Art. 5.
Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794 , e dalle successive modificazioni.
Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.
Non sono ammessi onorari di avvocato.
I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.
Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794 , e dalle successive modificazioni.
Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.
Non sono ammessi onorari di avvocato.
I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.