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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2024 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. FIORETTI ENRICO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. VETTORI ALESSANDRO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha impugnato il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1088/2023 emesso il 11-12.12.2023 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta la somma di € 30.459,50 a titolo di fatture rimaste insolute, oltre interessi e accessori di legge. L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'asserito inadempimento posto in essere dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 15.10.2024 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa:
“versamento da parte dell'opponente dell'importo omnicomprensivo nei confronti della società opposta di € 13.000, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria
[e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il
“potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987
e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto pagina 2 di 3 o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1088 dell'11-12.12.2024;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2024 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. FIORETTI ENRICO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. VETTORI ALESSANDRO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha impugnato il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1088/2023 emesso il 11-12.12.2023 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta la somma di € 30.459,50 a titolo di fatture rimaste insolute, oltre interessi e accessori di legge. L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'asserito inadempimento posto in essere dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 15.10.2024 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa:
“versamento da parte dell'opponente dell'importo omnicomprensivo nei confronti della società opposta di € 13.000, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria
[e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il
“potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987
e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto pagina 2 di 3 o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1088 dell'11-12.12.2024;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3