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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773/2024 , introdotta da
OMA (RM), 14/12/1965), (cod.fisc: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. D'AUDINO C.F._1
VINCENZO;
(ROMA (RM), 07/05/1958), (cod.fisc: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DEL PRATO ENRICO C.F._2
ELIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2007, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a. Le sorti della ex casa familiare ed i relativi diritti di abitazione della IG.ra –che continuerà ad abitarla insieme ai figli e Pt_1 Per_1 Per_2
- verranno disciplinati in base a quanto stabilito al successivo paragrafo g);
b. stabilire che il IGnor è tenuto a corrispondere alla Controparte_1 NO un contributo al mantenimento in favore dei figli Parte_1
e , nella misura di euro 733,33 ciascuno e un Per_1 Persona_3 assegno divorzile in favore della NO di euro 733,33. Il Parte_1 tutto entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla data di deposito del ricorso. Le parti pattuiscono che nel momento in cui entrambi i figli diverranno economicamente autosufficienti l'assegno in favore della IG.ra CI verrà incrementato ad euro 1.000,00;
c. stabilire che le spese straordinarie di mantenimento dei figli, su cui occorrerà il previo accordo, saranno ripartite in ragione del 50% tra l'avv.
e la NO secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale CP_1 Pt_1 di Roma IGlato in data 17.12.2014;
d. stabilire che la NO , per effetto del divorzio, rinuncerà al Pt_1 credito derivante dagli arretrati ed all'incremento a titolo di adeguamento secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli, maturati nel corso del tempo e non corrisposti;
e. stabilire che l'avv. si obblighi a conseguire dall'istituto di CP_1 credito BNL spa - Roma - filiale via del Corso, la liberazione della IG.ra dalla fideiussione personale prestata in suo favore in data 28.2.1995, Pt_1
a garanzia del finanziamento mediante scoperto di conto corrente n. 17310; f. stabilire che l'avv. , avendo già acquisito il consenso degli attuali CP_1 beneficiari e , si obblighi ad estendere il Per_1 Persona_3 beneficio per la quota di 1/3 in favore della IG.ra , della Parte_1 polizza presso Fideuram n. 70026194100 con cui è assicurato sulla vita (contraente Siref Fiduciaria spa 7195 – valore attuale circa 250.000,00) dandone comunicazione ed evidenza scritta alla NO entro 30 Pt_1 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
g. stabilire che entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la NO , dando seguito all'accordo di mediazione, si impegni ad Pt_1 effettuare il trasferimento della nuda proprietà della ex casa familiare in
Roma, via G. Salviucci 13, edificio I, int. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al Foglio 560, Part. 140, sub 611, a 659, ai figli e Per_1 Per_3
, i quali hanno dichiarato di voler accettare, mantenendone
[...] l'usufrutto per anni dieci;
il notaio rogante verrà scelto dall'avv. CP_1 il quale si assumerà tutte le spese derivanti e/o comunque connesse al trasferimento anzidetto”.
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/07/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arce (Frosinone)
in data 01/07/1993 tra (ROMA (RM), 14/12/1965) e Parte_1
(ROMA (RM), 07/05/1958) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Arce al n. 3, Parte II, Serie C, Anno
1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/12/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi