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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 14/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
SA MA Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 46/2023 R.G.
promossa
da
- (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. VIARO SILVIA (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. CAPPA STEFANO (C.F. C.F._3
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 57/2023 del Tribunale
di Bolzano, pubblicata in data 23/01/2023.
1
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 con assegnazione del termine perentorio del 18.9.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello dell'8.10.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante Parte_1
in via principale: in riforma e/o annullamento della sentenza n.
57/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 23
gennaio 2023 e notificata il giorno stesso, accogliersi le conclusioni
formulate in primo grado dalla sig.ra come di seguito Pt_1
riportate: accertarsi la responsabilità di Controparte_1
con riferimento al verificarsi del sinistro occorso alla sig.ra
[...]
in data 28 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
e/o dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannarsi la
medesima a risarcire l'appellante per Controparte_1
tutti idanni dalla stessa riportati a seguito del sinistro di cui
trattasi, quantificati nella complessiva somma di 36.710,49 euro o
nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia,
oltre a rivalutazione monetaria e interessi, dalla data del sinistro
al saldo effettivo;
conseguentemente, altresì, condannarsi
[...]
alla restituzione dell'importo di 6.658,26 euro Controparte_1
versato dalla sig.ra in esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado, come da bonifico prodotto (cfr. doc. 3), oltre a interessi
maturati e maturandi dal 3 marzo 2023 e fino al saldo;
- in via istruttoria: sempre in riforma e/o annullamento della
2
sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano, pubblicata
in data 23 gennaio 2023 e notificata il giorno stesso, nonché
dell'ordinanza in corso di causa di data 6 maggio 2021, accogliersi
le istanze istruttorie formulate dalla sig.ra a prova diretta Pt_1
e contraria nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.
e per l'effetto ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
vero che il giorno 28 gennaio 2018 cendeva sciando Parte_1
lungo la pista denominata “ ” nel Comune di Badia – CP_1
frazione La Villa (Bolzano), in compagnia del marito Persona_1
2) vero che verso le ore 14.00 giunta quasi al Parte_1
termine della discesa dall'impianto della seggiovia Doninz,
indossando un casco protettivo, siverso l'area pianeggiante a fine
pista; 3) vero che, mentre ancora si trovava all'interno dell'area di
discesa, superata sulla destra una scultura in Parte_1
ghiaccio a forma di nave, posizionata all'interno della pista,
entrava in collisione conaltro sciatore;
4) vero che l'altro sciatore
scendeva lungo la pista a sinistra della scultura di ghiaccio;
5) vero
che l'impatto è avvenuto a una distanza di circa 10 metri dalla
prua della nave di ghiaccio;
6) vero che a seguito dello scontro tra
i due sciatori, cadeva, sbattendo la faccia sulla neve Parte_1
e perdendo conoscenza;
7) vero che sul luogo dello scontro
intervenivano i Carabinieri della Stazione di La Villa, che
eseguivano gli accertamenti e i rilievi anche fotografici, come da
doc. 1 che si rammostra al teste;
8) vero che a monte della scultura
a forma di nave era apposto il segnale di “pericolo”, come risulta
3
dalla fotografia n.6 allegata al doc. 1; 9) vero che la pista di
discesa proseguiva anche oltre la scultura di ghiaccio;
10) vero che
all'altezza del punto in cui si è verificata la collisione tra i due
sciatori vi era l'accesso per raggiungere il parcheggio e lo skibus,
come risulta dalla foto n. 7 allegata al rapporto dei Carabinieri di
cui al doc. 1 che si rammostra al teste;
11) vero che a seguito del
trauma subito nell'impatto, la sig.ra veniva trasportata Pt_1
presso il Pronto Soccorso di Brunico per gli accertamenti e le cure
del caso (doc. 2 che si rammostra); 12) vero che lo stesso giorno la
sig.ra si rivolgeva ai sanitari dell'Ospedale “Pederzoli” di Pt_1
Peschiera del Garda (Verona), dal quale veniva dimessa il giorno
successivo con la diagnosi di “frattura traumatica pavimento
orbitale sinistro”, come da doc. 3 che si rammostra;
13) vero che in
data 29 gennaio 2018 la sig.ra si sottoponeva a TAC Pt_1
maxillo facciale, visita neurologica e consulenza di chirurgia
maxillo facciale presso l'Ospedale Policlinico diVerona, come da
doc. 4; 14) vero che il 14 febbraiO 2018, l'attrice si sottoponeva a
nuova visita di chirurgia maxillo facciale presso l'Azienda
Ospedaliera di Verona, dove la paziente veniva dichiarata
clinicamente stabilizzata, come da doc. 5; 15) vero che la sig.ra
si sottoponeva a visita medico–legale da parte del Parte_1
dott. i Verona, come da doc. 6 che si rammostra;
Persona_2
16) vero che per la visita medico –legale del dott. è stato Per_2
emesso avviso di fattura per l'importo di 1.200 euro, oltre IVA,
come da doc. 15; 17) vero che la sig.ra ha sostenuto le Pt_1
4
spese mediche di cui al doc. 14, che si rammostra;
18) vero che le
fotografie di cui al doc. 13 sono state da me scattate nel febbraio
2018, circa un mese dopo il sinistro che ha visto coinvolta l'attrice;
19) vero che a seguito del sinistro del 28 gennaio 2018 la sig.ra
ha interrotto la pratica dello sci fino al gennaio 2020. Si Pt_1
indicano a testi il sig. di Verona, i Carabinieri della Persona_1
Stazione di La Villa (Bolzano), App. Sc. Mario Boschetti e Car.
il sig. di Verona e il dott. Controparte_2 Testimone_1
di Verona;
altresì disporsi CTU medico legale al Persona_2
fine di stabilire la natura delle lesioni subite dalla sig.ra
[...]
nell'incidente sciistico del 28 gennaio 2018, quantificando Pt_1
i postumi sotto il profilo della invalidità temporanea e permanente
e valutando la pertinenza e la congruità delle spese mediche
sostenute; infine, abilitarsi parte attrice alla prova contraria sui
capitoli avversari che dovessero essere ammessi, con i testi già
indicati a prova diretta;
- in ogni caso: spese, anche generali, e compensi di lite
integralmente rifusi per il doppio grado.
del procuratore di parte appellata Controparte_1
[...]
- respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 57/2023;
- in ogni caso respingere le domande svolte da parte attrice perché
infondate in fatto e in diritto, non avendo la convenuta alcuna
responsabilità nella determinazione dei danni per i quali è causa,
5
- in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle
domande dell'appellante, previa esatta determinazione del danno
subito dall'avv. accertato il grave concorso di colpa Parte_1
ex art. 1227 c.c. dell'infortunata e dello sciatore con il quale essa
si è scontrata, ridurre proporzionalmente la condanna della
convenuta, deducendo in ogni caso dal dovuto eventuali importi
già percepiti per effetto dell'operatività di altre polizze assicurative
ove e qualora sarà emersa tale circostanza in corso di causa.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone all'ammissione delle prove
avversarie, tutte inammissibili per i motivi di cui alla terza
memoria ex art. 183 c.p.c. (lo stato dei luoghi e la dinamica
dell'incidente sciistico sono documentati dalla relazione dei
Carabinieri, depositata da entrambe le parti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
L'attrice signora ha citato la Parte_1 Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale chiedendo la condanna di
[...]
quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di euro
36.710,49 (o la somma maggiore o inferiore che risulterà di
giustizia) per i danni da essa attrice subìti a causa di un
incidente sciistico avvenuto in data 28/01/2018, verso le ore
14:00, sulla pista di sci “ ” nel Comune di Badia – CP_1
6
frazione La Villa (BZ). “[…] Quando ancora si trovava all'interno
dell'area di discesa, la dott.ssa all'altezza di una Pt_1
scultura in ghiaccio a forma di nave di notevoli dimensioni,
inopinatamente posizionata all'interno della pista (di discesa),
entrava in collisione con altro sciatore, tale , di Persona_3
nazionalità russa, che improvvisamente sbucava all'esterno,
scendendo lungo l'opposto lato della predetta scultura di
ghiaccio. […]” (cfr. atto di citazione). A seguito del violento
impatto tra i due sciatori la dott.ssa – che cadeva Parte_1
sulla neve sbattendo la faccia e perdendo coscienza – ha subìto
una “frattura traumatica pavimento orbitale sinistro”.
Secondo l'attrice “[…] Lo scontro tra i due sciatori (e le
conseguenti lesioni riportate dalla dott.ssa è Parte_1
imputabile all'inopinata presenza all'interno della pista della
scultura di ghiaccio a forma di nave, più volte sopra citata, la
quale, precludendo la corretta visuale, impediva il tempestivo
avvistamento degli altri sciatori. […] La scultura di ghiaccio a
forma di nave, di notevoli dimensioni, che si trovava posizionata
all'interno della pista, rappresentava senza dubbio un fattore di
pericolo per i fruitori della pista, in quanto precludeva la
possibilità di avvistare tempestivamente gli altri sciatori. […]”
(cfr. atto di citazione).
Secondo l'attrice alla “[…] pericolosità intrinseca della scultura
per la sicurezza degli utenti (sia per il collocamento della stessa
all'interno dell'area di discesa, sia per le sue considerevoli
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dimensioni), si aggiunge l'assoluta carenza di segnalazione del
potenziale pericolo che essa costituiva per gli utenti della pista.
Infatti, all'uscita sul lato destro della scultura non si trovava
apposto alcun cartello, che avvisasse del pericolo per la
possibile intersezione con la linea di discesa di altri sciatori
provenienti dal lato opposto, né esisteva alcun cartello di invito
a moderare la velocità. […] La Legge n. 363/2003, recante le
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo, all'art. 3 co. 1 prevede una serie di
obblighi in capo al gestore, quali quello di provvedere alla messa
in sicurezza delle piste da sci, quello di proteggere gli utenti da
ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e di segnalazione della situazione di
pericolo, con specifica previsione in tema di responsabilità civile
(art. 4, co. 1)1. […]” (cfr. atto di citazione).
Secondo l'attrice il gestore non avrebbe, nel caso di specie, “[…]
predisposto adeguati sistemi di protezione per gli sciatori e, in
particolare, per consentire il tempestivo avvistamento degli
sciatori provenienti dal versante opposto della scultura, da
parte degli altri sciatori, e al fine di moderarne la velocità. […]”
L'attrice ravvisa la responsabilità extracontrattuale della
(in qualità di gestore della pista di Controparte_1
discesa) ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in ogni caso, la
responsabilità del gestore in forza del principio generale del
neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., “[…] in quanto non
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sono state adottate da parte dello stesso, soc.
[...]
idonee misure per garantire la sicurezza Controparte_1
degli sciatori in pista. […]”.
Si costitutiva la convenuta, contestando quanto ex adverso
dedotto e richiesto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e
la rifusione delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e depositate le rispettive
memorie, il giudice istruttore ha ritenuto superflue le istanze
istruttorie delle parti e ha fissato udienza per la precisazione
delle conclusioni dove le parti hanno concluso nei termini come
sopra riportati.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto infondate le pretese risarcitorie avanzate dalla signora nei Parte_1
confronti della società Controparte_1
escludendo ogni responsabilità in capo alla convenuta in relazione al sinistro sciistico di cui è causa.
Il Tribunale ha accertato che l'incidente si era verificato in condizioni di piena visibilità, in un tratto di pista privo di particolari criticità, e che la scultura di neve a forma di nave,
indicata dall'attrice quale causa dell'evento dannoso, era ben visibile, segnalata a monte mediante apposito cartello di pericolo
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e circondata da adeguate reti di protezione. Ha rilevato, inoltre,
che lo scontro tra la e un altro sciatore, identificato Pt_1
come di nazionalità russa, era avvenuto Persona_3
alcuni metri a valle della predetta scultura, in un punto in cui la pista non presentava intersezioni, e che l'attrice, provenendo dalla stazione della seggiovia, aveva attraversato in diagonale la pista da destra verso sinistra, senza prestare la dovuta attenzione agli sciatori provenienti da monte.
Secondo il primo giudice, la condotta imprudente della stessa costituiva la causa esclusiva dell'incidente, con Pt_1
conseguente esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia
(la scultura di neve) e il danno lamentato. Ha pertanto escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ritenendo in ogni caso interrotto ogni eventuale nesso eziologico per effetto del comportamento della danneggiata, qualificabile come caso fortuito.
Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante,
[...]
ha interposto appello articolato in cinque motivi, così Pt_1
rubricati:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in tema
di nesso di causalità e pericolosità della cosa in custodia.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in tema
di nesso di causalità e pericolosità della cosa in custodia
sotto altro profilo.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in
relazione alle cautele imposte al custode.
10
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in tema
di prova liberatoria.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in tema
di ripartizione dell'onere della prova.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data
1.5.2023, l'appellata ha resistito Controparte_1
all'impugnazione eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. e chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
All'esito della prima udienza, il Collegio fissava ulteriore udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 29.5.2024, al termine della quale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di precisare le conclusioni innanzi al Collegio
in diversa composizione.
Le parti precisavano quindi nuovamente le conclusioni all'udienza del 11.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. In via pregiudiziale, si dà atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla disamina nel merito del gravame, nei termini di cui appresso.
3. I motivi, essendo tra loro strettamente connessi, vanno scrutinati unitariamente.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura, in
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sostanza, la sentenza del Tribunale per avere erroneamente escluso la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., ritenendo insussistente il nesso causale tra la “nave di neve”
collocata sulla pista e il danno subito. Sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe frainteso la portata applicativa della norma,
fondando la decisione su un'inesatta interpretazione dei principi in tema di responsabilità oggettiva da cosa in custodia e di prova del caso fortuito. L'appellante deduce che la scultura di neve costituiva, per dimensioni e posizione, un ostacolo anomalo e potenzialmente pericoloso per gli sciatori, come indirettamente confermato anche dalla presenza di segnaletica di avviso e dalle successive modifiche apportate alle barriere di protezione.
Evidenzia, pertanto, che la pericolosità della cosa e il nesso eziologico con l'evento lesivo risultano pienamente dimostrati.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, travisando il ruolo effettivo della scultura di neve nella causazione dell'incidente. Lamenta che il Giudice di primo grado si sia limitato a rilevare la visibilità del manufatto, senza considerare che il rischio non derivava dalla sua presenza in sé,
bensì dall'angolo cieco creato dalla sua struttura, che impediva agli sciatori di scorgere chi potesse sopraggiungere dalla parte opposta. Deduce che la nave di neve, per la sua conformazione e per la presenza di varchi nelle transenne, consentiva un'immissione improvvisa sulla pista, costituendo così un'insidia
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occulta e fonte diretta del sinistro. Sostiene che la sig.ra Pt_1
non poteva prevedere l'uscita improvvisa di un altro sciatore dalla scultura, né era tenuta ad adottare cautele ulteriori rispetto alla normale prudenza.
Con la terza censura, parte appellante lamenta che il Tribunale
abbia erroneamente escluso la violazione, da parte della società
degli obblighi di custodia e Controparte_1
segnalazione imposti dall'art. 2051 c.c. e dalla normativa provinciale in materia di sicurezza delle piste da sci. Deduce che la presenza della scultura di neve costituiva un ostacolo atipico e non necessario, privo di adeguata segnaletica e protezione, in violazione delle cautele prescritte dagli artt. 7 e 12 l.p. 14/2010.
Sostiene che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che il gestore è tenuto a rimuovere o segnalare ogni elemento idoneo a generare rischio anomalo per l'utenza, anche se visibile, e non solo gli ostacoli derivanti dalla morfologia naturale della pista.
Evidenzia che la mancata apposizione di un semplice cartello di avviso avrebbe potuto evitare l'immissione improvvisa di sciatori provenienti dall'area transennata e, conseguentemente, lo scontro.
Con la quarta doglianza, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto integrato il caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Afferna che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la condotta della danneggiata come causa esclusiva
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dell'evento, trascurando che, perché operi la prova liberatoria, la condotta del danneggiato (o del terzo) deve presentare caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, idonei a interrompere il nesso causale. Deduce che il comportamento della sig.ra — consistito nell'attraversamento in Pt_1
diagonale della pista a velocità moderata — rientra nelle condotte normalmente prevedibili e, al più, può rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma non esclude la responsabilità del custode. Evidenzia, inoltre, che neppure la condotta dell'altro sciatore integra un fortuito liberatorio, essendo stata resa possibile dall'allestimento e dalla collocazione della scultura di neve e dalla carente segnaletica. Conclude che la sentenza debba essere riformata poiché la prova del caso fortuito non è stata fornita e sussiste dunque il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Con la quinta critica, l'appellante contesta la ripartizione dell'onere della prova adottata dal Tribunale in relazione alla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. Afferma che il Giudice di primo grado avrebbe invertito l'ordine logico e giuridico della prova, pretendendo che fosse la danneggiata a dimostrare l'imprevedibilità del pericolo, anziché gravare il custode dell'onere di provare il caso fortuito. Sostiene che la scultura di neve e l'immissione cieca sulla pista non costituivano rischi prevedibili o superabili con l'ordinaria diligenza, sicché
non poteva ritenersi interrotto il nesso causale per
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comportamento colposo della danneggiata. Rileva, inoltre, che il
Tribunale avrebbe apoditticamente presunto la conoscenza del pericolo da parte della sig.ra in assenza di riscontri Pt_1
probatori, violando così la presunzione di responsabilità posta a carico del custode.
4. La decisione impugnata si sottrae alle critiche formulate con l'atto di gravame, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte dal primo Giudice, come di seguito precisato.
In via preliminare, va rilevato che, in tema di responsabilità ex
art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza di un concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento è stato effettivamente prodotto dalla cosa e non da fattori diversi. Non è sufficiente che sinistro e cosa custodita si collochino nello stesso contesto: è
necessario allegare e dimostrare la dinamica del fatto, intesa come successione e interazione dei fattori che hanno determinato l'evento (Cass., Sez. III, 9.5.2024, n. 12760).
Tanto premesso, sulla base di un esame integrato delle allegazioni e del rapporto di incidente sciistico dei Carabinieri
(doc. 1 di parte appellante), si deve concludere che, nel caso di specie, non risulta provato il nesso causale tra la presenza della scultura in neve a forma di nave e la collisione occorsa alla sig.ra
Pt_1
La stessa appellante, nell'atto introduttivo del gravame, afferma che lo scontro con l'altro sciatore è avvenuto “alcuni metri a valle
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della scultura”; nei capitoli di prova dedotti in primo grado indica una distanza di circa dieci metri dalla prua.
Tali indicazioni coincidono con quanto ricostruito dai Carabinieri
intervenuti nell'immediatezza dei fatti di cui è causa. Le fotografie allegate al doc. 1 (in particolare le nn. 1, 2 e 6), nelle quali è
riportata mediante freccia gialla la posizione finale dell'infortunata dopo l'incidente, collocano tale punto in un'area a valle rispetto alla scultura, a una distanza compatibile con quella descritta dall'appellante.
Le dichiarazioni rese dal marito della signora sig. Pt_1
inserite nel medesimo rapporto dei Persona_1
Carabinieri, sono coerenti con questo quadro. Egli riferisce che la moglie, provenendo dal lato destro della pista rispetto alla direzione di marcia, stava raggiungendo la parte terminale della discesa quando entrava in collisione frontale con uno sciatore che sopraggiungeva dal lato opposto.
Sulla base di tali elementi, è possibile ricostruire la traiettoria seguita dall'appellante: dopo aver lasciato l'impianto di risalita
Doninz, ella procedeva diagonalmente, da destra verso sinistra,
lungo il tratto di pista che presenta la scultura sul lato sinistro per chi scende. Superato il manufatto, raggiungeva il lato sinistro della pista, dove è avvenuto lo scontro con lo sciatore proveniente dalla direzione opposta.
L'urto, secondo le dichiarazioni rese dal marito dell'appellante, si
è verificato in forma frontale. Una simile dinamica induce a
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ritenere che le forze di avanzamento dei due sciatori si siano reciprocamente neutralizzate al momento della collisione, con conseguente esaurimento dell'energia residua e, quindi, con verosimile individuazione del punto di quiete in immediata corrispondenza del punto di impatto.
Non è stato peraltro allegato, né risulta dagli atti, alcun significativo scivolamento dell'infortunata dopo lo scontro. Deve
pertanto assumersi che l'urto sia avvenuto nel punto indicato nelle fotografie scattate dai Carabinieri.
Tale area, come documentato dal doc. 1, si trova in posizione nettamente discosta dalla scultura. Le fotografie evidenziano che il manufatto era circondato da una recinzione in rete plastificata che delimitava l'area circostante e induceva gli sciatori a mantenere una traiettoria larga rispetto alla prua della nave. In
particolare, la foto n. 6 mostra che la protezione si estendeva lateralmente, impedendo che gli sciatori potessero impegnare la pista in prossimità della parte anteriore della costruzione di neve.
La conformazione dei luoghi, così come rappresentata nel rapporto, consente di escludere che la visuale dell'appellante fosse ostruita dalla scultura nel punto in cui è avvenuto l'impatto. L'area dello scontro si colloca, infatti, oltre e a valle del perimetro protetto, in un tratto libero, nel quale la traiettoria dello sciatore proveniente da sinistra risulta visibile.
Ne consegue che la presenza della scultura non ha inciso sulla dinamica dell'incidente. La collisione va quindi ricondotta ad altri
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fattori, non connessi alla cosa custodita e comunque non imputabili al gestore della pista.
Alla luce di tali considerazioni, difetta la prova del nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c. e non può dunque ravvisarsi responsabilità neppure ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Gli ulteriori profili di doglianza restano assorbiti dalla rilevata assenza del nesso causale.
5. Le spese del presente grado gravano sull'appellante soccombente e vengono liquidate in complessivi euro 8.468,50
(tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria), oltre 15%
per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. Parte_1
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 57/2023,
pubblicata in data 23/01/2023, così provvede:
1. disattende l'appello;
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2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
8.468,50, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co.
17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
15.10.2025
La Presidente SA MA
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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