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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 483/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede beneficiata del defunto sig. Parte_1 C.F._1 [...]
, socio e legale rappresentante di Organizzazione di Vigilanza Privata la Pantera s.r.l. e Per_1
(C.F. ), socio e consigliere di Organizzazione di Parte_2 C.F._2
Vigilanza Privata la Pantera s.r.l., entrambi elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Giacomo
Francini e Claudio Vernetti che li rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Fabrizio Cassella che la Controparte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
Controparte_3
(P.I. ), in persona del curatore dott. ,
[...] P.IVA_2 Persona_2 pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Luca Jeantet e Riccardo Sirito che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
In contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
Udienza di discussione del 8.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente revocare la sentenza n. 23/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata Pantera s.r.l. resa dal Tribunale di
Alessandria il 18 marzo 2025 e pubblicata il 26 marzo 2025 per i motivi meglio dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
PER : Controparte_1
Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 23/2025 del
18 marzo 2025 pronunciata dal Tribunale di Alessandria.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ORGANIZZAZIONE DI VIGILANZA PRIVATA LA PANTERA
S.R.L.:
Contrariis reiectis rigettare siccome inammissibile ed infondato il reclamo proposto dai signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Parte_2
Alessandria, n. 23 del 18-26 marzo 2025, per le ragioni e le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Con vittoria di onorari e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 I. Con ricorso del 10.1.2025 ha chiesto al Tribunale di Alessandria Controparte_1 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera
s.r.l., allegando di essere creditrice della medesima per l'importo di € 1.281.235,62 - a seguito di iscrizioni a ruolo a carico della società come risultanti dagli estratti di ruolo prodotti - e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
Nel procedimento si è costituito il curatore speciale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera
s.r.l., nominato dal Tribunale poiché in data 24.10.2024 era deceduto l'amministratore unico
[...]
e non era stato nominato un legale rappresentante in sua sostituzione. Per_1
, socio e consigliere del C.d.A. della società, ha depositato memoria chiedendo di Parte_2
sospendere la procedura in attesa della nomina di un nuovo legale rappresentante e di respingere l'istanza per mancanza dei presupposti.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 23/2025 pubblicata il 26.3.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., rilevando che: la memoria difensiva di non era ammissibile;
la richiesta di rinvio della procedura in Parte_2
attesa della nomina del nuovo amministratore, cui si era associato il curatore speciale della resistente, non era accoglibile perché il contraddittorio era integro, essendo stato nominato curatore speciale della società, che si era costituito;
né rilevava la nomina del nuovo legale rappresentante per valutare l'accesso a uno strumento alternativo alla liquidazione giudiziale, nemmeno genericamente individuato, perché ogni iniziativa su uno strumento alternativo sarebbe stata tardiva ex art. 40 comma 10 CCII, dovendosi le eventuali domande proporre a pena di decadenza entro l'udienza fissata ex art. 41 CCII;
la società esercitava attività commerciale, svolgendo come attività principale l'installazione e la manutenzione di impianti di sicurezza, come da visura;
la stessa aveva un debito nei confronti della ricorrente di oltre € 1.200.000,00, risultante dal ricorso e dalla certificazione acquisita d'ufficio, risultando integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII;
ai sensi dell'art. 121 CCII gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludevano l'assoggettabilità alle procedure concorsuale e il curatore speciale nulla aveva eccepito sul punto;
dalla documentazione depositata risultava il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma
1 lett. d) n. 1, 2 e 3 CCII;
lo stato di insolvenza risultava provato alla luce del mancato pagamento del debito nei confronti di dell'esito infruttuoso dell'esecuzione attivata dalla ricorrente, CP_4
dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice del valore di circa € 65.000,00, del fatto che i ricavi dell'attività si erano fortemente ridotti negli ultimi anni e non apparivano sufficienti ad adempiere all'ingente debito verso (nei modelli IVA si passava da circa 180.000 CP_4
euro nel 2023 a 34.000 euro nel 2024, circostanza riscontrata anche dai bilanci).
pagina 3 di 10 II. Con ricorso depositato il 24.4.2025 erede (accettante con beneficio d'inventario) di Parte_1
, socio e legale rappresentante di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera Persona_1
s.r.l., e , socio e membro del C.d.A. della medesima, hanno proposto reclamo avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale, esponendo di avervi interesse ai sensi dell'art. 51 comma 1 CCII e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1)-“Sull'insussistenza dello stato di insolvenza di Pantera”; il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza della società perché non ha considerato la situazione di fatto in cui la stessa si trova e la possibilità di far fronte al suo debito;
la società si trova in una situazione di liquidazione volontaria de facto avendo cessato sostanzialmente di svolgere attività di impresa nel
2021, anno in cui ha ceduto i rami d'azienda a Metronotte Safe s.r.l. e a Vigili dell'Ordine s.r.l.; da allora l'unica attività esercitata è quella di incassare dalle cessionarie i corrispettivi pattuiti per le cessioni e quelli per la cessione dei pochi beni ancora di sua proprietà; come statuito dalla giurisprudenza, nel caso di una società in liquidazione volontaria, per valutare lo stato di insolvenza bisogna dar valore al dato statico, ovvero a quanto risulta dal bilancio tra crediti e debiti;
nel caso di specie dai dati statici emerge che Pantera, in conseguenza delle cessioni dei rami aziendali, è creditore nei confronti di Metronotte Safe s.r.l. e Vigili dell'Ordine s.r.l. di importi residui che superano di gran lunga l'ammontare del credito azionato dall' ; pertanto non sussiste lo Controparte_1
stato di insolvenza;
Contr 2)-“Infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria di ”; Controparte_1
(e di conseguenza il Tribunale) ha erroneamente indicato in € 1.281.253,62 il debito
[...]
maturato; non ha infatti tenuto in considerazione che nel triennio 2022-2023-2024 la società ha versato a anche mediante le varie procedure straordinarie introdotte dall'Esecutivo per le definizioni CP_4 dei debiti erariali e verso altri enti, € 404.970,00; che attualmente è in regola con i pagamenti della cd.
Rottamazione quater e che nell'anno 2024 ha portato a termine la procedura di cui all'art. 1 D.L.
119/2018 (rif. art. 5 D.L. 146/2021) per la definizione di alcune pendenze verso l'Erario; il fatto che la società abbia definito altre pendenze con lo stesso ente dimostra la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
i pignoramenti che ha riferito di aver tentato nei confronti della società non CP_4 indicano l'insolvenza perché non sono stati eseguiti nei confronti delle cessionarie Metronotte Safe
s.r.l. e Vigili dell'Ordine s.r.l., che sono certamente debitrici di ingenti somme verso la società, tali da garantire la piena soddisfazioni del credito rivendicato dall'ente; il credito rivendicato da non è CP_4
neppure certo, in quanto i ruoli alla base del credito sono relativi agli anni 2017-2018-2019, rientranti nella definizione speciale della rottamazione a cui la società ha aderito e i cui importi sono tuttora in pagina 4 di 10 corso di pagamento;
l'incertezza del credito avrebbe dovuto deporre nel senso di svolgere una più attenta disamina sulla sua consistenza;
le pretese oggetto dei decreti ingiuntivi sono state tutte soddisfatte.
si è costituita chiedendo di rigettare il reclamo, evidenziando in Controparte_1
particolare che: contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, dall'esame dei documenti è evidente che la società versa in una condizione di insolvenza;
le censure di controparte sono del tutto contrarie alle risultanze documentali;
il debito oggetto del ricorso per liquidazione giudiziale è portato da cartelle di pagamento non ricomprese nell'istanza di Rottamazione quater cui fa riferimento il reclamo;
è pertanto del tutto irrilevante che la società sia in regola con i pagamenti relativi a tale rottamazione.
La Liquidazione Giudiziale Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., costituendosi in persona del curatore, ha chiesto di rigettare il reclamo esponendo che: non esiste alcun orientamento dottrinale e/o giurisprudenza che affermi la rilevanza per l'ordinamento di un c.d. stato di liquidazione volontaria de facto e che estenda alle società in liquidazione volontaria c.d. de facto i principi dettati per la valutazione dello stato di insolvenza per le società in liquidazione volontaria;
è pacifico che, in assenza della pubblicità al competente registro delle imprese prescritta dall'art. 2484 comma 3 c.c., non possono dispiegarsi gli effetti di una eventuale intervenuta causa di scioglimento e non può iniziare il procedimento di liquidazione;
inoltre il procedimento di liquidazione, inderogabile, si apre con la nomina di uno o più liquidatori, di cui è necessario dare pubblicità con effetti costitutivi;
non sussiste peraltro una causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c. per la mera cessione di rami d'azienda; in ogni caso parte reclamante non ha provato che la società era “sostanzialmente inattiva” alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, come dedotto;
al contrario, dai bilanci, dal conto economico e dalla nota integrativa emerge che la stessa ha continuato ad operare e non si è limitata a incassare i crediti, poiché nell'esercizio 2023 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per €
23.461,00 oltre ad altri ricavi e proventi per € 24.898 a fronte di costi di produzione di oltre €
750.000,00, nell'esercizio 2022 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 182.506 e altri ricavi per € 9.587, a fronte di costi di produzione di quasi € 500.000, di cui € 135.906 per personale dipendente;
e nelle note integrative si dà atto di esercizi caratterizzati dalla continuazione dell'attività;
l'oggetto sociale della società è più ampio rispetto ai due rami d'azienda ceduti;
peraltro, anche se si dovessero considerare i dati patrimoniali esclusivamente statici, si dovrebbe ravvisare l'insolvenza alla data di apertura della liquidazione;
parte reclamante non ha neppure allegato a quanto ammonterebbero pagina 5 di 10 i crediti residui derivanti dai contratti di cessione;
e, tenuto conto delle svalutazioni e rettifiche da apportare ai crediti indicati nel bilancio, il totale attivo realizzabile sarebbe inferiore al passivo accertato tempestivamente pari a € 2.886.149,62, a cui sommare le domande tardive, allo stato di €
305.482,42; la società è ovviamente insolvente anche secondo gli ordinari parametri applicabili alle società attive, per le ragioni indicate dal Tribunale;
la contestazione di parte reclamante in ordine al credito di è generica ed è comunque infondata, in quanto dalla documentazione prodotta emerge CP_4
che le procedure di definizione agevolata del debito erariale coprivano solo una minima parte di esso e che, come si evince dalle domande di insinuazione tempestiva e tardiva presentate da il debito CP_4
erariale è ben maggiore rispetto a quanto indicato nel ricorso per liquidazione giudiziale, pari a €
2.326.080,38.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
III. Sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti, non contestata dalle parti reclamate.
L'art. 51 comma 1 CCII dispone che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata (oltre che dalle parti) da qualunque interessato.
Nel caso di specie i ricorrenti sono l'erede di uno dei due soci nonché amministratore (Presidente del
C.d.A.) e l'altro socio nonché amministratore (membro del C.d.A.) della società nei cui confronti è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto tali interessati ai sensi della norma citata.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, la legittimazione spetta a “qualunque interessato” e, perciò, a
“ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale”; e “Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale,
a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. civ. 6348/2017; Cass. civ. 21681/2012).
Il reclamo è infondato.
Le contestazioni del credito di Agenzia delle Entrate Riscossioni svolte da parte reclamante sono generiche, non essendo specificato quale importo pagato (a seguito delle procedure di definizione agevolata dei crediti erariali) sarebbe stato erroneamente ricompreso e andrebbe quindi detratto dal pagina 6 di 10 debito di € 1.281.253,62, allegato e documentato (docc. da 4 a 6) da con il ricorso per l'apertura CP_4
della liquidazione giudiziale.
Le contestazioni sono comunque infondate, in quanto dagli accertamenti svolti dalla Liquidazione giudiziale, a seguito dei documenti e dei chiarimenti acquisiti (prodotti nel presente procedimento come docc. da 28 a 33), è emerso che i piani di definizione agevolata coprivano solo una porzione del debito erariale e il credito di di complessivi € 1.434.860,05 era scaduto e non compreso nelle CP_4
rottamazioni; inoltre il credito di è risultato essere ben maggiore a seguito delle domande di CP_4
insinuazione al passivo, tempestive e tardive, pari a complessivi € 2.326.080,38, di cui € 2.029.263,95 già ammessi (a fronte della documentazione prodotta) in sede di verifica delle domande tempestive
(docc. da 24 a 26).
La pretesa di parte reclamante di applicare il criterio c.d. dell'insolvenza statica, in quanto la società sarebbe stata in liquidazione volontaria “di fatto” poiché sostanzialmente inattiva dopo la cessione dei rami d'azienda nel 2021, è infondata.
Tale criterio è applicabile esclusivamente alle società in liquidazione al momento dell'apertura della procedura (di fallimento, ora di liquidazione giudiziaria); e la Organizzazione di Vigilanza Privata La
Pantera s.r.l. non era in liquidazione;
né ha alcuna rilevanza, al fine in esame, una eventuale causa di scioglimento che non abbia dato luogo alla liquidazione o una eventuale inattività della società, non essendo configurabile una liquidazione “di fatto” ma esclusivamente una liquidazione formalizzata.
La giurisprudenza di legittimità, nell'elaborare il criterio dell'insolvenza statica, ha rilevato che quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ. 30435/2022).
Il criterio “trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. civ.
32280/2022; Cass. civ. 12156/2024).
E l'affermazione di tale principio vale quindi per “le società in stato di scioglimento e, dunque, di liquidazione”, rilevando che l'art. 2484 comma 3 c.c. detta “una regola assolutamente chiara, ossia che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione al pagina 7 di 10 Registro Imprese dei relativi atti societari, e ciò, per conferire certezza circa il momento in cui per tutti i terzi la causa di scioglimento ha effetto. Non può infatti dubitarsi che l'iscrizione nel Registro delle
Imprese della delibera assembleare oppure dell'atto di accertamento degli amministratori rivesta efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tali adempimenti la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Così deve ritenersi che, ai sensi dell'articolo 2484
c.c., gli effetti dello scioglimento della società deciso dall'assemblea si producono dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, momento dal quale, ai sensi dell'articolo
2487 bis c.c., produce i suoi effetti anche la nomina dei liquidatori, iscrizione che assolve dunque ad una funzione costitutiva” (Cass. civ. 12156/2024).
La tesi di parte reclamante è pertanto infondata.
Né peraltro risulta provata l'inattività della società successivamente agli atti di cessione dei rami di azienda del 2021 (docc. 6 e 7); premesso che nella visura camerale la società risultava attiva, dai bilanci e relativi allegati si evince che la stessa ha continuato ad operare e non si è limitata a incassare i crediti, poiché nell'esercizio 2023 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 23.461,00 oltre ad altri ricavi e proventi per € 24.898, a fronte di costi di produzione di oltre € 750.000,00, nell'esercizio
2022 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 182.506 e altri ricavi per € 9.587, a fronte di costi di produzione di quasi € 500.000, di cui € 135.906 per personale dipendente;
e nelle note integrative si dà atto di esercizi caratterizzati dalla continuazione dell'attività; rilevando inoltre che l'oggetto sociale della società è più ampio rispetto ai due rami d'azienda ceduti, come evidenziato dalla
Liquidazione giudiziale.
Sussisteva, al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza della Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., quale impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.
L'insolvenza è provata dal mancato pagamento dell'ingente debito nei confronti di
[...]
, dall'esito infruttuoso dell'esecuzione attivata da quest'ultima, dal mancato Controparte_1
pagamento degli ulteriori debiti (oggetto delle domande di insinuazione al passivo della procedura di cui ai docc. 24, 25, 26 della Liquidazione giudiziale, che portano l'importo totale delle domande tempestive a € 2.886.149,69, a cui aggiungere le domande tardive per € 305.482,42, doc. 27), dalla drastica riduzione dei ricavi che non appaiono sufficienti ad adempiere agli elevati debiti (passando da circa € 180.000 nel 2023 a € 34.000 nel 2024).
pagina 8 di 10 Quanto ai crediti della società nei confronti delle cessionarie dei rami d'azienda, neppure quantificati nella loro consistenza residua da parte reclamante, non viene fornita alcuna prova in ordine alla sicura recuperabilità e al tempo di realizzo.
Come statuito dalla Cassazione, lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento, e ora all'apertura della liquidazione giudiziale, “si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che,
… quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass. civ.
30284/2022); pertanto per escludere l'insolvenza non è sufficiente invocare una mera prospettiva di realizzo, allo stato solo sperato, dei crediti, senza elementi idonei a dimostrare la sicura recuperabilità dei predetti crediti e il tempo di realizzo.
E dagli accertamenti svolti dalla Liquidazione giudiziale è emerso che il credito verso Metronotte Safe
s.r.l., indicato nella contabilità di Pantera in € 2.296.500, è di dubbia esigibilità perché la società ha bilanci che registrano perdite di esercizio, non paga le rate pattuite da metà 2022, non ha risposto alla diffida del curatore e lo stesso ha dato atto di contestazioni del debito e di richiesta Parte_2
di risoluzione del contratto, con modifica del piano di pagamenti (di cui non si ha documentazione e che non sarebbe stata rispettata); ed il credito verso Vigili dell'Ordine s.r.l., indicato nella contabilità in
€ 554.587,83, è stato contestato a seguito di diffida del curatore e il debitore ha menzionato un accordo transattivo del 2023 dichiarando un minor debito di € 339.532,78.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte reclamante.
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da quale erede (accettante con beneficio d'inventario) di Parte_1
, e da avverso la sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Persona_1 Parte_2
Alessandria, pubblicata in data 26.3.2025;
-condanna i reclamanti, in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_3
in persona del curatore, e ad , le
[...] Controparte_1
spese del procedimento, che liquida per ciascuna di esse in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 483/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede beneficiata del defunto sig. Parte_1 C.F._1 [...]
, socio e legale rappresentante di Organizzazione di Vigilanza Privata la Pantera s.r.l. e Per_1
(C.F. ), socio e consigliere di Organizzazione di Parte_2 C.F._2
Vigilanza Privata la Pantera s.r.l., entrambi elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Giacomo
Francini e Claudio Vernetti che li rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Fabrizio Cassella che la Controparte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
Controparte_3
(P.I. ), in persona del curatore dott. ,
[...] P.IVA_2 Persona_2 pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Luca Jeantet e Riccardo Sirito che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
In contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
Udienza di discussione del 8.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente revocare la sentenza n. 23/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata Pantera s.r.l. resa dal Tribunale di
Alessandria il 18 marzo 2025 e pubblicata il 26 marzo 2025 per i motivi meglio dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
PER : Controparte_1
Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 23/2025 del
18 marzo 2025 pronunciata dal Tribunale di Alessandria.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ORGANIZZAZIONE DI VIGILANZA PRIVATA LA PANTERA
S.R.L.:
Contrariis reiectis rigettare siccome inammissibile ed infondato il reclamo proposto dai signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Parte_2
Alessandria, n. 23 del 18-26 marzo 2025, per le ragioni e le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Con vittoria di onorari e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 I. Con ricorso del 10.1.2025 ha chiesto al Tribunale di Alessandria Controparte_1 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera
s.r.l., allegando di essere creditrice della medesima per l'importo di € 1.281.235,62 - a seguito di iscrizioni a ruolo a carico della società come risultanti dagli estratti di ruolo prodotti - e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
Nel procedimento si è costituito il curatore speciale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera
s.r.l., nominato dal Tribunale poiché in data 24.10.2024 era deceduto l'amministratore unico
[...]
e non era stato nominato un legale rappresentante in sua sostituzione. Per_1
, socio e consigliere del C.d.A. della società, ha depositato memoria chiedendo di Parte_2
sospendere la procedura in attesa della nomina di un nuovo legale rappresentante e di respingere l'istanza per mancanza dei presupposti.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 23/2025 pubblicata il 26.3.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., rilevando che: la memoria difensiva di non era ammissibile;
la richiesta di rinvio della procedura in Parte_2
attesa della nomina del nuovo amministratore, cui si era associato il curatore speciale della resistente, non era accoglibile perché il contraddittorio era integro, essendo stato nominato curatore speciale della società, che si era costituito;
né rilevava la nomina del nuovo legale rappresentante per valutare l'accesso a uno strumento alternativo alla liquidazione giudiziale, nemmeno genericamente individuato, perché ogni iniziativa su uno strumento alternativo sarebbe stata tardiva ex art. 40 comma 10 CCII, dovendosi le eventuali domande proporre a pena di decadenza entro l'udienza fissata ex art. 41 CCII;
la società esercitava attività commerciale, svolgendo come attività principale l'installazione e la manutenzione di impianti di sicurezza, come da visura;
la stessa aveva un debito nei confronti della ricorrente di oltre € 1.200.000,00, risultante dal ricorso e dalla certificazione acquisita d'ufficio, risultando integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII;
ai sensi dell'art. 121 CCII gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludevano l'assoggettabilità alle procedure concorsuale e il curatore speciale nulla aveva eccepito sul punto;
dalla documentazione depositata risultava il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma
1 lett. d) n. 1, 2 e 3 CCII;
lo stato di insolvenza risultava provato alla luce del mancato pagamento del debito nei confronti di dell'esito infruttuoso dell'esecuzione attivata dalla ricorrente, CP_4
dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice del valore di circa € 65.000,00, del fatto che i ricavi dell'attività si erano fortemente ridotti negli ultimi anni e non apparivano sufficienti ad adempiere all'ingente debito verso (nei modelli IVA si passava da circa 180.000 CP_4
euro nel 2023 a 34.000 euro nel 2024, circostanza riscontrata anche dai bilanci).
pagina 3 di 10 II. Con ricorso depositato il 24.4.2025 erede (accettante con beneficio d'inventario) di Parte_1
, socio e legale rappresentante di Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera Persona_1
s.r.l., e , socio e membro del C.d.A. della medesima, hanno proposto reclamo avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale, esponendo di avervi interesse ai sensi dell'art. 51 comma 1 CCII e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1)-“Sull'insussistenza dello stato di insolvenza di Pantera”; il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza della società perché non ha considerato la situazione di fatto in cui la stessa si trova e la possibilità di far fronte al suo debito;
la società si trova in una situazione di liquidazione volontaria de facto avendo cessato sostanzialmente di svolgere attività di impresa nel
2021, anno in cui ha ceduto i rami d'azienda a Metronotte Safe s.r.l. e a Vigili dell'Ordine s.r.l.; da allora l'unica attività esercitata è quella di incassare dalle cessionarie i corrispettivi pattuiti per le cessioni e quelli per la cessione dei pochi beni ancora di sua proprietà; come statuito dalla giurisprudenza, nel caso di una società in liquidazione volontaria, per valutare lo stato di insolvenza bisogna dar valore al dato statico, ovvero a quanto risulta dal bilancio tra crediti e debiti;
nel caso di specie dai dati statici emerge che Pantera, in conseguenza delle cessioni dei rami aziendali, è creditore nei confronti di Metronotte Safe s.r.l. e Vigili dell'Ordine s.r.l. di importi residui che superano di gran lunga l'ammontare del credito azionato dall' ; pertanto non sussiste lo Controparte_1
stato di insolvenza;
Contr 2)-“Infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria di ”; Controparte_1
(e di conseguenza il Tribunale) ha erroneamente indicato in € 1.281.253,62 il debito
[...]
maturato; non ha infatti tenuto in considerazione che nel triennio 2022-2023-2024 la società ha versato a anche mediante le varie procedure straordinarie introdotte dall'Esecutivo per le definizioni CP_4 dei debiti erariali e verso altri enti, € 404.970,00; che attualmente è in regola con i pagamenti della cd.
Rottamazione quater e che nell'anno 2024 ha portato a termine la procedura di cui all'art. 1 D.L.
119/2018 (rif. art. 5 D.L. 146/2021) per la definizione di alcune pendenze verso l'Erario; il fatto che la società abbia definito altre pendenze con lo stesso ente dimostra la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
i pignoramenti che ha riferito di aver tentato nei confronti della società non CP_4 indicano l'insolvenza perché non sono stati eseguiti nei confronti delle cessionarie Metronotte Safe
s.r.l. e Vigili dell'Ordine s.r.l., che sono certamente debitrici di ingenti somme verso la società, tali da garantire la piena soddisfazioni del credito rivendicato dall'ente; il credito rivendicato da non è CP_4
neppure certo, in quanto i ruoli alla base del credito sono relativi agli anni 2017-2018-2019, rientranti nella definizione speciale della rottamazione a cui la società ha aderito e i cui importi sono tuttora in pagina 4 di 10 corso di pagamento;
l'incertezza del credito avrebbe dovuto deporre nel senso di svolgere una più attenta disamina sulla sua consistenza;
le pretese oggetto dei decreti ingiuntivi sono state tutte soddisfatte.
si è costituita chiedendo di rigettare il reclamo, evidenziando in Controparte_1
particolare che: contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, dall'esame dei documenti è evidente che la società versa in una condizione di insolvenza;
le censure di controparte sono del tutto contrarie alle risultanze documentali;
il debito oggetto del ricorso per liquidazione giudiziale è portato da cartelle di pagamento non ricomprese nell'istanza di Rottamazione quater cui fa riferimento il reclamo;
è pertanto del tutto irrilevante che la società sia in regola con i pagamenti relativi a tale rottamazione.
La Liquidazione Giudiziale Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., costituendosi in persona del curatore, ha chiesto di rigettare il reclamo esponendo che: non esiste alcun orientamento dottrinale e/o giurisprudenza che affermi la rilevanza per l'ordinamento di un c.d. stato di liquidazione volontaria de facto e che estenda alle società in liquidazione volontaria c.d. de facto i principi dettati per la valutazione dello stato di insolvenza per le società in liquidazione volontaria;
è pacifico che, in assenza della pubblicità al competente registro delle imprese prescritta dall'art. 2484 comma 3 c.c., non possono dispiegarsi gli effetti di una eventuale intervenuta causa di scioglimento e non può iniziare il procedimento di liquidazione;
inoltre il procedimento di liquidazione, inderogabile, si apre con la nomina di uno o più liquidatori, di cui è necessario dare pubblicità con effetti costitutivi;
non sussiste peraltro una causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c. per la mera cessione di rami d'azienda; in ogni caso parte reclamante non ha provato che la società era “sostanzialmente inattiva” alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, come dedotto;
al contrario, dai bilanci, dal conto economico e dalla nota integrativa emerge che la stessa ha continuato ad operare e non si è limitata a incassare i crediti, poiché nell'esercizio 2023 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per €
23.461,00 oltre ad altri ricavi e proventi per € 24.898 a fronte di costi di produzione di oltre €
750.000,00, nell'esercizio 2022 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 182.506 e altri ricavi per € 9.587, a fronte di costi di produzione di quasi € 500.000, di cui € 135.906 per personale dipendente;
e nelle note integrative si dà atto di esercizi caratterizzati dalla continuazione dell'attività;
l'oggetto sociale della società è più ampio rispetto ai due rami d'azienda ceduti;
peraltro, anche se si dovessero considerare i dati patrimoniali esclusivamente statici, si dovrebbe ravvisare l'insolvenza alla data di apertura della liquidazione;
parte reclamante non ha neppure allegato a quanto ammonterebbero pagina 5 di 10 i crediti residui derivanti dai contratti di cessione;
e, tenuto conto delle svalutazioni e rettifiche da apportare ai crediti indicati nel bilancio, il totale attivo realizzabile sarebbe inferiore al passivo accertato tempestivamente pari a € 2.886.149,62, a cui sommare le domande tardive, allo stato di €
305.482,42; la società è ovviamente insolvente anche secondo gli ordinari parametri applicabili alle società attive, per le ragioni indicate dal Tribunale;
la contestazione di parte reclamante in ordine al credito di è generica ed è comunque infondata, in quanto dalla documentazione prodotta emerge CP_4
che le procedure di definizione agevolata del debito erariale coprivano solo una minima parte di esso e che, come si evince dalle domande di insinuazione tempestiva e tardiva presentate da il debito CP_4
erariale è ben maggiore rispetto a quanto indicato nel ricorso per liquidazione giudiziale, pari a €
2.326.080,38.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
III. Sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti, non contestata dalle parti reclamate.
L'art. 51 comma 1 CCII dispone che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata (oltre che dalle parti) da qualunque interessato.
Nel caso di specie i ricorrenti sono l'erede di uno dei due soci nonché amministratore (Presidente del
C.d.A.) e l'altro socio nonché amministratore (membro del C.d.A.) della società nei cui confronti è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto tali interessati ai sensi della norma citata.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, la legittimazione spetta a “qualunque interessato” e, perciò, a
“ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale”; e “Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale,
a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. civ. 6348/2017; Cass. civ. 21681/2012).
Il reclamo è infondato.
Le contestazioni del credito di Agenzia delle Entrate Riscossioni svolte da parte reclamante sono generiche, non essendo specificato quale importo pagato (a seguito delle procedure di definizione agevolata dei crediti erariali) sarebbe stato erroneamente ricompreso e andrebbe quindi detratto dal pagina 6 di 10 debito di € 1.281.253,62, allegato e documentato (docc. da 4 a 6) da con il ricorso per l'apertura CP_4
della liquidazione giudiziale.
Le contestazioni sono comunque infondate, in quanto dagli accertamenti svolti dalla Liquidazione giudiziale, a seguito dei documenti e dei chiarimenti acquisiti (prodotti nel presente procedimento come docc. da 28 a 33), è emerso che i piani di definizione agevolata coprivano solo una porzione del debito erariale e il credito di di complessivi € 1.434.860,05 era scaduto e non compreso nelle CP_4
rottamazioni; inoltre il credito di è risultato essere ben maggiore a seguito delle domande di CP_4
insinuazione al passivo, tempestive e tardive, pari a complessivi € 2.326.080,38, di cui € 2.029.263,95 già ammessi (a fronte della documentazione prodotta) in sede di verifica delle domande tempestive
(docc. da 24 a 26).
La pretesa di parte reclamante di applicare il criterio c.d. dell'insolvenza statica, in quanto la società sarebbe stata in liquidazione volontaria “di fatto” poiché sostanzialmente inattiva dopo la cessione dei rami d'azienda nel 2021, è infondata.
Tale criterio è applicabile esclusivamente alle società in liquidazione al momento dell'apertura della procedura (di fallimento, ora di liquidazione giudiziaria); e la Organizzazione di Vigilanza Privata La
Pantera s.r.l. non era in liquidazione;
né ha alcuna rilevanza, al fine in esame, una eventuale causa di scioglimento che non abbia dato luogo alla liquidazione o una eventuale inattività della società, non essendo configurabile una liquidazione “di fatto” ma esclusivamente una liquidazione formalizzata.
La giurisprudenza di legittimità, nell'elaborare il criterio dell'insolvenza statica, ha rilevato che quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ. 30435/2022).
Il criterio “trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. civ.
32280/2022; Cass. civ. 12156/2024).
E l'affermazione di tale principio vale quindi per “le società in stato di scioglimento e, dunque, di liquidazione”, rilevando che l'art. 2484 comma 3 c.c. detta “una regola assolutamente chiara, ossia che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione al pagina 7 di 10 Registro Imprese dei relativi atti societari, e ciò, per conferire certezza circa il momento in cui per tutti i terzi la causa di scioglimento ha effetto. Non può infatti dubitarsi che l'iscrizione nel Registro delle
Imprese della delibera assembleare oppure dell'atto di accertamento degli amministratori rivesta efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tali adempimenti la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Così deve ritenersi che, ai sensi dell'articolo 2484
c.c., gli effetti dello scioglimento della società deciso dall'assemblea si producono dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, momento dal quale, ai sensi dell'articolo
2487 bis c.c., produce i suoi effetti anche la nomina dei liquidatori, iscrizione che assolve dunque ad una funzione costitutiva” (Cass. civ. 12156/2024).
La tesi di parte reclamante è pertanto infondata.
Né peraltro risulta provata l'inattività della società successivamente agli atti di cessione dei rami di azienda del 2021 (docc. 6 e 7); premesso che nella visura camerale la società risultava attiva, dai bilanci e relativi allegati si evince che la stessa ha continuato ad operare e non si è limitata a incassare i crediti, poiché nell'esercizio 2023 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 23.461,00 oltre ad altri ricavi e proventi per € 24.898, a fronte di costi di produzione di oltre € 750.000,00, nell'esercizio
2022 ha registrato ricavi per vendite e prestazioni per € 182.506 e altri ricavi per € 9.587, a fronte di costi di produzione di quasi € 500.000, di cui € 135.906 per personale dipendente;
e nelle note integrative si dà atto di esercizi caratterizzati dalla continuazione dell'attività; rilevando inoltre che l'oggetto sociale della società è più ampio rispetto ai due rami d'azienda ceduti, come evidenziato dalla
Liquidazione giudiziale.
Sussisteva, al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza della Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera s.r.l., quale impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.
L'insolvenza è provata dal mancato pagamento dell'ingente debito nei confronti di
[...]
, dall'esito infruttuoso dell'esecuzione attivata da quest'ultima, dal mancato Controparte_1
pagamento degli ulteriori debiti (oggetto delle domande di insinuazione al passivo della procedura di cui ai docc. 24, 25, 26 della Liquidazione giudiziale, che portano l'importo totale delle domande tempestive a € 2.886.149,69, a cui aggiungere le domande tardive per € 305.482,42, doc. 27), dalla drastica riduzione dei ricavi che non appaiono sufficienti ad adempiere agli elevati debiti (passando da circa € 180.000 nel 2023 a € 34.000 nel 2024).
pagina 8 di 10 Quanto ai crediti della società nei confronti delle cessionarie dei rami d'azienda, neppure quantificati nella loro consistenza residua da parte reclamante, non viene fornita alcuna prova in ordine alla sicura recuperabilità e al tempo di realizzo.
Come statuito dalla Cassazione, lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento, e ora all'apertura della liquidazione giudiziale, “si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che,
… quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass. civ.
30284/2022); pertanto per escludere l'insolvenza non è sufficiente invocare una mera prospettiva di realizzo, allo stato solo sperato, dei crediti, senza elementi idonei a dimostrare la sicura recuperabilità dei predetti crediti e il tempo di realizzo.
E dagli accertamenti svolti dalla Liquidazione giudiziale è emerso che il credito verso Metronotte Safe
s.r.l., indicato nella contabilità di Pantera in € 2.296.500, è di dubbia esigibilità perché la società ha bilanci che registrano perdite di esercizio, non paga le rate pattuite da metà 2022, non ha risposto alla diffida del curatore e lo stesso ha dato atto di contestazioni del debito e di richiesta Parte_2
di risoluzione del contratto, con modifica del piano di pagamenti (di cui non si ha documentazione e che non sarebbe stata rispettata); ed il credito verso Vigili dell'Ordine s.r.l., indicato nella contabilità in
€ 554.587,83, è stato contestato a seguito di diffida del curatore e il debitore ha menzionato un accordo transattivo del 2023 dichiarando un minor debito di € 339.532,78.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte reclamante.
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da quale erede (accettante con beneficio d'inventario) di Parte_1
, e da avverso la sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Persona_1 Parte_2
Alessandria, pubblicata in data 26.3.2025;
-condanna i reclamanti, in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_3
in persona del curatore, e ad , le
[...] Controparte_1
spese del procedimento, che liquida per ciascuna di esse in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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