Ordinanza cautelare 13 settembre 2013
Sentenza 10 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Evangelisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Questore di Macerata Cat.-OMISSIS- del 10 maggio 2013, notificato in data 17 maggio 2013, avente ad oggetto la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia;
della comunicazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990;
di ogni altro atto che costituisca presupposto e conseguenza dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 maggio 2013 con cui la Questura di Macerata gli ha revocato il porto di fucile ad uso caccia.
Tale provvedimento, assunto all’esito del procedimento avviato con comunicazione del 24 marzo 2013, è motivato dal fatto che il predetto “ in data 26/08/2012 è stato segnalato alla prefettura di Macerata ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 poiché il 24 antecedente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marjuana poi posta in sequestro ” da personale della squadra mobile.
Il provvedimento fa riferimento e si fonda quindi su un episodio risalente alla fine del mese di agosto 2012, allorché l’esponente si recava presso una discoteca con la propria auto, dando un passaggio ad un amico e a un conoscente di quest’ultimo.
Il deducente rappresenta che tale ospite gli chiedeva di tenere temporaneamente una busta, di cui egli ignorava il contenuto, e che il soggetto era probabilmente attenzionato, perché al loro arrivo al locale personale della squadra mobile di Macerata immediatamente perquisiva l’auto e sequestrava la busta, che conteneva sostanze stupefacenti.
Precisa il ricorrente di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti, come chiarito nel colloquio tenutosi presso la locale Prefettura a seguito dei fatti descritti.
A distanza di mesi da tale evento egli riceveva l’avviso di avvio del procedimento e subito chiedeva un incontro alla Questura al fine di fornire la propria versione sulla dinamica dei fatti e confermare la propria estraneità rispetto alle circostanze contestate, ma tale colloquio gli veniva negato.
Tanto premesso in fatto egli deduce quindi l’illegittimità della revoca per i seguenti motivi:
I. Violazione della legge 241/1990 in materia di audizione personale e violazione del diritto di difesa;
II. Violazione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, che in assenza di specifica diversa previsione normativa va individuato in 30 giorni;
III. Violazione del DMS 28 aprile 1998. che con riferimento ai requisiti psicofisici per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile individua quale causa di non idoneità l’assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti. Tale requisito non è mai venuto a mancare, perché non è mai stato dimostrato che il titolare della licenza faccia uso di sostanze stupefacenti, dovendosi distinguere la detenzione dal consumo;
IV. Eccesso di potere. Il provvedimento è intempestivo e tardivo, considerato che tra la segnalazione della Prefettura e la comunicazione di avvio del procedimento sono trascorsi sette mesi. La Questura inoltre non ha tenuto in considerazione il certificato di maneggio delle armi che l’interessato ha prodotto con le memorie difensive.
Si è costituita per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione statale.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- per difetto del requisito del periculum in mora .
Nelle more del giudizio questo TAR ha definito il ricorso NRG -OMISSIS- promosso dal medesimo ricorrente avverso il divieto all’uso delle armi assunto dalla Prefettura di Macerata per le medesime circostanze che hanno condotto all’adozione del provvedimento qui impugnato; il TAR ha accolto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- e la stessa Prefettura ha poi assunto il provvedimento di revoca del divieto.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
La menzionata sentenza di accoglimento dell’autonomo ricorso promosso dal ricorrente avverso il divieto di detenzione delle armi ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione, rilevando che i fatti e le allegazioni posti a base del provvedimento sanzionatorio “ sono completamente sprovvisti di prova, mancando del tutto in atti la relazione di servizio della pattuglia operante, il verbale di sequestro dello stupefacente, informazioni relative alla tipologia di sostanza in rilievo, il quantitativo lordo, la relativa concentrazione di principio attivo, gli atti del procedimento di ammonimento ex art. 75 DPR 309/1990 ”.
Tali considerazioni valgono anche per il provvedimento qui censurato.
Va considerato altresì che la mancata audizione dell’interessato, non giustificabile da alcuna ragione di urgenza (considerato che tra l’episodio contestato e il provvedimento di revoca sono trascorsi sette mesi), ha illegittimamente compresso il suo diritto di partecipazione procedimentale, come stigmatizzato con il primo motivo.
L’omessa valutazione degli apporti partecipativi del ricorrente ha determinato altresì un difetto di istruttoria, considerato tra l’altro che la versione dei fatti risulta contestata dall’interessato e che in ogni caso non è stata mai rilevata l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma – eventualmente – il mero possesso e, ulteriormente, che l’amministrazione ha valorizzato un unico e risalente episodio di detenzione.
Inoltre il presupposto in fatto indicato a motivazione della determinazione avversata non integra le circostanze ostative ai sensi di legge, ovvero non costituisce circostanza idonea a determinare la perdita dei requisiti psicofisici per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso venatorio e al porto d'armi per uso difesa personale.
L’art. 1 del decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 dispone infatti che “I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
(…) 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.”
L’amministrazione non ha formulato alcun giudizio sulle condizioni personali dell’interessato in merito al consumo, anche occasionale, di stupefacenti, sicchè difettano i presupposti stessi per l’applicazione della norma invocata nel provvedimento.
L’assorbente fondatezza di tali censure impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in ossequio al principio di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IN, Presidente
NA GA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GA | Marco IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.