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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott. Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1120/2024 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Pietro Gorgoglione - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Del Curto - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo
*****
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione notificato il 13.09.2023 la società Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2023 del Tribunale di Vercelli, chiesto ed ottenuto dalla società (recante l'importo di euro 375.208,19 oltre Parte_1 spese e oneri), eccependo l'inefficacia del decreto per tardiva notifica e sostenendo l'"insussistenza/inesigibilità" del credito azionato da per diverse ragioni. Parte_1
2. si costituiva in giudizio replicando alle eccezioni avversarie, Parte_1 contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza 1022/2024 pubblicata il 04/03/2024, accoglieva l'opposizione dichiarando il decreto ingiuntivo inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannando a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.052,00 oltre oneri e accessori: sebbene fossero state sollevate varie questioni nel merito, il Tribunale riteneva che il decreto fosse stato notificato a superando il termine di sessanta giorni previsto dalla legge e Controparte_1 quindi aveva concluso per la tardività della notifica tale da rendere inefficace il provvedimento monitorio.
4. Con atto di citazione in appello del 9.10.2024 la società ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Vercelli, evidenziando, tra l'altro, l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto che la notifica del decreto oltre i 60 giorni previsti a norma dell'art. 644 c.p.c. comporti in automatico l'inefficacia dello stesso senza necessità di esaminare il merito della causa ed ha quindi riproposto le questioni ritenute come non valutate dal primo giudice.
2.1. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto dell'appello e di Controparte_1 tutte le domande ex adverso formulate, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.
(in quanto depositato il 26 aprile 2023 e poi notificato il 7 luglio 2023, oltre i sessanta giorni previsti dalla legge).
3. In esito alla prima udienza di trattazione, rilevata la regolare costituzione di entrambe le parti, il Consigliere istruttore le ha invitate ad instaurare procedimento di mediazione delegata, rinviando la causa, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del al 30.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; nelle more di tale udienza, le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306
c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate. pagina 2 di 3 4. La Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate e provvede in conformità
4.1. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure è munito di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare sua volta, il legale di parte appellata. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, a spese compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale Vercelli n. 1022/2024 nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott. Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1120/2024 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Pietro Gorgoglione - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Del Curto - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo
*****
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione notificato il 13.09.2023 la società Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2023 del Tribunale di Vercelli, chiesto ed ottenuto dalla società (recante l'importo di euro 375.208,19 oltre Parte_1 spese e oneri), eccependo l'inefficacia del decreto per tardiva notifica e sostenendo l'"insussistenza/inesigibilità" del credito azionato da per diverse ragioni. Parte_1
2. si costituiva in giudizio replicando alle eccezioni avversarie, Parte_1 contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza 1022/2024 pubblicata il 04/03/2024, accoglieva l'opposizione dichiarando il decreto ingiuntivo inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e condannando a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 7.052,00 oltre oneri e accessori: sebbene fossero state sollevate varie questioni nel merito, il Tribunale riteneva che il decreto fosse stato notificato a superando il termine di sessanta giorni previsto dalla legge e Controparte_1 quindi aveva concluso per la tardività della notifica tale da rendere inefficace il provvedimento monitorio.
4. Con atto di citazione in appello del 9.10.2024 la società ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Vercelli, evidenziando, tra l'altro, l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto che la notifica del decreto oltre i 60 giorni previsti a norma dell'art. 644 c.p.c. comporti in automatico l'inefficacia dello stesso senza necessità di esaminare il merito della causa ed ha quindi riproposto le questioni ritenute come non valutate dal primo giudice.
2.1. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto dell'appello e di Controparte_1 tutte le domande ex adverso formulate, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.
(in quanto depositato il 26 aprile 2023 e poi notificato il 7 luglio 2023, oltre i sessanta giorni previsti dalla legge).
3. In esito alla prima udienza di trattazione, rilevata la regolare costituzione di entrambe le parti, il Consigliere istruttore le ha invitate ad instaurare procedimento di mediazione delegata, rinviando la causa, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del al 30.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; nelle more di tale udienza, le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306
c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate. pagina 2 di 3 4. La Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate e provvede in conformità
4.1. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure è munito di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare sua volta, il legale di parte appellata. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, a spese compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale Vercelli n. 1022/2024 nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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