Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1950, n. 964
Articolo 1
Versione
28 dicembre 1950
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1.
Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1950