecutiva né sono depositati agli atti del fascicolo ulteriori documenti della medesima natura (di atto pubblico o scrittura privata autenticata) che documentino l'attualità del credito vantato dall'attrice.
Nel caso di specie difetta l'atto notarile da cui dedurre l'avvenuto accredito – in tutto o in parte - dell'importo finanziato, con la conseguente considerazione che esso non documenta l'esistenza e l'ammontare del credito indicato nel precetto e per il quale è stato iniziata l'azione esecutiva, e dunque l'atto pubblico del 16.11.2011 a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, numero Per_1
raccolta 9998, non può essere considerato titolo esecutivo ex art. 474 c.2 n.3 cpc.
pagina 7 di 9 In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute.
Considerato che con note spese del 03.3.25 il procuratore delle convenute ha fatto riferimento ad un importo calcolato sulla base di una causa di valore indeterminabile anziché allo scaglione di riferimento da individuarsi in quello da 4.000.001 a 8.000.000 come determinato ex art. 17 cpc per le cause di opposizione all'esecuzione (importo del credito per cui si procede), e posto che il giudice è tenuto a rispettare quanto richiesto dalla parte vittoriosa non potendo eccedere nella liquidazione altrimenti pronunciando in violazione dell'art. 112 cpc (per tutte Cass. 30087/2021), a tale scaglione occorre fare riferimento. Va poi ulteriormente precisato che esso va correttamente individuato in quello indeterminabile a complessità media (non sussistendo la fattispecie richiesta, di complessità di particolare importanza, anche in ragione del richiamo nella linea difensiva svolta a quanto enunciato nella più volte richiamata Sentenza n. 707/2022 del 30.5.2022 resa dal Tribunale di AN nel giudizio avente RG. n. 2584/2021) e le spese vanno riconosciute in base alle attività effettivamente svolte (esclusa quella istruttoria).
Si precisa pure che per pacifica giurisprudenza (vedi Cass. 15946/2024) essendo state le parti convenute assistite da un unico difensore con distinti atti processuali ma con difesa sostanzialmente identica, la fattispecie va assimilata, ai fini della disciplina delle spese, a quella di deposito di un unico atto per le diverse parti difese, pur maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 4 del d.m. 55/2014.
Per l'effetto le spese vanno liquidate in un'unica soluzione a fronte di un compenso unico, con il previsto aumento del 30% per l'assistenza di più parti, ed a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1462/2022 RG Trib., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla codice fiscale, partita I.V.A. e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle MP di OM ), rappresentata da (codice P.IVA_1 Parte_2
fiscale e partita IVA n. ; P.IVA_2
- dichiara che l'atto a rogito Notaio di AN, numero repertorio 13814, numero raccolta 9998, Per_1
avente ad oggetto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ai sensi degli articoli 38 e ss del decreto legislativo n. 385/1993, non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cpc;
- condanna codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
MP di OM , rappresentata da (codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_1 Parte_2
), al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Regni del Foro di P.IVA_2
pagina 8 di 9 AN (C.F.: , delle spese di lite che si liquidano in €. 11.688,30 a titolo di C.F._1
compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
AN, 01.4.25
Il giudice
Francesca Perlini
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