Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del dott.
Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 27/03/2025 promossa da
[...]
(cui è riunita la causa r.g. n. 7629/2024 promossa da Parte_1 Parte_2
)
[...] rappresentatiie difesa dall'avv. SELVAGGI ALBERICO ricorrente
C O N T R O
, in persona del in carica Controparte_1 CP_2
p.t. rappresentato e difeso dal funzionario dott. ALFONSO VITO convenuto Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, dichiarava di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza Controparte_1 di reiterati contratti a tempo determinato negli aa.ss. dal 2018/2019 al
2022/2023;
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, dichiarava di Parte_2 aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza Controparte_1 di reiterati contratti a tempo determinato negli aa.ss. dal 2017/2018 al
2021/2022;
Deduceva, altresì che, per i suddetti periodi non le era stata riconosciuta la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23
Ritenendo che tale disciplina fosse discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, la parte ricorrente proponeva l'odierno ricorso chiedendo: di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di €
500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati e per l'effetto, condannare il alla attribuzione del beneficio della Carta CP_1 docente o, in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di €
2.500,00 (€ 500,00 x 5 anni di servizio non di ruolo come sopra indicati).
Si costituiva in giudizio il che con propria memoria eccepiva CP_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di per Parte_1
l'a.s. 2018/2019 e di per gli aa.ss. 2017/2018 e Parte_2
2018/2019.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno può essere utilizzata per l'acquisto di (…)La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Come chiarito dal successivo DPCM 28.11.2016 all'art. 3 co. 1 “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche
Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute … i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'istituto della Carta Docente si inserisce, pertanto, nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento
è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Sulla stessa scia, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto,
“la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Ebbene, alla luce delle disposizioni richiamate, la scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria in quanto “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Questa conclusione appare in linea con i principi di diritto già da tempo sanciti dalla CGUE in relazione al divieto di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, ribaditi dalla Suprema Corte in diverse pronunce nella quali si è affermato che un trattamento differenziato tra docenti di ruolo e precari sarebbe giustificato solo ove fondato su ragioni o differenze oggettive tali da rendere necessaria l'applicazione di una disciplina differenziata (Cass. lav. 16 luglio 2020
n° 15231; Cass. n. 31150/19).
Riguardo alle ragioni oggettive che da sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte chiarisce che “la giustificazione deve essere fondata su
"elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro" (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero punto 57 e con Per_1 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi)”.
Ebbene, nel caso di specie non è stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate dalla parte ricorrente nei periodi predetti, che consentisse eventualmente di distinguere il rapporto di lavoro a termine da quello a tempo indeterminato sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Pertanto, poiché nel caso di specie la domanda si riferisce ad annualità in cui la parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche e, considerato che la parte ricorrente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico (cfr. contr. immissione in ruolo), dovrà riconoscersi il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio precario indicati, con condanna del convenuto ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “Carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
A quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto all'attribuzione del beneficio economico della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio precario indicati con condanna del convenuto: ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “Carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Tanto per ciò che riguarda le annualità indicate in ricorso con esclusione dell'a.s.
2018/2019 per e con esclusione degli aa.ss. 2017/2018 e Parte_1
2018/2019 per Parte_2
Infatti, a tale proposito, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato, “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l.
124/1999 dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui per l'annata di riferimento sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del convenuto in regione del CP_1 perdurante inadempimento dello stesso anche a fronte del venir meno del contrasto giurisprudenziale (Cass. N. 29961 del 27.10.2023) che giustificava la compensazione integrale delle spese, tenuto conto che il deposito del ricorso è successivo alla predetta sentenza.
P.Q.M.
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” di per Parte_1 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
2. Per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del CP_1 suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 0,00 per spese di contributo unificato, e in € 1.170,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge in favore ex art. 93 c.p.c. del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Taranto, 27/03/2025
Il Giudice dott. Saverio Sodo