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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, elettivamente domiciliato in Bari, via Andrea da Bari n. Parte_1
109, presso lo studio legale rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_2
Lucia Massaro e Giovina Memeo, giusta procura in atti ---------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Sannicandro di Bari, Controparte_1 via Arimondi n. 3, angolo via duca d'Aosta, presso lo studio dell'avv.
Michele Trematerra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 15 novembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Proposte, da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 domanda di accertamento della nullità parziale di un contratto di conto corrente del 1979, per mancata pattuizione di spese, commissioni, interessi, valute e per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283
c.c., e domanda di pagamento della somma di €80.667,80, a titolo di ripetizione d'indebito, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 91/20 del
16.1.20, ha accertato la mancanza di patto scritto in relazione alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, nonché - sino al 27.3.00 - alle spese di tenuta del conto ed alle valute, e, accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione della banca, ha respinto la domanda di ripetizione, spese compensate.
Con citazione del 16.10.20, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza, chiedendo accogliersi la propria domanda di ripetizione di indebito, nella misura di €80.667,80 o in subordine di €79.259,88 o in ulteriore subordine di €25.925,52, previa rinnovazione di ctu ed in ogni caso con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 vittoria di spese.
All'esito dell'espletamento di una c.t.u. integrativa di quella disposta in primo grado, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, all'udienza del 15 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per essere il giudizio stato introdotto il 7.3.12, quindi entro dieci anni dall'estinzione del conto, pacificamente risalente all'11.8.08, oltre che per l'erroneità del metodo di accertamento delle rimesse solutorie, da compiersi sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca.
Col secondo motivo di appello, si censura l'affermazione relativa alla incompletezza della documentazione contabile.
Col terzo motivo di appello, si censura il giudizio di inammissibilità e di irrilevanza della produzione giudiziale della raccomandata del 29.6.15, con cui la banca, nel rispondere al , dichiarava l'inesistenza di Pt_1 esposizione debitoria da parte di quest'ultimo.
Partendo, per ragioni di ordine logico-giuridico, dal secondo motivo, questo è infondato e va respinto.
L'appellante si limita ad affermare, senza provare, di aver prodotto l'intera serie di estratti conto (dal 31.12.79 al 31.12.2002), quando invece risulta una carenza di e.c. di nove anni dal 29.9.84 al 31.12.93 (v. pg. 2 sintetica valutazione delle osservazioni delle parti).
Ragion per cui, anche ai fini dell'accertamento delle rimesse solutorie (di cui si dirà a breve), l'indagine contabile deve avere ad oggetto l'unica serie continua di estratti conto di cui vi sia continuità, ovvero quelli dal
1994 al 2002.
Passando al terzo motivo, la censura è, sotto entrambi i profili, fondata, anzitutto perché il documento del 29.5.15 è ampiamente successivo al maturare delle preclusioni istruttorie.
Erra, inoltre, il Tribunale nell'escluderne la rilevanza al fine del decidere, trattandosi di documento atto a comprovare la chiusura del conto a saldo zero, giacché, con tale comunicazione, la banca ammette l'insussistenza di un'esposizione debitoria del correntista.
Quanto al primo motivo di appello, esso è infondato nella parte in cui si critica la decorrenza del termine di prescrizione, che l'appellante vorrebbe far coincidere con la data di chiusura del conto, e merita, invece, accoglimento in relazione all'altro profilo di censura.
Bisogna muovere dalla considerazione che non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione prima che intervenga un atto giuridico definibile come pagamento (che l'attore pretende essere indebito).
Diventa, perciò, decisivo distinguere i versamenti “ripristinatori” della provvista da quelli “solutori” ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, giacché solo i secondi costituiscono atti di pagamento idonei a far sorgere una pretesa restitutoria e, quindi, anche a far partire il decorso della prescrizione.
Ciò in applicazione di un principio ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui è configurabile un atto di pagamento soltanto quando la rimessa effettuata dal correntista sia affluita su un conto in passivo non assistito da alcuna apertura di credito o sia stata destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca (sono le
“rimesse solutorie”). In assenza di tali condizioni, la rimessa non produce l'effetto di soddisfare il diritto della banca alla restituzione delle somme accreditate, ma solo di riespandere la misura della disponibilità nuovamente utilizzabile dal correntista (sono le rimesse “ripristinatorie”), con la conseguenza che un pagamento può ritenersi configurabile e, quindi, la prescrizione iniziare a decorrere soltanto alla cessazione del rapporto, quando la banca abbia ottenuto dal cliente il versamento del saldo finale, comprendente interessi non dovuti (Cass. 24051/19;
6857/14; sez. un. 24418/10).
A tale approdo si è giunti per il tramite di quell'elaborazione giurisprudenziale maturata soprattutto in materia di revocatoria fallimentare, che, nel distinguere tra rimesse solutorie (ritenute assoggettabili a dichiarazione d'inefficacia in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 67, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto qualificabili come pagamenti) e rimesse ripristinatorie (non revocabili), ha identificato le prime nei versamenti affluiti su un conto corrente c.d. scoperto, ovverosia non assistito da un'apertura di credito o caratterizzato da un saldo passivo eccedente l'importo del fido accordato al correntista, ravvisando invece nei secondi semplici operazioni di accreditamento volte a ripristinare la provvista esistente sul conto (cfr. ex plurimis, Cass.
23107/07; 24588/05; 23006/04).
Resta da stabilire su quale delle parti in causa gravi l'onere di allegazione circa la natura solutoria o meno delle rimesse, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
La questione è stata definitivamente risolta dalle sezioni unite, che, con sentenza n. 15895/19, hanno sancito il principio di diritto secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (cfr. anche Cass. 7013/20). Ciò in quanto elemento costitutivo è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare un diverso termine di prescrizione.
Si è, inoltre, precisato che, in quanto volta a contrastare la natura presuntivamente ripristinatoria delle rimesse, ricollegabile all'andamento fisiologico del rapporto, l'indicazione di quelle aventi natura solutoria non attiene al profilo dell'allegazione, ma a quello della prova dei fatti idonei a far decorrere il termine di prescrizione, e resta, pertanto, estranea alla problematica dell'ammissibilità dell'eccezione. Tale indagine, che - secondo i più recenti arresti giurisprudenziali - il giudice può affidare ad un c.t.u. (tra le altre, di recente, cfr. Cass.
17634/21; 25545/21), va compiuta non sul cd. saldo banca (come sostiene l'appellante, facendone motivo di osservazioni alla c.t.u.), ma sul saldo rettificato, depurato da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, in modo tale da poter verificare, in base al reale importo del saldo, se siano stati di volta in volta superati i limiti dell'affidamento concesso al correntista, ed i versamenti da quest'ultimo eseguiti possano, quindi, qualificarsi come solutori (cfr. Cass. 17287/24;
7721/23; 3858/21; 9141/20).
In buona sostanza, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. Ciò per l'evidente ragione che il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato dall'addebito degli oneri illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilità a favore del correntista, risulta idoneo ad incidere anche sull'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio.
Ebbene, applicando tali princìpi al caso di specie, se per un verso è evidente l'errore dell'appellante nel ritenere che, in presenza di affidamento, la prescrizione decorra dalla data di chiusura del conto, senza il previo indispensabile accertamento che siano stati o meno superati i limiti di quell'affidamento, solo nel secondo caso ricorrendo l'ipotesi delle rimesse ripristinatorie, per altro verso l'appello coglie, invece, nel segno laddove censura il metodo di accertamento delle rimesse solutorie, da compiersi sul saldo rettificato, anziché sul cd. saldo banca.
Ragion per cui questa Corte ha affidato al c.t.u. nominato in primo grado la verifica di eventuali rimesse solutorie secondo questa metodologia di calcolo (cioè previa rideterminazione del saldo, da epurarsi nei termini indicati dal Tribunale) in relazione al periodo (interessato dall'eccezione di prescrizione, ovvero quello) precedente al 7.3.02, anteriore al decennio precedente la data (del 7.3.12) di introduzione del giudizio di primo grado, ma partendo dal 1994, cioè dal primo estratto conto disponibile, e non dalla data di apertura del conto (1979), appunto in assenza di documentazione contabile sino al 31.12.93, quindi, in definitiva per il periodo dall'1.1.94 al 6.3.02.
Da tale indagine, i cui risultati si recepiscono integralmente, in quanto mero sviluppo contabile dei su esposti criteri, è emerso che, prendendo come base di partenza il saldo esistente all'1.1.94 (pari a €46.038,98 a debito del correntista):
- non si registrano rimesse solutorie, ma solo ripristinatorie (v. all. 10 relazione integrativa del 3.4.24; pg. 6 cit. relazione integrativa di ctu);
- risulta, alla data del 31.12.02, un saldo a debito del correntista pari a
€28.534,98, diverso da quello riportato in estratto conto, pari - alla stessa data - pari a €53.334,36 (cfr. pg. 7 relazione integrativa di ctu).
Tuttavia, poiché è pacifico, ma anche documentato (cfr. citata lettera del
29.6.15) che, a chiusura del conto, avvenuta l'11.8.08, il correntista avesse interamente saldato il suo debito verso la banca, emerge un credito dell'appellante di €24.799,38, pari alla differenza tra il saldo contabile e quello legale alla data del 31.12.02 (cfr. pg. 7 relazione integrativa di ctu).
Né rileva - in senso contrario - che quello del 31.12.02 non sia il saldo finale, costituendo dato comune alle parti che il conto si sia chiuso
(l'11.8.08) a saldo zero, senza debiti da parte del correntista.
Altrettanto inconferente è che manchi la documentazione contabile relativa al periodo tra il 2003 ed il 2008, a fronte del fatto – come già detto pacifico e documentato – che il saldo finale, al 2008, fosse pari a zero, ed in assenza di allegazione, da parte della banca, dell'esistenza di un credito a suo favore maturatosi alla data di chiusura del conto.
Infine, l'appellante, senza articolare un vero e proprio motivo di appello, si limita a riproporre alcune osservazioni alla c.t.u., segnatamente quella relativa alla mancanza di pattuizioni dei tassi di interesse e delle spese
(cfr. pag. 12 appello).
L'affermazione non vale, tuttavia, ad integrare una censura rispettosa dei canoni di specificità di cui all'articolo 342 c.p.c., non avendo l'appellante preso come riferimento la sentenza di primo grado, come invece avrebbe dovuto, ma la relazione di c.t.u., prescindendo del tutto dall'affermazione del primo giudice secondo cui la pattuizione degli interessi è contenuta nei contratti del 25 luglio 1980, 15 gennaio 1991 e 28 marzo 2000, e quella relativa a spese e valute nel contratto del 27 marzo 2000. Si impone, dunque, in riforma della sentenza, la condanna dell'appellata al pagamento della somma di €24.799,38, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
La regolazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo (in base ai valori medi previsti dal D.M. 147/22), segue la soccombenza, anche per quelle di c.t.u. (liquidate come in atti).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione del Parte_1
16.10.20, avverso la sentenza n. 91/20 del 16.1.20 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, condanna l'appellata a pagare all'appellante, a titolo di ripetizione di indebito, la somma di €24.799,38, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese giudiziali, liquidate in €5.077,00 per il primo grado ed in €5.809,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico dell'appellata.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte