Art. 15.
Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2.
Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.
Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2.
Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.