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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1463/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: separazione consensuale e proposta
DA
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), nato il [...] a [...] e residente in [...] e Parte 2 (C.F.
), nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Milone N. 2, entrambi rappresentati, assistiti e difesi, separatamente e congiuntamente, per procure allegate telematicamente al ricorso, dall'avv. Maria Marra (CF: C.F. 3 ) e dall'avv.
) con elezione di domicilio presso gli indirizzi p.e.c. Raffaella Cuoco (C.F.: C.F. 4
(per le comunicazioni: fax n. 081/8586815; Email 1 Email 2
indirizzi di p.e.c suindicati)
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
all'udienza dell'8.3.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto rimettersi gli atti al Collegio per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso come modificate dai coniugi alla medesima udienza (e con note di trattazione scritta depositate in data 23.9.2024).
Il P.M. in data 17.4.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso congiunto depositato in data 11.7.2024, Parte 1 e Parte 2 chiedevano al Tribunale di omologare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda allegavano: di avere contratto matrimonio celebrato in San Pietro di
TI (SA) in data 12.12.2014, dal quale erano nati, in Castellammare di Stabia (Na), due figli ancora minorenni, Persona 1 nato il [...] e Marra Maria, nata il [...]; che il sig. Pt 1 negli ultimi tre anni aveva ricoperto il ruolo di amministratore di una cooperativa ma senza retribuzione ed era attualmente in trattativa per l'assunzione presso un'Azienda agricola, era titolare di un conto corrente presso la banca “Unicredit", era proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale e non aveva veicoli intestati;
mentre la sig.ra Parte 2 era insegnante, era titolare di un conto corrente presso la banca “Crèdit Agricole, proprietaria di due autovetture, “Audi Q3" e "FIAT 500”, nonché di una quota di un immobile familiare indiviso;
che l'unione coniugale nel corso degli anni si era nel tempo deteriorata a causa di gravi incomprensioni e di incompatibilità caratteriali, tanto che la sig.
Parte 2 d'accordo con il coniuge, aveva già lasciato l'abitazione familiare e si era trasferita con i bambini presso una zia, in TI.
1.2 - Disposta con decreto in data 16.7.2024 la nomina del relatore e, in conformità alla richiesta dei ricorrenti, la trattazione cartolare della procedura (con termine al 2.12.2024 per il deposito di note sostitutive dell'udienza) 2.12.2024) ed evidenziato, con il medesimo decreto, che l'accordo, in contrasto con l'interesse dei figli, non ne prevedeva la permanenza presso il padre a fine settimana alterni;
sostituito il relatore nominato, trasferito ad alto ufficio;
disposta la comparizione delle parti all'udienza del 18.3.2025, stante la persistenza di criticità negli accordi, pur parzialmente modificati, per la mancata disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre in occasione delle vacanze natalizie ed estive e per l'assenza di idonee allegazioni in ordine al lavoro ed al reddito del Pt 1 all'udienza suddetta, sentiti i coniugi, che apportavano ulteriori modifiche ai periodi di permanenza dei figli minori presso il padre durante le vacanze estive e natalizie e fornivano i chiarimenti richiesti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM, poi pervenuto in data 17.4.2025.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le parti hanno, invero, allegato la sussistenza di una crisi del rapporto coniugale di tale entità da far venir meno l'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata di fatto prima del deposito del ricorso.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, ritiene il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, come modificate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, ritiene il tribunale che le condizioni della separazione riportate nel ricorso congiunto, con le modifiche apportate dapprima con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024 e poi all'udienza del
18.03.2025, integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei figli minori e non contrarie a norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
In particolare, risultano congrui e conformi al diritto del minore alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso degli stessi e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori anche durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo;
allo stesso modo il contributo al mantenimento dei minori posto a carico del padre, dai coniugi concordato nella misura di euro 400,00 mensili (cui va aggiunto il versamento di euro 100 a titolo di importo per il mantenimento del coniuge), in uno alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale in sede, e all'introito dell'assegno unico esclusivamente alla Parte 2 risulta adeguato rispetto alle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli minori oltre che all'attuale condizione lavorativa e reddituale delle parti.
Il sig. Pt 1 lavora come insegnante precario e fa fronte alle esigenze dei minori anche grazie al sostegno economico fornitogli dai genitori, mentre la Parte 2 lavora come impiegata della P.A. con un reddito mensile di euro 1500,00 e vive con i bambini in un appartamento concessole in comodato gratuito da una zia.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione consensuale depositato in data 26.1.2024 dai
"così provvede: coniugi Parte 1 e Parte 2
Parte 1 nato a [...] il [...]
,A. Omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte 2 nata a [...] il [...] (atto n. 137, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di TI anno 2014), alle condizioni concordate dai coniugi e di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. Il sig. Pt 1 permarrà all'interno dell'abitazione coniugale che è di sua proprietà esclusiva, nella quale convive, a sua volta, con i propri genitori (come da rogito Repertorio n. 17781 Raccolta n. 11814 che si produce)
3. La sig.ra Parte 2 risiederà presso l'abitazione di TI di via Matrone, unitamente ai figli con collocamento esclusivo dei bambini presso la stessa;
4. L'affidamento invece sarà condiviso con la conseguenza che ogni scelta relativa alla gestione della prole andrà assunta secondo indirizzo comune;
5. Quanto al diritto di visita il papà potrà tenere con sé i piccoli, anche prelevandoli dai rispettivi istituti scolastici e fino alle ore 19:00, fino a tre pomeriggi a settimana. Si conviene che tendenzialmente si tratterà dei pomeriggi “dispari”, dunque, lunedì mercoledì e venerdì con possibilità di accordarsi di volta in volta anche in ragione delle esigenze sia del sig. Pt 1 che innanzi tutto dei piccoli;
6. Il sig. Pt 1 trascorrerà poi a fine settimana alterni con i bambini l'intero sabato fino alla successiva domenica, dunque, con pernottamento degli stessi presso il papà, prelevando i piccoli presso l'abitazione materna per le 10 del sabato mattina e riaccompagnandoli entro le ore 18 della domenica successiva. Resta inteso che su accordo dei genitori, sarà possibile che anche durante la settimana, uno dei tre pomeriggi in cui il papà tiene con sé i bambini, potrà chiederne il pernotto presso di sé, con l'impegno in questo caso ad accompagnarli personalmente il mattino successivo a scuola;
7. Le festività verranno trascorse con l'uno e l'altro genitore con alternanza (e così Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta); in particolare il padre avrà con sé i figli minori per una settimana in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni il fine settimana comprensivo della Domenica delle Palme ovvero il fine settimana di Pasqua fino al Lunedì in Albis;
8. Durante le ferie estive, il sig. Pt 1 potrà stare con i piccoli per una o due settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie entro il 31.5 di ogni anno;
9. Il sig. Pt 1 verserà alla sig.ra Parte 2 la somma di euro 400,00 mensili di cui 200,00 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la coniuge per un totale di euro 500,00. Il tutto entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla sig.ra Parte 2
ovvero con pagamento a mani dietro quietanza. Il tutto, ovviamente, oltre assegno unico (che introiterà la ricorrente in via esclusiva) e spese straordinarie per la prole in ragione del 50%;
10. Non ci sono beni da dividere e dunque null'altro a provvedere;
11. I coniugi manifestano disponibilità al rilascio delle c.i. valide per l'espatrio.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 137, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2014);
C. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1463/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: separazione consensuale e proposta
DA
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), nato il [...] a [...] e residente in [...] e Parte 2 (C.F.
), nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Milone N. 2, entrambi rappresentati, assistiti e difesi, separatamente e congiuntamente, per procure allegate telematicamente al ricorso, dall'avv. Maria Marra (CF: C.F. 3 ) e dall'avv.
) con elezione di domicilio presso gli indirizzi p.e.c. Raffaella Cuoco (C.F.: C.F. 4
(per le comunicazioni: fax n. 081/8586815; Email 1 Email 2
indirizzi di p.e.c suindicati)
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
all'udienza dell'8.3.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto rimettersi gli atti al Collegio per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso come modificate dai coniugi alla medesima udienza (e con note di trattazione scritta depositate in data 23.9.2024).
Il P.M. in data 17.4.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso congiunto depositato in data 11.7.2024, Parte 1 e Parte 2 chiedevano al Tribunale di omologare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda allegavano: di avere contratto matrimonio celebrato in San Pietro di
TI (SA) in data 12.12.2014, dal quale erano nati, in Castellammare di Stabia (Na), due figli ancora minorenni, Persona 1 nato il [...] e Marra Maria, nata il [...]; che il sig. Pt 1 negli ultimi tre anni aveva ricoperto il ruolo di amministratore di una cooperativa ma senza retribuzione ed era attualmente in trattativa per l'assunzione presso un'Azienda agricola, era titolare di un conto corrente presso la banca “Unicredit", era proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale e non aveva veicoli intestati;
mentre la sig.ra Parte 2 era insegnante, era titolare di un conto corrente presso la banca “Crèdit Agricole, proprietaria di due autovetture, “Audi Q3" e "FIAT 500”, nonché di una quota di un immobile familiare indiviso;
che l'unione coniugale nel corso degli anni si era nel tempo deteriorata a causa di gravi incomprensioni e di incompatibilità caratteriali, tanto che la sig.
Parte 2 d'accordo con il coniuge, aveva già lasciato l'abitazione familiare e si era trasferita con i bambini presso una zia, in TI.
1.2 - Disposta con decreto in data 16.7.2024 la nomina del relatore e, in conformità alla richiesta dei ricorrenti, la trattazione cartolare della procedura (con termine al 2.12.2024 per il deposito di note sostitutive dell'udienza) 2.12.2024) ed evidenziato, con il medesimo decreto, che l'accordo, in contrasto con l'interesse dei figli, non ne prevedeva la permanenza presso il padre a fine settimana alterni;
sostituito il relatore nominato, trasferito ad alto ufficio;
disposta la comparizione delle parti all'udienza del 18.3.2025, stante la persistenza di criticità negli accordi, pur parzialmente modificati, per la mancata disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre in occasione delle vacanze natalizie ed estive e per l'assenza di idonee allegazioni in ordine al lavoro ed al reddito del Pt 1 all'udienza suddetta, sentiti i coniugi, che apportavano ulteriori modifiche ai periodi di permanenza dei figli minori presso il padre durante le vacanze estive e natalizie e fornivano i chiarimenti richiesti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM, poi pervenuto in data 17.4.2025.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le parti hanno, invero, allegato la sussistenza di una crisi del rapporto coniugale di tale entità da far venir meno l'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata di fatto prima del deposito del ricorso.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, ritiene il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, come modificate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, ritiene il tribunale che le condizioni della separazione riportate nel ricorso congiunto, con le modifiche apportate dapprima con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024 e poi all'udienza del
18.03.2025, integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei figli minori e non contrarie a norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
In particolare, risultano congrui e conformi al diritto del minore alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso degli stessi e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori anche durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo;
allo stesso modo il contributo al mantenimento dei minori posto a carico del padre, dai coniugi concordato nella misura di euro 400,00 mensili (cui va aggiunto il versamento di euro 100 a titolo di importo per il mantenimento del coniuge), in uno alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale in sede, e all'introito dell'assegno unico esclusivamente alla Parte 2 risulta adeguato rispetto alle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli minori oltre che all'attuale condizione lavorativa e reddituale delle parti.
Il sig. Pt 1 lavora come insegnante precario e fa fronte alle esigenze dei minori anche grazie al sostegno economico fornitogli dai genitori, mentre la Parte 2 lavora come impiegata della P.A. con un reddito mensile di euro 1500,00 e vive con i bambini in un appartamento concessole in comodato gratuito da una zia.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione consensuale depositato in data 26.1.2024 dai
"così provvede: coniugi Parte 1 e Parte 2
Parte 1 nato a [...] il [...]
,A. Omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte 2 nata a [...] il [...] (atto n. 137, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di TI anno 2014), alle condizioni concordate dai coniugi e di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. Il sig. Pt 1 permarrà all'interno dell'abitazione coniugale che è di sua proprietà esclusiva, nella quale convive, a sua volta, con i propri genitori (come da rogito Repertorio n. 17781 Raccolta n. 11814 che si produce)
3. La sig.ra Parte 2 risiederà presso l'abitazione di TI di via Matrone, unitamente ai figli con collocamento esclusivo dei bambini presso la stessa;
4. L'affidamento invece sarà condiviso con la conseguenza che ogni scelta relativa alla gestione della prole andrà assunta secondo indirizzo comune;
5. Quanto al diritto di visita il papà potrà tenere con sé i piccoli, anche prelevandoli dai rispettivi istituti scolastici e fino alle ore 19:00, fino a tre pomeriggi a settimana. Si conviene che tendenzialmente si tratterà dei pomeriggi “dispari”, dunque, lunedì mercoledì e venerdì con possibilità di accordarsi di volta in volta anche in ragione delle esigenze sia del sig. Pt 1 che innanzi tutto dei piccoli;
6. Il sig. Pt 1 trascorrerà poi a fine settimana alterni con i bambini l'intero sabato fino alla successiva domenica, dunque, con pernottamento degli stessi presso il papà, prelevando i piccoli presso l'abitazione materna per le 10 del sabato mattina e riaccompagnandoli entro le ore 18 della domenica successiva. Resta inteso che su accordo dei genitori, sarà possibile che anche durante la settimana, uno dei tre pomeriggi in cui il papà tiene con sé i bambini, potrà chiederne il pernotto presso di sé, con l'impegno in questo caso ad accompagnarli personalmente il mattino successivo a scuola;
7. Le festività verranno trascorse con l'uno e l'altro genitore con alternanza (e così Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta); in particolare il padre avrà con sé i figli minori per una settimana in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni il fine settimana comprensivo della Domenica delle Palme ovvero il fine settimana di Pasqua fino al Lunedì in Albis;
8. Durante le ferie estive, il sig. Pt 1 potrà stare con i piccoli per una o due settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie entro il 31.5 di ogni anno;
9. Il sig. Pt 1 verserà alla sig.ra Parte 2 la somma di euro 400,00 mensili di cui 200,00 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la coniuge per un totale di euro 500,00. Il tutto entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla sig.ra Parte 2
ovvero con pagamento a mani dietro quietanza. Il tutto, ovviamente, oltre assegno unico (che introiterà la ricorrente in via esclusiva) e spese straordinarie per la prole in ragione del 50%;
10. Non ci sono beni da dividere e dunque null'altro a provvedere;
11. I coniugi manifestano disponibilità al rilascio delle c.i. valide per l'espatrio.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di TI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 137, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2014);
C. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano