Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1344/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Micaela Versace,
e
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Maria Poli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso introduttivo del 17.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 CP_1
Per_ condizioni concernenti la minore (nata il [...] dalla relazione sentimentale fra loro
1
rilevato segnatamente che i ricorrenti hanno riferito di intervenute modifiche nella situazione personale della sig.ra , rappresentando di essersi conseguentemente risolti nel senso di Pt_1
delineare un nuovo assetto relativo a a parziale modifica di quello precedentemente Per_1
concordato;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n.
1340/2022 del 23.3.2022,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) disporre l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente e residenza Persona_2
anagrafica presso il padre, nella casa già familiare in Genova, in Via Oliveto 5/18 di proprietà esclusiva di che tornerà nella disponibilità di;
CP_1 CP_1
Per_ 2) disporre che la madre possa tenere con sé liberamente, previo accordo con il padre, e comunque non meno di:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina;
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con riaccompagnamento a scuola;
- durante le principali festività civili e religiose con il criterio dell'alternanza;
3) disporre che la minore possa trascorrere 15 giorni durante il periodo estivo e 10 giorni durante il periodo invernale, anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, previo accordo
2 tra gli stessi sul periodo prescelto, durante i quali il diritto di visita dell'altro genitore rimarrà sospeso.
4) prendere atto che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di Per_ ;
5) disporre che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie afferenti la minore così come individuate e regolamentate nel Documento della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva da . CP_1
7) Spese legali compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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