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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
2751/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RO
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
AS RO NO
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza del 21/10/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 26/05/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 del Tribunale di Bari pubblicato in data 07/12/2021, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 04/09/2008 tra
[...]
ARI (BA), 14/05/1971) e Parte_1 Parte_2
(BARI (BA), 13/02/1973) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 163, parte I, anno 2008;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in
2 giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
2751/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RO
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
AS RO NO
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza del 21/10/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 26/05/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 del Tribunale di Bari pubblicato in data 07/12/2021, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 04/09/2008 tra
[...]
ARI (BA), 14/05/1971) e Parte_1 Parte_2
(BARI (BA), 13/02/1973) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 163, parte I, anno 2008;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in
2 giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 04/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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