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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2140/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/03/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2140/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI FRANCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 15/12/1983, con il patrocinio dell'avv. DELLA VALLE TOMMASO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) RAPPORTI PERSONALI
A) Reciproco rispetto. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto astenendosi da condotte che possano in qualche modo ledere l'onorabilità od il loro decoro reciproco. B) Affidamento. Sia la SI.ra che il SI. hanno propri e distinti figli provenienti Pt_1 CP_1 da altri e differenti rapporti personali e pertanto ciascuno seguirà e provvederà in proprio alla educazione ed al mantenimento materiale e morale degli stessi e cioè per la SI.ra i figli Pt_1 – minore – – minore e per il SI. il figlio Persona_1 Persona_2 CP_1 minore Così come la casa coniugale di Seregno (MB), via Dante Alighieri n. 55 già di Per_3 proprietà della SI.ra alla stessa permane “in toto” senza eccezione alcuna. Si tenga Pt_1 conto che il figlio del SI. è sempre stato collocato con la propria Controparte_1 madre senza alcun coinvolgimento nel rapporto di cui oggi si discute. Nel contempo il marito –
SI. - ha lasciato la casa e si è trasferito con domicilio in Seregno, Controparte_1
Via Carroccio n. 20 ciò con apposito negozio giuridico di cui si dirà. Il SI. Controparte_1
si impegna a regolarizzare nei termini di legge anche la posizione riferita alla propria
[...] residenza nuova.
C) Diritto di visita infrasettimanale. Le parti come al punto che precede si rapporteranno in proprio con i figli minori senza ingerenza alcuna tra le parti.
D) Fine settimana. Come ai punti che precedono anche in tal caso nulla viene statuito poiché ciascuno dei coniugi oggi separandi già si occupa in proprio dei rapporti con i propri figli e pertanto anche con gli altri genitori.
E) Mantenimento. Nulla viene pattuito e ciascuno dei coniugi provvederà in proprio al mantenimento dei rispettivi figli minori senza alcun reciproco coinvolgimento.
F) Spese straordinarie. Anche per tale voce nulla viene pattuito nel senso che ognuno procederà in proprio per i propri figli senza coinvolgimento alcuno e reciproco. Pertanto il Protocollo di
Monza, pur permanendo ovviamente vigente, ad oggi in questa vicenda non appare applicabile. G) Vacanze. Come ai punti che precedono nulla viene pattuito e ciascuno provvederà in proprio.
2) Controparte_2
H) Casa coniugale. I coniugi convengono che: la casa coniugale, completa degli arredi, sita in
Seregno (MB), via Dante Alighieri n. 55 catastalmente così individuata al Catasto Fabbricati del
Comune di Seregno, come segue: - foglio 30 (trenta), mappale 846 (ottocentoquarantasei), subalterno 24 (ventiquattro), Via Dante Alighieri n. 55, piano 4-5-6, categoria A/2 di classe 3, vani 11, superficie catastale mq. 226, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 209,
R.C. 1.391,85 e già di proprietà della SI.ra alla stessa permane in proprietà esclusiva, Pt_1 possesso e godimento (rogito in data 8 agosto 2016 n. 76602/19502 - cfr. doc. 16) e pertanto nulla quaestio.
Visura catastale proprietà (cfr. doc. C) – ispezione catastale in favore di Controparte_1
(cfr. doc. D). Controparte_1
La casa in Sardegna – per il SI. - acquisto in data 12.12.2023 – IT che si allega a CP_1 firma del Notaio Dott. – Dott. via Gabriele D'Annunzio (Centro Persona_4 Per_5
Martini) 07026 Olbia – nel Comune di Golfo Aranci Villaggio Terrata – facente parte del compendio imm.re Residence Il melograno e così descritto appartamento composto da 3 vani catastali al piano terra con IT del 12.12.2023 (cfr. doc. 17), Catasto Fabbricati al Foglio 16
– particella 352 – sub. 106 via Terrata s.n.c. P.T. cat. A/2 Cl. 1 vani 3 R.C. €. 255,65.=. Tale immobile è intestato al SI. e tale intestazione e proprietà permane tenendo Controparte_1 presente che l'unità Imm.re è stata acquistata con denari della SI.ra si allega Parte_1 copia delle contabili per €. 130.000,00.= spese Notarili ed accessorie €. 3.300,00.= ed €. 14.301,60.= i.v.a. (cfr. doc. 18);
Il signor si obbliga a trasferire alla SI.ra la Controparte_1 Pt_1 piena proprietà dei seguenti beni immobili, tutti acquistati con provvista della signora e precisamente: Parte_1
H1) unità immobiliare sita in Seregno (MB), via Fogazzaro n. 4 piano T così individuata proprietà 1/1 Foglio 19 – particella 271 – sub. 9 – Cat. C/6 Classe 04 consistenza 11 metri quadrati 11 rendita catastale 61,36.= (cfr. doc.19). Seregno (MB), via Fogazzaro n. 4 scala B piano terra proprietà 1/1 Foglio 19 – particella 5 – sub. 737 Cat. A/3 – classe 05 – consistenza vani 3,5 – rendita catastale 352,48.= (si allega copia del IT Notarile intestato a
[...]
doc. 19) ma con pagamento effettuato dalla SI.ra che ha fornito la provvista CP_1 Pt_1 al SI. per complessivi e. 81.000,00.= (cfr. doc. 20) – unità immobiliare con box e CP_1 cantina;
H2) proprietà 1/1 in Seregno (MB) - via Carroccio n. 20 piano 1-2 – Foglio 18 – particella 185
– sub. 4 Cat. A/3 – classe 03 – consistenza vani 2,5 – rendita catastale 180,76.=; H3) proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Carroccio n. 20 foglio 18, mappale 493, piano T – cat.
C/6 – classe 02 – consistenza metri quadrati 18 – rendita 73,44.= (si allega copia del IT intestato a contenenti le proprietà H2 e H3 via Fogazzaro doc. 21) unità Controparte_1 immobiliare e posto auto con dazione della provvista di acquisto da parte della SI.ra in Pt_1 favore del SI. per complessivi e. 85.000,00.= (ottantacinquemilaeuro/00) (cfr. doc. CP_1
22); H4) proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Papa Giovanni XIII foglio 41 – particella 205 sub. 101 – Cat. C/6 classe 04 - consistenza metri quadrati 13 – rendita catastale €. 72,51.=
H5) proprietà 1/1 in Seregno (MB) via Papa Giovanni XXIII foglio 41 - particella 205 – sub.
102 – Cat. C/6 – classe 04 – consistenza metri quadrati 13 – rendita catastale 72,51.= copia TI per entrambe i box (cfr. doc. 24) copia TI per entrambe i box Sia per l'acquisto di quanto in H4 e H5 con dazione della provvista direttamente da SI.ra (cfr. doc. Parte_1
25). Prezzo complessivo €. 50.000,00.=. H6) negozio e cantina - proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Colzani foglio 40 - particella 159 – sub. 713 – Cat. C/1 – classe 7 – consistenza metri quadrati 32 – rendita catastale 791,63 = copia IT (cfr. doc. 26) ed acquisto con provvista fornita dalla
SI.ra (cfr. doc. 27) cantina compresa per il prezzo di €. 40.000,00.=. I predetti immobili Pt_1 non risultano ad oggi gravati da atti pregiudizievoli della proprietà di nessun tipo e quindi liberi.
Il trasferimento sarà comprensivo della proporzionale quota di comproprietà dei vani e servizi comuni condominiali a' sensi degli artt. 1117 e seguenti del Cod. Civ.. di ciascun condominio.
Tale traslazione della proprietà degli interi sopra descritti è individuata come semplice condizione di separazione, quale atto traslativo definitivo della quota di intero di tutti gli immobili descritti ai punti H1 – H2 – H3 – H4 – H5 – H6 da parte del SI. alla SI.ra CP_1
in seguito a tali accordi in sede di separazione. Pertanto il SI. si Pt_1 Controparte_1 obbliga irrevocabilmente a trasferire alla SI.ra la proprietà degli immobili citati Parte_1
e da intendersi qui riportati quale quota dell'intero 1/1. La SI.ra che accetta, Parte_1 ne diverrà proprietaria unica ed esclusiva dell'intero di tutti gli immobili oggetto di traslazione di proprietà intera, quale semplice condizione di separazione, quale atto traslativo anche a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi che vengono con tale atto posti nel nulla in modo definitivo. Le parti al perfezionamento degli atti traslativi, riconoscono la natura discrezionale del consenso in parola, esclusa in caso di diniego ogni conseguenza risolutoria del presente accordo. Si precisa che per tale operazione il SI. non vanterà più Controparte_1 alcun credito nei confronti della moglie per nessuna ragione e/o titolo ed identica posizione reciproca per la moglie che non vanterà più alcuna pretesa economica. Comodato ad uso gratuito. Si precisa solo che con apposito atto di contratto di comodato a titolo gratuito l'immobile in Seregno (MB) divenendo proprietà della SI.ra verrà utilizzato dal Parte_1
SI. con apposito contratto di comodato ad uso gratuito sino alla data del Controparte_1
28.02.2025 – fatte salve le spese di conduzione che permarranno in capo all'utilizzatore sino a definizione -. In tale data detto immobile dovrà essere restituito anche nel possesso e detenzione alla legittima proprietaria senza alcuna dilazione e/o differimento di restituzione. Si intende anche che nelle more detto contratto di comodato ad uso gratuito viene a valere sin dalla sottoscrizione di questo atto di separazione personale dei coniugi sino alla data stabilità sopra valendone a tutti gli effetti quale anche titolo risolutivo ed anche tale fatto permane quale condizione di separazione legittima e concordata tra le parti quale altra clausola di separazione volta alla definizione ulteriori di ogni rapporto economico / patrimoniale.
Con la sottoscrizione del presente atto di separazione consensuale tale contratto di comodato ad uso gratuito va a costituire clausola di separazione e pertanto obbligazione che le parti dichiarano quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. La tassazione per detti motivi di clausola di separazione va a seguire la relativa tassazione facilitata e semplificata con la gratuità della stessa. Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Testo del contratto di comodato ad uso gratuito:
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO - DI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge,
TRA il SI. nata a [...], il [...], residente in [...]
Alighieri n. 55, (C.F.: , in proprio quale persona fisica;
C.F._1 di seguito indicata quale “comodante” E il SI. , nato a [...] il [...] residente in oggi, residente Parte_2 in Seregno Via Dante Alighieri n. 55 (C.F. oggi domiciliato in Seregno, C.F._2
Via Carroccio n. 20, di seguito denominato “comodatario”
***** ***** ***** PREMESSO - Che tra le parti in epigrafe è intervenuta la necessità di regolamentare l'utilizzo dell'unità abitativa sita in Seregno (MB), via Carroccio n. 20 Unitamente al posto auto annesso di proprietà della SI.ra Parte_1
- Che detta necessità si rinviene anche per l'intervenuta separazione personale tra di essi ex coniugi;
tutto ciò premesso e ritenuto, le parti meglio identificate sopra convengono e stipulano quanto di seguito secondo la previsione dell'art. 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l'organo amministrativo. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
2 Vale quanto affermato nella nota precedente. si conviene e si stipula quanto segue:
1) Oggetto 1 Il Comodante consegna al , che accetta, il bene che qui di seguito si descrive;
Parte_3 appartamento al piano terzo - Proprietà 1/1 - Comune di Seregno (MB) via Carroccio n. 20 -
Foglio 18 – particella 185 – sub.
4 - piano 1-2 - zona e categoria cat. A3 - classe 03 – consistenza 2,5 vani - rendita 180,76; posto auto: proprietà 1/1 Seregno via Carroccio n. 20 piano terra – foglio 18 – particella 493 – zona e categoria C/6 classe 02 – consistenza metri quadrati 18 mq – rendita 73,44.
Appartamento uso abitativo e posto auto per uso abitativo.
2 Il bene è un immobile nel seguente stato di conservazione ottimo, il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito fra le parti.
3 Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza esclusivamente per il seguente utilizzo: dimora e domicilio per una persona , Parte_2 impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
4 il si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza, Parte_3
e non potrà, senza il consenso scritto del , modificare qualsivoglia cosa interna e Parte_4 non, concederne a terzi il godimento, seppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, anche solo di parte, pena la richiesta sin d'ora espressa dal per danni a Parte_4 qualsiasi titolo derivanti da tali comportamenti illeciti.
2) Durata e restituzione del bene comodato 1 Il che, contestualmente alla sottoscrizione odierna riceve in consegna il bene Parte_3 oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno 28.02.2025 (ventotto febbraio 2025).
2 Il Comodatario potrà restituire il bene immobile consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.
3 Il bene immobile oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene consegnato salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.
4 Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro 100,00.= (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo. Ferma rimane l'attività del comodante di attivarsi esecutivamente per il ri-ottenimento del bene e del posto auto allo spirare del termine sopra individuato.
5 Nel caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene.
6. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali. 3) Stima del bene a Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 cod. civ., il e il Parte_4
Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro 80.000,00.= (ottantamilaeuro/00).
b. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Parte_4
4) Responsabilità del comodatario
Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, etcc… e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. Il comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché
a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto. 5) Clausola risolutiva espressa a) È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante.
L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. Altresì, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
b) Clausola opzionale: “Il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi”. 6) Spese Il presente contratto è ad uso gratuito. a. Sono a carico del comodatario le spese necessarie all'utilizzazione del bene concesso in comodato. b. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo, sono a carico del . Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie Parte_3 sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
c. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene immobile (comprese le spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile e le eventuali spese condominiali) sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta.
d. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante. 7) Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 8) Modifica del contratto
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
9) Regolamento condominiale a. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
b. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare. 10) Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto dalla sua applicazione e/o interpretazione saranno devolute alla Giurisdizione ordinaria con il Foro di Monza competente territorialmente. 11) Tutela dei dati personali
Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato secondo le modalità prescritte dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 12) Spese registrazione.
Le spese della registrazione di questo contratto saranno a carico esclusivo del comodatario e qualora anticipate al comodante lo stesso avrà diritto di esigerle dal comodatario il quale non potrà esprimere nessun tipo di eccezione e/o riserva.”
La tassazione è pertanto esclusa come detto quale obbligo di condizioni di separazione di risoluzione della crisi coniugale.
Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I) L'autovettura Lamborghini Uracan tg GN777TT – telaio A310939MI23 - Colore CP_3
Verde e Nera intestata a si allega copia del libretto di circolazione (cfr. doc. Controparte_1
28), ma acquistata con denari della SI. per l'importo di €. 171.800,00.= come Parte_1 da copia del bonifico effettuato da (cfr. doc. 29), permane nella proprietà del Parte_1
SI. Al SI. anche la proprietà della vettura Smart tg. ET178XH - CP_1 Parte_5 telaio n. A02965AT22 - come da copia del libretto di circolazione che si allega (cfr. doc. 30) ma acquistata con somma di denaro della SI.ra copia da copia del bonifico Parte_1 effettuato per e. 10.000,00.= (cfr. doc. 31). Null'altro vi è da suddividere in tale ambito ognuno è poi proprietario di altri beni mobili registrati.
L) Beni mobili non registrati. In favore del SI. La SI.ra lascia nella CP_1 Parte_1 disponibilità del SI. la moto d'acqua Sky Jet da lei acquistato per €. 11.000,00= CP_1
Undicimilaeuro/00) come da copia dell'effettuato bonifico (cfr. doc. 32). La SI.ra lascia Pt_1 nella disponibilità e proprietà del SI. l'orologio Rolex Day Date in oro rosa dalla stessa CP_1 acquistato per e. 50.000,00.= (cinquantamilaeuro/00) come da copia del bonifico che si produce
(cfr. doc. 33); così come lascia nella disponibilità e proprietà l'altro orologio Rolex Submariner oro acciaio dalla stessa acquistato.
La SI.ra si impegna a restituire al SI. l'anello in oro bianco e diamante (da Pt_1 CP_1 uomo). In favore della SI.ra Il SI. restituisce alla proprietaria Parte_1 CP_1 Pt_1
l'orologio Audemars Piguet del valore di e. 40.500,00.=
[...]
(quarantamilacinquecentoeuro/00) come da copia dell'acquisto (cfr. doc. 34) e copia del bonifico (cfr. doc. 35). Il SI. lascia e restituisce alla proprietaria CP_1 Parte_1
l'orologio del padre di costei Rolex Sea Dweller già di proprietà del defunto padre con un valore affettivo non quantificabile e comunque viene restituito.
M) Beni personali. Il signor ha già asportato i propri effetti Controparte_1 personali da tempo avendo per il momento reperito altro e differente domicilio, in Seregno, Via Carroccio n. 20.
N) Mantenimento. Entrambe i coniugi hanno proprie e distinte disponibilità economiche per cui in via di reciprocità ciascuna rinuncia a qualsivoglia mantenimento reciproco ed ognuno è indipendente economicamente. Così come le operazioni commerciali sopra dette portano nel nulla ogni loro rapporto economico patrimoniale definito. O) Regolazione posizioni patrimoniali. I coniugi dichiarano, con anche quanto espresso al punto
H) – H1) – H2 – H2) – H3) – H4 – H5) – H6) – I – I) - L) - M) – N) – L) – O) di avere regolato tra di loro ogni rapporto di natura economica ed anche diverso da quelli individuati nel presente accordo anche, come detto, per il fatto di godere di redditi propri che permettono un mantenimento reciproco senza necessità di interventi economici in via di reciprocità. Le parti in via di reciprocità quindi null'altro avranno a pretendere. Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) ATTI DI CONSENSO PER L'ESPATRIO P) Consenso all'espatrio. I coniugi in tale ambito nulla dichiarano avendo prole distinta. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza pronunciata in data 09.05.2024 (sent. n. 251/24
– pubbl. in data 17.05.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 28/03/2024, così Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Uggiate Trevano (CO) in data 11/06/2022 (atto Controparte_1
n. 23, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Uggiate Trevano
(CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Uggiate Trevano (CO), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/03/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2140/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI FRANCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 15/12/1983, con il patrocinio dell'avv. DELLA VALLE TOMMASO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) RAPPORTI PERSONALI
A) Reciproco rispetto. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto astenendosi da condotte che possano in qualche modo ledere l'onorabilità od il loro decoro reciproco. B) Affidamento. Sia la SI.ra che il SI. hanno propri e distinti figli provenienti Pt_1 CP_1 da altri e differenti rapporti personali e pertanto ciascuno seguirà e provvederà in proprio alla educazione ed al mantenimento materiale e morale degli stessi e cioè per la SI.ra i figli Pt_1 – minore – – minore e per il SI. il figlio Persona_1 Persona_2 CP_1 minore Così come la casa coniugale di Seregno (MB), via Dante Alighieri n. 55 già di Per_3 proprietà della SI.ra alla stessa permane “in toto” senza eccezione alcuna. Si tenga Pt_1 conto che il figlio del SI. è sempre stato collocato con la propria Controparte_1 madre senza alcun coinvolgimento nel rapporto di cui oggi si discute. Nel contempo il marito –
SI. - ha lasciato la casa e si è trasferito con domicilio in Seregno, Controparte_1
Via Carroccio n. 20 ciò con apposito negozio giuridico di cui si dirà. Il SI. Controparte_1
si impegna a regolarizzare nei termini di legge anche la posizione riferita alla propria
[...] residenza nuova.
C) Diritto di visita infrasettimanale. Le parti come al punto che precede si rapporteranno in proprio con i figli minori senza ingerenza alcuna tra le parti.
D) Fine settimana. Come ai punti che precedono anche in tal caso nulla viene statuito poiché ciascuno dei coniugi oggi separandi già si occupa in proprio dei rapporti con i propri figli e pertanto anche con gli altri genitori.
E) Mantenimento. Nulla viene pattuito e ciascuno dei coniugi provvederà in proprio al mantenimento dei rispettivi figli minori senza alcun reciproco coinvolgimento.
F) Spese straordinarie. Anche per tale voce nulla viene pattuito nel senso che ognuno procederà in proprio per i propri figli senza coinvolgimento alcuno e reciproco. Pertanto il Protocollo di
Monza, pur permanendo ovviamente vigente, ad oggi in questa vicenda non appare applicabile. G) Vacanze. Come ai punti che precedono nulla viene pattuito e ciascuno provvederà in proprio.
2) Controparte_2
H) Casa coniugale. I coniugi convengono che: la casa coniugale, completa degli arredi, sita in
Seregno (MB), via Dante Alighieri n. 55 catastalmente così individuata al Catasto Fabbricati del
Comune di Seregno, come segue: - foglio 30 (trenta), mappale 846 (ottocentoquarantasei), subalterno 24 (ventiquattro), Via Dante Alighieri n. 55, piano 4-5-6, categoria A/2 di classe 3, vani 11, superficie catastale mq. 226, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 209,
R.C. 1.391,85 e già di proprietà della SI.ra alla stessa permane in proprietà esclusiva, Pt_1 possesso e godimento (rogito in data 8 agosto 2016 n. 76602/19502 - cfr. doc. 16) e pertanto nulla quaestio.
Visura catastale proprietà (cfr. doc. C) – ispezione catastale in favore di Controparte_1
(cfr. doc. D). Controparte_1
La casa in Sardegna – per il SI. - acquisto in data 12.12.2023 – IT che si allega a CP_1 firma del Notaio Dott. – Dott. via Gabriele D'Annunzio (Centro Persona_4 Per_5
Martini) 07026 Olbia – nel Comune di Golfo Aranci Villaggio Terrata – facente parte del compendio imm.re Residence Il melograno e così descritto appartamento composto da 3 vani catastali al piano terra con IT del 12.12.2023 (cfr. doc. 17), Catasto Fabbricati al Foglio 16
– particella 352 – sub. 106 via Terrata s.n.c. P.T. cat. A/2 Cl. 1 vani 3 R.C. €. 255,65.=. Tale immobile è intestato al SI. e tale intestazione e proprietà permane tenendo Controparte_1 presente che l'unità Imm.re è stata acquistata con denari della SI.ra si allega Parte_1 copia delle contabili per €. 130.000,00.= spese Notarili ed accessorie €. 3.300,00.= ed €. 14.301,60.= i.v.a. (cfr. doc. 18);
Il signor si obbliga a trasferire alla SI.ra la Controparte_1 Pt_1 piena proprietà dei seguenti beni immobili, tutti acquistati con provvista della signora e precisamente: Parte_1
H1) unità immobiliare sita in Seregno (MB), via Fogazzaro n. 4 piano T così individuata proprietà 1/1 Foglio 19 – particella 271 – sub. 9 – Cat. C/6 Classe 04 consistenza 11 metri quadrati 11 rendita catastale 61,36.= (cfr. doc.19). Seregno (MB), via Fogazzaro n. 4 scala B piano terra proprietà 1/1 Foglio 19 – particella 5 – sub. 737 Cat. A/3 – classe 05 – consistenza vani 3,5 – rendita catastale 352,48.= (si allega copia del IT Notarile intestato a
[...]
doc. 19) ma con pagamento effettuato dalla SI.ra che ha fornito la provvista CP_1 Pt_1 al SI. per complessivi e. 81.000,00.= (cfr. doc. 20) – unità immobiliare con box e CP_1 cantina;
H2) proprietà 1/1 in Seregno (MB) - via Carroccio n. 20 piano 1-2 – Foglio 18 – particella 185
– sub. 4 Cat. A/3 – classe 03 – consistenza vani 2,5 – rendita catastale 180,76.=; H3) proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Carroccio n. 20 foglio 18, mappale 493, piano T – cat.
C/6 – classe 02 – consistenza metri quadrati 18 – rendita 73,44.= (si allega copia del IT intestato a contenenti le proprietà H2 e H3 via Fogazzaro doc. 21) unità Controparte_1 immobiliare e posto auto con dazione della provvista di acquisto da parte della SI.ra in Pt_1 favore del SI. per complessivi e. 85.000,00.= (ottantacinquemilaeuro/00) (cfr. doc. CP_1
22); H4) proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Papa Giovanni XIII foglio 41 – particella 205 sub. 101 – Cat. C/6 classe 04 - consistenza metri quadrati 13 – rendita catastale €. 72,51.=
H5) proprietà 1/1 in Seregno (MB) via Papa Giovanni XXIII foglio 41 - particella 205 – sub.
102 – Cat. C/6 – classe 04 – consistenza metri quadrati 13 – rendita catastale 72,51.= copia TI per entrambe i box (cfr. doc. 24) copia TI per entrambe i box Sia per l'acquisto di quanto in H4 e H5 con dazione della provvista direttamente da SI.ra (cfr. doc. Parte_1
25). Prezzo complessivo €. 50.000,00.=. H6) negozio e cantina - proprietà 1/1 in Seregno (MB), via Colzani foglio 40 - particella 159 – sub. 713 – Cat. C/1 – classe 7 – consistenza metri quadrati 32 – rendita catastale 791,63 = copia IT (cfr. doc. 26) ed acquisto con provvista fornita dalla
SI.ra (cfr. doc. 27) cantina compresa per il prezzo di €. 40.000,00.=. I predetti immobili Pt_1 non risultano ad oggi gravati da atti pregiudizievoli della proprietà di nessun tipo e quindi liberi.
Il trasferimento sarà comprensivo della proporzionale quota di comproprietà dei vani e servizi comuni condominiali a' sensi degli artt. 1117 e seguenti del Cod. Civ.. di ciascun condominio.
Tale traslazione della proprietà degli interi sopra descritti è individuata come semplice condizione di separazione, quale atto traslativo definitivo della quota di intero di tutti gli immobili descritti ai punti H1 – H2 – H3 – H4 – H5 – H6 da parte del SI. alla SI.ra CP_1
in seguito a tali accordi in sede di separazione. Pertanto il SI. si Pt_1 Controparte_1 obbliga irrevocabilmente a trasferire alla SI.ra la proprietà degli immobili citati Parte_1
e da intendersi qui riportati quale quota dell'intero 1/1. La SI.ra che accetta, Parte_1 ne diverrà proprietaria unica ed esclusiva dell'intero di tutti gli immobili oggetto di traslazione di proprietà intera, quale semplice condizione di separazione, quale atto traslativo anche a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi che vengono con tale atto posti nel nulla in modo definitivo. Le parti al perfezionamento degli atti traslativi, riconoscono la natura discrezionale del consenso in parola, esclusa in caso di diniego ogni conseguenza risolutoria del presente accordo. Si precisa che per tale operazione il SI. non vanterà più Controparte_1 alcun credito nei confronti della moglie per nessuna ragione e/o titolo ed identica posizione reciproca per la moglie che non vanterà più alcuna pretesa economica. Comodato ad uso gratuito. Si precisa solo che con apposito atto di contratto di comodato a titolo gratuito l'immobile in Seregno (MB) divenendo proprietà della SI.ra verrà utilizzato dal Parte_1
SI. con apposito contratto di comodato ad uso gratuito sino alla data del Controparte_1
28.02.2025 – fatte salve le spese di conduzione che permarranno in capo all'utilizzatore sino a definizione -. In tale data detto immobile dovrà essere restituito anche nel possesso e detenzione alla legittima proprietaria senza alcuna dilazione e/o differimento di restituzione. Si intende anche che nelle more detto contratto di comodato ad uso gratuito viene a valere sin dalla sottoscrizione di questo atto di separazione personale dei coniugi sino alla data stabilità sopra valendone a tutti gli effetti quale anche titolo risolutivo ed anche tale fatto permane quale condizione di separazione legittima e concordata tra le parti quale altra clausola di separazione volta alla definizione ulteriori di ogni rapporto economico / patrimoniale.
Con la sottoscrizione del presente atto di separazione consensuale tale contratto di comodato ad uso gratuito va a costituire clausola di separazione e pertanto obbligazione che le parti dichiarano quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. La tassazione per detti motivi di clausola di separazione va a seguire la relativa tassazione facilitata e semplificata con la gratuità della stessa. Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Testo del contratto di comodato ad uso gratuito:
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO - DI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge,
TRA il SI. nata a [...], il [...], residente in [...]
Alighieri n. 55, (C.F.: , in proprio quale persona fisica;
C.F._1 di seguito indicata quale “comodante” E il SI. , nato a [...] il [...] residente in oggi, residente Parte_2 in Seregno Via Dante Alighieri n. 55 (C.F. oggi domiciliato in Seregno, C.F._2
Via Carroccio n. 20, di seguito denominato “comodatario”
***** ***** ***** PREMESSO - Che tra le parti in epigrafe è intervenuta la necessità di regolamentare l'utilizzo dell'unità abitativa sita in Seregno (MB), via Carroccio n. 20 Unitamente al posto auto annesso di proprietà della SI.ra Parte_1
- Che detta necessità si rinviene anche per l'intervenuta separazione personale tra di essi ex coniugi;
tutto ciò premesso e ritenuto, le parti meglio identificate sopra convengono e stipulano quanto di seguito secondo la previsione dell'art. 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l'organo amministrativo. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
2 Vale quanto affermato nella nota precedente. si conviene e si stipula quanto segue:
1) Oggetto 1 Il Comodante consegna al , che accetta, il bene che qui di seguito si descrive;
Parte_3 appartamento al piano terzo - Proprietà 1/1 - Comune di Seregno (MB) via Carroccio n. 20 -
Foglio 18 – particella 185 – sub.
4 - piano 1-2 - zona e categoria cat. A3 - classe 03 – consistenza 2,5 vani - rendita 180,76; posto auto: proprietà 1/1 Seregno via Carroccio n. 20 piano terra – foglio 18 – particella 493 – zona e categoria C/6 classe 02 – consistenza metri quadrati 18 mq – rendita 73,44.
Appartamento uso abitativo e posto auto per uso abitativo.
2 Il bene è un immobile nel seguente stato di conservazione ottimo, il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito fra le parti.
3 Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza esclusivamente per il seguente utilizzo: dimora e domicilio per una persona , Parte_2 impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
4 il si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza, Parte_3
e non potrà, senza il consenso scritto del , modificare qualsivoglia cosa interna e Parte_4 non, concederne a terzi il godimento, seppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, anche solo di parte, pena la richiesta sin d'ora espressa dal per danni a Parte_4 qualsiasi titolo derivanti da tali comportamenti illeciti.
2) Durata e restituzione del bene comodato 1 Il che, contestualmente alla sottoscrizione odierna riceve in consegna il bene Parte_3 oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno 28.02.2025 (ventotto febbraio 2025).
2 Il Comodatario potrà restituire il bene immobile consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.
3 Il bene immobile oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene consegnato salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.
4 Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro 100,00.= (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo. Ferma rimane l'attività del comodante di attivarsi esecutivamente per il ri-ottenimento del bene e del posto auto allo spirare del termine sopra individuato.
5 Nel caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene.
6. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali. 3) Stima del bene a Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 cod. civ., il e il Parte_4
Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro 80.000,00.= (ottantamilaeuro/00).
b. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Parte_4
4) Responsabilità del comodatario
Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, etcc… e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili. Il comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il comodatario nulla potrà pretendere per eventuali danni alla sua persona, suoi famigliari ed eventuali dipendenti nonché
a propri animali e cose in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto. 5) Clausola risolutiva espressa a) È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante.
L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. Altresì, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
b) Clausola opzionale: “Il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi”. 6) Spese Il presente contratto è ad uso gratuito. a. Sono a carico del comodatario le spese necessarie all'utilizzazione del bene concesso in comodato. b. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo, sono a carico del . Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie Parte_3 sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
c. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene immobile (comprese le spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile e le eventuali spese condominiali) sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta.
d. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante. 7) Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 8) Modifica del contratto
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
9) Regolamento condominiale a. Il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
b. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare. 10) Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto dalla sua applicazione e/o interpretazione saranno devolute alla Giurisdizione ordinaria con il Foro di Monza competente territorialmente. 11) Tutela dei dati personali
Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato secondo le modalità prescritte dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 12) Spese registrazione.
Le spese della registrazione di questo contratto saranno a carico esclusivo del comodatario e qualora anticipate al comodante lo stesso avrà diritto di esigerle dal comodatario il quale non potrà esprimere nessun tipo di eccezione e/o riserva.”
La tassazione è pertanto esclusa come detto quale obbligo di condizioni di separazione di risoluzione della crisi coniugale.
Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I) L'autovettura Lamborghini Uracan tg GN777TT – telaio A310939MI23 - Colore CP_3
Verde e Nera intestata a si allega copia del libretto di circolazione (cfr. doc. Controparte_1
28), ma acquistata con denari della SI. per l'importo di €. 171.800,00.= come Parte_1 da copia del bonifico effettuato da (cfr. doc. 29), permane nella proprietà del Parte_1
SI. Al SI. anche la proprietà della vettura Smart tg. ET178XH - CP_1 Parte_5 telaio n. A02965AT22 - come da copia del libretto di circolazione che si allega (cfr. doc. 30) ma acquistata con somma di denaro della SI.ra copia da copia del bonifico Parte_1 effettuato per e. 10.000,00.= (cfr. doc. 31). Null'altro vi è da suddividere in tale ambito ognuno è poi proprietario di altri beni mobili registrati.
L) Beni mobili non registrati. In favore del SI. La SI.ra lascia nella CP_1 Parte_1 disponibilità del SI. la moto d'acqua Sky Jet da lei acquistato per €. 11.000,00= CP_1
Undicimilaeuro/00) come da copia dell'effettuato bonifico (cfr. doc. 32). La SI.ra lascia Pt_1 nella disponibilità e proprietà del SI. l'orologio Rolex Day Date in oro rosa dalla stessa CP_1 acquistato per e. 50.000,00.= (cinquantamilaeuro/00) come da copia del bonifico che si produce
(cfr. doc. 33); così come lascia nella disponibilità e proprietà l'altro orologio Rolex Submariner oro acciaio dalla stessa acquistato.
La SI.ra si impegna a restituire al SI. l'anello in oro bianco e diamante (da Pt_1 CP_1 uomo). In favore della SI.ra Il SI. restituisce alla proprietaria Parte_1 CP_1 Pt_1
l'orologio Audemars Piguet del valore di e. 40.500,00.=
[...]
(quarantamilacinquecentoeuro/00) come da copia dell'acquisto (cfr. doc. 34) e copia del bonifico (cfr. doc. 35). Il SI. lascia e restituisce alla proprietaria CP_1 Parte_1
l'orologio del padre di costei Rolex Sea Dweller già di proprietà del defunto padre con un valore affettivo non quantificabile e comunque viene restituito.
M) Beni personali. Il signor ha già asportato i propri effetti Controparte_1 personali da tempo avendo per il momento reperito altro e differente domicilio, in Seregno, Via Carroccio n. 20.
N) Mantenimento. Entrambe i coniugi hanno proprie e distinte disponibilità economiche per cui in via di reciprocità ciascuna rinuncia a qualsivoglia mantenimento reciproco ed ognuno è indipendente economicamente. Così come le operazioni commerciali sopra dette portano nel nulla ogni loro rapporto economico patrimoniale definito. O) Regolazione posizioni patrimoniali. I coniugi dichiarano, con anche quanto espresso al punto
H) – H1) – H2 – H2) – H3) – H4 – H5) – H6) – I – I) - L) - M) – N) – L) – O) di avere regolato tra di loro ogni rapporto di natura economica ed anche diverso da quelli individuati nel presente accordo anche, come detto, per il fatto di godere di redditi propri che permettono un mantenimento reciproco senza necessità di interventi economici in via di reciprocità. Le parti in via di reciprocità quindi null'altro avranno a pretendere. Le parti precisano, anche ad ogni effetto fiscale, che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) ATTI DI CONSENSO PER L'ESPATRIO P) Consenso all'espatrio. I coniugi in tale ambito nulla dichiarano avendo prole distinta. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza pronunciata in data 09.05.2024 (sent. n. 251/24
– pubbl. in data 17.05.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 28/03/2024, così Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Uggiate Trevano (CO) in data 11/06/2022 (atto Controparte_1
n. 23, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Uggiate Trevano
(CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Uggiate Trevano (CO), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona