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11 gennaio 2024
11 gennaio 2024
Art. 274-ter. (( (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) )) (( 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita e' pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalita' sono fornite dagli aderenti in conformita' a quanto previsto dal presente capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicita' e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. ))
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attivita' in uno o piu' dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalita' sono fornite dagli aderenti in conformita' a quanto previsto dal presente capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicita' e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o piu' dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. ))
Commentario • 1
- 1. Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vitahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. (1)Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274 sexies. 2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274- ter. 3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.
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