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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASADIO CARLO GIULIO e dell'avv. CHIARINI REBECCA ( ), elettivamente domiciliato in presso il C.F._1 difensore avv. CASADIO CARLO GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANZONI SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 4 CORREGGIO presso il difensore avv. FRANZONI SIMONE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 DITTAMO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE COTTAFAVI, 1 42015 CORREGGIO presso il difensore avv. DITTAMO LUCA
CONVENUTI
avente ad oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del 3.7.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione Parte_1 ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Parte_2
al fine di sentirle condannare in solido al pagamento della somma
[...] di euro 14,800,00 oltre IVA ed oneri di legge ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in loro favore con riferimento all'acquisto dell'immobile sito in Faenza, in via Pietro De Crescenzi nn. 2-4.
1.1 A sostegno della propria domanda ha dedotto in particolare che:
- i fratelli , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 dopo aver ereditato dal padre un immobile sito in Faenza, CP_2 via Pietro De' Crescenzi nn. 2 e 4 (già via San Silvestro n. 4) conferivano incarico al Geom. di Faenza affinché Controparte_3 lo stesso si occupasse delle verifiche tecnico-catastali sul bene e della ricerca di possibili acquirenti;
- il Geom. si rivolgeva a “ Controparte_3 [...]
” (d'ora in poi anche Controparte_4 solo ' , agenzia di mediazione immobiliare di Faenza, Parte_1 avente ad oggetto principale l'attività di intermediazione nella circolazione di beni immobili urbani e rustici o comunque di diritti commerciabili;
- Il quindi metteva in contatto i venditori con il signor Parte_1 il quale, nella sua veste di amministratore di Testimone_1
aveva espresso l'intenzione di Controparte_1 acquistare un immobile ove trasferire l'attività aziendale;
ai primi contatti, seguirono plurimi sopralluoghi;
- allora esprimeva l'intenzione di Controparte_1 procedere all'acquisito ed il , nella persona del signor Parte_1
predisponeva il testo di una proposta Parte_3 irrevocabile d'acquisto, datata 14 novembre 2018, con validità fino al 23 novembre 2018; proposta che prevedeva, tra le altre condizioni, il riconoscimento all'agenzia immobiliare di una provvigione del 2% oltre IVA sul prezzo di acquisto;
- qualche giorno dopo la consegna della proposta di cui sopra alla
, il signor si recava presso Controparte_1 Parte_3 la sede della predetta società ed in quella occasione, gli venne presentato il signor il quale riferì che la società stava CP_5 ancora valutando la formulazione della proposta;
- infine, la proposta non veniva sottoscritta da con CP_1 apparente interruzione delle trattative;
- in seguito, il apprendeva del trasferimento della sede Parte_1 legale ed operativa di nell'immobile Controparte_1 sopra menzionato e, pertanto, dell'avvenuto perfezionamento dell'affare oggetto di mediazione;
in sostanza, era accaduto che la proprietà aveva ceduto, in data 3 aprile 2019, l'immobile alla società Sardaleasing - Società di Locazione Finanziaria per Azioni la quale aveva concesso contestualmente l'utilizzo in leasing a
[...] che a sua volta, aveva consentito (e tutt'ora ne Parte_2 consente) il godimento dell'Immobile a Controparte_1
Sostiene pertanto, che la vendita sia da ricondurre alla propria opera di mediazione con conseguente diritto alla provvigione in quanto tra la e vi è un rapporto Parte_2 Controparte_1 di sostanziale continuità in ragione del fatto che è Parte_2 sostanzialmente posseduta per intero da che ne è anche CP_5 rappresentante legale mentre è posseduta CP_1 complessivamente al 65% da e da CP_5 Parte_2
2. Si è ritualmente costituita in giudizio Parte_2 contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto di non aver mai avuto alcun contatto con la società attrice e di aver concluso l'affare in ragione di una autonoma trattativa.
3. Si è altresì costituita contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto che non vi è stato alcun contatto con la società attrice relativo all'acquisito per cui è causa poiché i contatti avvenuti tra le parti avevano ad oggetto un altro immobile.
4. In data 28.9.2021 si è tenuta la prima udienza, ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e dall'assunzione di prove orali.
All'udienza del 3.7.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 veniva assegnata la causa allo scrivente giudice.
5. La domanda va respinta.
Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento (art. 1755 comma 1° c.c.)
e dunque è necessario che “ tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza “ (cfr massima ordinanza Cass. n. 538 del 8.1.2024). Più precisamente è necessario che “il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.”. Per contro, non sussiste il diritto alla provvigione quando “dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto
d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. “ (cfr ordinanza cit). Allo stesso modo, l'aver messo le parti in relazione tra loro è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e l'intervento di un secondo mediatore non è in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare,
“essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento.” (massima Cass. n.
403 del 5.1.2024).
Quanto al tema della continuità soggettiva la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Per un verso deve ribadirsi che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 - 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004).(Cassazione civile sez. II, 20/06/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 20/06/2024),
n.16973) Quanto al soggetto tenuto alla corresponsione della provvigione in caso di continuità soggettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che: “La condizione, affinché sorga il diritto alla provvigione, è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa qualora le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale. Se il soggetto intermediato sostituisce altri a sé nella stipulazione del contratto, debitore della provvigione è comunque la parte originaria, essendo questa la persona con cui la persona ha avuto rapporti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8407/15; depositata il 24 aprile).
6. Ciò premesso in diritto, va in primo luogo rilevato che la domanda spiegata nei confronti di è infondata giacché è Parte_2 rivolta non alla parte originaria della trattativa – CP_1
– ma alla parte che sarebbe succeduta alla stessa, quale
[...] acquirente sostanziale (posto che l'acquisto è in realtà è avvenuta da una terza società di leasing). Si è visto infatti che il soggetto tenuto alla corresponsione della provvigione è la parte originaria della trattiva e non la parte succeduta a quest'ultima nella trattativa e nella conclusione dell'affare.
7. Quanto alla domanda spiegata nei confronti di Controparte_1 si tratta di verificare se l'attività posta in essere dalla società attrice abbia avuto una rilevanza causale - secondo il principio della causalità adeguata, ove l'operato del mediatore si pone quale antecedente indispensabile - nella conclusione dell'affare, così da giustificare, quanto meno, il pagamento di una quota della provvigione (cfr art. 1758 c.c.).
8. Parte attrice descrive la propria opera di mediazione nel compimento dei seguenti atti: messa in contatto delle parti, due sopralluoghi avvenuti uno in data 26.9.2018 e l'altro in data
12.10.2018 ed infine, nella redazione di una proposta irrevocabile di acquisito. 9. Osserva il Tribunale che, per quanto risulti dimostrato lo svolgimento di attività di mediazione da parte della società attrice, nei termini sopra descritti, non sia stata raggiunta la prova che l'attività posta in essere abbia avuto una incidenza causale nella conclusione dell'affare per cui è causa. Ciò sulla scorta delle seguenti considerazioni.
9.1 Parte attrice ha provato di aver condotto trattative sostanziatesi nel mettere in contatto le parti, nell'aver effettuato due sopralluoghi in data 26.9.2018 e 12.10.2018 (cfr deposizione dei testi , ud. del 6.10.2022; mentre la deposizione CP_3 Tes_2 del teste non pare idonea a smentire la circostanza dei Tes_3 sopralluoghi emersa dalla deposizione dei due testi precedenti posto che il dipendente di non era presente ai Tes_3 CP_1 predetti sopralluoghi).
Quanto alla redazione e trasmissione alla controparte della proposta irrevocabile (doc. 5 all. attrice ), la circostanza può dirsi provata in via presuntiva sulla scorta delle seguenti circostanze: esiste in atti messaggistica (doc. 4 all. attore) - contestata in modo del tutto generico – contestuale alla data che porta la proposta -
14.11.2018 – dove il trasmette i propri dati anagrafici Tes_1 alla agenzia;
non ci sono spiegazioni alternative alla trasmissione di tali dati in quello specifico periodo di tempo;
la stesura della proposta in quel determinato periodo di tempo appare congruente con le date dei sopralluoghi, essendo intervenuta circa un mese dopo all'ultimo sopralluogo.
9.2 L'attività descritta non consente di predicare l'esistenza di un apporto causale indispensabile alla conclusione della trattativa.
Se infatti si leggono i messaggi depositati agli atti dalla stessa parte attrice già richiamati, si capisce che in data 21.11.2018, quindi 7 giorni dopo l'invio della proposta irrevocabile, Tes_1 scrive a : “Mancini mi ha spiegato cosa è successo, lui ha Pt_3 parlato con il cugino del proprietario perché hanno una attività insieme a Brescia e questo cugino gli avrebbe detto che quell'immobile nessuna agenzia avrebbe mandato e gli avrebbe preso appuntamento con il proprietario” per poi riconoscersi disposto a corrispondere il corrispettivo per la consulenza svolta.
Dal messaggio citato pare comprendersi che il – e cioè il CP_5 rappresentante legale della – avesse un canale Parte_2 autonomo di interlocuzione con la proprietà già nel novembre del
2018 e che lo abbia attivato per addivenire alla conclusione dell'accordo; e che in ragioni di ciò l'attività prestata – cioè la proposta – dalla agenzia odierna attrice diventava sostanzialmente inutile, mutando per così dire in attività di semplice “consulenza” che il si diceva disposto riconoscere- cfr messaggio di Tes_1
del 10.4.2019 “ il 3 abbiamo finalmente firmato Tes_1 Per_4 se mi fai avere una fattura da 2.00 euro noi te la paghiamo come giusto che sia” (doc. all. 15 attore )- e che, va sottolineato, anche si diceva disposto ad accettare (cfr invio Persona_5 della nota pro forma doc. all. 3 ) salvo poi le Controparte_1 parti non trovarsi sul quantum per una differenza di soli euro
1.000.
L'esistenza poi di un canale autonomo di conoscenza e la conduzione di trattative in autonomia emerge dalla deposizione di , Persona_2 parte venditrice - ud. del 15.2.2023 – che ha riferito di un avvio causale dei contatti con il , sorti nell'ambito di una cena CP_5 con un amico, e che poi le trattative si sono svolte esclusivamente tra loro ( ed il teste), con contatti avvenuti un “paio di CP_5 volte” in assenza di mediatore e che senza mediatore è avvenuta la conclusione del contratto. Infine, l'esistenza di una conoscenza risalente (già al 2018) tra la proprietà e il ha trovato CP_5 conferma nella deposizione del teste . Tes_4
Ancora, ad escludere l'assenza di un rapporto causale apprezzabile alla conclusione dell'affare vi è la circostanza che l'operazione negoziale finale si è conclusa con una differenza di prezzo di ben
140.000 euro rispetto alla proposta originaria, da cui può ragionevolmente trarsi l'esistenza di una negoziazione diversa ed autonoma rispetto a quella, appena abbozzata, dalla società attrice.
Quanto al tema della continuità tra le società convenute la questione risulta mal posta: ciò che rileva, nel caso in esame, non è tanto stabilire se tra le due società convenute vi sia continuità soggettiva, ma è comprendere se vi sia stata una unica trattativa
(scaturita dall'opera della società attrice) nell'ambito della quale una società si è sostituita all'altra o se, al contrario,
[...]
abbia svolto trattative in autonomia, giungendo alla Parte_2
“conclusione affare” a seguito di un processo causale del tutto differente ed autonomo dalla attività svolta dalla società attrice.
Si è visto, che la società aveva in effetti canali Parte_2 propri, già nel novembre 2018, che ha avuto delle interlocuzioni autonome con la proprietà nel gennaio del 2019; che il prezzo finale
è sensibilmente diverso da quello formulato dalla società attrice.
Il fatto poi che si sarebbe avvantaggiata dei Parte_2 sopralluoghi, come sostiene parte attrice deducendolo dal fatto che la predetta società avrebbe acquistato senza effettuare alcun sopralluogo sfruttando quindi quello occasionati dall'operato de “
[...]
” non pare circostanza dirimente: il mero sopralluogo, Parte_1 infatti, in assenza della deduzione di un concreto apporto alla trattativa scaturito in ragione di esso, non pare idoneo a stabilire l'esistenza di un nesso causale tale da per poter considerare l'attività della società attrice quale antecedente causale indispensabile alla conclusione dell'affare.
10. Per le ragioni esposte, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova che l'attività svolta dall'odierna attrice abbia avuto una efficacia causale - nei termini sopra ricordati – rispetto alla conclusione della vendita per cui è causa, con conseguente rigetto delle domande da questa spiegate (compresa, per ovvie ragioni logico- giuridiche anche la domanda ex art. 96 c.p.c.).
Ogni altra questione resta assorbita.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
. Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.077, oltre accessori di legge per compensi considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene, oltre costi vivi di causa se documentati.
PQM
- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- A) RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione la domanda di “
[...]
Parte_1
- B) CONDANNA “IL a Parte_1 rifondere le spese del presente giudizio a Controparte_1
e nelle persone dei legali rappresentanti che si Parte_2 liquidano per ciascuno in euro 5.077 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
Ravenna, 13/02/2024
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASADIO CARLO GIULIO e dell'avv. CHIARINI REBECCA ( ), elettivamente domiciliato in presso il C.F._1 difensore avv. CASADIO CARLO GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRANZONI SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 4 CORREGGIO presso il difensore avv. FRANZONI SIMONE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3 DITTAMO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE COTTAFAVI, 1 42015 CORREGGIO presso il difensore avv. DITTAMO LUCA
CONVENUTI
avente ad oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del 3.7.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione Parte_1 ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Parte_2
al fine di sentirle condannare in solido al pagamento della somma
[...] di euro 14,800,00 oltre IVA ed oneri di legge ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in loro favore con riferimento all'acquisto dell'immobile sito in Faenza, in via Pietro De Crescenzi nn. 2-4.
1.1 A sostegno della propria domanda ha dedotto in particolare che:
- i fratelli , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 dopo aver ereditato dal padre un immobile sito in Faenza, CP_2 via Pietro De' Crescenzi nn. 2 e 4 (già via San Silvestro n. 4) conferivano incarico al Geom. di Faenza affinché Controparte_3 lo stesso si occupasse delle verifiche tecnico-catastali sul bene e della ricerca di possibili acquirenti;
- il Geom. si rivolgeva a “ Controparte_3 [...]
” (d'ora in poi anche Controparte_4 solo ' , agenzia di mediazione immobiliare di Faenza, Parte_1 avente ad oggetto principale l'attività di intermediazione nella circolazione di beni immobili urbani e rustici o comunque di diritti commerciabili;
- Il quindi metteva in contatto i venditori con il signor Parte_1 il quale, nella sua veste di amministratore di Testimone_1
aveva espresso l'intenzione di Controparte_1 acquistare un immobile ove trasferire l'attività aziendale;
ai primi contatti, seguirono plurimi sopralluoghi;
- allora esprimeva l'intenzione di Controparte_1 procedere all'acquisito ed il , nella persona del signor Parte_1
predisponeva il testo di una proposta Parte_3 irrevocabile d'acquisto, datata 14 novembre 2018, con validità fino al 23 novembre 2018; proposta che prevedeva, tra le altre condizioni, il riconoscimento all'agenzia immobiliare di una provvigione del 2% oltre IVA sul prezzo di acquisto;
- qualche giorno dopo la consegna della proposta di cui sopra alla
, il signor si recava presso Controparte_1 Parte_3 la sede della predetta società ed in quella occasione, gli venne presentato il signor il quale riferì che la società stava CP_5 ancora valutando la formulazione della proposta;
- infine, la proposta non veniva sottoscritta da con CP_1 apparente interruzione delle trattative;
- in seguito, il apprendeva del trasferimento della sede Parte_1 legale ed operativa di nell'immobile Controparte_1 sopra menzionato e, pertanto, dell'avvenuto perfezionamento dell'affare oggetto di mediazione;
in sostanza, era accaduto che la proprietà aveva ceduto, in data 3 aprile 2019, l'immobile alla società Sardaleasing - Società di Locazione Finanziaria per Azioni la quale aveva concesso contestualmente l'utilizzo in leasing a
[...] che a sua volta, aveva consentito (e tutt'ora ne Parte_2 consente) il godimento dell'Immobile a Controparte_1
Sostiene pertanto, che la vendita sia da ricondurre alla propria opera di mediazione con conseguente diritto alla provvigione in quanto tra la e vi è un rapporto Parte_2 Controparte_1 di sostanziale continuità in ragione del fatto che è Parte_2 sostanzialmente posseduta per intero da che ne è anche CP_5 rappresentante legale mentre è posseduta CP_1 complessivamente al 65% da e da CP_5 Parte_2
2. Si è ritualmente costituita in giudizio Parte_2 contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto di non aver mai avuto alcun contatto con la società attrice e di aver concluso l'affare in ragione di una autonoma trattativa.
3. Si è altresì costituita contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto che non vi è stato alcun contatto con la società attrice relativo all'acquisito per cui è causa poiché i contatti avvenuti tra le parti avevano ad oggetto un altro immobile.
4. In data 28.9.2021 si è tenuta la prima udienza, ove alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e dall'assunzione di prove orali.
All'udienza del 3.7.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 veniva assegnata la causa allo scrivente giudice.
5. La domanda va respinta.
Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento (art. 1755 comma 1° c.c.)
e dunque è necessario che “ tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza “ (cfr massima ordinanza Cass. n. 538 del 8.1.2024). Più precisamente è necessario che “il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.”. Per contro, non sussiste il diritto alla provvigione quando “dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto
d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. “ (cfr ordinanza cit). Allo stesso modo, l'aver messo le parti in relazione tra loro è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e l'intervento di un secondo mediatore non è in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare,
“essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento.” (massima Cass. n.
403 del 5.1.2024).
Quanto al tema della continuità soggettiva la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Per un verso deve ribadirsi che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 - 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004).(Cassazione civile sez. II, 20/06/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 20/06/2024),
n.16973) Quanto al soggetto tenuto alla corresponsione della provvigione in caso di continuità soggettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che: “La condizione, affinché sorga il diritto alla provvigione, è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa qualora le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale. Se il soggetto intermediato sostituisce altri a sé nella stipulazione del contratto, debitore della provvigione è comunque la parte originaria, essendo questa la persona con cui la persona ha avuto rapporti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8407/15; depositata il 24 aprile).
6. Ciò premesso in diritto, va in primo luogo rilevato che la domanda spiegata nei confronti di è infondata giacché è Parte_2 rivolta non alla parte originaria della trattativa – CP_1
– ma alla parte che sarebbe succeduta alla stessa, quale
[...] acquirente sostanziale (posto che l'acquisto è in realtà è avvenuta da una terza società di leasing). Si è visto infatti che il soggetto tenuto alla corresponsione della provvigione è la parte originaria della trattiva e non la parte succeduta a quest'ultima nella trattativa e nella conclusione dell'affare.
7. Quanto alla domanda spiegata nei confronti di Controparte_1 si tratta di verificare se l'attività posta in essere dalla società attrice abbia avuto una rilevanza causale - secondo il principio della causalità adeguata, ove l'operato del mediatore si pone quale antecedente indispensabile - nella conclusione dell'affare, così da giustificare, quanto meno, il pagamento di una quota della provvigione (cfr art. 1758 c.c.).
8. Parte attrice descrive la propria opera di mediazione nel compimento dei seguenti atti: messa in contatto delle parti, due sopralluoghi avvenuti uno in data 26.9.2018 e l'altro in data
12.10.2018 ed infine, nella redazione di una proposta irrevocabile di acquisito. 9. Osserva il Tribunale che, per quanto risulti dimostrato lo svolgimento di attività di mediazione da parte della società attrice, nei termini sopra descritti, non sia stata raggiunta la prova che l'attività posta in essere abbia avuto una incidenza causale nella conclusione dell'affare per cui è causa. Ciò sulla scorta delle seguenti considerazioni.
9.1 Parte attrice ha provato di aver condotto trattative sostanziatesi nel mettere in contatto le parti, nell'aver effettuato due sopralluoghi in data 26.9.2018 e 12.10.2018 (cfr deposizione dei testi , ud. del 6.10.2022; mentre la deposizione CP_3 Tes_2 del teste non pare idonea a smentire la circostanza dei Tes_3 sopralluoghi emersa dalla deposizione dei due testi precedenti posto che il dipendente di non era presente ai Tes_3 CP_1 predetti sopralluoghi).
Quanto alla redazione e trasmissione alla controparte della proposta irrevocabile (doc. 5 all. attrice ), la circostanza può dirsi provata in via presuntiva sulla scorta delle seguenti circostanze: esiste in atti messaggistica (doc. 4 all. attore) - contestata in modo del tutto generico – contestuale alla data che porta la proposta -
14.11.2018 – dove il trasmette i propri dati anagrafici Tes_1 alla agenzia;
non ci sono spiegazioni alternative alla trasmissione di tali dati in quello specifico periodo di tempo;
la stesura della proposta in quel determinato periodo di tempo appare congruente con le date dei sopralluoghi, essendo intervenuta circa un mese dopo all'ultimo sopralluogo.
9.2 L'attività descritta non consente di predicare l'esistenza di un apporto causale indispensabile alla conclusione della trattativa.
Se infatti si leggono i messaggi depositati agli atti dalla stessa parte attrice già richiamati, si capisce che in data 21.11.2018, quindi 7 giorni dopo l'invio della proposta irrevocabile, Tes_1 scrive a : “Mancini mi ha spiegato cosa è successo, lui ha Pt_3 parlato con il cugino del proprietario perché hanno una attività insieme a Brescia e questo cugino gli avrebbe detto che quell'immobile nessuna agenzia avrebbe mandato e gli avrebbe preso appuntamento con il proprietario” per poi riconoscersi disposto a corrispondere il corrispettivo per la consulenza svolta.
Dal messaggio citato pare comprendersi che il – e cioè il CP_5 rappresentante legale della – avesse un canale Parte_2 autonomo di interlocuzione con la proprietà già nel novembre del
2018 e che lo abbia attivato per addivenire alla conclusione dell'accordo; e che in ragioni di ciò l'attività prestata – cioè la proposta – dalla agenzia odierna attrice diventava sostanzialmente inutile, mutando per così dire in attività di semplice “consulenza” che il si diceva disposto riconoscere- cfr messaggio di Tes_1
del 10.4.2019 “ il 3 abbiamo finalmente firmato Tes_1 Per_4 se mi fai avere una fattura da 2.00 euro noi te la paghiamo come giusto che sia” (doc. all. 15 attore )- e che, va sottolineato, anche si diceva disposto ad accettare (cfr invio Persona_5 della nota pro forma doc. all. 3 ) salvo poi le Controparte_1 parti non trovarsi sul quantum per una differenza di soli euro
1.000.
L'esistenza poi di un canale autonomo di conoscenza e la conduzione di trattative in autonomia emerge dalla deposizione di , Persona_2 parte venditrice - ud. del 15.2.2023 – che ha riferito di un avvio causale dei contatti con il , sorti nell'ambito di una cena CP_5 con un amico, e che poi le trattative si sono svolte esclusivamente tra loro ( ed il teste), con contatti avvenuti un “paio di CP_5 volte” in assenza di mediatore e che senza mediatore è avvenuta la conclusione del contratto. Infine, l'esistenza di una conoscenza risalente (già al 2018) tra la proprietà e il ha trovato CP_5 conferma nella deposizione del teste . Tes_4
Ancora, ad escludere l'assenza di un rapporto causale apprezzabile alla conclusione dell'affare vi è la circostanza che l'operazione negoziale finale si è conclusa con una differenza di prezzo di ben
140.000 euro rispetto alla proposta originaria, da cui può ragionevolmente trarsi l'esistenza di una negoziazione diversa ed autonoma rispetto a quella, appena abbozzata, dalla società attrice.
Quanto al tema della continuità tra le società convenute la questione risulta mal posta: ciò che rileva, nel caso in esame, non è tanto stabilire se tra le due società convenute vi sia continuità soggettiva, ma è comprendere se vi sia stata una unica trattativa
(scaturita dall'opera della società attrice) nell'ambito della quale una società si è sostituita all'altra o se, al contrario,
[...]
abbia svolto trattative in autonomia, giungendo alla Parte_2
“conclusione affare” a seguito di un processo causale del tutto differente ed autonomo dalla attività svolta dalla società attrice.
Si è visto, che la società aveva in effetti canali Parte_2 propri, già nel novembre 2018, che ha avuto delle interlocuzioni autonome con la proprietà nel gennaio del 2019; che il prezzo finale
è sensibilmente diverso da quello formulato dalla società attrice.
Il fatto poi che si sarebbe avvantaggiata dei Parte_2 sopralluoghi, come sostiene parte attrice deducendolo dal fatto che la predetta società avrebbe acquistato senza effettuare alcun sopralluogo sfruttando quindi quello occasionati dall'operato de “
[...]
” non pare circostanza dirimente: il mero sopralluogo, Parte_1 infatti, in assenza della deduzione di un concreto apporto alla trattativa scaturito in ragione di esso, non pare idoneo a stabilire l'esistenza di un nesso causale tale da per poter considerare l'attività della società attrice quale antecedente causale indispensabile alla conclusione dell'affare.
10. Per le ragioni esposte, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova che l'attività svolta dall'odierna attrice abbia avuto una efficacia causale - nei termini sopra ricordati – rispetto alla conclusione della vendita per cui è causa, con conseguente rigetto delle domande da questa spiegate (compresa, per ovvie ragioni logico- giuridiche anche la domanda ex art. 96 c.p.c.).
Ogni altra questione resta assorbita.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
. Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.077, oltre accessori di legge per compensi considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene, oltre costi vivi di causa se documentati.
PQM
- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- A) RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione la domanda di “
[...]
Parte_1
- B) CONDANNA “IL a Parte_1 rifondere le spese del presente giudizio a Controparte_1
e nelle persone dei legali rappresentanti che si Parte_2 liquidano per ciascuno in euro 5.077 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
Ravenna, 13/02/2024
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni