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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38596/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Litterionei confronti del Ministero Controparte_1
Ambasciata d'Italia ad Accra, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale
[...]
dello Stato.
Fatto ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per Parte_1
ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in Togo in [...] Persona_1
11.10.1995 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra.
In particolare, ha riferito di aver presentato istanza di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 286/98, a favore della coniuge dopo aver ottenuto il nullaosta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Chieti e che l'Ambasciata aveva negato il visto assumendo la simulazione del matrimonio, anche in ragione delle incongruenze documentali.
A sostegno del ricorso, ha esposto che nell'estate del 2021, durante uno dei suoi tanti rientri in Patria, ha contratto matrimonio con la signora;
che '…in data 1.04.2022 […] avanzava Persona_1
domanda di nulla osta, presso la Prefettura di Chieti, per il ricongiungimento familiare con la propria coniuge'; che '…ottenuto il nulla osta […] la Sig.ra avanzava istanza di Persona_1 visto di ingresso in Italia, per motivi familiari, presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra'; che '…la Sig.ra veniva convocata, per un un'intervista presso l'Ambasciata italiana ad Persona_1
Accra, in data 1.03.2023 e, a seguire, le veniva notificato preavviso di rigetto ex art. 10 bis'; che
'…nei 10 giorni di legge, [egli], con memoria […] ratificata anche dalla stessa ER
, puntualmente forniva valide ragioni circa le apparenti incongruenze rilevate
[...] dall'Ambasciata, fornendo adeguata documentazione probatoria comprovante il rapporto di effettivo coniugio'; che, tuttavia, '…l'Ambasciata emetteva provvedimento di diniego del visto […] sulla scorta della seguente unica argomentazione: - Sussistono dubbi sul rapporto di coniugio, affettivo e materiale, tra l'invitante e la richiedente'; che già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di merito
'…sono stati ampiamente documentati i periodici viaggi che [egli], annualmente, compie per recarsi dalla propria coniuge, mediante il deposito dei biglietti aerei, dei visti sul passaporto e dalle numerose fotografie […] del loro matrimonio e della loro vita assieme'; che '…oltretutto sono state debitamente documentate le rimesse economiche […] che, mensilmente, [il medesimo] effettua nei confronti della coniuge che oggi vive in Ghana, con i suoceri, in attesa di potersi ricongiungere in Italia con il marito'.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Emesso provvedimento cautelare in corso di causa di rilascio del visto di ingresso, in ragione dello stato di gravidanza della moglie, la causa procedeva per il merito.
Diritto
Il ricorso è fondato per le stesse ragioni già espresse da questo Tribunale in sede cautelare.
In termini generali giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Nel caso di specie, come già evidenziato nel provvedimento cautelare del 19 marzo 2024:
- il presente procedimento è ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la coniuge e la condanna dell'amministrazione convenuta al rilascio del relativo visto di ingresso. In punto di disciplina applicabile preme al riguardo rammentare che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato';
- il provvedimento impugnato reca quale unica motivazione a fondamento del diniego del rilascio del visto di ingresso, quella secondo la quale '…sussistono dubbi sul rapporto di coniugio, affettivo e materiale, tra l'invitante e la richiedente', circostanza dalla quale appare possibile desumere pacificamente che gli ulteriori motivi evincibili nella comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non siano oggetto di contestazione fra le parti del giudizio;
- la predetta conclusione sembra, del resto, corroborata dalla circostanza per cui l'Ambasciata, nel provvedimento finale ha dato atto di aver analizzato quanto allegato nelle osservazioni trasmesse dalla , a seguito della comunicazione in oggetto e la documentazione ER
contestualmente prodotta;
- la celebrazione del matrimonio, attestata dalla relativa certificazione prodotta in atti (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), non è in contestazione tra le parti in lite, avendo la pubblica amministrazione sostanzialmente opposto la strumentalità del medesimo al solo scopo di favorire l'immigrazione. La documentazione in questione evidenzia in particolare che il ricorrente e la coniuge hanno contratto matrimonio in data 28 agosto 2021; rispetto a tale evidenza, il Ministero convenuto si è limitato ad asserire genericamente che '…il diniego del visto è dipeso dalle macroscopiche incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria, le quali hanno impedito di accertare positivamente la genuinità del legame di coniugio', senza, tuttavia, delineare compiutamente in cosa consistano le rilevate incongruenze. Unico elemento dal quale l'Amministrazione ha dedotto la circostanza della fittizietà del vincolo matrimoniale appare, dunque, poter essere l'intervista condotta dall'Ambasciata alla coniuge,
l'esame del cui verbale sembra, tuttavia, evidenziare l'insufficienza della stessa a dimostrare la strumentalità della celebrazione del matrimonio. Quest'ultima, infatti, non appare potersi desumere dalla sola incongruenzatra la risposta fornita dalla moglie del ricorrente circa il luogo di nascita di quest'ultimo ed il certificato di nascita del Pt_1
- infine, deve darsi atto della nascita della figlia del ricorrente con la moglie, profilo di ulteriore dimostrazione del legame affettivo tra le parti.
In conclusione, dato atto della sussistenza di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei visti, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie, con la conseguenza che può essere confermato anche in questa sede il provvedimento cautelare. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, possono essere compensate in ragione della esistenza di oggettive criticità documentali che sono state chiarite solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
- conferma il provvedimento cautelare del 19 marzo 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 7 gennaio 2025
Il giudice
Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Litterionei confronti del Ministero Controparte_1
Ambasciata d'Italia ad Accra, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale
[...]
dello Stato.
Fatto ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per Parte_1
ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in Togo in [...] Persona_1
11.10.1995 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra.
In particolare, ha riferito di aver presentato istanza di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 286/98, a favore della coniuge dopo aver ottenuto il nullaosta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Chieti e che l'Ambasciata aveva negato il visto assumendo la simulazione del matrimonio, anche in ragione delle incongruenze documentali.
A sostegno del ricorso, ha esposto che nell'estate del 2021, durante uno dei suoi tanti rientri in Patria, ha contratto matrimonio con la signora;
che '…in data 1.04.2022 […] avanzava Persona_1
domanda di nulla osta, presso la Prefettura di Chieti, per il ricongiungimento familiare con la propria coniuge'; che '…ottenuto il nulla osta […] la Sig.ra avanzava istanza di Persona_1 visto di ingresso in Italia, per motivi familiari, presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra'; che '…la Sig.ra veniva convocata, per un un'intervista presso l'Ambasciata italiana ad Persona_1
Accra, in data 1.03.2023 e, a seguire, le veniva notificato preavviso di rigetto ex art. 10 bis'; che
'…nei 10 giorni di legge, [egli], con memoria […] ratificata anche dalla stessa ER
, puntualmente forniva valide ragioni circa le apparenti incongruenze rilevate
[...] dall'Ambasciata, fornendo adeguata documentazione probatoria comprovante il rapporto di effettivo coniugio'; che, tuttavia, '…l'Ambasciata emetteva provvedimento di diniego del visto […] sulla scorta della seguente unica argomentazione: - Sussistono dubbi sul rapporto di coniugio, affettivo e materiale, tra l'invitante e la richiedente'; che già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di merito
'…sono stati ampiamente documentati i periodici viaggi che [egli], annualmente, compie per recarsi dalla propria coniuge, mediante il deposito dei biglietti aerei, dei visti sul passaporto e dalle numerose fotografie […] del loro matrimonio e della loro vita assieme'; che '…oltretutto sono state debitamente documentate le rimesse economiche […] che, mensilmente, [il medesimo] effettua nei confronti della coniuge che oggi vive in Ghana, con i suoceri, in attesa di potersi ricongiungere in Italia con il marito'.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Emesso provvedimento cautelare in corso di causa di rilascio del visto di ingresso, in ragione dello stato di gravidanza della moglie, la causa procedeva per il merito.
Diritto
Il ricorso è fondato per le stesse ragioni già espresse da questo Tribunale in sede cautelare.
In termini generali giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla
Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Nel caso di specie, come già evidenziato nel provvedimento cautelare del 19 marzo 2024:
- il presente procedimento è ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la coniuge e la condanna dell'amministrazione convenuta al rilascio del relativo visto di ingresso. In punto di disciplina applicabile preme al riguardo rammentare che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato';
- il provvedimento impugnato reca quale unica motivazione a fondamento del diniego del rilascio del visto di ingresso, quella secondo la quale '…sussistono dubbi sul rapporto di coniugio, affettivo e materiale, tra l'invitante e la richiedente', circostanza dalla quale appare possibile desumere pacificamente che gli ulteriori motivi evincibili nella comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non siano oggetto di contestazione fra le parti del giudizio;
- la predetta conclusione sembra, del resto, corroborata dalla circostanza per cui l'Ambasciata, nel provvedimento finale ha dato atto di aver analizzato quanto allegato nelle osservazioni trasmesse dalla , a seguito della comunicazione in oggetto e la documentazione ER
contestualmente prodotta;
- la celebrazione del matrimonio, attestata dalla relativa certificazione prodotta in atti (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), non è in contestazione tra le parti in lite, avendo la pubblica amministrazione sostanzialmente opposto la strumentalità del medesimo al solo scopo di favorire l'immigrazione. La documentazione in questione evidenzia in particolare che il ricorrente e la coniuge hanno contratto matrimonio in data 28 agosto 2021; rispetto a tale evidenza, il Ministero convenuto si è limitato ad asserire genericamente che '…il diniego del visto è dipeso dalle macroscopiche incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria, le quali hanno impedito di accertare positivamente la genuinità del legame di coniugio', senza, tuttavia, delineare compiutamente in cosa consistano le rilevate incongruenze. Unico elemento dal quale l'Amministrazione ha dedotto la circostanza della fittizietà del vincolo matrimoniale appare, dunque, poter essere l'intervista condotta dall'Ambasciata alla coniuge,
l'esame del cui verbale sembra, tuttavia, evidenziare l'insufficienza della stessa a dimostrare la strumentalità della celebrazione del matrimonio. Quest'ultima, infatti, non appare potersi desumere dalla sola incongruenzatra la risposta fornita dalla moglie del ricorrente circa il luogo di nascita di quest'ultimo ed il certificato di nascita del Pt_1
- infine, deve darsi atto della nascita della figlia del ricorrente con la moglie, profilo di ulteriore dimostrazione del legame affettivo tra le parti.
In conclusione, dato atto della sussistenza di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei visti, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie, con la conseguenza che può essere confermato anche in questa sede il provvedimento cautelare. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, possono essere compensate in ragione della esistenza di oggettive criticità documentali che sono state chiarite solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
- conferma il provvedimento cautelare del 19 marzo 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 7 gennaio 2025
Il giudice
Giuseppe Ciccarelli