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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2884/2024 riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025 e vertente tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ELENA SIMEONE;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MASSIMO Controparte_1
IANNUCCI;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 02.05.2024, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto da codesto Tribunale con sentenza n.
1541/2007 del 05.06.2007 in cui le parti si erano accordate per il riconoscimento a carico del ricorrente di un assegno mensile per il mantenimento della sig. di euro 300,00. CP_1
Nello specifico, parte ricorrente avanzava domanda di revoca dell'assegno anzidetto, essendo mutate le sue condizioni economiche rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio. Riferiva, invero, di aver costituito un nuovo nucleo familiare da cui nascevano quattro figli e di percepire solo una pensione sociale di euro 698,94, costituente l'unica fonte di sostentamento della nuova famiglia.
Rappresentava altresì che la resistente era titolare di pensione INPS.
Si costituiva in data 27.08.2024 parte resistente, la quale confermava di percepire assegno sociale dal mese di luglio 2023 e, riconoscendo le difficoltà economiche del ricorrente, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
All'udienza del 18.10.2024, il Presidente adottava provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo la revoca dell'assegno divorzile.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.06.2025, entrambe le parti concludevano chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali e il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, atteso che dagli atti processuali risulta quale circostanza sopravvenuta alla sentenza di divorzio e non contestata dalla resistente il peggioramento delle condizioni economiche del sig. rispetto all'epoca della sentenza di divorzio e che la sig. percepisce Pt_1 CP_1
pensione INPS a far data dal mese di luglio 2023.
Tenuto conto del sostanziale accordo tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1541/2007 del 05.06.2007, revoca l'assegno divorzile previsto a carico del ricorrente in favore della resistente;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2884/2024 riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025 e vertente tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ELENA SIMEONE;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MASSIMO Controparte_1
IANNUCCI;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 02.05.2024, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposto da codesto Tribunale con sentenza n.
1541/2007 del 05.06.2007 in cui le parti si erano accordate per il riconoscimento a carico del ricorrente di un assegno mensile per il mantenimento della sig. di euro 300,00. CP_1
Nello specifico, parte ricorrente avanzava domanda di revoca dell'assegno anzidetto, essendo mutate le sue condizioni economiche rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio. Riferiva, invero, di aver costituito un nuovo nucleo familiare da cui nascevano quattro figli e di percepire solo una pensione sociale di euro 698,94, costituente l'unica fonte di sostentamento della nuova famiglia.
Rappresentava altresì che la resistente era titolare di pensione INPS.
Si costituiva in data 27.08.2024 parte resistente, la quale confermava di percepire assegno sociale dal mese di luglio 2023 e, riconoscendo le difficoltà economiche del ricorrente, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
All'udienza del 18.10.2024, il Presidente adottava provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo la revoca dell'assegno divorzile.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.06.2025, entrambe le parti concludevano chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali e il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, atteso che dagli atti processuali risulta quale circostanza sopravvenuta alla sentenza di divorzio e non contestata dalla resistente il peggioramento delle condizioni economiche del sig. rispetto all'epoca della sentenza di divorzio e che la sig. percepisce Pt_1 CP_1
pensione INPS a far data dal mese di luglio 2023.
Tenuto conto del sostanziale accordo tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1541/2007 del 05.06.2007, revoca l'assegno divorzile previsto a carico del ricorrente in favore della resistente;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso