Art. 1.
L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 , e' soppresso.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' nominato un commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.
Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al termine della liquidazione.
La liquidazione avra' la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non puo' superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria, centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 , e' soppresso.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' nominato un commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.
Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al termine della liquidazione.
La liquidazione avra' la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non puo' superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria, centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.