Articolo 15 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 ottobre 1868
Art. 15.

Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2.
Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868