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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2600/2021 tra
ATTORE/I Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. GIANLUCA RAIMONDI in sostituzione dell'Avv. FAVARI per Parte_1 L'avv. FABRIZIO MICELI in sostituzione degli AVV.TI. MAJURI DARIO E MANCINI GIANLUCA per Controparte_1 L'avv. ALESSI MARIA VITA in sostituzione degli avv.ti AMATO STEFANIA e AMATO VALEIA per Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2600/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Maria Calogera Favari
e Alessandro Di Rocco che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
parte attrice - opponente contro
(già con sede in Controparte_1 Controparte_3
Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. a mezzo del procuratore speciale P.IVA_1 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Viale Regina
[...]
Margherita n. 8 (c.f. giusta procura speciale per atto Notaio di Roma del P.IVA_2 Per_1
06/04/2020 (Rep. 61046– Racc. 31392) rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti
Gianluca Mancini e Dario Majuri con elezione di domicilio in Palermo Via P.Pe Di Belmonte n. 99 presso lo studio dell'Avv. Dario Majuri
parte convenuta – opposta
e nei confronti di on sede legale in Palermo, via Discesa dei Musici s.n.c., (p.i. Controparte_5 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo via Cappuccini
pagina 2 di 9 n. 317 presso lo studio degli Avv.ti Stefania Amato e Valeria Amato, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
terza chiamata
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 542/2021 – somministrazione
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 16.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 16.09.2021, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso in data 04.06.2021 dal Tribunale di
Termini Imerese, con cui gli era stato ingiunto di pagare nei confronti di Controparte_1
la complessiva somma di €. 6.009,76 oltre interessi sino al soddisfo, spese e compensi della
[...]
procedura al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: essere autorizzati ex art. 269 c.p.c. alla chiamata della in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore nel giudizio de quo, in quanto reale debitore delle fatture emesse dal e oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 542/2021 del Controparte_1
04.06.2021; nel merito: annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 542/2021, emesso il 04.06.2021 dal
Tribunale di Termini Imerese, per la somma di euro 6.009,76 oltre interessi e spese, per difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, per i motivi di cui in narrativa;
in subordine riconoscere il minor debito pari ad € 71,51 stante il riconoscimento che nessun CMOR era dovuto (e quindi non vi erano insolvenze passate); in ulteriore subordine riconoscere quale minor debito la somma di € 3.906,10 così come da scomputo
CMOR riconosciuto nella bolletta successiva del 25.02.2020”.
Nel predetto atto di citazione l'attore esponeva di essere titolare di alcuni locali, siti in Palermo c.so
Vittorio Emanuele dal n. 284 al n. 289, tutti agganciati per la fruizione dell'energia elettrica ad unico contatore con codice POD IT001E917879419. Riferiva che, per il periodo compreso tra il 20.09.2017 e il 31.12.2023, aveva concesso in locazione i locali siti ai numeri dal 296 al 298 alla Controparte_2
giusto contratto di locazione, che depositava in atti. Deduceva l'attore che fino al gennaio 2019 i locali in uso ad esso opponente e queLL in uso alla predetta società condividevano lo stesso contatore con ripartizione delle relative spese e utenze;
dal 29.01.2019, invece, aveva provveduto ad aprire un nuovo pagina 3 di 9 contratto di fornitura elettrica, per il quale era stato installato un nuovo contatore, identificato con POD
IT001E93959946, mentre la aveva provveduto a chiedere la voltura del contatore Controparte_2
precedentemente utilizzato da entrambi e identificato con POD IT001E917879419. Riferiva
l'opponente che le fatture azionate in sede monitoria, riferite al periodo compreso dal 04.10.2019 al
03.02.2020, riguardavano il periodo successivo all'avvenuta voltura del contatore con POD
IT001E917879419 alla reale fruitore dell'energia elettrica. Chiedeva, quindi, di essere Controparte_2
autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della predetta società, deducendo la sussistenza di difetto di legittimazione passiva in capo ad esso opponente, non essendo il titolare della fornitura di energia elettrica per la quale erano state emesse le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, parte attrice contestava l'importo delle somme ingiunte, sul presupposto per cui l'importo di €. 2.175,17, dovuto con l'ultima fattura del 03.02.2020, doveva essere ricalcolato tenendo conto della successiva fattura del 25.02.2020, con cui l'opposta aveva riconosciuto ad esso un credito di €.
2.103,66, pari all'importo del CMOR in precedenza addebitato.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2022 si costituiva l'opposta, Controparte_1
contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Riferiva, in
[...]
particolare, che la somministrazione di energia elettrica riportata nelle fatture contestate si riferiva al
POD n. IT001E917879419 di Corso Vittorio Emanuele n. 284 in Palermo, in regime di maggior tutela e con una potenza di 25 kwh, che tale fornitura era intestata al sig. , il quale non aveva Parte_1 mai provveduto alla chiusura dell'utenza, e che non vi era prova della richiesta di voltura, ad altri soggetti, del contratto di somministrazione. Deduceva che, correttamente, l'opposta aveva fatturato quanto dovuto dall'opponente, quale intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente o della società terza chiamata al pagamento della somma di €. 6.009,76, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi della procedura.
Con provvedimento del 16.02.2022, reso all'esito dell'udienza svoltasi in pari data in modalità c.d.
“figurata”, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza.
Con comparsa di costituzione e riposta del 10.10.2022 si costituiva la terza chiamata, , Controparte_5
la quale, preliminarmente, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando come non esistesse alcun contratto in essere con la società opposta. Riferiva che, effettivamente, Controparte_2
usufruiva di un contatore intestato al sig. , provvedendo a pagare le relative bollette, ma di Pt_1 non essere a conoscenza del nuovo contratto di fornitura del 29.01.2019 stipulato dall'opponente. La società chiamata deduceva, piuttosto, che il sig. , in data 29.05.2018, aveva stipulato un Pt_1
contratto con la Duferco Energia, con attivazione dal 01.08.2018 e che, successivamente, in data pagina 4 di 9 19.12.2019 aveva proceduto a un cambio di fornitore stipulando un contratto con Dolomiti Energia
s.p.a.; entrambe le operazioni erano state fatte per il contatore con POD IT001E91787941; riferiva, inoltre, che dal 02.02.2020 veniva acquisita dalla Dolomiti Energia «la voltura dell'intestazione del contratto alla società e, quindi, gli unici soggetti legittimati ad agire erano le predette Controparte_5 società di fornitura e non l'odierna opposta, salvo il caso di ulteriori cambi di gestore di cui la società chiamata, in ogni caso, non era a conoscenza.
Infine, la contestava il quantum asseritamente dovuto sulla scorta delle medesime Controparte_5 argomentazioni dell'opponente.
Pertanto, concludeva chiedendo accettarsi e dichiararsi la nuLLtà del decreto ingiuntivo opposto e, in caso di conferma del decreto opposto, accertarsi e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio e condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 6.009,76.
Con provvedimento del 09.03.2023, reso all'esito dell'udienza svoltasi in modalità c.d. “figurata” il
08.03.2023, il G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita tramite produzione documentale.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n.
13533/2001), al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
pagina 5 di 9 Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso in esame, l'odierna opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento dietro prestazione di n. 5 fatture, emesse nel periodo tra il 04.10.2019 e il 03.02.2020, per la fornitura di energia elettrica
All'utenza intestata al sig. , presso il contatore identificato con POD Parte_1
IT001E917879419.
Parte opponente ha incentrato la propria difesa, nel merito, sulla non debenza degli importi ingiunti evidenziando l'avvenuta volturazione dell'utenza per l'erogazione di energia elettrica alla società _2
, la quale risulterebbe essere effettiva fruitrice della fornitura, in forza del contratto di locazione di
[...] immobili intercorso tra l'opponente e la società terza chiamata;
tali argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno.
Invero, dalle bollette allegate in atti dall'opposta, emerge come il contratto di fornitura di energia elettrica, relativo al POD IT001E917879419, con codice cliente n. 917879419, sia intestato al sig.
, con data di attivazione il 01.08.2019, mentre alcuna prova è stata fornita in relazione Parte_1 all'avvenuto cambio di intestazione dell'utenza de quo in favore della Ed infatti, al di Controparte_5
là delle labiali affermazioni di parte opponente, non risulta allegati agli atti del giudizio alcuna comunicazione e/o richiesta di voltura dell'utenza in parola. Parte opponente si è limitata a produrre in giudizio il contratto di locazione, intercorso con la il quale, in assenza della prova di Controparte_5 un effettivo cambio di intestazione dell'utenza di energia elettrica, rimane privo di rilievo giuridico, quantomeno in relazione al credito vantato dall'opposta, estranea al negozio giuridico posto in essere tra e la e vincolante, quanto agli obblighi in esso dedotti, solo nei Parte_1 Controparte_5
loro confronti.
pagina 6 di 9 Ancora, emerge dalla documentazione versati in atti dalla terza chiamata, non contestata dall'odierno opponente, come alla data del 19.12.2019 l'utenza identificata con POD IT001E917879419 fosse riconducibile al sig. , atteso che la conferma di adesione alla proposta contrattuale per nuova Pt_1
fornitura di energia risulta indirizzata, dalla società Dolomiti Energia s.p.a., a “Barbisio di ME
PI & F.LL Snc”.
Infine, risulta irrilevante, in questa sede, la circostanza, dedotta dall'opponente, dell'avvenuta apertura, in data 29.01.2019, di una nuova utenza, con contatore identificato con POD IT001E93959946, in quanto trattasi di utenza diversa rispetto a quella per la quale sono state emesse le fatture contestate.
Va osservato, poi, in relazione alle contestazioni mosse dall'opponente sul quantum dell'importo ingiunto, come la fattura n. 826257211502247 emessa il 03.02.2020, azionata in via monitoria, contenga l'addebito da parte dell'opposta del corrispettivo di morosità (CMOR) per un importo complessivo pari ad €. 2.175,17; tuttavia, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, in particolare dalla fattura n. 82625721150224 del 25.02.2020, risulta, altresì, la sussistenza di un credito di € 2.011,66 in favore di , in relazione all'utenza identificata con POD Parte_1
IT001E917879419, per “accredito corrispettivo CMOR”. Tale importo, peraltro, non è stato stato decurtato in sede monitoria né l'opposta ha formulato specifiche contestazioni sul punto.
In conseguenza di quanto sopra, in parziale accoglimento della presente opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 04.06.2021, per la complessiva somma di euro somma di €. 6.009,76, giacché il credito vantato non può dirsi sussistente nella misura indicata nel decreto medesimo (Cass. Civ. n. 15339/2000; Trib. Sassari n.
886/2022).
L'opponente , nondimeno, è tenuto al pagamento a favore dell'opposta del minor Parte_1 credito, che va ricalcolato nella misura di euro di €. 3.998,00 oltre interessi dalla data di proposizione della domanda monitoria al saldo.
Infine, quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, stante la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e alla conseguente sua richiesta di estromissione dal presente giudizio, si osserva quanto segue.
È noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale, contro cui è spiegata la domanda, ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
pagina 7 di 9 Essendo stata accertata la debenza degli importi, come sopra ricalcolati, in capo a parte opponente, ne deriva la conseguente estraneità della terza chiamata alle vicende in esame.
***
In merito alle spese legali, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite tra parte attrice e l'opposta,
[...]
, e condannare l'opponente al pagamento nella misura del 50% delle Controparte_1
spese di lite in favore della convenuta, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00- importi minimi per la fase istruttoria, in assenza di prove costituende, e decisionale, stante la discussione orale) e dell'attività defensionale effettuata.
Parte opponente deve, inoltre, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_2
55/2014 come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00-importi minimi per la fase decisionale, stante la discussione orale) e dell'attività defensionale effettuata (con esclusione della fase istruttoria in assenza di attività).
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore;
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
542/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 04.06.2021;
-dichiara parte opponente tenuta al pagamento a favore di parte opposta della somma di €. 3.998,00 oltre interessi dalla data di proposizione della domanda monitoria al saldo;
-compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra parte opponente e l'opposta,
, e condanna parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
parte opposta, della restante metà delle spese, che liquida in euro 851,00 per compenso professionale, pagina 8 di 9 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, Parte_1 [...]
che liquida in euro 1.276,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da _2
distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Termini Imerese, 16.4.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2600/2021 tra
ATTORE/I Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. GIANLUCA RAIMONDI in sostituzione dell'Avv. FAVARI per Parte_1 L'avv. FABRIZIO MICELI in sostituzione degli AVV.TI. MAJURI DARIO E MANCINI GIANLUCA per Controparte_1 L'avv. ALESSI MARIA VITA in sostituzione degli avv.ti AMATO STEFANIA e AMATO VALEIA per Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2600/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Maria Calogera Favari
e Alessandro Di Rocco che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
parte attrice - opponente contro
(già con sede in Controparte_1 Controparte_3
Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. a mezzo del procuratore speciale P.IVA_1 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Viale Regina
[...]
Margherita n. 8 (c.f. giusta procura speciale per atto Notaio di Roma del P.IVA_2 Per_1
06/04/2020 (Rep. 61046– Racc. 31392) rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti
Gianluca Mancini e Dario Majuri con elezione di domicilio in Palermo Via P.Pe Di Belmonte n. 99 presso lo studio dell'Avv. Dario Majuri
parte convenuta – opposta
e nei confronti di on sede legale in Palermo, via Discesa dei Musici s.n.c., (p.i. Controparte_5 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo via Cappuccini
pagina 2 di 9 n. 317 presso lo studio degli Avv.ti Stefania Amato e Valeria Amato, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
terza chiamata
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 542/2021 – somministrazione
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 16.04.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 16.09.2021, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso in data 04.06.2021 dal Tribunale di
Termini Imerese, con cui gli era stato ingiunto di pagare nei confronti di Controparte_1
la complessiva somma di €. 6.009,76 oltre interessi sino al soddisfo, spese e compensi della
[...]
procedura al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: essere autorizzati ex art. 269 c.p.c. alla chiamata della in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore nel giudizio de quo, in quanto reale debitore delle fatture emesse dal e oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 542/2021 del Controparte_1
04.06.2021; nel merito: annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 542/2021, emesso il 04.06.2021 dal
Tribunale di Termini Imerese, per la somma di euro 6.009,76 oltre interessi e spese, per difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, per i motivi di cui in narrativa;
in subordine riconoscere il minor debito pari ad € 71,51 stante il riconoscimento che nessun CMOR era dovuto (e quindi non vi erano insolvenze passate); in ulteriore subordine riconoscere quale minor debito la somma di € 3.906,10 così come da scomputo
CMOR riconosciuto nella bolletta successiva del 25.02.2020”.
Nel predetto atto di citazione l'attore esponeva di essere titolare di alcuni locali, siti in Palermo c.so
Vittorio Emanuele dal n. 284 al n. 289, tutti agganciati per la fruizione dell'energia elettrica ad unico contatore con codice POD IT001E917879419. Riferiva che, per il periodo compreso tra il 20.09.2017 e il 31.12.2023, aveva concesso in locazione i locali siti ai numeri dal 296 al 298 alla Controparte_2
giusto contratto di locazione, che depositava in atti. Deduceva l'attore che fino al gennaio 2019 i locali in uso ad esso opponente e queLL in uso alla predetta società condividevano lo stesso contatore con ripartizione delle relative spese e utenze;
dal 29.01.2019, invece, aveva provveduto ad aprire un nuovo pagina 3 di 9 contratto di fornitura elettrica, per il quale era stato installato un nuovo contatore, identificato con POD
IT001E93959946, mentre la aveva provveduto a chiedere la voltura del contatore Controparte_2
precedentemente utilizzato da entrambi e identificato con POD IT001E917879419. Riferiva
l'opponente che le fatture azionate in sede monitoria, riferite al periodo compreso dal 04.10.2019 al
03.02.2020, riguardavano il periodo successivo all'avvenuta voltura del contatore con POD
IT001E917879419 alla reale fruitore dell'energia elettrica. Chiedeva, quindi, di essere Controparte_2
autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della predetta società, deducendo la sussistenza di difetto di legittimazione passiva in capo ad esso opponente, non essendo il titolare della fornitura di energia elettrica per la quale erano state emesse le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, parte attrice contestava l'importo delle somme ingiunte, sul presupposto per cui l'importo di €. 2.175,17, dovuto con l'ultima fattura del 03.02.2020, doveva essere ricalcolato tenendo conto della successiva fattura del 25.02.2020, con cui l'opposta aveva riconosciuto ad esso un credito di €.
2.103,66, pari all'importo del CMOR in precedenza addebitato.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2022 si costituiva l'opposta, Controparte_1
contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Riferiva, in
[...]
particolare, che la somministrazione di energia elettrica riportata nelle fatture contestate si riferiva al
POD n. IT001E917879419 di Corso Vittorio Emanuele n. 284 in Palermo, in regime di maggior tutela e con una potenza di 25 kwh, che tale fornitura era intestata al sig. , il quale non aveva Parte_1 mai provveduto alla chiusura dell'utenza, e che non vi era prova della richiesta di voltura, ad altri soggetti, del contratto di somministrazione. Deduceva che, correttamente, l'opposta aveva fatturato quanto dovuto dall'opponente, quale intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva la condanna dell'opponente o della società terza chiamata al pagamento della somma di €. 6.009,76, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi della procedura.
Con provvedimento del 16.02.2022, reso all'esito dell'udienza svoltasi in pari data in modalità c.d.
“figurata”, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza.
Con comparsa di costituzione e riposta del 10.10.2022 si costituiva la terza chiamata, , Controparte_5
la quale, preliminarmente, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando come non esistesse alcun contratto in essere con la società opposta. Riferiva che, effettivamente, Controparte_2
usufruiva di un contatore intestato al sig. , provvedendo a pagare le relative bollette, ma di Pt_1 non essere a conoscenza del nuovo contratto di fornitura del 29.01.2019 stipulato dall'opponente. La società chiamata deduceva, piuttosto, che il sig. , in data 29.05.2018, aveva stipulato un Pt_1
contratto con la Duferco Energia, con attivazione dal 01.08.2018 e che, successivamente, in data pagina 4 di 9 19.12.2019 aveva proceduto a un cambio di fornitore stipulando un contratto con Dolomiti Energia
s.p.a.; entrambe le operazioni erano state fatte per il contatore con POD IT001E91787941; riferiva, inoltre, che dal 02.02.2020 veniva acquisita dalla Dolomiti Energia «la voltura dell'intestazione del contratto alla società e, quindi, gli unici soggetti legittimati ad agire erano le predette Controparte_5 società di fornitura e non l'odierna opposta, salvo il caso di ulteriori cambi di gestore di cui la società chiamata, in ogni caso, non era a conoscenza.
Infine, la contestava il quantum asseritamente dovuto sulla scorta delle medesime Controparte_5 argomentazioni dell'opponente.
Pertanto, concludeva chiedendo accettarsi e dichiararsi la nuLLtà del decreto ingiuntivo opposto e, in caso di conferma del decreto opposto, accertarsi e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio e condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 6.009,76.
Con provvedimento del 09.03.2023, reso all'esito dell'udienza svoltasi in modalità c.d. “figurata” il
08.03.2023, il G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita tramite produzione documentale.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n.
13533/2001), al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
pagina 5 di 9 Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso in esame, l'odierna opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento dietro prestazione di n. 5 fatture, emesse nel periodo tra il 04.10.2019 e il 03.02.2020, per la fornitura di energia elettrica
All'utenza intestata al sig. , presso il contatore identificato con POD Parte_1
IT001E917879419.
Parte opponente ha incentrato la propria difesa, nel merito, sulla non debenza degli importi ingiunti evidenziando l'avvenuta volturazione dell'utenza per l'erogazione di energia elettrica alla società _2
, la quale risulterebbe essere effettiva fruitrice della fornitura, in forza del contratto di locazione di
[...] immobili intercorso tra l'opponente e la società terza chiamata;
tali argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno.
Invero, dalle bollette allegate in atti dall'opposta, emerge come il contratto di fornitura di energia elettrica, relativo al POD IT001E917879419, con codice cliente n. 917879419, sia intestato al sig.
, con data di attivazione il 01.08.2019, mentre alcuna prova è stata fornita in relazione Parte_1 all'avvenuto cambio di intestazione dell'utenza de quo in favore della Ed infatti, al di Controparte_5
là delle labiali affermazioni di parte opponente, non risulta allegati agli atti del giudizio alcuna comunicazione e/o richiesta di voltura dell'utenza in parola. Parte opponente si è limitata a produrre in giudizio il contratto di locazione, intercorso con la il quale, in assenza della prova di Controparte_5 un effettivo cambio di intestazione dell'utenza di energia elettrica, rimane privo di rilievo giuridico, quantomeno in relazione al credito vantato dall'opposta, estranea al negozio giuridico posto in essere tra e la e vincolante, quanto agli obblighi in esso dedotti, solo nei Parte_1 Controparte_5
loro confronti.
pagina 6 di 9 Ancora, emerge dalla documentazione versati in atti dalla terza chiamata, non contestata dall'odierno opponente, come alla data del 19.12.2019 l'utenza identificata con POD IT001E917879419 fosse riconducibile al sig. , atteso che la conferma di adesione alla proposta contrattuale per nuova Pt_1
fornitura di energia risulta indirizzata, dalla società Dolomiti Energia s.p.a., a “Barbisio di ME
PI & F.LL Snc”.
Infine, risulta irrilevante, in questa sede, la circostanza, dedotta dall'opponente, dell'avvenuta apertura, in data 29.01.2019, di una nuova utenza, con contatore identificato con POD IT001E93959946, in quanto trattasi di utenza diversa rispetto a quella per la quale sono state emesse le fatture contestate.
Va osservato, poi, in relazione alle contestazioni mosse dall'opponente sul quantum dell'importo ingiunto, come la fattura n. 826257211502247 emessa il 03.02.2020, azionata in via monitoria, contenga l'addebito da parte dell'opposta del corrispettivo di morosità (CMOR) per un importo complessivo pari ad €. 2.175,17; tuttavia, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, in particolare dalla fattura n. 82625721150224 del 25.02.2020, risulta, altresì, la sussistenza di un credito di € 2.011,66 in favore di , in relazione all'utenza identificata con POD Parte_1
IT001E917879419, per “accredito corrispettivo CMOR”. Tale importo, peraltro, non è stato stato decurtato in sede monitoria né l'opposta ha formulato specifiche contestazioni sul punto.
In conseguenza di quanto sopra, in parziale accoglimento della presente opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 04.06.2021, per la complessiva somma di euro somma di €. 6.009,76, giacché il credito vantato non può dirsi sussistente nella misura indicata nel decreto medesimo (Cass. Civ. n. 15339/2000; Trib. Sassari n.
886/2022).
L'opponente , nondimeno, è tenuto al pagamento a favore dell'opposta del minor Parte_1 credito, che va ricalcolato nella misura di euro di €. 3.998,00 oltre interessi dalla data di proposizione della domanda monitoria al saldo.
Infine, quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, stante la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e alla conseguente sua richiesta di estromissione dal presente giudizio, si osserva quanto segue.
È noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale, contro cui è spiegata la domanda, ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
pagina 7 di 9 Essendo stata accertata la debenza degli importi, come sopra ricalcolati, in capo a parte opponente, ne deriva la conseguente estraneità della terza chiamata alle vicende in esame.
***
In merito alle spese legali, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite tra parte attrice e l'opposta,
[...]
, e condannare l'opponente al pagamento nella misura del 50% delle Controparte_1
spese di lite in favore della convenuta, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00- importi minimi per la fase istruttoria, in assenza di prove costituende, e decisionale, stante la discussione orale) e dell'attività defensionale effettuata.
Parte opponente deve, inoltre, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_2
55/2014 come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00-importi minimi per la fase decisionale, stante la discussione orale) e dell'attività defensionale effettuata (con esclusione della fase istruttoria in assenza di attività).
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore;
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
542/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 04.06.2021;
-dichiara parte opponente tenuta al pagamento a favore di parte opposta della somma di €. 3.998,00 oltre interessi dalla data di proposizione della domanda monitoria al saldo;
-compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra parte opponente e l'opposta,
, e condanna parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
parte opposta, della restante metà delle spese, che liquida in euro 851,00 per compenso professionale, pagina 8 di 9 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, Parte_1 [...]
che liquida in euro 1.276,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da _2
distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Termini Imerese, 16.4.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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