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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2391/2021 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Rosa, nel cui studio in Castrovillari al corso Garibaldi n. 333 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Fabio Fullone, nel cui studio in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43,
Palazzo Falbo-La Neve, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 586/2021.
CONCLUSIONI rese in data 21 gennaio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.06.2021, la ha interposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta di , titolare della omonima ditta individuale, con il quale, è stato intimato il CP_1
pagamento della somma di Euro 17.805,00 oltre interessi come da domanda e spese legali del procedimento monitorio, quale corrispettivo residuo dovuto per l'espletata attività di trasporto di materiale cartaceo commissionato tra il 2018 ed il 2019, come documentato dai vari documenti di trasporto e fatture dimesse in atti nn. 652/2018, 709/2018, 52/2019, 77/2019, 129/2019, 170/2019,
230/2019, 505/2019 e 572/2019.
A sostegno della opposizione ha eccepito la prescrizione di cui all'art. 2951 cod.civ., essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto senza che fossero stati posti in essere atti interruttivi.
Ha chiarito che, laddove si volesse intendere la precedente comunicazione di intimazione di pagamento del 05.11.2020 allegata al ricorso monitorio, pur non pervenuta alla società opponente, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, la stessa avrebbe al più salvaguardato il credito portato dalla fattura n. 572/2019 pari all'importo di € 1.464,00 e relativo ai singoli rapporti di trasporto datati 07.11.2019, 08.11.2019 e 15.11.2019.
Ha quindi chiesto al Tribunale di: “− In via principale, accertare e dichiarare l'estinzione dei crediti vantati da parte opposta relativi alle somme di cui alle fatture richieste in pagamento con la domanda monitoria, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c.; − Ancora in via principale, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare totalmente ovvero parzialmente privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 586/2021 emesso in data 18.05.2021 dal Tribunale di
Cosenza; − In via subordinata, accertare e dichiarare che la società opponente è tenuta al pagamento nei confronti della società opposta soltanto del minore importo di € 1.464,00; − In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi legali della procedura, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata del 3.06.2022 si è costituito in giudizio , per contestare nel CP_1
contestare le eccezioni formulate da controparte, sull'assunto che:
a) nel rapporto di trasporto e consegna intercorso tra le parti, iniziato nel 2013 e terminato nel 2019, erano state fornite prestazioni per un totale di oltre 40.000,00 Euro, a fronte delle quali la controparte aveva corrisposto pagamenti in acconto, alcune volte imputandoli ai debiti più antichi, ma mai saldando completamente il debito;
b) gli ultimi tre pagamenti venivano effettuati in acconto alle date 5.10.2019, 30.11.2019 e
31.7.2020, al fine di ripianare l'esposizione debitoria che ammontava ad Euro 26.596,00;
c) sussisteva in modo esplicito e per facta concludentia il riconoscimento del debito, il quale, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe l'avverarsi della prescrizione.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cosenza, in composizione monocratica: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ed è di pronta e facile soluzione, - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla perché inammissibile ed Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, il tutto confermando il Decreto Ingiuntivo N. 586/2021, e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute alla nella misura indicata CP_1 nel ricorso o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi moratori determinati ex D. Lgs. 23.1.2002 n. 231 fino al soddisfo, - condannare, infine, la al pagamento delle spese e degli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Fullone procuratore antistatario, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione”.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti.
All'udienza del 21 gennaio 2025 è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: le Sezioni Unite della Suprema
Corte, nel noto arresto del 2001, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Ancora è opportuno, ai fini della delibazione delle rispettive domande ed eccezioni, richiamare i seguenti principi:
“Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art.
2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”
(Cass. 25517/2015);
“Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. 7820/2017; 4324/2010).
In altri termini “la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente
l'espressa precisazione, da parte del debitore, che il pagamento è stato effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di parzialità riscontrabile” (Cass. 3115/2003).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata.
In primo luogo devono ritenersi incontroversi sia l'effettuazione dei trasporti commissionati, non avendo parte opponente contestato né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in via monitoria dall'opposta né il relativo quantum, limitandosi ad invocare l'estinzione per intervenuta prescrizione annuale, sia l'inadempimento di parte opponente rispetto alla correlativa obbligazione di pagamento del prezzo dei trasporti.
Orbene, asseverata l'applicabilità del termine di prescrizione annuale e non di quello lungo apoditticamente invocato da parte opposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e non smentiti da evidenze di segno contrario, nel corso dell'istruttoria è emerso che la società ingiunta abbia effettuato tre pagamenti alle date del 5.10.2019, 30.11.2019 e 31.7.2020, anche se non accompagnati dalla specificazione in acconto.
Parte opponente ha chiarito sul punto: che con i due assegni di € 5.000,00 fossero state saldate precedenti distinte fatture del 2017
(giammai acconti), tra l'altro, non ricomprese in quelle (2018/2019) ingiunte in via monitoria, afferenti ulteriori distinti rapporti contrattuali di trasporto diversi da quelli richiesti in pagamento.; che l'ulteriore assegno di € 3.000,00 non fosse assolutamente riferito ad un presunto acconto per ripianare l'esposizione debitoria con la società opposta e così non risultasse di certo contabilizzato dalla società opposta, ma afferisse ad un distinto pagamento a saldo per conferimento di plastica rigida effettuato nel 2020 dalla società opposta all'interno dell'impianto della società opponente
(che è adibito a raccolta di rifiuti non pericolosi quali carta, plastica e vetro).
Parte opposta dal proprio canto ha contestato tale imputazione documentando altresì le conversazioni intervenute tramite whatsapp con (marito del legale rapp.te CP_2
nonché ex amministratore della società opponente, ritenuto amministratore di fatto Controparte_3
della società) dalle quali emergeva la consapevolezza del credito della ed il CP_1
riconoscimento del correlativo debito da parte della . CP_4
Ha altresì documentato, a riprova del fatto che venissero per prassi commerciale tra le parti corrisposti sempre acconti parziali anche in difetto di esplicita imputazione in acconto, che a seguito delle prestazioni venivano emesse le rispettive fatture (tra l'altro mai contestate) ma che i pagamenti effettuati dalla controparte non corrispondevano mai a quelli indicati in fattura.
Ciò posto, dall'andamento della prova orale è emerso quanto segue: il teste , ragioniere della società , ha confermato che Testimone_1 CP_1 CP_2
si interfacciava anche con lui per concordare modalità di presa in consegna e recapito delle merci, nonchè per organizzare i pagamenti dei viaggi e, più volte, a causa delle difficoltà economiche della aveva provato a richiedere dilazioni di pagamento nonché a vendere, invano, Parte_1 un'Audi Q5 per ripianare l'esposizione debitoria;
in senso convergente le dichiarazioni rese da figlio dell'opposto, il quale oltre a Tes_2
confermare la circostanza che fosse il a concordare sia i trasporti, sia le loro modalità, sia CP_2
i prezzi delle prestazioni, ha precisato che quest'ultimo si relazionava come amministratore della società nonostante la predetta carica “sulla carta” fosse affidata alla moglie. Parte_1
Il predetto teste, inoltre, ha riferito in particolare che:
- il giorno 8.11.2019, si era recato nei locali aziendali della al fine di discutere Parte_1 della loro esposizione debitoria e, in quell'occasione, era meno propensa a pagare a Controparte_3
causa delle difficoltà economiche, mentre proponeva di pagare un acconto CP_2 rilasciando un assegno di Euro 5.000,00, rassicurando di estinguere il debito nel giro di qualche mese;
- il giorno 13.12.2019, aveva inviato a mezzo whatsapp al sig. un CP_2 CP_1 messaggio con il quale cercava di vendere un veicolo al fine di “scalare”/ripagare una parte di debito tra la e , mediante imputazione del relativo prezzo quale Parte_1 CP_1
acconto del maggior credito vantato dalla società opposta sempre nel mese di dicembre 2019;
- con messaggio whatsapp del 20.2.2020, veniva convocato, unitamente al padre, da
[...]
per fare il punto sulla situazione debitoria della e, il giorno successivo, CP_2 Parte_1
recatisi presso i locali della , gli stessi ricevevano una ulteriore richiesta di dilazione di Parte_1 pagamento, con la promessa che la società debitrice avrebbe estinto l'intero debito di Euro
20.805,00 entro aprile-maggio 2020.
Orbene le suddette complessive circostanze, unitamente alla effettuazione di pagamenti parziali, sebbene non espressamente rilasciati con la dicitura “in acconto”, non sono state adeguatamente resistite dalla difesa di parte opponente, che dal proprio canto non ha effettivamente documentato la asserita diversa imputazione dei pagamenti, limitandosi assertivamente a richiamare generici pregressi debiti o altre forniture (smaltimento di plastica).
Di talchè tali pagamenti devono ritenersi, nella specifica fattispecie che occupa, quali idonei atti interruttivi della prescrizione, in quanto incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria.
Prescrizione quindi non maturata, atteso che:
- dalla emissione della prima fattura posta a base dell'azione monitoria, datata 30.11.2018, al pagamento del primo assegno di € 5.000,00 rilasciato dalla debitrice, datato 5.10.2019, sono trascorsi 10 mesi,
- dalla emissione della prima fattura posta a base dell'azione monitoria, datata 30.11.2018, al rilascio dell'assegno n. 7232264376-12 di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme, avvenuto il 8.11.2019, sono trascorsi 11 mesi,
- dalla emissione dell'ultima fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, datata
30.11.2019, al pagamento dell'ultimo assegno corrisposto dalla di € 3.000,00, Parte_1
datato 31.7.2020, sono trascorsi 8 mesi,
- tra la data dell'ultimo pagamento di € 3.000,00, eseguito il 31.7.2020, ed il sollecito di pagamento a firma del sig. (05.11.2020) (cfr. doc. n. 6 fasc parte opposta) e dalla lettera di diffida CP_1 inviata a mezzo pec dall'avv. Fullone (05.1.2021) non sono trascorsi più di 6 (sei) mesi, - tra la data del rilascio dell'assegno n. 7232264376-12 di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme, avvenuto il 8.11.2019, ed il sollecito di pagamento a firma del sig. CP_1
(05.11.2020) sono trascorsi 11 mesi.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti (cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fabio Fullone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 18/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2391/2021 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Rosa, nel cui studio in Castrovillari al corso Garibaldi n. 333 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Fabio Fullone, nel cui studio in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43,
Palazzo Falbo-La Neve, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 586/2021.
CONCLUSIONI rese in data 21 gennaio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.06.2021, la ha interposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta di , titolare della omonima ditta individuale, con il quale, è stato intimato il CP_1
pagamento della somma di Euro 17.805,00 oltre interessi come da domanda e spese legali del procedimento monitorio, quale corrispettivo residuo dovuto per l'espletata attività di trasporto di materiale cartaceo commissionato tra il 2018 ed il 2019, come documentato dai vari documenti di trasporto e fatture dimesse in atti nn. 652/2018, 709/2018, 52/2019, 77/2019, 129/2019, 170/2019,
230/2019, 505/2019 e 572/2019.
A sostegno della opposizione ha eccepito la prescrizione di cui all'art. 2951 cod.civ., essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto senza che fossero stati posti in essere atti interruttivi.
Ha chiarito che, laddove si volesse intendere la precedente comunicazione di intimazione di pagamento del 05.11.2020 allegata al ricorso monitorio, pur non pervenuta alla società opponente, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, la stessa avrebbe al più salvaguardato il credito portato dalla fattura n. 572/2019 pari all'importo di € 1.464,00 e relativo ai singoli rapporti di trasporto datati 07.11.2019, 08.11.2019 e 15.11.2019.
Ha quindi chiesto al Tribunale di: “− In via principale, accertare e dichiarare l'estinzione dei crediti vantati da parte opposta relativi alle somme di cui alle fatture richieste in pagamento con la domanda monitoria, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c.; − Ancora in via principale, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare totalmente ovvero parzialmente privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 586/2021 emesso in data 18.05.2021 dal Tribunale di
Cosenza; − In via subordinata, accertare e dichiarare che la società opponente è tenuta al pagamento nei confronti della società opposta soltanto del minore importo di € 1.464,00; − In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi legali della procedura, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa depositata del 3.06.2022 si è costituito in giudizio , per contestare nel CP_1
contestare le eccezioni formulate da controparte, sull'assunto che:
a) nel rapporto di trasporto e consegna intercorso tra le parti, iniziato nel 2013 e terminato nel 2019, erano state fornite prestazioni per un totale di oltre 40.000,00 Euro, a fronte delle quali la controparte aveva corrisposto pagamenti in acconto, alcune volte imputandoli ai debiti più antichi, ma mai saldando completamente il debito;
b) gli ultimi tre pagamenti venivano effettuati in acconto alle date 5.10.2019, 30.11.2019 e
31.7.2020, al fine di ripianare l'esposizione debitoria che ammontava ad Euro 26.596,00;
c) sussisteva in modo esplicito e per facta concludentia il riconoscimento del debito, il quale, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe l'avverarsi della prescrizione.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cosenza, in composizione monocratica: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ed è di pronta e facile soluzione, - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla perché inammissibile ed Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, il tutto confermando il Decreto Ingiuntivo N. 586/2021, e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute alla nella misura indicata CP_1 nel ricorso o di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi moratori determinati ex D. Lgs. 23.1.2002 n. 231 fino al soddisfo, - condannare, infine, la al pagamento delle spese e degli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Fullone procuratore antistatario, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione”.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti.
All'udienza del 21 gennaio 2025 è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: le Sezioni Unite della Suprema
Corte, nel noto arresto del 2001, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Ancora è opportuno, ai fini della delibazione delle rispettive domande ed eccezioni, richiamare i seguenti principi:
“Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art.
2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione”
(Cass. 25517/2015);
“Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. 7820/2017; 4324/2010).
In altri termini “la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente
l'espressa precisazione, da parte del debitore, che il pagamento è stato effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di parzialità riscontrabile” (Cass. 3115/2003).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata.
In primo luogo devono ritenersi incontroversi sia l'effettuazione dei trasporti commissionati, non avendo parte opponente contestato né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in via monitoria dall'opposta né il relativo quantum, limitandosi ad invocare l'estinzione per intervenuta prescrizione annuale, sia l'inadempimento di parte opponente rispetto alla correlativa obbligazione di pagamento del prezzo dei trasporti.
Orbene, asseverata l'applicabilità del termine di prescrizione annuale e non di quello lungo apoditticamente invocato da parte opposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e non smentiti da evidenze di segno contrario, nel corso dell'istruttoria è emerso che la società ingiunta abbia effettuato tre pagamenti alle date del 5.10.2019, 30.11.2019 e 31.7.2020, anche se non accompagnati dalla specificazione in acconto.
Parte opponente ha chiarito sul punto: che con i due assegni di € 5.000,00 fossero state saldate precedenti distinte fatture del 2017
(giammai acconti), tra l'altro, non ricomprese in quelle (2018/2019) ingiunte in via monitoria, afferenti ulteriori distinti rapporti contrattuali di trasporto diversi da quelli richiesti in pagamento.; che l'ulteriore assegno di € 3.000,00 non fosse assolutamente riferito ad un presunto acconto per ripianare l'esposizione debitoria con la società opposta e così non risultasse di certo contabilizzato dalla società opposta, ma afferisse ad un distinto pagamento a saldo per conferimento di plastica rigida effettuato nel 2020 dalla società opposta all'interno dell'impianto della società opponente
(che è adibito a raccolta di rifiuti non pericolosi quali carta, plastica e vetro).
Parte opposta dal proprio canto ha contestato tale imputazione documentando altresì le conversazioni intervenute tramite whatsapp con (marito del legale rapp.te CP_2
nonché ex amministratore della società opponente, ritenuto amministratore di fatto Controparte_3
della società) dalle quali emergeva la consapevolezza del credito della ed il CP_1
riconoscimento del correlativo debito da parte della . CP_4
Ha altresì documentato, a riprova del fatto che venissero per prassi commerciale tra le parti corrisposti sempre acconti parziali anche in difetto di esplicita imputazione in acconto, che a seguito delle prestazioni venivano emesse le rispettive fatture (tra l'altro mai contestate) ma che i pagamenti effettuati dalla controparte non corrispondevano mai a quelli indicati in fattura.
Ciò posto, dall'andamento della prova orale è emerso quanto segue: il teste , ragioniere della società , ha confermato che Testimone_1 CP_1 CP_2
si interfacciava anche con lui per concordare modalità di presa in consegna e recapito delle merci, nonchè per organizzare i pagamenti dei viaggi e, più volte, a causa delle difficoltà economiche della aveva provato a richiedere dilazioni di pagamento nonché a vendere, invano, Parte_1 un'Audi Q5 per ripianare l'esposizione debitoria;
in senso convergente le dichiarazioni rese da figlio dell'opposto, il quale oltre a Tes_2
confermare la circostanza che fosse il a concordare sia i trasporti, sia le loro modalità, sia CP_2
i prezzi delle prestazioni, ha precisato che quest'ultimo si relazionava come amministratore della società nonostante la predetta carica “sulla carta” fosse affidata alla moglie. Parte_1
Il predetto teste, inoltre, ha riferito in particolare che:
- il giorno 8.11.2019, si era recato nei locali aziendali della al fine di discutere Parte_1 della loro esposizione debitoria e, in quell'occasione, era meno propensa a pagare a Controparte_3
causa delle difficoltà economiche, mentre proponeva di pagare un acconto CP_2 rilasciando un assegno di Euro 5.000,00, rassicurando di estinguere il debito nel giro di qualche mese;
- il giorno 13.12.2019, aveva inviato a mezzo whatsapp al sig. un CP_2 CP_1 messaggio con il quale cercava di vendere un veicolo al fine di “scalare”/ripagare una parte di debito tra la e , mediante imputazione del relativo prezzo quale Parte_1 CP_1
acconto del maggior credito vantato dalla società opposta sempre nel mese di dicembre 2019;
- con messaggio whatsapp del 20.2.2020, veniva convocato, unitamente al padre, da
[...]
per fare il punto sulla situazione debitoria della e, il giorno successivo, CP_2 Parte_1
recatisi presso i locali della , gli stessi ricevevano una ulteriore richiesta di dilazione di Parte_1 pagamento, con la promessa che la società debitrice avrebbe estinto l'intero debito di Euro
20.805,00 entro aprile-maggio 2020.
Orbene le suddette complessive circostanze, unitamente alla effettuazione di pagamenti parziali, sebbene non espressamente rilasciati con la dicitura “in acconto”, non sono state adeguatamente resistite dalla difesa di parte opponente, che dal proprio canto non ha effettivamente documentato la asserita diversa imputazione dei pagamenti, limitandosi assertivamente a richiamare generici pregressi debiti o altre forniture (smaltimento di plastica).
Di talchè tali pagamenti devono ritenersi, nella specifica fattispecie che occupa, quali idonei atti interruttivi della prescrizione, in quanto incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria.
Prescrizione quindi non maturata, atteso che:
- dalla emissione della prima fattura posta a base dell'azione monitoria, datata 30.11.2018, al pagamento del primo assegno di € 5.000,00 rilasciato dalla debitrice, datato 5.10.2019, sono trascorsi 10 mesi,
- dalla emissione della prima fattura posta a base dell'azione monitoria, datata 30.11.2018, al rilascio dell'assegno n. 7232264376-12 di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme, avvenuto il 8.11.2019, sono trascorsi 11 mesi,
- dalla emissione dell'ultima fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, datata
30.11.2019, al pagamento dell'ultimo assegno corrisposto dalla di € 3.000,00, Parte_1
datato 31.7.2020, sono trascorsi 8 mesi,
- tra la data dell'ultimo pagamento di € 3.000,00, eseguito il 31.7.2020, ed il sollecito di pagamento a firma del sig. (05.11.2020) (cfr. doc. n. 6 fasc parte opposta) e dalla lettera di diffida CP_1 inviata a mezzo pec dall'avv. Fullone (05.1.2021) non sono trascorsi più di 6 (sei) mesi, - tra la data del rilascio dell'assegno n. 7232264376-12 di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme, avvenuto il 8.11.2019, ed il sollecito di pagamento a firma del sig. CP_1
(05.11.2020) sono trascorsi 11 mesi.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti (cause di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fabio Fullone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 18/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)