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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1986/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
PAPADIA MARIA ANTONIETTA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
ROMAGNO ELVIRA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 10/04/2002. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie il 12/10/2003 e Per_1
il 10/08/2006. Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
14/02/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata l'11/04/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa
2 conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato l'11/03/2019, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1986/2024 introdotto con ricorso del 14/02/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rutigliano (BA) in data 10/04/2002 tra Pt_1
(CONVERSANO (BA), 04/03/1977) e
[...]
(RUTIGLIANO (BA), 24/08/1980) e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2002;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 23/04/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le
4 parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1986/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
PAPADIA MARIA ANTONIETTA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
ROMAGNO ELVIRA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 10/04/2002. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie il 12/10/2003 e Per_1
il 10/08/2006. Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
14/02/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata l'11/04/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa
2 conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato l'11/03/2019, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1986/2024 introdotto con ricorso del 14/02/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rutigliano (BA) in data 10/04/2002 tra Pt_1
(CONVERSANO (BA), 04/03/1977) e
[...]
(RUTIGLIANO (BA), 24/08/1980) e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2002;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 23/04/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le
4 parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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